Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10732 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA LT.10732/0 1 IN NOME DE POPO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Serviter SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G.N. 2191/99 Cron. 23350 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Rep. 3662 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 01/03/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente IL-SOLE 24 ORE SE NTE NZA Sat 12000 0.3. AGO. 2001 sul ricorso proposto da: AI AN, AI AR, ET IE, domiciliati in ROMA elettivamenteAI SALVATORE, E VARIE DEV VIA AVOLA 27, presso lo studio dell'avvocato D'AMICO G. 1 for diten. odall. 'avvocato SABELLA MICHELANGELO, giusta delega in atti;
ricorrenti DF454980 e da DF454354 AI ΝΑ, AI NZ, elettivamente OF454955 domiciliati in ROMA LGT.RE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che li difende per procura speciale del Notaio RUSSO LETIZIA, in 2001 378 PALERMO rep. n.12570 e 13044 del 7/12/99-14/2/00; -1- ricorrenti
contro
LA TA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato SCORSONE VINCENZO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 690/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 19/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato GIACOBBE Giovanni, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso, assorbiti i successivi. -2- Vaiana+A/La OR RG 2191/99 -1- Oggetto: annullamento ex 360 n. 5 CPC, poteri del giudice di rinvio, diritti autodeterminati, mutamento del titolo, ammissibilità; servitù, alterazione degli elemen- ti essenziali, aggravamento, esclusione, nuova servitù. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 18.4.70 UE La OR ricostruire epremesso che NA e EN AN, nel sopraelevare un fabbricato sito a confine con la sua ca- sa, ne avevano danneggiato il tetto, avevano aperto vedu- te dirette su di esso, avevano realizzato un pilastro in- corporato nel muro comune occupando suolo di sua proprie- tà conveniva le menzionate NA e EN Vaiana innanzi al pretore di Prizzi chiedendone la condanna all' eliminazione del pilastro, alla chiusura delle finestre ed al risarcimento dei danni. Nel costituirsi, NA e EN AN chiedevano il rigetto delle avverse domande ed, in via riconvenzio- l'accertamento dell'acquisto per usucapione dellenale, servitù di veduta sull'immobile del La OR. Con sentenza 25.1.77, il pretore di Prizzi condan- nava le AN all'eliminazione delle vedute ed al risar- cimento dei danni in favore del La OR attribuendo loro la proprietà del terreno sul quale era stato costruito il pilastro. Vaiana+A/La OR RG 2191/99 -2- Avverso tale decisione le AN proponevano appel- lo cui resisteva il La OR. Con sentenza 16.2.79, il tribunale di Palermo ri- gettava per difetto di prova la domanda di risarcimento dei danni proposta dal La OR e, rilevata la non inte- grità del contraddittorio per non essere stati convenuti nel giudizio di primo grado NN, RG e IO Va- jana, comproprietari dello stesso immobile ricostruito e sopraelevato, annullava la sentenza e rimetteva la causa al primo giudice. Il pretore di Prizzi, innanzi al quale la causa era stata riassunta, ritenuta fondata l'eccezione pregiudi- ziale sollevata al riguardo dai convenuti AN, dichia- rava la propria incompetenza per valore indicando come il tribunale di Palermo innanzi al quale, competente quindi, il La OR riassumeva il giudizio iterando le domande di condanna della controparte alla demolizione della sezione di pilastro costruita sul suo suolo, alla eliminazione delle vedute abusivamente aperte ed alla de- molizione degli sporti insistenti sull'area di sua pro- prietà. Nel costituirsi anche in tale giudizio, NA, Vin- cenzo, NN e RG AN chiedevano il rigetto delle avverse domande ed, in subordine, l'accertamento dell'intervenuto acquisto ex art. 938 CC della proprietà Vaiana+A/La OR RG 2191/99 -3- del suolo rivendicato dall'attore da loro occupato con la costruzione del pilastro. Con sentenza 13.6.85, il tribunale di Palermo tra- sferiva ai convenuti, per accessione invertita, la pro- prietà del suolo occupato dal pilastro, condannandoli al pagamento in favore dell'attore della somma di £.100.000, pari al doppio del valore della superficie occupata ed, in parziale accoglimento delle domande proposte dall'at- condannava i convenuti stessi all'eliminazione de-tore, gli sporti nonché delle vedute esercitate sull'immobile di controparte dai piani e dal terrazzo di nuova costru- zione del loro immobile. Avverso tale decisione NA e EN AN pro- ponevano gravame cui resisteva il La OR spiegando, a sua volta, appello incidentale. Con sentenza 15.5.87, la corte d'appello di Palermo ritenuto che l'eccezione sollevata dalle appellanti in - ordine al preteso difetto di legittimazione ad causam del La OR fosse priva di fondamento, avendo quest'ultimo fornito la prova del vantato diritto di proprietà sull' immobile di via Agrigento n. 4 mediante la produzione di idonei titoli d'acquisto propri e della sua dante causa nonché della remota dante causa comune anche alla
contro
- parte;
che, per contro, le AN non avessero dimostrato l'esistenza d'alcun titolo costitutivo del dedotto dirit- Vaiana+A/La OR RG 2191/99 -4. to di superficie in loro favore;
che non potesse condivi- dersi la tesi sostenuta dalle stesse secondo cui il La OR non avrebbe subito alcun nocumento dall'apertura delle nuove vedute, giacché costoro non s'erano limitate ad effettuare un mero restauro del fabbricato preesisten- te bensì avevano costruito un edificio di quattro piani realizzando, per ogni piano, un balcone e due finestre e, sul lastrico solare, un terrazzo con vedute per tutta la lunghezza dell'edificio e così aggravando la servitù ori- ginariamente esercitata dal loro fondo AN sul fondo di controparte in violazione dell'art. 1067 CC confer- mava integralmente la pronunzia di primo grado, rigettan- do sia l'appello principale che quello incidentale. Avverso tale sentenza NA e EN AN propo- nevano ricorso per cassazione cui resisteva il La OR con controricorso. Con sentenza 29.11.91, questa Corte ritenuto che i giudici di merito avessero risolto la questione della legittimazione ad causam del La OR trascurando d'esa- minare attentamente l'atto di divisione per notaro Bor- ghesan del 1962; che detto esame avrebbe dovuto essere inteso ad accertare se il documento, titolo legittimante di US NE dante causa del La OR, ricomprendes- o meno (tra gli altri) anche beni non più in proprietà se della dante causa della NE, per averli quest'ultima Vaiana+A/La OR RG 2191/99 -5 - trasferiti a tale NA Sparacio, onde, nel primo caso, l'atto in questione non avrebbe potuto costituire da so- lo, anche per la sua natura meramente dichiarativa, prova dell'acquisto dei beni da parte di US NE e del suo avente causa;
che fosse, dunque, necessario approfon- dire l'indagine sui vari titoli di acquisto accoglieva il ricorso relativamente al primo motivo, dichiarando as- sorbiti gli altri, e rinviava la causa per il nuovo giu- dizio ad altra sezione della medesima corte d'appello. Riassumendo il giudizio in sede di rinvio, NA e EN AN chiedevano accertarsi il difetto di le- gittimazione ad causam del La OR ed il proprio diritto а mantenere il pilastro incorporato nel muro comune, eventualmente ai sensi dell'art. 938 CC, nonché rigettar- si la domanda del La OR intesa all'eliminazione delle nuove vedute stante la mancanza d'un effettivo pregiudi- zio al fondo servente. Costituendosi, il La OR chiedeva integrale con- ferma della sentenza d'appello 15.5.97 e rilevava, in or- dine alla propria legittimazione ad causam, d'aver acqui- stato quantomeno per usucapione l'immobile di via Agri- gento 4, donde l'irrilevanza di qualunque eventuale - e comunque contestato difetto dei titoli di provenienza originari. Vaiana+A/La OR RG 2191/99 -6. Rimessa la causa al collegio per la decisione, con ordinanza 17.2.95 la corte d'appello disponeva l'inte- grazione del contraddittorio nei confronti di NN, RG e IO AN;
si costituivano i primi due e, per il terzo nel frattempo deceduto, gli eredi Antoniet- ta TT e AL AN, tutti aderendo alle conclu- sioni già formulate da NA e EN AN. All'udienza del 26.3.96 si costituiva AR La Por- ta, quale erede di UE La OR anch'esso nel frat- tempo deceduto, facendo proprie tutte le domande e difese del dante causa. Con sentenza 19.8.98 la corte d'appello di Palermo ritenuto che i termini del giudizio di rinvio segnati in sede di legittimità consentissero l'indagine sulla le- gittimazione ad causam dell'appellato anche oltre le ri- sultanze dei titoli d'acquisto prodotti dalle parti nei vari gradi del giudizio;
che, dunque, l'indagine potesse estendersi anche all'ipotesi d'acquisto per usucapione dedotto dall'appellato stesso;
che dall'atto di vendita notaro Borghesan 21.7.64 risultasse chiaramente come sin da quel momento l'appellato avesse pacificamente acqui- stato il possesso dell'immobile in questione, continuando a goderne indisturbato almeno fino al 1985; che le dedu- zioni degli appellanti, i quali sostenevano d'esser pro- prietari della colonna d'aria sovrastante l'immobile del- Vaiana+A/La OR RG 2191/99 -7 la controparte, fossero prive di fondamento, non essendo- si rinvenuto nella pur copiosa documentazione prodotta un titolo costituivo dell'invocato diritto di superficie;
che, anzi, su detto punto dovesse considerarsi ormai for- mato il giudicato interno, non avendo gli interessati in- vestito della questione la Corte di Cassazione;
che fosse condivisibile l'opinione espressa dal tribunale, quanto all'aggravamento della servitù precedentemente esercitata dagli appellanti, determinato dalle innovazioni realizza- te dagli stessi sull'immobile dominante;
che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dagli appellanti in ordine all'inapplicabilità alle servitù della disci- plina dell'accessione invertita dettata dall'art. 938 CC, fosse manifestamente infondata, stante l'impossibilità di applicare analogicamente un istituto di carattere ecce- zionale come quello regolato dalla citata disposizione;
che parimenti prive di fondamento fossero le censure di incostituzionalità rivolte dagli stessi appellanti alla norma di cui all'art. 1067 CC, non essendo ravvisabile, nella fattispecie, alcun interesse socialmente apprezza- bile nell'attività costruttiva dei deducenti, meritevole di prevalere, in qualche misura, sul diritto di proprietà della controparte - dichiarava manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel corso del giudizio;
confermava integralmente la sentenza Vaiana+A/La OR RG 2191/99 -8 - del tribunale di Palermo;
compensava interamente tra tut- te le parti le spese del giudizio di cassazione e condan- nava gli appellanti alla rifusione delle spese del giudi- zio d'appello in favore di AR La OR, nella qualità d'erede di UE La OR. Avverso tale sentenza NA, EN, NN e IO AN, nonché AN TT e AL AN, proponevano ricorso per cassazione con tre motivi illu- strati anche da successiva memoria. Resisteva AR La OR con controricorso del pari illustrato da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 948 e 2697 CC in relazione alla sentenza della Suprema Corte del 29.11.1991 n. 7781/87 resa tra le parti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 CC anche in relazione agli artt. 112, 115 e 116 CPC. Ultra petita Violazio- - ne e falsa applicazione dell'art. 345 CPC. Omessa, insuf- ficiente, contraddittoria motivazione>> si dolgono che la corte territoriale, anziché dare atto della mancata allegazione da parte dell'avversario della prova del suo diritto di proprietà e dell'essersi formato in ordine al- l'insussistenza del detto diritto il giudicato interno, abbia risolto il problema ritenendo verificatosi per usu- Vaiana+A/La OR RG 2191/99 -9- capione l'acquisto dell'immobile in questione;
abbia, in tal modo, violato l'art. 112 CPC, essendosi pronunziata su di un'eccezione mai sollevata dall'avversario stesso, nonchè gli artt. 345 e 346 CPC, avendo riconosciuto come proposte una domanda od eccezione d'usucapione in realtà mai formulate nel corso del giudizio;
abbia erroneamente ritenuto estesa la signoria dell'avversario anche alla colonna d'aria sovrastante la sua casa. Il motivo non merita accoglimento. Esso pone, anzi tutto, l'esigenza d'accertare con esattezza in quali termini questa Corte siasi espressa con la propria precedente pronunzia d'annullamento, id est quali vizi abbia riscontrato nella sentenza cassata e quali indicazioni abbia date al giudice di rinvio onde pervenire ad una nuova pronunzia immune da quei medesimi vizi. In vero, ove formi oggetto di ricorso per cassazio- una sentenza emessa in sede di rinvio da una preceden- ne decisione d'annullamento di questa Suprema Corte te - come nella specie, deducendosi dalle ricorrenti vizi del- l'impugnata sentenza sull'assunto che il giudice del me- rito non siasi fedelmente e compiutamente attenuto al compito affidatogli nella pronunzia d'annullamento con rinvio, per la quale era stato investito del riesame del- la controversia cui avrebbe dovuto procedere attenendosi Vaiana+A/La OR RG 2191/99 - 10 - il alle indicazioni nella pronunzia stessa impartite nuovo sindacato devoluto alla Suprema Corte si risolve nel controllo dei poteri e dei limiti già assegnati al giudice di rinvio e della rispondenza ad essi del decisum e, quindi, involgendo un profilo di competenza e dando luogo ad un giudizio di fatto, consente l'interpretazione della precedente pronunzia d'annullamento con pienezza d'indagine (e pluribus, Cass. 26.7.99 n. 8068, 14.5.98 n. 4860 25.11.92 n. 12540, 25.10,82 n. 5567, 15.4.76 n. 1338). All'esame, dunque, della sentenza di rinvio 9.1.93 n. 15, si rileva come questa Corte abbia ritenuto la sen- tenza 15.5.87 resa inter partes della Corte d'Appello di essendovisi Palermo viziata per difetto di motivazione, affermati il diritto di proprietà e quindi la legitimatio ad causam del La OR sulla base del titolo d'acquisto per notar Borghesan 21.7.64 dallo stesso prodotto, laddo- ve vi si sarebbe dovuto anche accertare se effettivamente 1'immobile in discussione previa verifica della tesi delle Vaiana per cui esso sarebbe stato invece ceduto dall'originaria proprietaria La OR AR ad NA Spa- racio, loro dante causa, per atto 3.6.18 potesse essere - pervenuto a US NE, sua dante causa, attraverso l'atto di divisione notar Borghesan del 29.10.62. Questa Corte, dunque, non ha rilevato alcun vizio Vaiana+A/La OR RG 2191/99 -11 - di violazione di legge né affermato alcun principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovesse necessaria- mente attenersi ed i cui presupposti in fatto dovesse considerare immutabilmente definiti, ma si è limitata а rilevare un difetto di motivazione in ordine all'accer- tamento della legittimazione attiva, quale effettuato con la sentenza annullata sulla base del diritto di proprietà come dedotto e comprovato dal La OR in relazione all' eccezione al riguardo sollevata dalle Vaiana, e, mante- nendosi nell'ambito della propria competenza istituziona- le, ad affidare al giudice del rinvio il compito di pro- cedere ex novo al detto accertamento, Ciò stante, devesi considerare come, per insegna- mento del pari costante di questa Corte, mentre l'annul- lamento per vizi di violazione di legge, con lo stabilire l'esatta regola giuridica da applicare al fine della cor- retta soluzione d'una controversia i cui elementi di fat- to non siano in discussione, impone al giudice del rinvio d'uniformarsi al principio di diritto enunciato senza più possibilità alcuna d'intervenire sull'accertamento e sul- la valutazione dei fatti acquisiti al processo, per con- tro l'annullamento per vizi di motivazione, con il rile- vare l'erroneità e/o l'insufficienza proprio di tali ac- certamento e valutazione, che ne restano travolti ma non sostituiti da altri opposti o diversi non consentiti al Vaiana+A/La OR RG 2191/99 -12 - giudice di legittimità per la natura e le finalità del giudizio demandatogli, rimetta al giudice del rinvio un nuovo esame degli elementi di fatto della controversia svincolato da limiti e/o condizionamenti al riguardo. In tal caso, infatti, la sentenza rescindente es- sendosi limitata ad indicare i punti specifici di carenza contraddittorietà delle ragioni sulle quali erano 0 di basati la pronunzia annullata od uno dei suoi capi, il giudice di rinvio rimane libero di procedere ad un nuovo esame non dei soli punti specificati, da considerarsi co- me isolati dal restante materiale probatorio, ma anche di valutare in diversa guisa le prove in precedenza già ac- quisite e di ammetterne di nuove, ove necessario, come pure di risolvere la controversia sulla base di diversi presupposti obiettivi;
salve, dunque, le preclusioni e le decadenze eventualmente verificatesi, trattandosi non di nuovo giudizio ma di prosecuzione del precedente, il det- to giudice conserva le facoltà che competevano origina- riamente al giudice del merito relativamente ai poteri d'indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo della sentenza d'annullamento, anche se, nel rendere la nuova pronunzia, egli è tenuto a giustifi- care il proprio convincimento secondo lo schema esplici- tamente o implicitamente enunciato nella sentenza stessa in sede d'esame della coerenza logica del discorso giu- Vaiana+A/La OR RG 2191/99 - 13 stificativo, evitando di fondare la decisione su i mede- simi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illo- gici od inidonei, e con necessità, a seconda dei casi, d'eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti ar- gomentativi riscontrati (e pluribus, Cass. 28.10.97 n. 10598 (SU), 16.1.96 n. 308, 24.1.96 n. 540, 15.4.95 n. 4299, 19.4.90 n. 3228, 30.1.90 n. 643, 1.12.89 n. 5270, 23.10.84 n. 5385, 22.10.86 n. 6183). Correlativamente anche le parti sono libere di pro- porre nuove questioni e prospettare nuove argomentazioni a sostegno delle rispettive tesi con il solo limite, pe- raltro, delle conclusioni già prese nella precedente fase di merito, che non possono essere sostituite da altre di- verse od alle quali non possono aggiungersene di nuove, che come non possono essere dedotte nuove prove, salvo queste e quelle siano rese necessarie dalla stessa sentenza di annullamento che abbia modificato il thema decidendum. Nel caso di specie, come già evidenziato, questa Corte s'è limitata a rimettere al giudice del rinvio il compito di procedere ex novo all'accertamento della le- gittimazione attiva del La OR attraverso una più approfondita valutazione del dedotto diritto di proprietà ed a tale indicazione si è correttamente attenuto il det- to giudice con la sentenza in esame, nella quale è data motivazione del tutto esaustiva e coerente dell'adottata Vaiana+A/La OR RG 2191/99 - 14 decisione, con un iter argomentativo consequenziale ed immune da vizi logici, pur questa avendo basata non già sull'esame comparato dei titoli d'acquisto ma sull'usuca- pione, sebbene dedotta dal La OR per la prima volta con la comparsa di costituzione in quella sede. La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono, in vero, alla categoria dei cosiddetti "di- ritti autodeterminati", individuati in base alla sola in- dicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, onde, nelle azioni a difesa di diversamente da quanto avviene in quelle a tali diritti - difesa dei diritti di credito, nelle quali la causa pe- tendi s'identifica con il titolo - la causa petendi si identifica con il diritto stesso, mentre il titolo, ne- cessario ai fini della prova di esso, non ha alcuna fun- zione di specificazione della domanda (e pluribus: Cass. 27.11.99 n. 13270, 21.4.99 n. 3950, 8.7.98 n. 6627 (SU), 10.10.97 n. 9851, 20.5.97 n. 4460, 22.6.95 n. 7074, 21.6.95 n. 7033). Ne consegue come l'allegazione nel corso del giudi- zio di revindica d'un titolo diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda, altro non rappresenti se non un'integrazione delle difese sul piano probatorio, aggiungendosi un ulteriore elemento di valutazione a quello precedentemente dedotto, integrazio- Vaiana+A/La OR RG 2191/99 -15 ne che non dà luogo alla proposizione d'una domanda nuo- va, così come non implica alcuna rinunzia a che il primo titolo dedotto venga anch'esso se del caso preso in con- siderazione, e, tanto meno, influisce in alcun modo sulle prese conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nella richiesta d'accertamento del diritto di proprietà. Per il che, decisa la controversia in primo grado sulla base dell'un titolo, non è preclusa in secondo gra- do la decisione sulla base dell'altro o d'entrambi, giac- ché trattasi di argomentazioni difensive intese a speci- ficare il modo d'acquisto del diritto reale in discussio- ne che non immutano, giusta quanto appena rilevato, l'o- riginario thema decidendum @ possono, pertanto, essere svolte dalla parte interessata lungo tutto il corso del giudizio di secondo grado, quindi anche nella sua fase di prosecuzione di esso a seguito della sentenza d'annul- lamento con rinvio, salva in tal caso la limitazione per derivante dall'essere eventualmente condizionate, esse sotto il profilo probatorio, alle acquisizioni già effet- tuate nella sua precedente fase . Nella specie, i detti limiti non sono stati supera- ti, giacché la prova del pacifico possesso dell'immobile in discussione da parte del La OR per oltre il venten- nio richiesto ad usucapionem è stata desunta dalla corte territoriale, con motivazione logica ed esauriente basata Vaiana+A/La OR RG 2191/99 - 16- su d'una pluralità di ragioni tutte anche autonomamente idonee a giustificarla, da circostanze già acquisite agli atti di causa sin dal primo grado del giudizio. Né i ricorrenti possono fondatamente sostenere che il giudice del rinvio abbia deciso ultra probata et alli- gata per avere controparte parlato d'usucapione unicamen- te ad colorandum, giacché non solo l'interpretazione de- gli atti del giudizio è accertamento in fatto di compe- tenza del giudice del merito da impugnarsi ex art. 360 n. 5 CPC con argomentazioni dotate del requisito della spe- cificità richiesto dall'art. 366 n. 6 CPC, il che non è soprattutto, in ravvisabile nella censura in esame, ma, e l'autonoma evi- fatto non è discutibile, per il tenore denza dell'argomentazione svolta al riguardo nella com- parsa di costituzione de qua, esservisi inteso prospetta- re una specifica ed articolata tesi difensiva con espres- riferimento a circostanze acclarate e pacifiche giàSO nella precedente fase. Dopo aver contestato la legittimazione del La OR con le argomentazioni sopra disattese, i ricorrenti assu- mono d'aver realizzato l'apertura delle vedute in discus- sione utendo suo iure in ragione del loro pieno ed esclusivo diritto di proprietà sulla casa posseduta dal La OR su cui questi si affacciano>>. Siffatta enunciazione e le argomentazioni che la Vaiana+A/La OR RG 2191/99 - 17- seguono, tutt'altro che intelligibili ed esaurienti, come invece il motivo di ricorso per cassazione richiederebbe secondo la giurisprudenza di questa Corte, non consentono d'avere per certo se siasi inteso basare la pretesa sulla proprietà della casa posseduta dalla controparte o piut- tosto della colonna d'aria su di essa esistente;
nell'un caso come nell'altro la censura va, comunque, disattesa. Ove, infatti, siasi inteso far valere un diritto di proprietà sulla casa del La OR, la pretesa, oltre а rimanerne evidentemente escluso il fondamento in ragione della proprietà della controparte sul medesimo bene ac- certata nel già esaminato e confermato capo dell'impugna- ta sentenza, pone una questione del tutto nuova er come tale, inammissibile in questa sede. Non risulta, in vero, all'esame delle conclusioni delle parti riportate nell'epigrafe, dell'esposizione del fatto e della motivazione della detta sentenza, contro la quale non è stata formulata censura per omesso esame al riguardo, aver formato oggetto di trattazione nel giudi- zio d'appello, prima o seconda fase che fosse;
né, d'al- tronde, ostandovi il disposto dell'art. 345 CPC, avrebbe validamente introdotta in quel giudizio,potuto esser giacché, come affermato in obiter dictum dell'impugnata sentenza in questa sede non contestato, mai dedotta in precedenza ma solo in sede di rinvio. Vaiana+A/La OR RG 2191/99 - 18 In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ri- petutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- corso per cassazione debbano investire, a pena d'inam- missibilità, statuizioni e questioni che abbiano già for- mato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che mo- difichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910). Ove, invece, siasi inteso far valere, come appare più probabile dallo svolgimento delle argomentazioni, un diritto di superficie sulla casa del La OR, devesi rilevare, come già dall'impugnata sentenza, che il prete- so diritto di proprietà sulla colonna d'aria sovrastante la detta casa era stato espressamente escluso dalla corte territoriale con la sentenza 15.5.87 non impugnata su tale punto con il precedente ricorso per cassazione, onde Vaiana+A/La OR RG 2191/99 - 19 la questione non è più proponibile, al riguardo essendosi formato il giudicato. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1067 CC in relazione agli artt. 115 e 116 CPC. Omessa, insufficien- si dolgono che ilte, contraddittoria motivazione>> giudice di rinvio abbia immotivatamente rigettato le loro domande ed eccezioni, ritenendo l'aggravamento delle con- dizioni dell'immobile servente nonostante la mancanza di qualsiasi elemento di prova in ordine al pregiudizio ef- fettivamente subito dal medesimo in conseguenza delle in- novazioni apportate sull'immobile dominante e fondando il proprio convincimento esclusivamente sul vantaggio conse- guito da quest'ultimo. Il motivo non merita accoglimento. Non, tuttavia, per le ragioni svolte nell'impugnata sentenza, il cui decisum è conforme a diritto ma la cui motivazione va corretta ex art. 384 CPC. Le innovazioni vietate dall'art. 1067 CC, a seconda che determinino o meno un aggravamento del pregiudizio al fondo servente, sono, infatti, soltanto quelle che, re- stando inalterata l'essenza stessa della servitù, incida- no esclusivamente sulle modalità d'esercizio di essa, mentre, ove si verta in tema d'innovazioni tali da alte- rare il contenuto essenziale della servitù quale risulta Vaiana+A/La OR RG 2191/99 -20- dal titolo o dal possesso, esse sono vietate sic et sim- pliciter, a prescindere dall'accertamento d'un effettivo pregiudizio per il fondo servente, dacché si risolvono non in un aggravamento della servitù preesistente bensì nell'abusiva costituzione d'una servitù da quella diversa nei suoi elementi essenziali. Il che appare evidente nel caso di specie laddove, con la costruzione d'altri due piani dell'edificio costi- tuente il fondo dominante e la realizzazione in essi di finestre e/o balconi aprentisi sul fondo servente, non è stato tanto aggravato l'originario esercizio della servi- tù di veduta, che aveva luogo attraverso un determinato numero di finestre e/o balconi dai quali erano possibili l'inspectio e la prospectio, quanto piuttosto costituite altrettante nuove servitù. Con il terzo motivo i ricorrenti riproponendo eccezione d'incostituzionalità dell'art. 1067 CC e del- l'art. 938 CC in relazione agli artt. 3 e 42/II della Costituzione e denunziando omessa insufficiente e con- traddittoria motivazione si dolgono che la corte terri- toriale non abbia ritenuto fondata la questione di legit- timità costituzionale sollevata in merito all'art. 1067 CC il quale, non prevedendo la possibilità di applicare l'istituto dell" accessione invertita" anche alle servitù, si porrebbe in contrasto sia con il principio della pa- Vaiana+A/La OR RG 2191/99 - 21 - rità di trattamento a parità di condizioni posto dall' art. 3 Cost., sia con il principio della funzione socia- le della proprietà posto dall'art. 42 Cost. Il motivo non merita accoglimento. La norma della cui costituzionalità si dubita non trova, infatti, applicazione nella presente controversia in ragione di quanto rilevato nell'esame del secondo mo- tivo e la questione non risulta, pertanto, rilevante ai fini della decisione e meritevole d'esame ex art. 22/II della L 11.3.53 n. 87. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 21 NOV. 2001 4 Registrato darosoccombenza.
P. Q. M.
51460 venate b370.000 CORTIN TRECENTOSETTANTAMILA) Dirigente Area Seervizi LA Responsabile Se Giudiziari respinge il ricorso e condanna i ricorrenti mechso- 5.234.300 delle lido alle spese che liquida in totali £ quali 5.000.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio addì 1.3.2001. Il Presidente R estau Il est. Metting IL CANCELLIERE 01 109T 250.000 Francesco Catania DEPOSITATO CANCELLERIA 456T 120000 Roma 3 AGO. 2001. TOT. 370000 IL CANCELLIERE C1 CE -