Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nell'ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, salvo che le esigenze cautelari giustificative del vincolo siano cessate. (Fattispecie relativa ad una sentenza di condanna intervenuta in primo grado per i reati di associazione per delinquere e peculato, con un contestuale ordine di dissequestro e restituzione di beni mobili e conti correnti sequestrati all'imputato e alla coniuge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2009, n. 40388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40388 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 26/05/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLINI Giacomo - Consigliere - N. 1092
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 10810/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto;
avverso l'ordinanza emessa il 12/02/2009 dal Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., nel procedimento incidentale per restituzione di beni sottoposti a sequestro;
nei confronti di:
RM TO, nato a [...] il [...];
esaminati gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato AR, avv. SISTO Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Nell'ambito del procedimento penale nei confronti di numerose persone (p.p.
contro
LV IV +36) imputate di molteplici reati contro l'amministrazione pubblica commessi con abuso di pubbliche funzioni (p.o. ASL Taranto 1) il gip del Tribunale di Taranto, essendo già intervenuto il rinvio a giudizio degli imputati e tra questi di TO AR, accusato di associazione per delinquere e di più fatti di peculato, su richiesta del procedente pubblico ministero, disponeva con:
1) decreto in data 24.2.2005 il sequestro preventivo e conservativo di beni mobili e cespiti finanziari dell'imputato costituiti da: un libretto di deposito bancario (giacenza Euro 4.490,41); due conti correnti bancari cointestati con la moglie De BE RI CH, uno dei quali destinato alla gestione di fondi di investimento e titoli azionari;
un conto corrente bancario intestato all'imputato (giacenza Euro 61.178,89). Il g.i.p. riteneva i beni così sottoposti a vincolo cautelare qualificabili come instrumentum e pretium sceleris assoggettabili a confisca ex art. 240 c.p., "senza trascurare anche l'ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall'art. 322 ter c.p. e dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies". Lo stesso g.i.p., ritenuta la compatibilità e possibile concorrenza dei due titoli cautelari reali, disponeva altresì il sequestro conservativo dei medesimi beni mobili siccome congiuntamente destinato, stante l'avvenuto rinvio a giudizio dell'imputato, a garantire l'adempimento delle obbligazioni penali e civili derivanti dal reato.
2) decreto in data 19.10.2005 il sequestro preventivo di un conto corrente bancario intestato alla moglie dell'imputato AR, De LL RI CH, con giacenza della somma di Euro 140.000,00 accreditata mediante trasferimento da altri due conti correnti cointestati all'AR e alla moglie.
2,- All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Taranto con sentenza pronunciata il 27.6.2008 (motivazione depositata il 4.12.2008), dichiarava TO AR colpevole di reati di associazione per delinquere e di peculato e lo condannava, contestualmente disponendo il dissequestro e la restituzione dei beni mobili e dei conti correnti sequestrati allo stesso AR e alla moglie.
Nella fase anteriore al deposito della motivazione della decisione la difesa dell'imputato invocava la materiale restituzione dei beni dissequestrati.
Con una prima ordinanza in data 24.10.2008 il Tribunale di Taranto rigettava l'istanza di restituzione sul presupposto che l'ordine di (dissequestro e) restituzione dei beni emesso con la sentenza di primo grado non potesse ritenersi immediatamente esecutivo, l'art.323 c.p.p., consentendo la restituzione immediata dei beni dissequestrati soltanto in caso di sentenza di proscioglimento ancorché non definitiva, situazione non ricorrente per l'AR condannato con sentenza di primo grado. Considerazioni che, a fronte di rinnovata istanza restitutoria dell'AR, il Tribunale riaffermava con una seconda ordinanza del 19.12.2008 ("Si ribadiscono le argomentazioni poste nel provvedimento del 24.10.2008 relativo ad analoga istanza").
3.- Avverso quest'ultimo provvedimento di rigetto l'AR ha proposto appello innanzi al Tribunale di Taranto (sezione riesame misure cautelari), adducendo l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 323 c.p.p., su cui è stata basata la mancata restituzione dei dissequestrati beni. Dall'art. 323 c.p.p., comma 3, deve desumersi che, in caso di condanna dell'imputato, gli effetti del disposto sequestro permangono soltanto se il giudice di merito ha disposto la confisca dei beni sequestrati. Ciò che non è avvenuto nel caso dell'AR. La conferma di tale interpretazione si rinverrebbe nel seguente dell'art. 323 c.p.p., comma 4, che consente di mantenere il vincolo di indisponibilità dei beni solo se il giudice di merito, su richiesta del p.m. o della p.c., ordini che i beni rimangano vincolati a garanzia dei crediti previsti dall'art.316 c.p.p.. Il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'appello cautelare reale, con l'ordinanza in data 12.2.2009, richiamata in epigrafe, ha accolto il gravame ed ha disposto la "immediata restituzione" agli aventi diritto (l'imputato e il coniuge) dei beni oggetto dei decreti di sequestro "preventivo" in data 24.2.2005 e 22.10.2005. Muovendo dalla motivazione della sentenza di condanna del 27.6.2008, che giustifica il dissequestro dei conti correnti e dei prodotti finanziari in proprietà del condannato AR e della moglie con il fatto che tali beni non possono considerarsi provento dei reati di peculato ascritti all'AR, ne' possono essere confiscati a norma dell'art. 322 ter c.p. e L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, i giudici di appello fanno propri i rilievi esposti nell'atto di gravame, reputando "formale" l'interpretazione dell'art. 323 c.p.p., comma 1, privilegiata dall'ordinanza reiettiva, secondo cui il dissequestro produrrebbe effetti restitutori immediati solo in caso di proscioglimento dell'imputato. Interpretazione che sarebbe smentita dalla "lettura d'insieme della norma".
L'art. 323 c.p.p., comma 3, prevede, per il caso di sentenza di condanna, la permanenza degli effetti del sequestro preventivo soltanto quando sia stata disposta con la stessa sentenza la confisca dei beni sequestrati. Di tal che, argomentando a contrario, ove non sia stata ordinata la confisca dei beni in sequestro, come nel caso concernente l'AR, gli effetti del sequestro debbono ritenersi cessati e i beni vanno restituiti agli aventi diritto con effetto immediato. Tale ragionamento è suffragato, ad avviso dei giudici di appello, dallo stesso art. 323 c.p.p., comma 4, che porrebbe come unica causa ostativa alla ridetta restituzione (in caso di condanna anche non definitiva) il mantenimento del sequestro dei beni a garanzia dei crediti erariali e della parte privata costituita parte civile ordinato su richiesta del p.m. o della parte civile. Evenienza che nel caso di specie non si è verificata. Se ne inferisce, secondo il Tribunale, che "dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e fino al passaggio in giudicato della stessa", ove non sia possibile ordinare la confisca dei beni, la sola ipotesi in cui il vincolo di indisponibilità può essere mantenuto è quella della perdurante esistenza delle esigenze cautelari (periculum in mora). Ciò che è in linea con la duplice finalità assegnata al sequestro preventivo:
impedire che la libera disponibilità di un bene pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze lesive od agevolare la commissione di altri reati oppure consentire la confisca dei beni nei casi in cui è consentito applicare la misura di sicurezza patrimoniale.
4.- Avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto, restitutoria dei beni vincolati da sequestro "preventivo" nei confronti dell'imputato AR, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Taranto, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 323 c.p.p., determinante coeva illogicità della motivazione.
Premette il ricorrente p.m. di non condividere le ragioni di merito giustificatrici del dissequestro del denaro e dei prodotti finanziari dell'imputato e del coniuge attinte dai due decreti di sequestro preventivo disposto dal Tribunale, quale giudice della cognizione di primo grado, con la sentenza del 27.6.2008. Beni impropriamente considerati non assoggettabili a confisca obbligatoria a norma dell'art. 322 ter c.p.p., comma 1. Segnala, per tanto, il p.m. di aver appellato tale capo della sentenza del Tribunale. Tanto chiarito, il ricorrente reputa corretta l'interpretazione dell'art. 323 c.p.p., offerta dallo stesso Tribunale (giudice della cognizione) con le due ordinanze reiettive delle richieste di dissequestro e restituzione dei beni formulate dall'imputato (ordinanze 24.10.2008 e 19.12.2008), trattandosi della sola interpretazione conforme alla lettera della norma, che prevede esclusivamente in caso di proscioglimento dell'imputato con sentenza non definitiva la revoca del sequestro preventivo e l'immediata esecutività della restituzione dei beni che ne formano oggetto, fatto salvo il caso che tali beni non siano suscettibili di essere investiti da un definitivo atto ablativo siccome sottoponibili a confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2. Viceversa, diversamente da quanto suppongono i giudici dell'appello cautelare reale, il legislatore ha escluso in modo espresso l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni vincolati da sequestro preventivo quando si sia in presenza di una sentenza di condanna, poiché - sostiene il ricorrente p.m. - il legislatore menziona unicamente la "permanenza" degli effetti del sequestro, qualora i beni siano stati sottoposti a confisca facoltativa, misura che però non legittima l'immediata restituzione dei beni oggetto del provvedimento ablatorio in caso contrario.
5.- Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Taranto è fondato, sussistendo la censurata violazione di legge. Conviene premettere che rimane impregiudicata in questa sede ogni inferenza sulla correttezza giuridica o non della confiscabilità ex art. 322 ter c.p., comma 1, dei beni sequestrati all'imputato AR (e alla moglie) in quanto provento (profitto) dei fatti di peculato ascrittigli, confiscabilità esclusa dalla sentenza di condanna di primo grado (Tribunale di Taranto 27.6.2008) con decisione censurata, con separato appello, dal ricorrente p.m., poiché trattasi di tematica incidentalmente e in forma surrettizia introdotta dal ricorrente (sulla stessa pendendo impugnazione nella sede sua propria davanti al giudice di cognizione di secondo grado) ed estranea - per il principio di devolutività dell'impugnazione di cui agli artt. 581, 597 e 609 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 6, 4.2.2009 n. 7507, Iorgu, rv. 242919) - al thema decidendum del presente ricorso per cassazione, che attiene unicamente alla immediata esecutività o meno di un provvedimento giudiziario di dissequestro di beni sottoposti a sequestro preventivo susseguente a sentenza di condanna rapportata alla latitudine operativa della specifica disposizione di cui all'art. 323 c.p.p., comma 3. A. Non è inutile osservare, in via preliminare e per completezza metodologica, che tutti i provvedimenti succedutisi nella vicenda processuale in esame (sentenza di primo grado che ha ordinato la revoca del sequestro preventivo e la restituzione dei relativi beni;
due provvedimenti dello stesso giudice di primo grado che hanno rigettato la richiesta dell'imputato di subitanea reimmissione in possesso dei beni dissequestrati;
odierna impugnata ordinanza del giudice dell'appello cautelare reale) e lo stesso atto di impugnazione del Pubblico Ministero inopinatamente trascurano di considerare la concorrente funzione conservativa, oltre che preventiva, conferita al vincolo di indisponibilità dei beni dell'AR con il primo decreto di sequestro del g.i.p. in data 24.2.2005. Laonde, a tutto voler concedere, l'indicato tema decisorio del ricorso dovrebbe ritenersi confinato alla analisi delle decisioni connesse al solo secondo decreto di sequestro preventivo (e non anche conservativo) emesso in data 22.10.2005, afferente a somma di denaro rifluita da un conto bancario cointestato all'imputato e alla moglie ad un conto bancario intestato alla sola moglie. Per i beni attinti dal primo decreto di sequestro dovrebbe comunque ritenersi erroneamente disposta la revoca del vincolo di indisponibilità e la loro riconsegna all'imputato, vertendosi in situazione di preesistente o anticipata, se così può dirsi, rituale conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo prevista dall'art. 323 c.p.p., comma 4, come generale causa ostativa alla restituzione dei beni in caso ovviamente (avuto riguardo alle finalità del sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p.) di sentenza di condanna. Non vi è dubbio, infatti, che i medesimi beni - come avvenuto per effetto del primo decreto di sequestro del 24.2.2005 - possano essere sottoposti ad un concomitante vincolo cautelare per i concorrenti fini di cui agli artt. 316 e 321 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 6^, 30.1.1996 n. 560, Finocchi, rv. 205082). B. La lettura sistematica o "d'insieme" dell'intero art. 323 c.p.p., e non del solo comma 1 della disposizione in esame delineata dal Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell'appello cautelare reale non può essere condivisa.
In vero non sembra logicamente superabile il dato testuale della norma (1 comma) che circoscrive l'immediata esecutività (intesa, in chiave semantica, come eseguibilità e immediata produzione dei relativi effetti) del provvedimento restitutorio in presenza della duplice condizione della pronuncia di una sentenza di merito liberatoria (di proscioglimento o di non luogo a procedere) non ancora definitiva (impugnabile) e della concomitante assenza dei presupposti per disporsi la confisca obbligatoria ("se non deve disporre la confisca...") dei beni. L'analisi speculare e comparativa della disposizione di cui all'art. 323 c.p.p., comma 3, focalizzata su una situazione integrata da una sentenza di condanna e dalla sussistenza dei presupposti per disporsi la confisca dei beni, obbligatoria o facoltativa ("quando è stata disposta..."), rende palese l'operatività della previsione della "permanenza" degli effetti del sequestro, quando dei corrispondenti beni si sia disposta la confisca, alle sentenze di condanna divenute definitive e non anche a quelle che, come nel caso dell'imputato AR, non abbiano acquisito tale connotazione processuale (in caso diverso il legislatore, in simmetrica sintonia con il disposto del comma 1, avrebbe fatto uso dell'omologo inciso specificativo della impugnabilità della decisione di condanna).
C L'ordinanza del Tribunale di Taranto impugnata dal p.m. evoca espressamente una decisione di questa Corte regolatrice a sostegno della configurata tesi della esecutività immediata della restituzione dei beni dissequestrati anche a fronte di una sentenza di condanna non irrevocabile. Decisione (Cass. Sez. 3^, 14.12.2007 n. 6462, Oriente, rv. 239289) alla cui stregua (secondo la massima estrattata dal CED della S.C.), mentre l'irrevocabilità della sentenza di condanna determina la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro preventivo, diversamente la non definitività della sentenza impedisce la restituzione dei beni sequestrati, a meno che non siano venute a cessare le esigenze cautelari giustificative del vincolo di indisponibilità. Sennonché non soltanto il Tribunale si esime dal verificare la pregiudiziale persistenza delle esigenze di natura socialpreventiva (a prescindere, come si è precisato, da quelle di additiva natura "conservativa" che scandiscono l'originario primo decreto di sequestro) legittimanti il vincolo imposto su somme e titoli dell'imputato, ma in ogni caso (volendosi considerare il ridetto profilo estraneo alla devolutività dell'appello, circoscritto alla connotazione di esecutività rebus sic stantibus del provvedimento restitutorio adottato dal giudice di merito di primo grado) opera una lettura della menzionata decisione di legittimità fuorviante o parziale. La sentenza in parola appare, anzi, condurre ad esiti ermeneutici contrari o diversi rispetto a quelli delineati dai giudici del gravame cautelare di Taranto. Nel corpo della sentenza di legittimità si chiarisce, infatti, che il legislatore ha fissato l'immediata esecutività per le sole sentenze di proscioglimento, avendo stabilito per quelle di condanna che il sequestro sia mantenuto quando è disposta la confisca, e che "dall'art. 323 c.p.p., non può trarsi la convinzione -argomentando a contrario -
che, quando non sia disposta la confisca, il bene debba essere comunque restituito anche se la sentenza di condanna non è ancora definitiva, giacché nelle ipotesi di non definitività della pronuncia di condanna subentra la regola generale di cui all'art. 321 c.p.p., comma 3" (cioè del controllo di persistenza delle esigenze cautelari).
D. Per altro che la sentenza di condanna cui fa riferimento l'art.323 c.p.p., comma 3, debba intendersi nel senso di sentenza definitiva è elemento che riposa su significativi rilievi di carattere logico e sistematico, al di là del pur decisivo ricordato tenore testuale dell'art. 323 c.p.p.. In primo luogo sul dato della pacifica possibilità di applicazione e persistenza dell'istituto del sequestro preventivo in ogni stato e grado del processo. In secondo luogo, sul dato della impugnabilità, anche in via autonoma, della sola disposizione che riguarda la confisca (art. 579 c.p.p., comma 3), con conseguente possibilità per il p.m. di impugnare la sentenza di condanna di primo grado che abbia omesso di disporre la confisca del bene sequestrato (evenienza in concreto prodottasi nel caso di specie, come chiarito, con l'appello proposto dal p.m. contro il capo della sentenza di condanna di primo grado che non ha ordinato la confisca dei beni in sequestro). In terzo luogo sul dato per cui il sequestro preventivo si caratterizza, al pari di altre misure cautelari, per la sua strumentante rispetto alla decisione finale, di tal che è ben chiaro che una volta esauritosi l'intero percorso decisorio sulla regiudicanda non v'è ragione perché il vincolo di indisponibilità permanga su beni che non debbano altrimenti essere definitivamente sottratti alla disponibilità e proprietà dell'avente diritto perché assoggettabili e in concreto assoggettati alla confisca. Ciò che vieppiù suffraga la riferibilità dell'art. 323 c.p.p., comma 3, ad una sentenza di condanna che abbia assunto i crismi della irrevocabilità, il predicato verbale dell'originario vincolo cautelare reale ("permangono gli effetti del sequestro") altro non designando se non il diacronico trasformarsi, in uno alla dinamica definitoria del giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, della causa (titolo) della condizione di intangibilità da cui sono attinti i beni dell'imputato pertinenti al reato e suscettibili di aggravarne o protrarne le conseguenze o di agevolare la realizzazione di altri reati. Argomenti in diversa misura presi in considerazione dalle decisioni di questa S.C. che avvalorano la prospettazione interpretativa dell'art. 323 c.p.p., fin qui illustrata (cfr.: Cass. Sez. 3^, 18.2.1999 n. 699, Parisi, rv. 213278: "Dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo ex art. 323 c.p.p., comma 4, le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di averne diritto..."; Cass. Sez. 3^, 21.10.2003 n. 45674, Cotena, rv. 226860).
Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso del pubblico ministero deve trovare accoglimento e, per effetto della descritta erronea applicazione dell'art. 323 c.p.p., l'impugnata ordinanza del Tribunale di Tarante (quale giudice dell'appello cautelare reale) deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009