Sentenza 7 agosto 2002
Commentario • 1
- 1. Riorganizzazione aziendale e licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 25615/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 28 novembre 2013
1. Questione La lavoratrice, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Società, trasformatasi in un'altra società e di avere il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33 legge 1992 n. 104 per l'assistenza al padre portatore di handicap, chiese l'annullamento del trasferimento e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto la lavoratrice ha dedotto che si trattava di provvedimenti discriminatori – come era desumibile da analoghe iniziative adottate nei confronti di altre lavoratrici – posti in essere in violazione dei diritti riconosciuti dalla legge n. 104/92. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso. Con sentenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11840 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ONE10/ 02 LA CORTE SUPRA MADI getto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 19284/99 Dott. Salvatore SENESE Consigliere Cron.29448 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Ud. 20/02/02 Dott. DO VIDIRI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritu ISPETTORATO PROVINCIALE ora DIREZIONE PROVINCIALE DEL il IL CANCELLIERE LAVORO DI UDINE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OM RO;
- intimato 2002 avversO la sentenza n. 187/98 del Pretore di UDINE, 774 depositata il 29/08/98 - R.G. N. 1485/94; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 30 giugno 1994, TO AN proponeva opposizione contro l'ordinanza ingiunzione in data 14 aprile 1994 esponendo che, con verbale congiunto, dell'Inps, Inail e dell' Ispettorato del lavoro, gli era stato contestato di avere assunto non per il tramite dell'ufficio di collocamento cinque lavoratori. Sosteneva il ricorrente che aveva stipulato con i lavoratori suddetti un contratto di lavoro autonomo e che, comunque, l'illecito contestato RY GA RI non doveva più ritenersi sussistente avendo il d.l. 331/1994 modificato l'art. 11 della legge n. 264 del 1949, spostando il limite ivi previsto da tre a quindici lavoratori. La sua ditta non aveva, negli anni in questione, mai superato i cinque o i sei dipendenti sicchè esso ricorrente non poteva più essere punito per un comportamento non più considerato illecito dala legge. In ogni caso gli era stata comminata una sanzione eccessiva. Dopo la costituzione dell'Ispettorato - che aveva dedotto, in contrasto con l'assunto del ricorrente, che i lavoratori erano stati trovati intenti al lavoro e che nel caso di specie si riscontravano tutti gli elementi (continuità, osservanza di un orario predeterminato, retribuzione) per configurare il loro 1 rapporto di lavoro come subordinato e dopo dei necessari atti istruttori, il l'espletamento Pretore di Udine con sentenza del 28 agosto 1998 revocava l'ordinanza ingiunzione n. 7972/6-IV-RG. 28/92 di data 14 aprile 1994 ed, accertata la violazione dell'art. 5, comma 2 del d.l. 726/84, convertito in legge 863/94, intimava a AN TO il pagamento della somma di lire 300.000. Nel pervenire a tale conclusione il Pretore premetteva che non poteva farsi riferimento alla disciplina del M y d.l. 331/1994 sia perchè detto decreto non era stato convertito sia perchè i fatti addebitati risalivano LO V. shu agli anni 1990 e 1991 in cui era in vigore la vecchia disciplina del collocamento. Inoltre era intervenuta in materia la Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, con sentenza pronunziata l'11 dicembre 1997 nella causa n. c-55/96, aveva dichiarato che trasgredisce l'art. 90 n. 1 del Trattato CE "lo Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda ed offerta che non sia collocamento,svolta" dagli uffici pubblici di ponendo in essere una situazione in cui tali uffici siano "necessariamente indotti a contravvenire alle disposizioni dell'art. 86 del Trattato", e cioè ad abusare della loro posizione dominante, limitando la 2 prestazione a danno dei destinatari del servizio. La suddetta sentenza aveva efficacia diretta nella acquisito in controversia in esame risultando dato decisioni della Corte di giurisprudenza che le Giustizia, dirette ad interpretare le norme comunitarie, vincolano tutti gli organi (sia amministrativi che giurisdizionali) tenuti a dare applicazione alle leggi, imponendo la disapplicazione norme interne incompatibili con quelle delle comunitarie nella interpretazione datane dalla stessa Corte. Aggiungeva ancora il Pretore che nella ipotesi l'ulteriore in oggetto ricorreva anche DO V. summenzionata condizione, prevista dalla sentenza della Corte di Giustizia (le condizioni cioè per il verificarsi della posizione dominante), attesa la notoria incapacità del sistema pubblico italiano a soddisfare la domanda, esistente sul mercato del lavoro;
incapacità condivisa dallo stesso legislatore, che ha progressivamente eliminato il sistema della richiesta numerica (ora completamente sostituito, dopo la legge n. 608/96 da quello della chiamata diretta), e che ha ridotto sempre di più il campo di operatività del divieto assoluto di intermediazione. Una interpretazione corretta della decisione della Corte di Giustizia portava, dunque a ritenere, che il 3 divieto di assunzione diretta deve considerarsi conforme agli artt. 86 e 90 del Trattato solo a condizione che il mercato di lavoro sia libero e cioè che chiunque abbia la possibilità di svolgervi mediazione, salvo, logicamente, ill'attività di rispetto delle condizioni, delle procedure e dei controlli imposti dallo Stato. All'epoca però dei fatti di causa (e cioè tra il 1990 ed il 1991) tale condizione non sussisteva sicchè il datore di lavoro aveva solo due alternative : o rivolgersi agli uffici pubblici di collocamento oppure violare la legge (assumendo i lavoratori in nero о facendo ricorso all'appalto di mere prestazioni di manodopera), essendo del tutto esclusa la possibilità di avvalersi di intermediari diversi da quelli istituzionali (che però non erano in grado di assicurare il proficuo svolgimento del servizio). Per concludere, una volta disapplicata la legge incriminatrice doveva concludersi che l'attività per la quale il AN era stato sanzionato (l'avere assunto dei lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento) era legittima, sicchè l'ordinanza- ingiunzione andava revocata. Il AN però andava condannato per avere violato il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 863/1984 l'obbligo di inviare non avendo rispettato copia del contratto di all'Ispettorato del Lavoro lavoro a tempo parziale stipulato con i lavoratori PI, NO, GR e TT. oraContro detta sentenza l'Ispettorato Provinciale Direzione Provinciale di Udine ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico articolato motivo. TO AN non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE l'unico motivo di ricorso l'Ispettorato deduce Con 177 del violazione e falsa applicazione dell'art. Trattato del 25 marzo 1957 (reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957 n. 1203) dell'art. 26, comma 2, della S V sh legge 56/1987, della legge 264/1949. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione(art. 360 nn. 3e 5 c.p.c.). In particolare sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che la dichiarazione di incompatibilità fra norme comunitarie e norme interne stabilita dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee travolge anche la legge n. 264 del 1949 e successive modificazioni ed integrazioni vale a dire l'intera materia del collocamento. Questa Corte-premesso che il ricorso va preso in esame per essere stata la sentenza del Pretore di 5 Udine impugnata nei termini di cui all'art. 327 c.p.c. ( per l'inapplicabilità della legge 7 ottobre 1969 742 sulla sospensione dei termini in periodo n. feriale in analoga fattispecie cfr. Cass. 26 luglio usseina che 2001 n. 10258) 11 ricorso stesso va rigettato perchè infondato. Questa Corte ha,di recente, statuito che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991, che ha reso generale la facoltà dei datori di lavoro di effettuare richieste nominative agli uffici di collocamento ( e fino a che la materia non è stata diversamente regolata dall'art.
9-bis del d.l. n. 510 DO & LiviG. del 1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608 del 1996),la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 11 dicembre 1997, resa nella causa c. 55/96, impone al giudice italiano di disapplicare la normativa nazionale sul divieto di intermediazione privata e sul correlato divieto di assunzione non "per il tramite" degli uffici di collocamento, qualora sia accertata la ricorrenza dei presupposti indicati dalla citata sentenza per la violazione degli artt. 90 n. 1 e 86 (secondo la numerazione all'epoca vigente) del Trattato (cfr. Cass. 4 maggio 2001 n. 6307;Cass. 5 agosto 2000 n. 10316). Nel caso di specie il Pretore di Udine, ha applicato 6 puntualmente, tali principi, osservando come all'epoca del fatti di causa non sussisteva un mercato libero del lavoro che consentisse a ciascuno che ne aveva la possibilità di svolgere attività di mediazione nel mercato del lavoro. Su tale presupposto il Pretore ha la norma sul divieto di assunzionedisapplicato diretta in quanto parte costitutiva, in concorso di altre norme, di quel sistema che la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario perchè tale da indurre gli uffici del collocamento pubblici ad abusare della loro posizione dominante. E che il Pretore abbia dato una corretta interpretazione della summenzionata sentenza della Corte di Giustizia si deduce dalla mera lettura di detta sentenza che, nell'affermare che gli uffici pubblici di collocamento in Italia finivano per violare la concorrenza sì da essere indotti a sfruttare abusivamente la loro posizione dominante, ha basato tale affermazione su due presupposti costituenti quindi parte logic -giuridici -integrale del decisum e cioè che la legge n. 264 del 1949 vietava l'esercizio della mediazione tra offerta e domanda di lavoro subordinato (anche quando tale attività veniva svolta gratuitamente) sanzionandone 7 la relativa condotta e che i contratti di lavoro non potevano essere stipulati se non tramite gli uffici pubblici del collocamento. E proprio un tale sistema che sanzionava, come ora detto, le condotte di quanti procedevano ad assunzione diretta non per gli uffici pubblici e che comportava 1'invalidità dei contratti di lavoro stipulati in tal modo (annullabili anche a seguito di denunzia dall'Ispettorato del lavoro) - era impeditivo di qualsiasi attività di mediazione ed interposizione tra domanda ed offerta di lavoro. DO liber Va ribadito, quindi, come non possa assumere rilievo la censura del ricorrente che investe l'impugnata sentenza adducendo che la stessa ha trascurato di considerare che la normativa investita dalla decisione comunitaria è costituita unicamente da disposizioni dirette ad impedire ai soggetti diversi dagli uffici svolgere attivitàdi collocamento di di intermediazione nel mercato di lavoro, e non riguarda invece le specifiche norme sul collocamento, la cui violazione nel caso di specie hanno condotto all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione. Nè l'accoglimento del ricorso può fondarsi sull'assunto che, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni ex art. 25 della legge 23 luglio 1991 n. 223, il mercato del lavoro in Italia sia mutato in modo da non ritenersi più giustificata una interpretazione della decisione della Comunità Europea nei sensi indicati dal primo giudice. Ed invero questa Corte di Cassazione ha già evidenziato come la richiesta nominativa prevista dalla suddetta legge non sia sufficiente a mutare la natura giuridica del "nulla osta" che continua a fungere come "necessaria preventiva autorizzazione alla instaurazione del rapporto di lavoro", My (perpetrando un controllo pubblico che può anche alla negazione dicondurre anche detta autorizzazione) e come tale situazione continui a quiloVishu posizione concretizzare una espressione di quella dominante degli uffici pubblici cui fa espresso comunitaria( cfr. in tali riferimento la sentenza sensi : Cass. 4 maggio 2001 n. 6307 cit. cui adde Cass. 5 agosto 2000 n. 10316 cit, per la puntualizzazione che solo con l'art. 9 bis, primo e secondo comma del d.l. ottobre 1996 n.510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608, si è attuato un controllo successivo alle assunzioni al lavoro poste così in essere senza alcun preventivo intervento dell'ufficio pubblico). Il ricorso va, dunque, rigettato. 9 Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese in ragione della mancata costituzione di TO AN.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE GuiThe V. MJaluh chituri favelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7A60.2002 CANCELLIERE Jenelle IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 10