Sentenza 16 novembre 1989
Massime • 2
Il principio di conversione delle impugnazioni non opera in via generale ed automatica, ma solo quando possa presumersi che la parte abbia realmente inteso utilizzare il mezzo consentito della legge e non quello erroneamente indicato.*
In caso di perpetrazione di reato su nave mercantile che si trovi nelle acque territoriali di altro stato, prevale la giurisdizione dello stato di bandiera allorché l'illecito concerna esclusivamente le attività e gli interessi della comunità nazionale cui appartiene il natante, mentre prevale quella dello stato costiero ove le conseguenze del fatto compiuto a bordo si ripercuotano o siano idonee a ripercuotersi allo esterno incidendo su interessi primari della comunità territoriale. Tali interessi vanno valutati con riferimento non solo al bene giuridico tutelato dalla norma di cui si assume la violazione, ma anche alla situazione verificatasi in concreto che diviene rilevante per lo stato costiero allorquando per le sue connotazioni realizzi una condizione di effettivo pericolo che, rendendo probabile l'offesa per la pace pubblica del Paese o per il buon ordine del mare territoriale, imponga l'intervento dello stato costiero. (fattispecie relativa a ritrovamento su nave mercantile straniera nelle acque territoriali italiane di armi da guerra costituenti dotazione della nave stessa regolarmente iscritte nei libri di bordo e denunciate alle competenti autorità straniere. La Corte di Cassazione ha escluso la giurisdizione del giudice italiano).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/11/1989, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1989 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARCO BOSCHI Presidente Udienza pubblica
1. Dott. GAETANO LO COCO Consigliere del 16.11.1989
2. " EL LC " SENTENZA N. 11
3. " AL NZ AR " REGISTRO GENERALE
4. " GI DI AU " N. 11526/89
5. " OR LE "
6. " RU AT RE "
7. " NE LL EN "
8. " AL LA VA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.M. di Trieste:
contro
AI AV, nato il [...] a [...] - Israele.
avverso la sentenza 3.5.1988 del Tribunale di Trieste. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. B. LL EN;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. ANDREINO NIRO che ha concluso per assoluzione ai sensi dell'art. 152 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato;
Udito il difensore avv. Mario Menghini del foro di Roma. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Il 21 marzo 1988 entrava nel porto di Trieste al comando del capitano ZA AV la motonave "Tilia" battente bandiera israeliana a bordo della quale militari della G.d.F. ed agenti della Polizia di Stato accertavano, nel corso delle prescritte visite doganale e di polizia, l'esistenza, come dotazione della nave stessa, di armi e munizioni da guerra e più precisamente di cinque pistole, un fucile mitragliatore, sei fucili automatici ed un totale di 2.882 cartucce di vario calibro. Si precisava nel rapporto giudiziario che le armi, elencate nella "Weapon declaration" esibita nel corso della visita, costituivano dotazione difensiva di bordo predisposta dalla competente Autorità dello Stato di Israele proprietario delle stesse e che la nave non era munita dell'autorizzazione dell'autorità italiana di cui agli artt. 40 Reg. T.U.L.P.S. e 28 T.U.L.P.S., benché tempestivamente richiesta. Ordinato dal P.M. di Trieste il sequestro delle armi con decreto 22.3.1988, convalidato ex art. 343 bis C.P.P. dal Tribunale di Trieste, lo ZA veniva tratto a giudizio con il rito direttissimo avanti allo stesso Tribunale sotto l'imputazione di cui all'art. 1 L. 2.10.1967, n. 895, sostituito dall'art. 9 L. 14.10.1974, n. 497,
"per aver introdotto nello Stato italiano senza essere munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 40 Reg. T.U.L.P.S. per le armi in dotazione in transito in territorio italiano" le suindicate armi e munizioni da guerra.
Con sentenza 3 maggio 1988 il Tribunale dichiarava ex art. 38 C.P.P. difetto di giurisdizione della Autorità giudiziaria italiana in ordine al reato ascritto all'imputato e disponeva la restituzione all'avente diritto delle armi e munizioni in Giudiziale sequestro. Avverso la suindicata sentenza proponeva appello il P.M. di Trieste chiedendone l'annullamento e la condanna dell'imputato a congrua pena, previo riconoscimento della illeceità della condotta del predetto.
La Corte di Appello di Trieste rigettava l'istanza della difesa di declaratoria di inammissibilità dell'appello, formulata sul rilievo di per sé esatto che trattavasi nella specie di sentenza inappellabile non rientrando quelle di proscioglimento per difetto di giurisdizione nella previsione degli artt. 512 e 513 C.P.P., riteneva l'appello convertito in ricorso per cassazione e disponeva la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte. Ove veniva assegnato per la pubblica udienza ai sensi degli artt. 534 e 547 C.P.P. a queste Sezioni Unite con decreto presidenziale del
1.6.1989.
La difesa dell'imputato presentava nei termini memoria con la quale insisteva sulla già eccepita inammissibilità dell'impugnazione, rilevando, contrariamente a quanto affermato dal P.G. presso questa Corte per cui l'eventuale conversione del mezzo di gravame competeva solo al Giudice "a quo" o al Giudice "ad quem" da individuarsi in quello erroneamente indicato nel mezzo di gravame non consentito, che l'eventuale decisione del Giudice ad quem non poteva sottrarsi al controllo da parte della Suprema Corte in quanto la violazione della regola di tipicità e tassatività dei mezzi di impugnazione, la quale impedisce la conversione del mezzo erroneamente esperito in quello consentito dalla legge se l'impugnante si avvale deliberatamente del mezzo non consentito, è rilevabile anche di ufficio, come già affermato da questa stessa Corte (cfr. Sez. 1a, 16.6.1981, De Marchi). Insisteva, poi, il deducente in tutte le argomentazioni già formulate in ordine al ritenuto difetto di giurisdizione nell'impugnata sentenza.
Nella quale il Tribunale, aderendo all'assunto per cui l'esercizio della giurisdizione dello Stato costiero può aversi solo riguardo a fatti commessi a bordo della nave che per i loro effetti interferiscano nella vita della comunità territoriale turbandone il buon ordine e la sicurezza (c.d. fatti esterni) mentre sono riservati alla giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera quei fatti che esauriscono i loro effetti all'interno della comunità viaggiante (c.d. fatti interni) conformemente al principio enunciato dall'art. 19 della Convenzione di Ginevra 25 aprile 1958 sul mare territoriale e la zona contigua, resa esecutiva con L. 8.12.1961, n.1658, affermava, affrontando il tema centrale del processo, che "lo
Stato costiero può esercitare la propria giurisdizione sulle navi altrui non perché queste si trovino nel suo territorio o, comunque, in un certo spazio sottoposto al suo controllo ma perché e finché esse turbino in qualche modo il normale svolgimento della vita della comunità costiera" (tutela funzionale). Sicchè "in difetto di un contatto, di una interferenza fra la nave straniera e la comunità costiera l'esercito della giurisdizione da parte dello Stato costiero costituisce un'ingerenza internazionalmente illecita in quanto si traduce in un intralcio ingiustificato alla libertà di navigazione al cui mantenimento gli Stati hanno, invece, interesse per ragioni commerciali.
Assumeva di conseguenza il Collegio, richiamando anche la prassi internazionale per cui "per affermare la Giurisdizione dello Stato costiero si adotta non solo il requisito del "disturbo" effettivo ma anche quello del "disturbo morale", nel senso che la Giurisdizione del predetto Stato va affermata pure in ordine a fatti "la cui natura si rivela soltanto potenzialmente idonea a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza della comunità territoriale", che, "nella specie nessuno dei due tipi di disturbo si era verificato" poiché le armi della Tillia "costituivano dotazione di bordo della nave debitamente autorizzata dalla autorità di sicurezza israeliana e così descritte dalla relativa documentazione".
Sicchè da tali documenti "risultava evidente che la destinazione di dette armi non era quella di essere introdotte nel territorio dello Stato italiano ma di costituire mezzo di difesa da eventuali attacchi anche interni della nave". Rilevava, inoltre, il Tribunale che "in forza della regola di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 14 della convenzione di Ginevra le navi godono del diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale" e tale carattere "ricorre ogniqualvolta la nave in transito non utilizzi il mare territoriale di una Stato costiero al fine di compiere un atto che attenti alla sicurezza, all'ordine pubblico o agli interessi fiscali di tale Stato, sicchè è dall'effettivo comportamento dei membri della comunità navale che deve desumersi la minaccia alla sicurezza dello Stato costiero con la conseguenza che nella fattispecie mancava la prova di un comportamento dell'imputato ZA, capitano della nave, che abbia potuto costituire un attentato alla sicurezza e all'ordine pubblico dello Stato Costiero".
2. - Il P.M., pur non contestando la correttezza giuridica dell'impostazione generale del thema decidendum seguita dal Tribunale in relazione alla convenzione di Ginevra del 1958, incentrava l'impugnazione proposta sulla destinazione fra "fatti esterni" e "fatti interni" alla nave censurando come erronea ed incongruente l'interpretazione datane dal Tribunale che avrebbe, appunto, dilatato senza ragione il concetto di fatto interno e ristretto, dal pari erroneamente, quelli di ordine pubblico e di sicurezza pubblica.
In luogo dei "concetti vaghi ed astratti" all'uopo utilizzati dal Tribunale ravvisava il deducente nel più concreto concetto d'interesse adeguato criterio d'interpretazione, assumendo che "lo Stato italiano avrà interesse ad applicare la propria giurisdizione a tutti quei fatti che gli interessano perché ledono o possono ledere, turbano o possono turbare l'ordine pubblico, sia internazionale che interno, sicchè saranno sempre sottoposti alla Giurisdizione dello Stato costiero tutti quei fatti che, comunque, anche in via di mera ipotesi possono anche soltanto porre in pericolo interessi tutelati dalla comunità rivieresca. "Per cui - a parere del P.M. - la detenzione di armi da guerra a bordo di navi mercantili estere interferiva sicuramente, "mettendo concretamente, immediatamente e costantemente in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza della collettività, poiché tale detenzione, non autorizzata da alcuna normativa né internazionale né interna, viola direttamente una disposizione di legge che fa divieto ai privati in via generale di detenere armi da guerra o tipo guerra" e "il relegare un fatto così grave ed estremamente pericoloso per la comunità nella categoria dei fatti interni significa espropriare lo Stato del potere ed anche del dovere di effettuare i necessari controlli di polizia, di autorizzazione o meno la detenzione di armamento anche al fine di verificare la qualità e i limiti dell'armamento stesso, di decidere con scelta di ordine politico quale armamento autorizzare in relazione a quale Stato di bandiera appartiene la nave sulla quale lo stesso è detenuto;
di emanare disposizioni amministrative e di polizia circa le modalità di detenzione e di eventuale utilizzo dell'armamento durante il periodo, a volte lungo, di permanenza del mercantile nelle acque territoriale italiane".
3. - Ritiene il Collegio, rivendicando a sé la competenza di verificare sul piano della legittimità la correttezza del provvedimento di conversione dell'appello in ricorso adottato dalla Corte di merito, l'infondatezza dei rilievi formulati al riguardo dalla difesa nella memoria presentata il 3 novembre 1989, di cui va presa cognizione proprio in forza della suindicata competenza funzionale che impone di controllare ex officio l'ammissibilità o meno dell'interposto gravame al fine di accertare la sussistenza di eventuali vizi del provvedimento di conversione che possano determinare l'annullamento per violazione di legge. L'inosservanza dei principi di tipicità e di tassatività dei mezzi di impugnazione contenuti nell'art. 190 C.P.P. investendo il presupposto essenziale della costituzione del rapporto processuale conseguente all'impugnazione proposta, la cui inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, implica, infatti, l'obbligo e non la facoltà del Giudice di accertarla donde la rilevabilità ex officio, anche in sede di giudizio di cassazione, della stessa, necessariamente sottratta al regime delle eccezioni di parte, allorquando il Giudice di appello non l'abbia dichiarata nella scorretta applicazione del principio di conversione. (cfr. S.U. 10.1.1976, Delle Donne;
Sez. 1, 16.6.1981, De Marbi). Il quale non opera in via generale ed automatica ma, come puntualizzato dalla Giurisprudenza con orientamento pressoché uniforme dopo le pronunce di queste Sezioni unite del 1974, e del 1976 risolutive dei contrasti insorti nell'interpretazione degli artt. 184, 190 e 197 C.P.P. (cfr. sent. 30.11.1974, Fazioli e 10.1.1976, Calamia), solo quando possa presumersi che la parte abbia realmente inteso utilizzare il mezzo consentito dalla legge e non quello erroneamente indicato, eppertanto quando l'errore cada esclusivamente sulla manifestazione della volontà.
Laddove è, appunto, privilegiata, nonostante l'errore sulla qualificazione del mezzo di gravame, la volontà dell'impugnante quale è desumibile con adeguata certezza dal contenuto sostanziale dell'atto con conseguente sua necessaria ricerca da parte del Giudice investito ex lege del relativo accertamento, che deve, pertanto, prescindere dalle espressioni formali, dalle locuzioni e dalle formule d'uso impropriamente usate.
Come, peraltro, recepito nel nuovo codice di procedura penale in cui coerentemente alla prescrizione del legislatore delegante (cfr. art. 2, punto 68, L. 3.4.1974, n. 108) in evidente armonia con l'evoluzione giurisprudenziale in materia è stata, infatti, affermata l'irrilevanza della forma usata ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, da ritenersi, come stabilito nell'art. 368, punto 5, "indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta".
Nella specie non sembra revocabile in dubbio, nonostante le espressioni usate dal P.M. di Trieste nell'intestazione del gravame, la individuazione del Giudice ad quem nella locale Corte di Appello e le richieste contenute nella parte conclusiva dell'atto, che l'impugnante abbia inteso contestare la sentenza di proscioglimento sul piano della legittimità con particolare riferimento all'interpretazione di norma pattizia vincolante per lo Stato a seguito della ratifica della relativa Convenzione internazionale, sicchè quelle richieste, sulle quali si è particolarmente soffermata la difesa enuncleandole, però, dall'intero contesto della parte motiva del gravame, vanno intese non di per sé, ma in funzione dell'annullamento per violazione di legge della impugnata sentenza che costituisce, pertanto, l'oggetto principale del ricorso. Donde la correttezza del provvedimento in oggetto con il quale è stato fondatamente riconosciuto, nonostante la palese erroneità del gravame proposto, al raggiungimento dello scopo perseguito dalla parte, in coerenza a quello previsto dalla legge per la eliminazione di una sentenza ritenuta giuridicamente errata.
4. - Ma seppur ammissibile l'interposto gravame va rigettato risultando destituite di fondamento le censure formulate dal ricorrente contro l'impugnata sentenza in cui il Tribunale ha correttamente declinato la giurisdizione penale dello Stato escludendola, nell'esatta impostazione del thema decidendum puntualmente ricondotto nella disciplina prevista in via d'eccezione dalla normativa vigente in materia, per la nessuna rilevanza ai fini penali e, quindi, per l'interesse statuale alla cognizione ed alla repressione del fatto accertato, concernente il possesso di armi e munizioni da guerra quale dotazione di bordo della motonave israeliana "Tillia", entrata in acque territoriali italiane ed all'ancoraggio nel porto di Trieste.
Il principio della obbligatorietà della legge penale italiana nei confronti di chiunque si trovi nel territorio dello Stato, nel quale va ricompreso il mare territoriale, di cui agli artt. 3, 1 comma, 4, 2 comma Cod. Penale e 2 Cod. della navigazione, ammette, infatti, la possibilità di deroga secondo la specifica previsione contenuta nello stesso art. 3 Cod. Penale nei casi stabiliti dal diritto pubblico interno o in quelli, che costituiscono pur sempre eccezione al principio della generale osservanza della legge penale, introdotti dal diritto internazionale, sia convenzionale che consuetudinario.
Intendendosi, infatti, con esso quel complesso di norme, appunto convenzionali o consuetudinarie, che sono obbligatorie per tutti gli Stati cui le stesse si riferiscono. Donde l'operatività nella specie della convenzione di Ginevra del 25 aprile 1958 sul mare territoriale e la zona contigua resa esecutiva in Italia con L.8.12.1961, n. 1658 che, conformemente, peraltro, a consolidata prassi internazionale, regola proprio la giurisdizione degli stati firmatari secondo il principio dell'evento e quello, sintetizzato pure da dottrina e giurisprudenza nel concetto di comunità navale o viaggiante, per cui, in caso di perpetrazione di reato su nave mercantile che si trovi nelle acque territoriali di altro Stato, prevale la giurisdizione dello Stato, di bandiera allorché l'illecito concerna esclusivamente le attività e gli interessi della comunità navale, "considerata come frammento distaccato della comunità nazionale cui appartiene il natante", mentre prevale quello dello Stato costiero ove le conseguenze del fatto compiuto a bordo si ripercuotono o siano idonee a ripercuotersi all'esterno incidendo su interessi primari della comunità territoriale, essendo la potestà di "jus dicere" dell'uno in funzione della comunità installata a bordo della nave e dell'altro in funzione di quella stabilita sul territorio.
La Sezione III della convenzione, intitolata "diritto di passaggio inoffensivo "sancisce gli anzidetti principi nell'art. 14, ricompreso nella "sottosezione A" contenente le regole applicabili a tutte le navi, laddove si afferma che è "inoffensivo" il passaggio di nave straniera nelle acque territoriali che non attenti alla pace al buon ordine o alla sicurezza dello Stato rivierasco e, quanto alle navi mercantili, in particolare, nel successivo art. 19 compreso nella sottosezione B, in cui la rinuncia alla Giurisdizione penale è resa obbligatoria per lo Stato rivierasco in ordine agli illeciti penali commessi a bordo di nave straniera, tranne che per le ipotesi previste in deroga sotto le lettere A - B - C e D dello stesso primo comma del citato articolo in cui, specificamente, sono considerati, sub A, i fatti reato le cui "conseguenze si estendono allo Stato rivierasco e sub B quelli di per sé idonei a "turbare la pace pubblica del Paese o il buon ordine del mare territoriale". Dove la contrapposizione, appunto, tra "fatti esterni "rilevanti per la giurisdizione dello Stato costiero e "fatti interni" riservati alla giurisdizione esclusiva dello Stato della comunità navale in quanto indifferenti per il primo. Il Tribunale, quindi, richiamandosi a tali principi, elaborati dalla prevalente dottrina e confermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Sez. 1, 15.4.1955, De Tommaso - 5.3.1959 Hernandorema - Sez. feriale, 20.9.1968, Skonpalos - Sez. III 30.10.11 969, Matrino - Sez. IV, 19.11.1981, Facchini - Sez.I, 30.10.1985, Abdejatif - Sez. 1, 26.1.1963 Ramos) ha impostato in termini giuridicamente corretti il problema la cui soluzione risulta coerente, nell'esattezza del relativo contenuto, alla validità delle premesse laddove ha valutato la situazione in concreto facendo specifico riferimento alle connotazioni del fatto che di sé escludevano la ricorrenza nella specie delle ipotesi previste sub A e B dell'art.19 della convenzione e massimamente di quella sub B proprio perché il fatto, seppur in teoria punibile ai sensi della legge n. 895 del 1967, risultava privo di quel concreto interesse per lo Stato italiano che, con superamento della regola pattizia, avrebbe potuto giustificare l'esercizio della giurisdizione. Consistente, infatti, nel significato suo proprio, nella funzione sovrana finalizzata ad accertare e stabilire "se nel caso concreto sia applicabile una determinata norma giuridica e possa darsi esecuzione alla volontà con essa manifestata". In effetti l'individuazione del criterio distintivo fra "fatto interno" e "fatto esterno", nel che sostanzialmente si riduce il thema" d'indagine, si incentra senz'altro sul concetto d'interesse, che alla stregua della normativa più volte richiamata e delle relative finalità non va, però, inteso in relazione al solo bene giuridico astrattamente tutelato dalla norma di cui si assume la violazione, come preteso dal ricorrente, ma anche alla situazione verificatasi in concreto che diviene rilevante per lo Stato costiero allorquando per le sue connotazioni realizzi una condizione di effettivo pericolo. Una situazione, cioè, che rendendo probabile l'offesa per la "pace pubblica del Paese" o per "il buon ordine del mare territoriale" imponga, con il superamento della deroga convenzionalmente accettata, l'intervento dello Stato costiero che, nel rinnovato ed attuale interesse per il fatto - reato commesso a bordo della nave straniera, sia così legittimato nell'esercizio della giurisdizione. Diversamente opinando si perverrebbe ad una immotivata limitazione della forza di operatività, se non ad una vera e propria nullificazione, dell'obbligo assunto dallo Stato con l'adesione al regime convenzionale in ordine alla deroga in esso prevista non sussistendo illecito penale che non offenda di per sé l'interesse dello Stato alla conservazione della pace e dell'ordine sociale e, cioè, di quei beni in funzione dei quali si giustifica lo stesso ordinamento giuridico - penale e la correlata funzione giurisdizionale.
Vale aggiungere, a conferma di quanto sopra precisato che l'ordinamento statuale riconosce e disciplina la dotazione di armi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale disponendo nell'art. 193, 2 comma, cod. della navigazione che "l'imbarco di armi e munizioni" (anche da guerra come leggesi nella relazione a commento della citata norma, riportata testualmente nella memoria difensiva) "è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'Autorità consolare" e prescrivendo nell'art. 170, comma 1,n.6 cod. della navigazione della nave, di cui costituiscano appunto pertinenza, siano specificamente descritte nel ruolo dell'equipaggio. Il che implicitamente esclude che lo Stato possa ritenere di per sé pericolosa nei confronti della comunità nazionale la dotazione di armi a scopo difensivo di navi straniere una volta che abbia considerato detto armamento pienamente lecito per quelle battenti la propria bandiera. Dando, infatti, a vedere con la normativa sopracitata di negare, in linea di principio, ogni probabilità di indebita interferenza nella vita delle altrui comunità territoriali della dotazione difensiva dei propri natanti e di considerare, quindi, la detenzione finalizzata alla difesa di tali armi come fatto precipuamente interno della comunità viaggiante. In quanto non è giuridicamente accettabile che lo Stato escluda pericolo di interferenze negli altrui interessi quando si tratti delle proprie navi e ne ritenga la sussistenza in caso contrario.
Dal che consegue che non è l'interesse protetto dalla normativa in materia di armi che rileva in maniera determinante ai fini dell'eventuale superamento della rinuncia alla propria giurisdizione convenzionalmente accettata in relazione a fatto penalmente illecito da parte dello Stato ma solo quello correlato in concreto al fatto stesso;
a quel fatto, cioè, che presenti connotazioni tali da trascendere l'ambito degli interessi propri della comunità navale coinvolgendo, perché obiettivamente ed effettivamente pericoloso, quelli della comunità territoriale.
Il problema, quindi, si risolve non tanto sul piano dei principi astratti quanto su quello dell'accertamento in concreto dovendo il giudice di volta in volta stabilire sulla base di affidabili parametri di valutazione l'applicabilità della norma convenzionale di deroga alla giurisdizione o riaffermare, in caso di ricorrenza in una delle ipotesi previste sotto la lettera A e B dell'art. 19 della convenzione citata, l'operatività della regola generale di cui all'art. 3 Cod. Penale e con essa la pienezza della giurisdizione nazionale.
Spettando, infatti, al giudice cui è demandato l'esercizio della funzione giurisdizionale non il potere di rinunciare alla giurisdizione ma quello di verificare con riferimento al caso concreto la sussistenza o meno delle condizioni cui la rinuncia stessa è stata subordinata in forza di norma del diritto pubblico interno o del diritto internazionale. Sul presupposto, obiettivamente ricorrente, che le armi detenute sulla nave straniera in transito nelle acque territoriali all'ormeggio in un porto nazionale costituiscano dotazione difensiva del natante, potrà rilevare al riguardo il numero, la qualità, il tipo, la potenzialità offensiva delle armi, la quantità delle munizioni disponibili, l'efficacia delle stesse, le modalità di detenzione e le cautele adottate con riferimento alla disciplina giuridica in materia del Paese di appartenenza della nave delle armi e delle munizioni in oggetto e la relativa documentazione di bordo, eppertanto, un insieme di elementi obiettivi che consentano di stabilire se la situazione sia concretamente idonea ad interferire, nel senso di creare una reale condizione di pericolo, nella vita della comunità costiera.
Né risulta giustificata la preoccupazione del P.M. ricorrente per cui il "relegare" la detenzione delle anzidette armi "nella categoria dei fatti interni" significherebbe "espropriare lo Stato italiano del potere ed anche del dovere di effettuare i necessari controlli di polizia" e di adottare ogni eventuale provvedimento, ove si consideri che sia da parte dell'autorità di polizia sia, soprattutto, dell'Autorità giudiziaria quegli accertamenti e quelle verifiche dovranno necessariamente essere effettuati costituendo il presupposto indispensabile per qualsiasi ulteriore decisione, che, implicando una valutazione in concreto, non può prescindere infatti dall'acquisizione dei dati occorrenti ai fini del giudizio. Nella specie non risulta censurabile, perché conforme ai principi sopraenunciati la impugnata sentenza, in cui il Tribunale, accertata la natura pertinenziale delle armi trovate a bordo della motonave Tillia quale dotazione difensiva di bordo addirittura imposta dalle competenti autorità dello Stato di bandiera, ha correttamente declinato la giurisdizione con conseguente proscioglimento dell'imputato una volta stabilito, con corretto metodo d'indagine e sulla base di validi elementi di valutazione, la natura di mero "fatto interno", insuscettibile come tale di creare situazioni di pericolo per la comunità nazionale dell'armamento in questione. Va, pertanto, rigettato perché destituito di fondamento l'interposto ricorso.
P.Q.M.
V. l'art. 537 e 547 C.P.P.:
rigetta il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica in Trieste avverso la sentenza pronunciata il 3 maggio 1988 dal Tribunale di Trieste nei confronti di ZA AV. Roma, 16 novembre 1989.