CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2026, n. 20954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20954 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte di appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Pres. Luca Ramacci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Fulvio Baldi, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso chiedendo alla Corte di rimettere gli atti alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto giurisprudenziale e, in subordine, di annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte d’Assise di Catanzaro. udita, per le parti civili ammesse al gratuito patrocinio, l’Avv. Federica Casale, che deposita memoria, conclusioni e nota spese e conclude chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. udito, per l’imputato, l’Avv. Michele Gullo del Foro di Palmi, che si è riportato al ricorso insistendo per il suo accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/11/2025, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Crotone in data 01/02/2025, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXalla pena di anni tredici e mesi tre di reclusione per i delitti di cui agli articoli 81, 609-bis, 609-ter, primo comma, n. 5, e secondo comma, cod. pen., in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minore di anni dieci. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20954 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 28/05/2026 2. Avverso tale provvedimento il XXXXXXXricorre per il tramite del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di competenza, posto che il processo avrebbe dovuto essere deciso dalla Corte di assise, a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. b), della legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha innalzato la pena, ove la persona offesa sia infradecenne, a 24 anni di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 606, lettera d), cod. proc. pen., per omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’acquisizione di documenti prodotti con l’atto di appello (tra cui una sentenza del Tribunale di Crotone, la n. 235/2025), nonché per l’audizione di testimoni che confermerebbero l’inattendibilità di testi escussi in primo grado;
deduce altresì vizio di motivazione e travisamento del fatto.
2.3. Con il terzo motivo (ancorché rubricato II), deduce violazione di legge, nonché mancanza e vizio di motivazione, in riferimento alle asserite violazioni della c.d. «Carta di Noto» da parte degli ausiliari del pubblico ministero e del giudice nell’escussione della persona offesa. Deduce altresì il ricorrente che gli errori metodologici avrebbero influito sulla valutazione di attendibilità della stessa e, in definitiva, sui criteri di valutazione della prova.
2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.5. Con il quinto motivo (ancorché rubricato come IV) lamenta l’omesso rispetto del contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 74/2025, da applicarsi analogicamente in ragione per rispetto al principio di proporzionalità e finalità rieducativa della pena.
2.6. Con il sesto motivo (ancorché rubricato come V), lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il Collegio evidenzia come, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d. «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, [...], Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, [...], Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complesso argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unitario, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di 2 inammissibilità - in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, [...], Rv. 209145), obbligo cui il ricorrente, come si vedrà, non si è attenuto. 2. Tanto premesso, il primo motivo di doglianza è inammissibile. Come noto, a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69, nel caso in cui il delitto risulti aggravato a norma dell'art. 609-ter, ultimo comma, cod. pen. e sia stato commesso in danno di un minore che non ha compiuto gli anni dieci, la competenza a giudicare è della Corte d'assise. Ferma restando la pacifica competenza della giuria popolare per i reati commessi dopo la modifica normativa anzidetta (Sez. 3, n. 9138 del 28/01/2025, [...]), si è registrato un orientamento divergente per il caso di fatti commessi prima della entrata in vigore della nuova disciplina. Sul punto, una prima sentenza ha sostenuto che, al fine di determinare la competenza per materia non rileva l'epoca di consumazione del reato, in quanto l'individuazione del giudice competente va effettuata sulla base della normativa vigente al momento in cui il Pubblico Ministero esercita l'azione penale (data – peraltro - che il ricorso neppure indica, con conseguente difetto di autosufficienza) e la competenza, così determinata, rimane ferma, in forza dell'ulteriore principio della perpetuatio jurisdictionis, anche in caso di sopravvenuta modifica della normativa, a meno che la nuova legge non introduca una specifica disciplina transitoria (Sez. 3, n. 28485 del 14/06/2024, [...], Rv. 286706 - 01). Questa Corte ha poi mutato indirizzo e ritenuto che, per i fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore dell'aumento sanzionatorio disposto dal suddetto art. 13, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69, vigente dal 9 agosto 2019 (circostanza ricorrente nel caso in esame), è sempre competente per materia il Tribunale in composizione collegiale, dovendosi attribuire a tale disposizione, che pur ha comportato, per i fatti successivi, l'effetto processuale dello spostamento della competenza alla Corte d’assiste, valore essenzialmente sostanziale e non processuale (Sez. 3, n. 42465 del 22/10/2024, [...], Rv. 287186 – 01; Sez. 1, n. 21590 del 26/02/2025, Rv. 288319 - 01), orientamento ormai consolidato con il quale il ricorrente non si confronta. 3. La seconda doglianza, relativa alla dedotta violazione dell’articolo 603 cod. proc. pen., è inammissibile.
3.1. Questa Corte ha reiteratamente affermato, con giudizio che il Collegio condivide e ribadisce, che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attesa la «presunzione di completezza» dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/15, [...], Rv. 266820). 3 Tale accertamento è subordinato alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, [...], Rv. 274230 - 01). La rinnovazione del dibattimento è pertanto subordinata, da una parte, alla condizione di una sua «necessità», che il legislatore qualifica come «assoluta» per sottolinearne l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata (Sez. 4, n. 11571 del 20/12/2023, dep. 2024, [...], n.m.; Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, [...], Rv. 274230; Sez. 6, Sentenza n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 – 01; Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998 Rv. 210217 Masone e altri). In altre pronunce, questa Corte ha perfino ritenuto che la decisione possa essere anche sorretta da una motivazione implicita, rinvenibile nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per la valutazione negativa o positiva della responsabilità (ex plurimis, sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275114 – 01; Sez. 6 n. 30774 del 16/07/2013, [...], Rv. 257741; n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, [...], Rv. 247872 - 01; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, dep. 2010, [...], Rv. 246859; n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).
3.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha, non irragionevolmente (come si vedrà nei paragrafi che seguono), ritenuto superflua la rinnovazione, in quanto l’elemento contestato, ossia la attendibilità della persona offesa, era stato ampliamente trattato nella sentenza di primo grado e non necessitava di ulteriore approfondimento. Il ricorso, peraltro, si dilunga sulla asserita necessità di acquisire una sentenza da cui emergerebbe che il ricorrente non è il padre naturale della persona offesa, laddove la contestazione (e la sentenza di primo grado) chiariscono che lo stesso viene imputato nella qualifica di «padre adottivo» della stessa e non di genitore biologico. 4. La terza censura, relativa all’omesso rispetto della c.d. «Carta di Noto» e alle sue conseguenze in punto di valutazione della prova, è inammissibile.
4.1. Con la locuzione «Carta di Noto» ci si riferisce a delle linee guida stilate a seguito di un convegno tenutosi il 9 giugno 1996 a Noto (SR), successivamente aggiornate il 7 luglio 2002, avente ad oggetto «l’abuso sessuale sui minori e processo penale», le quali contengono indicazioni relative alla professionalità richiesta per i soggetti che ascoltano il minore, all’oggetto dell’audizione, alle modalità di conduzione e documentazione dell’esame, 4 all’assistenza psicologica del minore, al valore della sua deposizione davanti all’esperto come mezzo di prova. Le indicazioni della Carta di Noto non sono state trasfuse all’interno del codice di rito, anche se il d.lgs. n. 212 del 15/12/2015, (attuazione della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) ha introdotto, all’articolo 90-quater cod. proc. pen., la nozione di «condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa» (tra cui si può far rientrare pacificamente la condizione del minore che abbia subito abusi sessuali), cui è ricondotta la possibilità di servirsi di particolari strumenti processuali, disciplinati dagli articoli 351, comma 1-ter, 362, comma 1-bis (i quali prevedono che la polizia giudiziaria o il pubblico ministero, nell’assumere sommarie informazioni da una vittima particolarmente vulnerabile, si avvalgano di un esperto in psicologia o psichiatria infantile), 392, comma 1-bis, in tema di incidente probatorio, e 498, comma 4-quater, cod. proc. pen., che disciplina l’esame dibattimentale della persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità (prevedendosi la possibilità che esso avvenga con l’adozione di modalità protette). Al di fuori di questi confini, questa Corte ha reiteratamente chiarito che «le linee guida contenute nella Carta di Noto sono prescrizioni volte a valutare l’attendibilità del minore, vittima di reato sessuale, e a tutelarne la sfera psicologica. Non si tratta di norme vincolanti ed è, pertanto, facoltà del giudice discostarsi dalle stesse, purché tale decisione sia supportata da un’adeguata motivazione» (Sez. 3, n. 29333 del 16/09/2020, [...], n.m.). Ancora, Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275863, ha precisato che «in tema di esame testimoniale, non determina nullità o inutilizzabilità della prova l’inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta “Carta di Noto” nella conduzione dell'esame dei minori, persone offese di reati di natura sessuale, che hanno carattere non tassativo, in quanto si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso», mentre Sez. 3, n. 5915 dell’11/12/2019, dep. 2020, Pipola, n.m., nel ribadire che l’inosservanza delle linee guida prescritte dalla Carta di Noto nella conduzione dell’esame del minorenne vittima di abusi sessuali non determina alcuna nullità o inutilizzabilità della prova, ha precisato che tale inosservanza non «è, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte (così, da ultimo, Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, [...])». Da ultimo, Sez. 3, n. 648 dell’11/10/2016, dep. 2017, Cavanelli, RV. 268738, ha indicato la necessità di un maggior rigore da parte del giudice del merito in ordine alla valutazione dell’attendibilità dell’audito («il giudice è tenuto a motivare perchè, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione di tali metodiche, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida»). Dalla richiamata giurisprudenza si ricavano i seguenti principi: 5 1. la Carta di Noto non ha valore vincolante e la sua violazione non costituisce, di per sé, causa di inutilizzabilità della testimonianza o di nullità della sentenza;
2. l’inosservanza delle indicazioni fornite dalla Carta di Noto non determina, per sé sola, l’inattendibilità delle dichiarazioni raccolte;
3. in caso di inosservanza delle indicazioni fornite dalla Carta di Noto il giudice dovrà comunque motivare sull’attendibilità del dichiarante in modo tanto più pregnante quanto maggiore sia stato in concreto il grado di scostamento dalle linee guida.
4.2. Nel caso in esame, la prima sentenza contiene una lunga e articolata motivazione in cui illustra, non irragionevolmente, tutte le ragioni per le quali le dedotte violazioni della Carta di Noto (ad opera del consulente di parte, che non aveva mai avuto un colloquio diretto con la minore, tredicenne all’epoca dell’escussione) sarebbero insussistenti e comunque ininfluenti, confermando il giudizio di capacità a testimoniare e attendibilità della stessa (da pagina 63 a pagina 72, mentre con specifico riferimento alle dedotte violazioni della Carta in parola, pagg. 68-70), avverso cui l’imputato aveva dedotto doglianze con l’atto di appello, ritenute generiche dalla Corte distrettuale. Evidenzia del resto la prima sentenza che le dichiarazioni della giovane hanno trovato innumerevoli riscontri non solo nelle deposizioni de relato, ma anche in quelle de visu dei testimoni, nonché negli esiti della perquisizione informatica (che ha consentito il rinvenimento di materiale pedopornografico caratterizzato anche dall’ossessione compulsiva verso i piedi), dalle chat acquisite e dalle conversazioni telefoniche.
4.3. In ogni caso, la doglianza, ampiamente sviluppata all’interno di questo motivo di ricorso, concernente la valutazione del materiale probatorio, è inammissibile in quanto si risolve in un’indebita rilettura del materiale probatorio. Il Collegio ribadisce che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, [...], Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, [...], n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili in quanto meramente frutto di rivalutazione del compendio probatorio, operazione – quest’ultima – non consentita, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità.
4.4. Il motivo, inoltre, costituisce pedissequa reiterazione di doglianze formulate in appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado;
esso, pertanto, difetta di specificità, omettendo di confrontarsi in modo realmente critico con il contenuto del provvedimento impugnato. 6 5. Il quarto motivo, relativo all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Pacificamente, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (ex multis: Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [...], Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)», per cui la motivazione addotta dai giudici del merito non appare censurabile. Del resto, aggiunge il Collegio, neppure con il ricorso per cassazione l’imputato ha dedotto alcun positivo elemento di valutazione al fine del riconoscimento delle circostanze atipiche, difettando così – la relativa censura - della necessaria specificità. 6. La quinta doglianza, relativa alla mancata applicazione analogica della pronuncia n. 74 del 2025 della Corte costituzionale in riferimento al giudizio di comparazione delle circostanze, è manifestamente infondata per mancanza di quella eadem ratio che consentirebbe l’applicazione analogica del principio affermato dalla Consulta. Ed infatti, nella succitata pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di concorso tra una circostanza aggravante autonoma o ad effetto speciale e la recidiva semplice di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applichi il criterio moderatore che consente di irrogare la sola pena stabilita per la circostanza più grave, con facoltà per il giudice di aumentarla. La formulazione dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. imponeva infatti un rigido meccanismo di calcolo: l'aumento di un terzo per la recidiva semplice doveva operare sulla pena già stabilita per la circostanza aggravante ad effetto speciale, determinando un «cumulo materiale» degli aumenti. Nel caso in esame, invece, si verte in ipotesi di circostanze aggravanti tutte «a effetto speciale» o «a efficacia speciale», per cui trova applicazione diretta il quarto comma della disposizione in parola (art. 63 cod. pen.), che consente un aumento «discrezionale» in caso di concorso di tali circostanze, che, tuttavia, il giudice di primo grado ha ritenuto di non applicare (v. pag. 76) in ragione del buon comportamento processuale dell’imputato e della elevata cornice edittale. 7. La sesta doglianza, relativa all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità è manifestamente infondata. Correttamente, la Corte territoriale sottolinea come la reiterazione della condotta nei 7 confronti della medesima persona offesa minorenne impedisca di configurare la fattispecie di minore gravità, anche perché la reiterazione delle condotte è sintomatica dell'intensità del dolo in capo all'agente ed è espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto (ex multis: Sez. 3, n. 13342 del 22/01/2026, [...]; Sez. 3, n. 15657 del 11/12/2025, dep. 2026, [...]; Sez. 3, Sentenza n. 1768 del 03/12/2025, dep. 2026, n.m.; Sez. 3, n. 1079 del 11/07/2025, dep. 2026, [...]; Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, [...], Rv. 275693 – 01; Sez. 3, n. 45582 del 31/01/2017, [...]; Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, Rv. 268063 - 01; Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015, [...]; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, Rv. 266272 – 01; Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015, [...]). La doglianza è pertanto manifestamente infondata in quanto si limita a contraddire un consolidato orientamento giurisprudenziale senza addurre elementi utili a giustificare un eventuale revirement. 8. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. 9. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che darà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così è deciso, 28/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9
udita la relazione svolta dal Pres. Luca Ramacci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Fulvio Baldi, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso chiedendo alla Corte di rimettere gli atti alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto giurisprudenziale e, in subordine, di annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte d’Assise di Catanzaro. udita, per le parti civili ammesse al gratuito patrocinio, l’Avv. Federica Casale, che deposita memoria, conclusioni e nota spese e conclude chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. udito, per l’imputato, l’Avv. Michele Gullo del Foro di Palmi, che si è riportato al ricorso insistendo per il suo accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/11/2025, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Crotone in data 01/02/2025, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXalla pena di anni tredici e mesi tre di reclusione per i delitti di cui agli articoli 81, 609-bis, 609-ter, primo comma, n. 5, e secondo comma, cod. pen., in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minore di anni dieci. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20954 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 28/05/2026 2. Avverso tale provvedimento il XXXXXXXricorre per il tramite del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di competenza, posto che il processo avrebbe dovuto essere deciso dalla Corte di assise, a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. b), della legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha innalzato la pena, ove la persona offesa sia infradecenne, a 24 anni di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 606, lettera d), cod. proc. pen., per omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’acquisizione di documenti prodotti con l’atto di appello (tra cui una sentenza del Tribunale di Crotone, la n. 235/2025), nonché per l’audizione di testimoni che confermerebbero l’inattendibilità di testi escussi in primo grado;
deduce altresì vizio di motivazione e travisamento del fatto.
2.3. Con il terzo motivo (ancorché rubricato II), deduce violazione di legge, nonché mancanza e vizio di motivazione, in riferimento alle asserite violazioni della c.d. «Carta di Noto» da parte degli ausiliari del pubblico ministero e del giudice nell’escussione della persona offesa. Deduce altresì il ricorrente che gli errori metodologici avrebbero influito sulla valutazione di attendibilità della stessa e, in definitiva, sui criteri di valutazione della prova.
2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.5. Con il quinto motivo (ancorché rubricato come IV) lamenta l’omesso rispetto del contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 74/2025, da applicarsi analogicamente in ragione per rispetto al principio di proporzionalità e finalità rieducativa della pena.
2.6. Con il sesto motivo (ancorché rubricato come V), lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il Collegio evidenzia come, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d. «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, [...], Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, [...], Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complesso argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unitario, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di 2 inammissibilità - in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, [...], Rv. 209145), obbligo cui il ricorrente, come si vedrà, non si è attenuto. 2. Tanto premesso, il primo motivo di doglianza è inammissibile. Come noto, a seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69, nel caso in cui il delitto risulti aggravato a norma dell'art. 609-ter, ultimo comma, cod. pen. e sia stato commesso in danno di un minore che non ha compiuto gli anni dieci, la competenza a giudicare è della Corte d'assise. Ferma restando la pacifica competenza della giuria popolare per i reati commessi dopo la modifica normativa anzidetta (Sez. 3, n. 9138 del 28/01/2025, [...]), si è registrato un orientamento divergente per il caso di fatti commessi prima della entrata in vigore della nuova disciplina. Sul punto, una prima sentenza ha sostenuto che, al fine di determinare la competenza per materia non rileva l'epoca di consumazione del reato, in quanto l'individuazione del giudice competente va effettuata sulla base della normativa vigente al momento in cui il Pubblico Ministero esercita l'azione penale (data – peraltro - che il ricorso neppure indica, con conseguente difetto di autosufficienza) e la competenza, così determinata, rimane ferma, in forza dell'ulteriore principio della perpetuatio jurisdictionis, anche in caso di sopravvenuta modifica della normativa, a meno che la nuova legge non introduca una specifica disciplina transitoria (Sez. 3, n. 28485 del 14/06/2024, [...], Rv. 286706 - 01). Questa Corte ha poi mutato indirizzo e ritenuto che, per i fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore dell'aumento sanzionatorio disposto dal suddetto art. 13, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69, vigente dal 9 agosto 2019 (circostanza ricorrente nel caso in esame), è sempre competente per materia il Tribunale in composizione collegiale, dovendosi attribuire a tale disposizione, che pur ha comportato, per i fatti successivi, l'effetto processuale dello spostamento della competenza alla Corte d’assiste, valore essenzialmente sostanziale e non processuale (Sez. 3, n. 42465 del 22/10/2024, [...], Rv. 287186 – 01; Sez. 1, n. 21590 del 26/02/2025, Rv. 288319 - 01), orientamento ormai consolidato con il quale il ricorrente non si confronta. 3. La seconda doglianza, relativa alla dedotta violazione dell’articolo 603 cod. proc. pen., è inammissibile.
3.1. Questa Corte ha reiteratamente affermato, con giudizio che il Collegio condivide e ribadisce, che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attesa la «presunzione di completezza» dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/15, [...], Rv. 266820). 3 Tale accertamento è subordinato alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, [...], Rv. 274230 - 01). La rinnovazione del dibattimento è pertanto subordinata, da una parte, alla condizione di una sua «necessità», che il legislatore qualifica come «assoluta» per sottolinearne l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata (Sez. 4, n. 11571 del 20/12/2023, dep. 2024, [...], n.m.; Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, [...], Rv. 274230; Sez. 6, Sentenza n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 – 01; Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998 Rv. 210217 Masone e altri). In altre pronunce, questa Corte ha perfino ritenuto che la decisione possa essere anche sorretta da una motivazione implicita, rinvenibile nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per la valutazione negativa o positiva della responsabilità (ex plurimis, sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275114 – 01; Sez. 6 n. 30774 del 16/07/2013, [...], Rv. 257741; n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, [...], Rv. 247872 - 01; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, dep. 2010, [...], Rv. 246859; n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).
3.2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha, non irragionevolmente (come si vedrà nei paragrafi che seguono), ritenuto superflua la rinnovazione, in quanto l’elemento contestato, ossia la attendibilità della persona offesa, era stato ampliamente trattato nella sentenza di primo grado e non necessitava di ulteriore approfondimento. Il ricorso, peraltro, si dilunga sulla asserita necessità di acquisire una sentenza da cui emergerebbe che il ricorrente non è il padre naturale della persona offesa, laddove la contestazione (e la sentenza di primo grado) chiariscono che lo stesso viene imputato nella qualifica di «padre adottivo» della stessa e non di genitore biologico. 4. La terza censura, relativa all’omesso rispetto della c.d. «Carta di Noto» e alle sue conseguenze in punto di valutazione della prova, è inammissibile.
4.1. Con la locuzione «Carta di Noto» ci si riferisce a delle linee guida stilate a seguito di un convegno tenutosi il 9 giugno 1996 a Noto (SR), successivamente aggiornate il 7 luglio 2002, avente ad oggetto «l’abuso sessuale sui minori e processo penale», le quali contengono indicazioni relative alla professionalità richiesta per i soggetti che ascoltano il minore, all’oggetto dell’audizione, alle modalità di conduzione e documentazione dell’esame, 4 all’assistenza psicologica del minore, al valore della sua deposizione davanti all’esperto come mezzo di prova. Le indicazioni della Carta di Noto non sono state trasfuse all’interno del codice di rito, anche se il d.lgs. n. 212 del 15/12/2015, (attuazione della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) ha introdotto, all’articolo 90-quater cod. proc. pen., la nozione di «condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa» (tra cui si può far rientrare pacificamente la condizione del minore che abbia subito abusi sessuali), cui è ricondotta la possibilità di servirsi di particolari strumenti processuali, disciplinati dagli articoli 351, comma 1-ter, 362, comma 1-bis (i quali prevedono che la polizia giudiziaria o il pubblico ministero, nell’assumere sommarie informazioni da una vittima particolarmente vulnerabile, si avvalgano di un esperto in psicologia o psichiatria infantile), 392, comma 1-bis, in tema di incidente probatorio, e 498, comma 4-quater, cod. proc. pen., che disciplina l’esame dibattimentale della persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità (prevedendosi la possibilità che esso avvenga con l’adozione di modalità protette). Al di fuori di questi confini, questa Corte ha reiteratamente chiarito che «le linee guida contenute nella Carta di Noto sono prescrizioni volte a valutare l’attendibilità del minore, vittima di reato sessuale, e a tutelarne la sfera psicologica. Non si tratta di norme vincolanti ed è, pertanto, facoltà del giudice discostarsi dalle stesse, purché tale decisione sia supportata da un’adeguata motivazione» (Sez. 3, n. 29333 del 16/09/2020, [...], n.m.). Ancora, Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275863, ha precisato che «in tema di esame testimoniale, non determina nullità o inutilizzabilità della prova l’inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta “Carta di Noto” nella conduzione dell'esame dei minori, persone offese di reati di natura sessuale, che hanno carattere non tassativo, in quanto si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso», mentre Sez. 3, n. 5915 dell’11/12/2019, dep. 2020, Pipola, n.m., nel ribadire che l’inosservanza delle linee guida prescritte dalla Carta di Noto nella conduzione dell’esame del minorenne vittima di abusi sessuali non determina alcuna nullità o inutilizzabilità della prova, ha precisato che tale inosservanza non «è, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte (così, da ultimo, Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, [...])». Da ultimo, Sez. 3, n. 648 dell’11/10/2016, dep. 2017, Cavanelli, RV. 268738, ha indicato la necessità di un maggior rigore da parte del giudice del merito in ordine alla valutazione dell’attendibilità dell’audito («il giudice è tenuto a motivare perchè, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione di tali metodiche, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida»). Dalla richiamata giurisprudenza si ricavano i seguenti principi: 5 1. la Carta di Noto non ha valore vincolante e la sua violazione non costituisce, di per sé, causa di inutilizzabilità della testimonianza o di nullità della sentenza;
2. l’inosservanza delle indicazioni fornite dalla Carta di Noto non determina, per sé sola, l’inattendibilità delle dichiarazioni raccolte;
3. in caso di inosservanza delle indicazioni fornite dalla Carta di Noto il giudice dovrà comunque motivare sull’attendibilità del dichiarante in modo tanto più pregnante quanto maggiore sia stato in concreto il grado di scostamento dalle linee guida.
4.2. Nel caso in esame, la prima sentenza contiene una lunga e articolata motivazione in cui illustra, non irragionevolmente, tutte le ragioni per le quali le dedotte violazioni della Carta di Noto (ad opera del consulente di parte, che non aveva mai avuto un colloquio diretto con la minore, tredicenne all’epoca dell’escussione) sarebbero insussistenti e comunque ininfluenti, confermando il giudizio di capacità a testimoniare e attendibilità della stessa (da pagina 63 a pagina 72, mentre con specifico riferimento alle dedotte violazioni della Carta in parola, pagg. 68-70), avverso cui l’imputato aveva dedotto doglianze con l’atto di appello, ritenute generiche dalla Corte distrettuale. Evidenzia del resto la prima sentenza che le dichiarazioni della giovane hanno trovato innumerevoli riscontri non solo nelle deposizioni de relato, ma anche in quelle de visu dei testimoni, nonché negli esiti della perquisizione informatica (che ha consentito il rinvenimento di materiale pedopornografico caratterizzato anche dall’ossessione compulsiva verso i piedi), dalle chat acquisite e dalle conversazioni telefoniche.
4.3. In ogni caso, la doglianza, ampiamente sviluppata all’interno di questo motivo di ricorso, concernente la valutazione del materiale probatorio, è inammissibile in quanto si risolve in un’indebita rilettura del materiale probatorio. Il Collegio ribadisce che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, [...], Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, [...], n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili in quanto meramente frutto di rivalutazione del compendio probatorio, operazione – quest’ultima – non consentita, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» di responsabilità.
4.4. Il motivo, inoltre, costituisce pedissequa reiterazione di doglianze formulate in appello e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado;
esso, pertanto, difetta di specificità, omettendo di confrontarsi in modo realmente critico con il contenuto del provvedimento impugnato. 6 5. Il quarto motivo, relativo all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Pacificamente, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (ex multis: Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [...], Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)», per cui la motivazione addotta dai giudici del merito non appare censurabile. Del resto, aggiunge il Collegio, neppure con il ricorso per cassazione l’imputato ha dedotto alcun positivo elemento di valutazione al fine del riconoscimento delle circostanze atipiche, difettando così – la relativa censura - della necessaria specificità. 6. La quinta doglianza, relativa alla mancata applicazione analogica della pronuncia n. 74 del 2025 della Corte costituzionale in riferimento al giudizio di comparazione delle circostanze, è manifestamente infondata per mancanza di quella eadem ratio che consentirebbe l’applicazione analogica del principio affermato dalla Consulta. Ed infatti, nella succitata pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di concorso tra una circostanza aggravante autonoma o ad effetto speciale e la recidiva semplice di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applichi il criterio moderatore che consente di irrogare la sola pena stabilita per la circostanza più grave, con facoltà per il giudice di aumentarla. La formulazione dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. imponeva infatti un rigido meccanismo di calcolo: l'aumento di un terzo per la recidiva semplice doveva operare sulla pena già stabilita per la circostanza aggravante ad effetto speciale, determinando un «cumulo materiale» degli aumenti. Nel caso in esame, invece, si verte in ipotesi di circostanze aggravanti tutte «a effetto speciale» o «a efficacia speciale», per cui trova applicazione diretta il quarto comma della disposizione in parola (art. 63 cod. pen.), che consente un aumento «discrezionale» in caso di concorso di tali circostanze, che, tuttavia, il giudice di primo grado ha ritenuto di non applicare (v. pag. 76) in ragione del buon comportamento processuale dell’imputato e della elevata cornice edittale. 7. La sesta doglianza, relativa all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità è manifestamente infondata. Correttamente, la Corte territoriale sottolinea come la reiterazione della condotta nei 7 confronti della medesima persona offesa minorenne impedisca di configurare la fattispecie di minore gravità, anche perché la reiterazione delle condotte è sintomatica dell'intensità del dolo in capo all'agente ed è espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto (ex multis: Sez. 3, n. 13342 del 22/01/2026, [...]; Sez. 3, n. 15657 del 11/12/2025, dep. 2026, [...]; Sez. 3, Sentenza n. 1768 del 03/12/2025, dep. 2026, n.m.; Sez. 3, n. 1079 del 11/07/2025, dep. 2026, [...]; Sez. 3, n. 4960 del 11/10/2018, [...], Rv. 275693 – 01; Sez. 3, n. 45582 del 31/01/2017, [...]; Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, Rv. 268063 - 01; Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015, [...]; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, Rv. 266272 – 01; Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015, [...]). La doglianza è pertanto manifestamente infondata in quanto si limita a contraddire un consolidato orientamento giurisprudenziale senza addurre elementi utili a giustificare un eventuale revirement. 8. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. 9. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che darà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così è deciso, 28/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 9