Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/11/1989, n. 1002
CASS
Sentenza 16 novembre 1989

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il principio di conversione delle impugnazioni non opera in via generale ed automatica, ma solo quando possa presumersi che la parte abbia realmente inteso utilizzare il mezzo consentito della legge e non quello erroneamente indicato.*

In caso di perpetrazione di reato su nave mercantile che si trovi nelle acque territoriali di altro stato, prevale la giurisdizione dello stato di bandiera allorché l'illecito concerna esclusivamente le attività e gli interessi della comunità nazionale cui appartiene il natante, mentre prevale quella dello stato costiero ove le conseguenze del fatto compiuto a bordo si ripercuotano o siano idonee a ripercuotersi allo esterno incidendo su interessi primari della comunità territoriale. Tali interessi vanno valutati con riferimento non solo al bene giuridico tutelato dalla norma di cui si assume la violazione, ma anche alla situazione verificatasi in concreto che diviene rilevante per lo stato costiero allorquando per le sue connotazioni realizzi una condizione di effettivo pericolo che, rendendo probabile l'offesa per la pace pubblica del Paese o per il buon ordine del mare territoriale, imponga l'intervento dello stato costiero. (fattispecie relativa a ritrovamento su nave mercantile straniera nelle acque territoriali italiane di armi da guerra costituenti dotazione della nave stessa regolarmente iscritte nei libri di bordo e denunciate alle competenti autorità straniere. La Corte di Cassazione ha escluso la giurisdizione del giudice italiano).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/11/1989, n. 1002
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1002
    Data del deposito : 16 novembre 1989

    Testo completo