Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento circa la sussistenza della condizione ostativa (art. 314 comma secondo cod. proc. pen.) aver l'indagato dato causa per colpa grave alla custodia cautelare, il giudice deve valutare anche il comportamento tenuto dal ricorrente prima dell'emissione del provvedimento restrittivo e non solo il comportamento tenuto in occasione della misura o dell'interrogatorio immediatamente successivo. (Nella fattispecie la Corte ha censurato la motivazione di rigetto della Corte territoriale, che riteneva la colpa grave del ricorrente nell'essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, così mancando di fornire elementi a propria giustificazione, ed ha stabilito che il giudice di merito avesse omesso di prendere in considerazione, e di valutare complessivamente, anche il comportamento tenuto dall'indagato prima dell'arresto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2007, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IACOPINO Silvana G. - Presidente - del 09/10/2007
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1599
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 045926/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IS RAISSA, N. IL 04/04/1949;
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 22/09/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DR. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
lette le conclusioni del P.G. Dr Monetti Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
In data 22/9/2005 la Corte di Appello di Roma rigettava la domanda presentata da KO SA volta ad ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione patita agli arresti domiciliari dal 9 giugno al 9 settembre 2006 a seguito di ordinanza del GIP del Tribunale della stessa città emessa il 8/6/2000 per il reato di cui all'art.416 c.p., commi 1, 2 e u.c. (associazione per delinquere finalizzata all'effettuazione di illecite interruzioni di gravidanza), in ordine al quale era stato dichiarato non doversi procedere per non avere commesso il fatto con sentenza del GIP del 25/11/2002, divenuta irrevocabile il 29/1/2003.
Il collegio riteneva che la KO avesse tenuto un comportamento connotato da palese, macroscopica colpa, tale da essere interpretato come idoneo a giustificare il ragionevole convincimento da parte dell'autorità giudiziaria della sua corresponsabilità nei fatti criminosi addebitatile.
Di tale decisione si doleva con ricorso per cassazione il difensore della KO deducendo manifesta illogicità e mancanza della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Si contestava, in particolare, la conclusione cui era pervenuta la corte di appello secondo cui la KO aveva senz'altro concorso a dare causa alla sua detenzione con colpa grave.
Si evidenziava che l'interrogatorio innanzi al GIP che, secondo la corte del merito, avrebbe integrato la colpa grave idonea a dare causa alla detenzione della KO, era intervenuto il 12/6/2000 vale a dire quando già la misura custodiale era stata eseguita ed era in atto da ben tre giorni, producendo gravi danni per lo schok psico fisico subito nonché professionali e di immagine, stante la pubblicità data alla notizia dell'arresto tale da compromettere l'onorabilità personale e professionale di essa ricorrente. Il giudice di merito non aveva compiuto alcun accertamento sulle circostanze inerenti l'impossibilità per la KO di allegare all'autorità giudiziaria, prima dell'esecuzione dell'ordinanza custodiale ovvero nel corso dell'interrogatorio, elementi a lei favorevoli.
L'Avvocatura Generale dello Stato depositava nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze memoria di replica con cui si chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
La corte di appello ha ravvisato nella condotta della KO gli estremi della colpa grave, che escludeva il diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione patita, perché ha ritenuto che la donna, non avendo inteso precisare immediatamente i fatti all'atto del suo interrogatorio al GIP, in quanto si era nella circostanza avvalsa della facoltà di non rispondere e così non aveva fornito, con il silenzio mantenuto, spiegazioni su elementi indizianti ovvero aveva evitato di allegare fatti a lei favorevoli, avesse posto in essere un comportamento causalmente efficiente alla formazione del quadro accusatorio, che aveva indotto il giudice all'applicazione ed alla protrazione della custodia cautelare. Tale ragionamento non è condivisibile.
I giudici, infatti, avrebbero dovuto tenere distinto il momento della privazione della libertà personale della KO da quello del mantenimento della custodia cautelare e valutare, con riguardo a ciascuno di essi, se la condotta della ricorrente dapprima avesse concorso a dare causa alla detenzione e, poi, se avesse contribuito a protrarla.
Il collegio, invece, ha ritenuto che la KO avesse concorso a determinare l'adozione della misura restrittiva disposta nei suoi confronti perché, nell'interrogatorio di garanzia innanzi al GIP dopo l'esecuzione del provvedimento coercitivo, si era avvalsa della facoltà di non rispondere e perché aveva fornito la documentazione che spiegava le ragioni per le quali il di lei nome compariva sull'agenda di LI LL solo dopo la scarcerazione. Come risulta evidente, tali rilievi potevano influire non sull'adozione ma sul mantenimento della misura coercitiva, sempre che si fosse dimostrato che la donna sarebbe stato in grado di fornire immediatamente ovvero prima della sua produzione, avvenuta il 31/10/2000, quindi non molto tempo dopo la liberazione, la documentazione dimostrante che l'annotazione del di lei nome non era stata fatta per l'aborto di pazienti inviate a Villa Gina ma perché la KO aveva accompagnato in tale casa di cura la figlia la quale si doveva sottoporre a interventi sanitari.
Poiché nell'ordinanza impugnata si da atto che alla base del provvedimento restrittivo vi erano le dichiarazioni della segretaria di LL LI, SS LI, le quali erano poi state giudicate prive del necessario riscontro, e poiché, con riguardo alla formulazione di tali accuse, non è ravvisabile alcuna colpa della richiedente la riparazione, la corte territoriale avrebbe dovuto chiarire se quest'ultima avesse tenuto, prima dell'emissione della misura cautelare, una condotta contraddistinta da grave imprudenza e negligenza che aveva concorso a legittimare l'errore in cui era incorsa l'autorità giudiziaria. Nulla, invece, il collegio ha detto sul punto, avendo apprezzato unicamente la condotta posta in essere dopo l'emissione dell'ordinanza coercitiva. Logicamente la verifica che la corte territoriale avrebbe dovuto compiere non poteva prescindere dalla considerazione che la KO è un medico e che tale professione poteva giustificare l'invio da parte sua di pazienti presso la casa di cura per praticare IVG.
L'ordinanza impugnata va, pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello di Roma la quale, all'esito del nuovo esame, provvederà anche al regolamento delle spese tra le parti nel presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma alla quale rimette la liquidazione delle spese tra le parti nel presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008