Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/1998, n. 4089
CASS
Sentenza 3 marzo 1998

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La disposizione di cui all'art. 603 cod. proc. pen. è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte alla condizione di una sua necessità, che il legislatore qualifica come "assoluta" per sottolinearne l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata.

Con l'entrata in vigore della Legge 7.8.1992 n.356, che a seguito della sentenza 255/1992 della Corte Costituzionale ha modificato gli artt. 500 e 503 cod. proc. pen., le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero e utilizzate per le contestazioni possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento nella loro interezza e non limitatamente alla parte oggetto di contestazione, tanto più che tale parte si trova già inserita nel fascicolo predetto per il fatto che è stata utilizzata per la contestazione. L'acquisizione integrale di tali dichiarazioni risponde infatti all'esigenza di una corretta interpretazione e valutazione del loro contenuto in considerazione della loro contraddittorietà con quanto riferito dai testi in dibattimento.

In materia di stupefacenti, a seguito delle innovazioni legislative introdotte con il d. P. R. 5.6.1993, n.171, è venuta a mancare la distinzione tra detenzione di stupefacenti a fini d'uso personale - reato abrogato - e detenzione a fini d'illecito commercio, nonché le correlate indicazioni circa la dose media giornaliera o la modica quantità. Di conseguenza la connotazione della lieve entità del fatto deve oggi esser riferita a tutti i parametri e gli elementi di giudizio indicati dal legislatore attraverso il dato testuale della norma e la determinazione in concreto della lieve entità del fatto resta caso per caso affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. La quantità e la qualità della droga, dati per la loro oggettività suscettibili di esatta misurazione, se restano gli elementi di giudizio più significativi per determinare l'entità della lesione arrecata all'interesse protetto, hanno perduto però la connotazione di assoluta e assorbente preminenza rispetto agli altri elementi di giudizio elencati nella norma in esame e tali, per la loro ampiezza e genericità, da doversi riferire a ciascuno degli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti il fatto-reato specifico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/1998, n. 4089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4089
    Data del deposito : 3 marzo 1998

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