Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11840
CASS
Sentenza 7 agosto 2002

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Commentario1

  • 1Riorganizzazione aziendale e licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 25615/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 28 novembre 2013

    1. Questione La lavoratrice, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Società, trasformatasi in un'altra società e di avere il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33 legge 1992 n. 104 per l'assistenza al padre portatore di handicap, chiese l'annullamento del trasferimento e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto la lavoratrice ha dedotto che si trattava di provvedimenti discriminatori – come era desumibile da analoghe iniziative adottate nei confronti di altre lavoratrici – posti in essere in violazione dei diritti riconosciuti dalla legge n. 104/92. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso. Con sentenza della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11840
Data del deposito : 7 agosto 2002

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