Sentenza 3 marzo 1998
Massime • 3
La disposizione di cui all'art. 603 cod. proc. pen. è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte alla condizione di una sua necessità, che il legislatore qualifica come "assoluta" per sottolinearne l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata.
Con l'entrata in vigore della Legge 7.8.1992 n.356, che a seguito della sentenza 255/1992 della Corte Costituzionale ha modificato gli artt. 500 e 503 cod. proc. pen., le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero e utilizzate per le contestazioni possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento nella loro interezza e non limitatamente alla parte oggetto di contestazione, tanto più che tale parte si trova già inserita nel fascicolo predetto per il fatto che è stata utilizzata per la contestazione. L'acquisizione integrale di tali dichiarazioni risponde infatti all'esigenza di una corretta interpretazione e valutazione del loro contenuto in considerazione della loro contraddittorietà con quanto riferito dai testi in dibattimento.
In materia di stupefacenti, a seguito delle innovazioni legislative introdotte con il d. P. R. 5.6.1993, n.171, è venuta a mancare la distinzione tra detenzione di stupefacenti a fini d'uso personale - reato abrogato - e detenzione a fini d'illecito commercio, nonché le correlate indicazioni circa la dose media giornaliera o la modica quantità. Di conseguenza la connotazione della lieve entità del fatto deve oggi esser riferita a tutti i parametri e gli elementi di giudizio indicati dal legislatore attraverso il dato testuale della norma e la determinazione in concreto della lieve entità del fatto resta caso per caso affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. La quantità e la qualità della droga, dati per la loro oggettività suscettibili di esatta misurazione, se restano gli elementi di giudizio più significativi per determinare l'entità della lesione arrecata all'interesse protetto, hanno perduto però la connotazione di assoluta e assorbente preminenza rispetto agli altri elementi di giudizio elencati nella norma in esame e tali, per la loro ampiezza e genericità, da doversi riferire a ciascuno degli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti il fatto-reato specifico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/1998, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 3/3/1998
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere N. 281
Dott. UGO CANDELA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere N. 32414/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
SO PO, nato a [...] l'[...],
PI LI, nato a [...] il [...],
NO NI, nato a [...] il [...],
BO TE, nato a [...] il [...],
ZA OS, nato a [...] il [...],
GI IT, nato a [...] il [...],
RT VA, nato a [...] il [...], IS EN, nato a [...] il [...],
ZI AF, nato a [...] il [...],
n o n c h è d a l
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLInei confronti di
NA CH, nato a [...] il [...],
AR NI, nato a [...] il [...],
NA NI, nato a [...] il [...],
DE UC NI, nato a [...] il [...],
LI VI, nato a [...] il [...],
LA EP, nato a [...] il [...], RA NA, nato a [...] il [...],
UC DO, nato a [...] il [...],
EL LO, nato a [...] il [...],
NI LU, nato a [...] il [...],
LA RO TITO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 17.9.1996 della Corte d'Appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, Dottor Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale, per l'inammissibilità per i ricorsi di ZI e IN;
per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori, avvocato Carmelo Sandomenico per RO IO e avvocato Alfonso martucci per AN BO;
osserva
IN FATTO
Con sentenza del 15.11.1994 il Tribunale di Benevento dichiarava EL AS, AN BO, AF ZI, NI AR, NI NN, NI De CA, CE GL, PE RI, IT GI, NA DI, IO IN, MP NE, IC CI, OS ZA, RO PA, LO RE, UI PI, NA CO, NI NO, TO VE LA ed altri colpevoli di spaccio continuato di eroina commesso in Benevento dal 1989 al 1992, e, tenuto conto della recidiva contestata a quasi tutti gl'imputati: concesse loro le attenuanti generiche prevalenti: riconosciuta l'attenuante del fatto lieve ad AS, AR, NN, De CA e DI, li condannava alle pene di giustizia.
Fondava l'espresso giudizio sulle informazioni, non confermate in dibattimento, fornite dai tossicodipendenti TR LO, NI IC, OS PE e CE RR ai Carabinieri di Benevento nonché sulla deposizione del teste PI D'NG, il quale aveva confermato le informazioni a suo tempo fornite alla Polizia di Stato. Riteneva infatti che, mentre il dettaglio e la precisione delle informazioni, fornite ai Carabinieri da soggetti escussi fin dal principio quali persone informate dei fatti, rendevano insostenibile la loro tesi, secondo la quale tali informazioni erano state fornite sotto l'effetto degli stupefacenti o sotto le pressioni degli organi di polizia, la loro sostanziale ritrattazione fosse dipesa da pressioni esterne.
Si gravano gl'imputati, denunziando in generale la nullità della sentenza predetta siccome fondata su dichiarazioni, rese in fase preliminare da soggetti, che avrebbero dovuto essere indiziati di reato e, conseguentemente, assistiti da difensore: dichiarazioni per di più irritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento di seguito ad una generica contestazione del Pubblico Ministero, che avrebbe viceversa dovuto contestare ai testi, asseritamente reticenti, ogni parte delle loro dichiarazioni, delle quali intendeva avvalersi.
In particolare, il BO si doleva della revoca, disposta dal Tribunale senza previa audizione in punto del suo difensore, di una prova già ammessa;
il BO e il IN chiedevano ritenersi di lieve entità i fatti loro contestati: il NE eccepiva l'intervenuto giudicato e si doleva della condanna, chiedendo in via gradata una riduzione della pena e la concessione dei benefici: il PA ancora chiedeva di essere assolto, previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, e in subordine la concessione della attenuante del fatto lieve e la riduzione della pena;
tutti gli altri chiedevano di essere assolti e, in subordine, una riduzione della pena.
Con sentenza del 17.9.1996 la Corte d'Appello di Napoli, pur rigettando siccome infondate le questioni di nullità levate dai ricorrenti: ritenendo che le ritrattazioni del LO e degli altri informatori potevano avere causa diversa di quella ritenuta dal Tribunale e riconducibile in via generale all'instabilità fisio- psichica tipica del tossicodipendente, nel caso di specie aggravata dalla circostanza che tutti erano stati sorpresi dai Carabinieri e condotti in caserma mentre si apprestavano ad assumere l'eroina rinvenuta in loro possesso, e, in particolare, dal timore, ingigantito dalla loro labilità psichica, di conseguenze negative per la propria libertà e dal desiderio d'ingraziarsi gl'investitori, se del caso infarcendo il proprio racconto di fatti appresi da dicerie e comunque per sentito dire;
escludeva l'applicabilità in fattispecie del comma 5 dell'art. 500 c.p.p., che avrebbe consentito di valutare le dichiarazioni acquisite a seguito di contestazione quale prova dei fatti in esse affermati, ritenendo viceversa applicabile il comma 4 dell'articolo predetto, a tenore del quale le dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento attraverso il meccanismo della contestazione possono costituire prova dei fatti in esse affermati "se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".
Di conseguenza assolveva AS, AR, NN, De CA, GL, RI, DI, CI, EL, PI e VE, nei cui confronti le dichiarazioni accusatorie del LO, non confermate in dibattimento, erano prive di riscontri, mentre nei confronti degli altri imputati, le cui posizioni erano sotto questo profilo speculari a quelle di costoro, rigettate per alcuni eccezioni in rito, confermava la decisione di primo grado in punto di responsabilità, diminuendo in qualche caso la pena inflitta.
Avverso tale sentenza e nei confronti degl'imputati assolti, in epigrafe indicati, ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli e ricorrono i predetti ZI, PA, BO, ZA, NE, CO, GI, IN e NO a vario titolo chiedendone l'annullamento.
In particolare la Pubblica Accusa denunzia
1. Manifesta illogicità della motivazione perché, a fronte della ritrattazione di tutti i testi, attribuita dal giudice di primo grado a pressioni esterne, la motivazione supportante la contraria decisione del giudice d'appello non è sul piano razionale adeguatamente supportata dalla considerazione che "il LO potrebbe aver raccontato cose di cui si è poi pentito" "vuoi perché temeva conseguenze per la sua libertà personale, vuoi perché pensava d'ingraziarsi in quel modo gl'investigatori". A parere del ricorrente infatti tale considerazione non soltanto è espressiva di mere ipotesi, ma è contraddittoria rispetto all'irrilevanza penale dell'accertata detenzione di eroina a fini d'uso personale - irrilevanza ritenuta manifesta, incontestabile e tale da giustificare l'esame non assistito da difensore dei tossicodipententi - di guisa che è illogico ritenere che il IE, il quale, come tossicodipendente, "sapeva benissimo....che l'uso personale di piccolissimi quantitativi di droga non costituisce reato, "'temeva conseguenze per la sua libertà personalè" così come è inspiegato perché mai lo stesso pensasse di doversi ingraziare gl'investigatori, che non lo hanno in alcun modo compensato.
2- Mancanza di motivazione in rodine all'assoluzione di ben undici imputati, già condannati in primo grado, la cui singola posizione non risulta valutata, avendo il giudice d'appello "omesso di analizzare il complesso di elementi che di volta in volta il Tribunale ha ritenuto di conforto alle accuse del LO per ciascun imputato".
ZI AF non denunzia espressamente alcun vizio di legittimità, ma reitera, come dice, le motivazioni d'appello e, per quanto estensibili alla sua posizione, fa proprie le censure levate dagli altri ricorrenti. Censura la mancata concessione dell'attenuante del fatto lieve in relazione all'accertata durata dello spaccio e all'individuazione di un solo acquirente in persona del teste D'NG.
PA RO denunzia carenza e illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena in concreto applicatagli, di mancata concessione della attenuante del fatto lieve e di accertamento delle sue penali responsabilità, mal fondato a suo dire sulle dichiarazioni del solo D'NG, tossicodipendente nel momento dell'interrogatorio e in stato confusionale perché fermato proprio mentre stava acquistando eroina.
BO AN e ZA OS per tramite del proprio difensore denunziano
A) Nullità ex art. 500/2 bis c.p.p. dell'ordinanza acquisitiva delle dichiarazioni rese ai Carabinieri da LO, PE e IC. Nullità della sentenza fondata su prove illegittimamente acquisite per inosservanza dell'art. 500 c.p.p. in relazione al successivo art. 526, perché le dichiarazioni degl'informatori sono state illegittimamente acquisite nell'opposizione della difesa senza che il Pubblico Ministero avesse proceduto "a formale contestazione del contenuto delle deposizioni e delle singole frasi e dichiarazioni" e ad onta del disposto dell'art. 526 c.p.p. sono state indi utilizzate ai fini della deliberazione.-
B) Violazione dell'art. 496 c.p.p. e mancata assunzione di prova decisiva, ammessa e indi revocata senza previo parere del difensore, perché il Tribunale non ha escusso il padre del LO sull'indisponibilità di costui in ordine alle somme asseritamente pagate al BO per acquisto di stupefacenti e perché la Corte territoriale in punto non ha preceduto alla sollecitata rinnovazione parziale del dibattimento.
C) Carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione sull'attendibilità del teste LO e sulla presenza di riscontri alle sue dichiarazioni
1- perché la Corte territoriale, ritenendo in via generale probabilmente enfatizzate in ragione della labilità fisio-psichica propria del suo stato di tossicodipendenza e quindi inattendibili le dichiarazioni del LO, salvo conferma di volta in volta proveniente dalle testimonianze di altri tossicodipendenti, "ha esteso al caso in esame (dichiarazioni di un testimone) le regole di giudizio valide invece per la valutazione della chiamata in correità, piuttosto che applicare la regola dell'art. 500/4 c.p.p., che avrebbe potuto portare....ad una diversa valutazione";
2- perché i riscontri forniti dagli altri tossicodipendenti in ordine a moti delitti di spaccio dal LO attribuiti ai vari accusati, rendevano credibili anche le dichiarazioni non riscontrate;
3- perché, pur riconoscendo inverosimili i dati di acquisto da lui forniti, la Corte nono ne ha dedotto l'inattendibilità del LO. D) Difetto di motivazione in ordine alla denegata attenuante del fatto di lieve entità, non avendo i giudici di merito considerato al fine la modesta entità delle singole cessioni di stupefacenti ne' la loro cadenza temporale.
Questioni analoghe in tema di acquisizione al fascicolo del dibattimento e di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dai testi LO, RE e PE vengono con analoghe argomentazioni trattate nei motivi aggiunti, presentati dall'avvocato Amatucci, successivamente nominato dal BO. CO e NE per tramite del loro difensore denunziano mancanza o manifesta illogicità della motivazione a) perché i giudici d'appello, pur ritenendo inattendibili le dichiarazioni dei tossicodipendenti, hanno poi ritenuto attendibili quelle del LO se confermate da quelle di altri tossicodipendenti;
b) perché altri coimputati sono stati invece assolti "in presenza degli stessi riscontri";
c) perché "non è dato capire quali elementi abbiano consentito, nei fatti di cui alla sentenza impugnata, individuare al condotta più grave rispetto ai fatti di cui alla sentenza n. 70/93", di sua condanna per identico titolo di reato e perché l'attenuante della lieve entità concessa per quei fatti già giudicati non sia stata concessa per quelli oggetto del presente giudizio;
d) perché la CO è accusata soltanto dal RR, che, quale tossicodipendente, non può a differenza del LO sfuggire al giudizio d'inattendibilità espresso dalla Corte e in via generale rendere dichiarazioni tali da supportare l'espresso giudizio di condanna.
NE MP e NO NI per tramite del loro difensore denunziano in unico contesto erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena base "nonché carenza e illogicità della motivazione in relazione alla reiezione dei motivi d'appello" perché la sentenza d'appello non costituisce "l'espressione di conseguenzialità giuridica della disamina dei fatti, ma espressione di politica giudiziaria", supera senza motivare l'opposto giudicato, fonda su motivazione apparente, "essendo eterogenee ed evanescenti le accuse -poi ritratte- dei tossicodipendenti, viola la "norma sulla non ritenuta ipotesi attenuata" perché, "invero, se vi è frazionamento di dosi, vi è l'ipotesi non concessa o riconosciuta".
GI e IN denunziano a) violazione dell'art. 500 c.p.p. perché le dichiarazioni degl'informatori, in violazione del principio di parità tra accusa e difesa, sono state illegittimamente acquisite senza previa contestazione delle singole circostanze.
b) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione perché il giudice d'appello, dopo aver ritenuto inattendibili le dichiarazioni di tossicodipendenti, le ha utilizzato senza indicare "i riscontri o gli altri elementi probatori posti alla base dell'affermazione di colpevolezza".
Il IN inoltre violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'attenuante del fatto lieve, non avendo la Corte territoriale tenuto conto al fine della sua detenzione, protratta "per gran parte" del periodo in contestazione.
IN DIRITTO
Il ricorso della pubblica accusa è infondato.
Di vero, secondo l'inequivoco disposto dell'art. 500/4 c.p.p. le informazioni testimoniali acquisite a seguito di contestazione e in caso di constatata difformità rispetto alla deposizione dibattimentale, sono valutate come prove dei fatti in esse affermati quando -e solo quando- anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, "risulta" che il testimone è stato sottoposto a coartazione o comunque subornato ovvero "risultano" altre situazioni che hanno compromesso la genuità dell'esame.
Nel caso di specie, secondo quanto ne dice a pagina 14 della sentenza il giudice di primo grado, gl'informatori, chiamati a testimoniare, "hanno assunto un atteggiamento di assoluta indisponibilità e mancanza di collaborazione, giustificando il loro comportamento con motivazioni del tutto carenti sul piano logico e prive di qualsiasi riscontro fattuale: uno anzi, il RI, "non è neppure presentato a testimoniare in dibattimento".
Il giudice non dice, neppure di una, quali siano state tali motivazioni ne' segnale alcuna delle rilevate carenze logiche;
ma correttamente rileva che il D'NG si è comportato diversamente e ha adempiuto al proprio dovere di rendere testimonianza. Da un contesto, nel quale si evidenzia una difformità di condotta segnata dall'irreparabilità del RR, trasmodata attraverso le condotte del LO, del IC e del pegno, connotate dalla molteplicità e dalla varietà delle giustificazioni fornite per dar conto di esse, alla lineare condotta del D'NG, il giudice di primo grado è pervenuto indi senza spiegazione alcuna alla conclusione che "tale comportamento processuale...non può trovare altra spiegazione se non in un'attività di intimidazione posta in essere ai danni dei testi medesimi" e ha, di conseguenza, valutato come prova le informazioni fornite agl'inquirenti dai testi predetti. Eppure secondo le norme di comune esperienza, una ritrattazione coartata coinvolgente numerosi testi è d'ordinario pilotata anche nell'uniformità delle giustificazioni. In mancanza di efficaci e convincenti spiegazioni non si può dunque dire che da tali elementi di giudizio risulta, sia cioè evidente agli occhi del tecnico e inconfutabile, la "attività di intimidazione" -evidentemente non subita dal D'NG e tuttavia ravvisata dal primo giudice- alla quale la legge ricollega il suo dovere e quindi il suo potere di utilizzare le prime dichiarazioni quali prove.
Tale utilizzazione infatti non sarebbe possibile, ad esempio, se i tossicodipendenti si fossero determinati alla ritrattazione per la constatata impossibilità di provvedersi dello stupefacente presso spacciatori locali, che di loro non si fidavano, o per sopravvenute ragioni d'interesse, estranee all'uso dello stupefacente. Coerentemente dunque e a ragione il giudice d'appello, ritenendo che "tali conclusioni...non possono essere condivise, essendo quella formulata dal Tribunale solo una delle ipotesi possibili", ha riaffermato che l'incontreventibile oggettività del "risultare" - cioè dell'emersione quasi automatica di un'evidenza dalle acquisizioni probatorie- sul piano formale e ancor prima su quello meramente razionale, non può esser vicariata dalla soggettività dello "ipotizzare", cioè delle spiegazioni razionali sì, ma contestabili.
Il altri termini e per quel che ne ricade in fattispecie la stessa possibilità di formulare ipotesi molteplici, tutte variamente in grado di dar fondamento razionale alla condotta esaminata, esclude di per sè l'univocità di significato delle acquisizioni probatorie in merito e, quindi, l'evidenza del "risultare" richiesta dal comma 5 dell'art. 500 c.p.p. per dare alle fonti di prova acquisite al fascicolo del dibattimento valore e rango di prova.
Il ricorso della pubblica accusa deve pertanto esser rigettato sul primo motivo.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità, non essendo in ricorso, men che specificato, semplicemente indicato quale sia il "complesso di elementi che di volta in volta il Tribunale ha ritenuto di conforto alle accuse del LO per ciascun imputato", ne' di tale complesso si trova traccia nella parte dedicata dal giudice di primo grado alla trattazione delle singole posizioni degl'imputati. Passando all'esame dei ricorsi BO e ZA, che riassumono in sè quasi tutti i motivi di gravame dedotti dagli altri ricorrenti, la Corte osserva che al pretesa di condizionare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni già rese durante le indagini preliminari dal testimone, che poi, pur ricorrendo alcuna delle ipotesi regolate agli artt. 199-202 c.p.p., si rifiuti di rispondere, fonda su un'interpretazione della lettera della legge troppo rigidamente formale, mal conciliabile con le esigenze di correntezza e di praticità perseguite da un qualsiasi codice di rito e specialmente con uno, come il nostro, secondo l'art. 2 n. 1 legge 16.2.1987 n. 81, espressamente ispirato ai principi della "massima semplificazione" e alla "eliminazione di ogni atto o attività non essenziale". Sarebbe infatti certamente non essenziale e vanamente defaticante contestare ad un teste, -il quale abbia già ripetutamente risposto non soltanto di nono ricordare nulla dei fatti sui quali viene interrogato, ma addirittura di non ricordare nemmeno di essere stato interrogato sugli stessi, in vario modo mostrando la propria volontà di sottrarsi all'obbligo di testimoniare,- parola per parola e nella loro interezza il contenuto delle sue dichiarazioni al fine di ottenere l'acquisizione di esse al fascicolo predetto.
È proprio al superamento della condotta reticente o ostruzionistica del teste o della sua ritrattazione è stata volta la riformulazione del citato art. 500 c.p.p. introdotta con l'art. 7 della legge 7.8.1992, n. 356. D'altra parte nemmeno un'interpretazione tanto rigida e formalistica della legge consentirebbe di censurare la decisione adottata in proposito dai giudici di merito dato che il rifiuto di rispondere opposto dal LO ovvero le ritrattazioni fondate sulla denunziata induzione alla falsa testimonianza asseritamente subita dai testi IC e PE ad opera degli inquirenti -presupponendo almeno alcune domande della parte, che li ha indicato- comporterebbero l'avvenuta contestazione della circostanza dedotta in prova e quindi l'applicazione in fattispecie del principio di acquisizione unitaria della dichiarazione denegata.
Ed invero con l'entrata in vigore della legge 7.8.1992 n. 356, che a seguito della sentenza 255/1992, della Corte Costituzionale ha modificato gli artt. 500 e 503 c.p.p., le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero e utilizzate per le contestazioni possono essere acquisite al fascicolo predetto per il fatto che è stata utilizzata per la contestazione. L'acquisizione integrale di tali dichiarazioni risponde infatti all'esigenza di una corretta interpretazione e valutazione del loro contenuto in considerazione della loro contraddittorietà con quanto riferito dai testi in dibattimento (cfr. Cass. I, 29.2.1996 n. 2224, rv 203898) Dal che consegue l'infondatezza del primo motivo.
Il secondo motivo di ricorso è malfondato su un travisamento del fatto surrettiziamente dedotto e inammissibile siccome non risultante dal testo della sentenza impugnata, nella quale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, a pagina 9 si afferma testualmente e con esatta indicazione della pagina del verbale del dibattimento, che all'audizione del teste, padre del tossicodipendente LO, risollecitata poi in appello, la difesa, che lo aveva indicato, rinunziò espressamente. Nè risulta, anzi, per vero, non è nemmeno dedotto che il ricorrente o il suo difensore si siano tempestivamente opposti alla decisione del giudice in punto.
D'altra parte l'errata valutazione del fatto non è compresa nella tassativa elencazione dell'art. 606 c.p.p., ed è quindi vizio inammissibile in questa sede di legittimità ove non si risolva nella manifesta illogicità della motivazione, che, secondo l'inequivoco disposto dell'art. 606 c.p.p. deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e deve concentrarsi in un difetto di coerenza razionale tra le premesse di fatto e di diritto, le argomentazioni sviluppate e le conclusioni attinte dal giudice.
Le censure fondanti su asseriti travisamenti del fatto conseguiti alla mancata considerazione di alcuni elementi di giudizio richiamati nei ricorsi, ma non emergenti dal testo del provvedimento impugnato sono quindi inammissibili in questa sede di legittimità. La formula dell'art. 606/1/e c.p.p., secondo la quale il vizio di motivazione può costituire motivo di ricorso solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità emergente dal testo del provvedimento impugnato, evidenzia infatti e chiaramente l'intento del legislatore di ricondurre il giudizio di cassazione alle esclusive funzioni di legittimità. Nessuna censura relativa ad accertamenti o apprezzamenti del fatto, cui il giudice di merito sia pervenuto mediante valutazione del materiale probatorio acquisito, è quindi prospettabile in questa sede sotto l'apparenza formale del controllo logico della motivazione, perché la verifica del cosidetto travisamento del fatto comporterebbe una rivisitazione di merito degli atti non consentita dalla legge in Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. III 21.9.1993, n. 8580 ced 195167). La censura levata in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento, vanamente sollecitata allo scopo di procedere all'esame del teste, cui la difesa aveva rinunziato in primo grado, va risolta in applicazione del comma terzo dell'art. 603 c.p.p., il quale, in via generale e salva l'eccezione disposta nel comma successivo nei confronti del contumace incolpevole, testualmente dispone che alla rinnovazione si fa luogo "se il giudice la ritiene assolutamente necessaria" ai fini del decidere.
La disposizione, fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado, subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte alla condizione di una sua necessità, che il legislatore qualifica come "assoluta" per sottolinearne l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento.
La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata (cfr. ex plurimis Cass. I, 8.7.1991, n. 7329, rv. 187756 e Cass. I, 4.2.1994, n. 1309, rv. 197247). Nel caso di specie il giudice d'appello ha dato contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente e sotto il profilo assoluto e sotto il profilo relativo la necessita, costituente nel sistema di legge il presupposto della sollecitata rinnovazione del dibattimento, in particolare e tra l'altro rilevando che, mentre l'erronea indicazione delle somme dal LO pagate al BO per le somministrazioni fattegli di stupefacente "è certamente dovuta a confusione di ricordi, peraltro comprensibili per una persona dalle particolari condizioni fisiche" defedate al punto da avere indotto quella Corte territoriale a ritenere "che la sola parola di tale soggetto non potesse essere sufficiente per esprimere un giudizio di colpevolezza" e che fossero al fine necessari riscontri esterni, nei casi di specie la colpevolezza dei due ricorrenti in rodine ai delitti loro ascritti in continuazione, quale che si sia stata l'entità della droga fornita ai tossicodipendenti chiamati a testimoniare, e sufficientemente comprovata dalle dichiarazioni convergenti di costoro.
Non sussistono nemmeno i denunziati vizi di motivazione. Le deduzioni della Corte territoriale in ordine alla scarsa affidabilità delle testimonianze, fornite da persone defedate sul piano fisico e psichico dalla loro dichiarata tossicodipendenza, non confliggono sul piano logico con la ritenuta affidabilità di plurime e convergenti dichiarazioni dei medesimi tossicodipendenti. Sarebbe infatti assai strano ed è comunque inaccettabile sul piano della comune esperienza che le percezioni sensoriali, la memorizzazione del proprio vissuto quotidiano e l'estrinsecazione di esso, per quanto distorte o influenzate dalla tossicodipendenza, portino solo accidentalmente ad identificare analoghe e ripetute condotte di spaccio ad opera delle medesime persone e coincidano nella loro convergenza in capo ai medesimi accusati.
Altrettanto infondato è il quarto motivo di ricorso, a censura del mancato riconoscimento del fatto di lieve entità proposto per il solo BO, nella essendo stato al riguardo dedotto con riferimento al ZA.
In proposito la Corte osserva che, a seguito delle innovazioni legislative introdotte in soggetta materia con DPR 5.6.1993, n. 171;
venute a mancare la distinzione tra detenzione di stupefacenti a fini d'uso personale -reato abrogato- e detenzione a fini d'illecito commercio nonché le correlate indicazioni circa la dose media giornaliera o al modica quantità; sono rimasti privi di referente normativo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di lieve entità del fatto, ispirati in passato al fine di evitare interpretazioni del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990 eccessivamente liberali e tali comunque da consentire un trattamento molto blando dello spacciatore mentre si andava a colpire duramente anche il semplice consumatore.
Di conseguenza la connotazione della lieve entità del fatto deve oggi esser riferita a tutti i parametri e gli elementi di giudizio indicati dal legislatore attraverso il dato testuale della norma e la determinazione in concreto della lieve entità del fatto resta caso per caso affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. La quantità e la qualità della droga, dati per la loro oggettività suscettibili di esatta misurazione, se restano tuttavia gli elementi di giudizio più significativi per determinare l'entità della lesione arrecata all'interesse protetto, hanno perduto però la connotazione di assoluta e assorbente preminenza loro in passato attribuita dalla giurisprudenza rispetto agli altri elementi di giudizio elencati nella norma in esame e tali, per la loro ampiezza e genericità, da doversi riferire ciascuno degli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti il fatto-reato specifico. Di tali principi e di tali criteri di diritto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione nel caso di specie. È invero, mentre il giudice di primo grado ha denegato l'invocata attenuante in considerazione della pericolosità e della capacità a delinquere del BO, come denunziata anche dalle evidenziate modalità dello spaccio, effettuato in luoghi sempre diversi e giovandosi di autovetture diverse al fine, sottinteso ma non per questo meno esplicito in sentenza, di ostacolare la propria identificazione da parte delle forze dell'ordine; dalle quantità e dal tipo di stupefacente ceduto, dalla protrazione della condotta e dalle modalità di esazione del prezzo non pagato dai tossicodipendenti, desumibili dalla dura aggressione fisica subita dall'inadempiente LO ad opera dell'imputato col vile concorso di altri due ignoti complici.
Il giudice d'appello, confermando in punto la sentenza di primo grado, ha denegato l'attenuante invocata dal BO "per le numerose cessioni di droga e per la natura violenta dimostrata dall'imputato con l'aggressione" predetta, così congruamente motivando e dando incensurabilmente conto del proprio prudente apprezzamento con riferimento agli aspetti oggettivi e a quelli soggettivi del fatto;
ma, ritenendo la pena inflittagli tuttavia sproporzionata agli addebiti, ha d'ufficio concesso all'imputato le attenuanti generiche, denegategli in primo grado, calcolandole nella massima estensione sul minimo della pena edittale.
Anche tale censura deve esser dunque rigettata.
Analoghe considerazioni vanno fatte circa la censura levata in punto dal ZI, del quale giudice di primo grado aveva già rilevato in proposito la "reiterazione dell'attività di spaccio, la molteplicità dei 'clienti', le modalità seguite nella cessione", tali da denunziare la sua consumata esperienza e l'alta professionalità acquisita.
Delle censure levate dal PA, quella relativa alla mancata determinazione della pena è all'evidenza malfondata su una lettura parziale della sentenza. E di vero la diminuzione della pena inflitta all'imputato in primo grado è nell'impugnata sentenza correlata "a quanto si è detto per altri circa l'entità della pena", con esplicito e reiterato riferimento, motivato dalla similarità di posizione, alla determinazione della pena base, all'estensione delle attenuanti generiche concesse e all'aumento per continuazione calcolati per il coimputato BO: quella in punto di accertata responsabilità va rigettata perché, come posto in rilievo nella sentenza impugnata, il giudizio di sua colpevolezza è "basato sulle precise accuse del D'NG, che non aveva motivo di inventarsele" e che le ha confermato in udienza, il che, osserva questa Corte, vale ad escludere ogni perplessità e dubbio sull'attendibilità delle sue dichiarazioni, per gli altri testi suscitate dalla palese difformità tra le dichiarazioni rese in sede d'indagini preliminari e la condotta tenuta in dibattimento;
quella relativa alla denegata concessione del fatto lieve, per considerazioni analoghe a quelle sopra esposte relativamente al ricorso BO- ZA in relazione all'ordinarietà dello spaccio.
I motivi dedotti dal NE in punto di sua responsabilità e di denegato riconoscimento del fatto lieve sono infondati per le medesime considerazioni sopra estese con riferimento ad analoghe censure levate dal BO.
Quelle levate dalla CO, sua moglie, in punto di responsabilità sono del pari infondate perché se è vero che le deposizioni -in ordine alla collaborazione nello spaccio da lei prestata al marito- rese dal teste RR, per irreperibilità di costui acquisite al fascicolo del dibattimento, contrariamente a quanto se ne dice nella sentenza impugnata possono essere ritenute inattendibili per le medesime ragioni ivi evidenziate relativamente agli altri testi tossicodipendenti, è pur vero che anche in questa ipotesi dette dichiarazioni sono state riscontrate da quelle del LO, il quale, secondo quanto se ne dice nella sentenza di primo grado a pag. 42, ha affermato che costei era "a conoscenza dell'attività di spaccio svolta dal marito". Il riscontro infatti nono deve essere di per sè idoneo a provare i fatti per altra via portati alla cognizione del giudice, ma deve essere idoneo soltanto a fornire una qualche conferma, anche indiretta, logica o di natura blandamente indiziaria, alle dichiarazioni testimoniali o paratestimoniali rese da alcuno e acquisite agli atti.
I motivi dedotti dal NE e dal NO in punto di loro accertata responsabilità sono in parte generici e quindi inammissibili e in parte infondati per ragioni analoghe a quelle anzi esposte relativamente agli altri ricorrenti.
Sono infondati quanto all'exceptio judicati sollevata dal NE perché, come è rilevato in motivazione della sentenza impugnata, non risulta -nè peraltro è stato diversamente provato dal ricorrente- che il precedente giudicato riguardi gli episodi di spaccio addebitatigli nel presente procedimento e sono incomprensibili quanto alla dedotta ricorrenza del fatto lieve. Per le ragioni suesposte sono infondate le due censure levate dalla GI e le prime due levate al IN. La terza levata da costui è invece inammissibile per genericità, essendo il tempo di sua sofferta detenzione solo uno degli elementi, peraltro secondario e non specificato, sul quale può fondare il giudizio di lieve entità del fatto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del pubblico ministero;
rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1998