Sentenza 26 luglio 1999
Massime • 1
La cassazione di una sentenza in relazione all'interpretazione di norme contrattuali, pronunciata per violazione delle regole legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, attribuendo al giudice del rinvio la stessa pienezza di poteri propria del giudice che ha emesso la sentenza cassata e travolgendo anche gli accertamenti e le valutazioni precedenti, vincola il suddetto giudice al rispetto dei criteri interpretativi fissati dalla sentenza di annullamento ma non anche al rispetto della soluzione interpretativa eventualmente suggerita nella stessa sentenza, essendo ad esso riservata, in via esclusiva, l'indagine circa il contenuto della volontà contrattuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/1999, n. 8068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8068 |
| Data del deposito : | 26 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE CA AS, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato UGO AVETA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA TO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIOACCHINO DELLA 'PIETRA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.260/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato AVETA difensore del ricorrente che hai chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, assorbito il 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 03.03.80, ST De CA, proprietario d'un appartamento al quinto piano scala A del Condominio di Via Liberta' n. 32 in Marigliano - premesso che, in base all'art. 1 del regolamento di condominio contrattualmente accettato dagli acquirenti delle singole unità immobiliari, era vietato, onde assicurare l'uniformità architettonica della facciata principale, mantenere od installare anche temporaneamente tende o grillages, nonché porre sulle balconate o terrazzini dei prospetti principali mobiletti o vasi pesanti;
che ON ST, proprietario nello stesso complesso immobiliare degli appartamenti al piano attico, aveva realizzato per tutta l'estensione della facciata principale dell'edificio, sul terrazzo al livello dei detti appartamenti, una copertura in muratura aggettante, che poggiava, lungo l'estremità del suo fronte avanzato, su undici pilastri ed era chiusa ad un'estremità da un telaio metallico a vetri;
che tale costruzione, oltre a violare il regolamento di condominio, alterava il decoro architettonico dell'edificio - conveniva in giudizio il ST innanzi al Tribunale di Napoli chiedendone la condanna al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Costituendosi, il ST obiettava che la costruzione non alterava affatto il decoro architettonico dell'edificio ed era stata autorizzata dall'assemblea dei condomini, compreso lo stesso attore. Con sentenza 24.04.82, il Tribunale, accogliendo la domanda, condannava il ST all'eliminazione del manufatto ed al risarcimento dei danni.
Proponeva impugnazione il ST, deducendo che il regolamento di condominio doveva ritenersi modificato dalla deliberazione dell'assemblea che gli aveva autorizzato la realizzazione dell'opera;
che, avendo il De CA partecipato a tale assemblea, doveva configurarsi una sua rinuncia a chiedere il ripristino dello stato dei luoghi;
che, salvaguardando il regolamento di condominio l'uniformità architettonica della facciata principale dell'edificio, era necessario accertare, anche attraverso consulenza tecnica, se l'alterazione denunziata sussistesse o meno.
Resisteva il De CA riprospettando le ragioni già svolte. Con sentenza 30.06.88, la Corte d'Appello di Napoli - ritenuto che la nullità della deliberazione con la quale era stata autorizzata la costruzione facesse permanere il diritto dell'appellato a chiederne l'eliminazione; che i divieti posti dall'art. 1 del regolamento di condominio onde assicurare l'uniformità architettonica della facciata principale non si estendessero a qualsiasi altra opera modificativa dello stato dei luoghi, per la quale operava il disposto dell'art. 1120 CC;
che, in base all'espletata consulenza tecnica, l'opera realizzata dall'appellante non avesse alterato il decoro architettonico dell'edificio - accoglieva l'impugnazione rigettando la domanda del De CA.
Questi, con ricorso 21.07.89, impugnava per cassazione detta sentenza con tre motivi;
resisteva la controparte.
Con sentenza 23.08.93, questa Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso per erronea applicazione delle regole d'ermeneutica contrattuale e difetto di motivazione in ordine all'interpretazione dell'art. 1 del regolamento di condominio quale datane da parte dell'originario attore.
Ciò sulla considerazione che "la sentenza impugnata ... ha ritenuto il divieto non esteso a tutte le opere costituenti alterazione della facciata ma solo a quelle specificatamente indicate. Questa interpretazione è meramente letterale e con essa giudice di merito non dimostra di aver tenuto conto anche della comune intenzione delle parti (art. 1362, 1^ comma, CC) in relazione all'assunto che tale intenzione era quella di salvaguardare, ben al di là della stretta tutela del decoro architettonico di tutto l'edificio, l'"uniformità architettonica" della facciata principale;
e, in relazione a questa più ampia finalità, si doveva accertare, secondo il criterio dell'art. 1365 CC, se il divieto di quelle particolari opere, espresso nell'atto, potesse ragionevolmente estendersi ad altre, specie se di maggiore consistenza. La sentenza, affermando che attraverso l'indicazione di particolari divieti si era inteso soltanto impedire innovazioni comunque idonee a turbare l'euritmia della facciata è incorsa in motivazione insufficiente perché non ha considerato che - sempre secondo la tesi dell'attore, della cui infondatezza doveva fornirsi adeguata ragione - il bene giuridico dell'uniformità delle linee dell'edificio - che le parti avevano inteso tutelare, consisteva, come sopra si è accennato, nella conservazione della stessa linea o stile architettonico esistente nel momento della costituzione del condominio".
Ritenuti, quindi, infondato il primo motivo ed assorbito il terzo, questa Corte cassava, per quanto esposto, l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Con atto notificato il 20.12.931 il De CA riassumeva la causa dinanzi alla Corte di Napoli, quale giudice di rinvio, chiedendo il rigetto dell'appello a suo tempo proposto avverso la sentenza di primo grado dal ST, mentre quest'ultimo, costituendosi, insisteva per l'accoglimento del gravame. Con sentenza 12.2.96, la Corte d'Appello di Napoli - valutata la tesi del De CA, per cui le parti, vietando categoricamente nel patto persino cose di minima entità, avrebbero inteso vietare qualsiasi opera innovativa ed, a maggior ragione, opere e costruzioni che fossero di ben più rilevante entità, la disattendeva, evidenziando come la stessa non trovasse riscontro ne' nella lettera nè nello spirito della clausola ne', in fine, nella sentenza della Cassazione;
ritenuto, per contro, di dover accertare ex novo l'effettiva comune intenzione delle parti ed a tanto provveduto con una coordinata applicazione di vari criteri ermeneutici, perveniva alla conclusione che vietate dal regolamento di condominio fossero solo le opere lesive dell'uniformità architettonica dell'edificio;
esaminata, quindi, la relazione del CTU e rilevato come le argomentazioni svoltevi, che portavano ad escludere ogni incidenza dell'opera sull'uniformità architettonica, potessero essere condivise e fatte proprie dal collegio, riteneva l'opera non lesiva del bene protetto dall'art. 1 del regolamento di condominio e neppure del decoro e aspetto architettonico del fabbricato di cui all'art.1120 CC - in accoglimento dell'appello del ST rigettava le domande del Di CA.
Avverso tale sentenza, proponeva nuovamente ricorso per cassazione il De CA con due motivi, il primo dei quali articolato su più proposizioni.
Resisteva il ST con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando violazione dell'art. 384 CPC, violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1365 CC ed 1 del regolamento contrattuale condominiale, nonché difetto di motivazione, si duole il ricorrente che la Corte di merito non abbia osservato i principi che le erano stati indicati nel rinvio dalla Corte di Cassazione ed abbia erroneamente applicato le citate norme in materia d'interpretazione dei contratti e la norma regolamentare, omettendo, inoltre, d'esaminare punti essenziali della controversia e/o d'esprimere su di essi un giudizio validamente motivato. L'esame di siffatto ricorso pone, anzi tutto, l'esigenza d'accertare con esattezza in quali termini questa Corte si sia espressa con la propria precedente pronunzia d'annullamento, id est quali vizi abbia riscontrato nella sentenza cassata e quali indicazioni abbia date al giudice di rinvio onde pervenire ad una nuova pronunzia immune da quei medesimi vizi.
In vero, ove formi oggetto di ricorso per cassazione una sentenza emessa in sede di rinvio da una precedente decisione d'annullamento di questa Suprema Corte - deducendosi dal ricorrente vizi dell'impugnata sentenza sull'assunto che il giudice del merito non siasi fedelmente e compiutamente attenuto al compito affidatogli nella pronunzia d'annullamento con rinvio, per la quale era stato investito del riesame della controversia cui avrebbe dovuto procedere attenendosi alle indicazioni nella pronunzia stessa impartite - il nuovo sindacato devoluto alla Suprema Corte si risolve nel controllo dei poteri e dei limiti già assegnati al giudice di rinvio e della rispondenza ad essi del decisum, quindi, involgendo un profilo di competenza e dando luogo ad un giudizio di fatto, consente l'interpretazione della precedente pronunzia d'annullamento con pienezza d'indagine (recentemente, Cass. 14.5.98 n. 4860, ma già, e pluribus 25.11.92 n. 12540, 25.10, 82 n. 5567, 15.4.76 n. 1338). All'esame, dunque, della sentenza di rinvio 23.8.1993 n. 8889, si rileva come questa Corte -richiamato l'art. 1 del regolamento di condominio in discussione, per il quale "onde mantenere l'uniformità architettonica della facciata principale è categoricamente vietato mantenere o istallare anche temporaneamente tende o grillage nonché porre sulle balconate o terrazzini dei prospetti principali mobiletti o vasi pesanti" - abbia ritenuto la sentenza 30.6.88 n. 903 resa inter partes della Corte d'Appello di Napoli viziata sotto due profili.
In primo luogo, per inadeguata applicazione delle norme d'ermeneutica contrattuale, essendosi data della clausola regolamentare un'interpretazione meramente letterale - ritenendo il divieto posto dalla stessa esteso solo alle opere specificamente indicatevi, senza tener conto anche della comune intenzione delle parti in relazione all'assunto (scilicet del De CA) per il quale tale intenzione sarebbe stata quella di salvaguardare, ben al di là della stretta tutela del decoro architettonico di tutto l'edificio, l'uniformità architettonica della facciata principale - mentre si sarebbe dovuto anche verificare, secondo il criterio dell'art. 1365 CC, se il divieto di quelle particolari opere, espresso nell'atto,
potesse ragionevolmente estendersi o meno ad altre opere, specie se di maggiore consistenza.
In secondo luogo, per difetto di motivazione, essendosi affermato che attraverso l'indicazione di particolari divieti si era inteso soltanto impedire innovazioni comunque idonee a turbare l'euritmia della facciata mentre - sempre prendendo in considerazione la tesi del De CA, da disattendere, se del caso, con adeguata motivazione - si sarebbe dovuto anche verificare se il bene giuridico dell'uniformità delle linee dell'edificio, che le parti avevano inteso tutelare, consistesse o meno nella conservazione della stessa linea o stile architettonico esistente nel momento della costituzione del condominio.
Questa Corte,' dunque, non solo non ha affermato alcun principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovesse necessariamente attenersi, ma - lungi dall'effettuare una diretta interpretazione della volontà delle parti, cui non avrebbe potuto procedere, in quanto una nuova valutazione delle clausole contrattuali, necessariamente involgendo apprezzamenti di fatto, rientra nella competenza del giudice del merito ed è estranea alla competenza istituzionale del giudice di legittimità - non ha neppure fatto propria alcuna delle prospettazioni del De CA, alle quali ha solo operato un esplicito riferimento, richiamandone l'"assunto" e le "tesi", proprio perché formassero oggetto d'esame da parte del giudice di rinvio onde, all'esito, le accogliesse o le disattendesse. In particolare, questa Corte non ha affatto affermato - come erroneamente sostiene il ricorrente, ripetitivamente prospettando siffatta soggettiva interpretazione, sotto diversi profili ma con identica sostanza, per tutto lo svolgimento delle proprie argomentazioni - ne' che la previsione d'un divieto specifico per opere di modesta entità implicasse necessariamente il divieto d'opere d'entità maggiore, ne', tanto meno, che il bene giuridico tutelato con la norma regolamentare de qua fosse incontestabilmente la conservazione della medesima linea o del medesimo stile architettonico originari.
D'altro canto - quand'anche la sentenza d'annullamento avesse optato per una determinata soluzione interpretativa, ma non lo ha fatto - è principio costantemente affermato da questa Corte che la cassazione d'una sentenza con riguardo all'interpretazione di norme contrattuali, pronunciata per violazione delle regole legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, attribuendo al giudice di rinvio la stessa giudice che ha emesso la sentenza cassata e travolgendo anche gli accertamenti e le valutazioni precedenti, vincola il suddetto giudice al rispetto dei criteri interpretativi fissati dalla sentenza di annullamento ma non anche al rispetto della soluzione interpretativa eventualmente suggerita nella stessa sentenza, essendo ad esso riservata, in via esclusiva, l'indagine circa il contenuto della volontà contrattuale;
tanto che la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio può, a sua volta, essere censurata, per i medesimi vizi di violazione delle norme d'ermeneutica contrattuale e di carente od illogica motivazione anche in ordine alle affermazioni con le quali siasi adeguata alle osservazioni e valutazioni, sul punto non vincolanti, contenute nella sentenza d'annullamento (dalle recenti Cass. 24.2.98 n. 1970, 4.6.94 n. 5418, 21.12.91 n. 13831, alle datate 30.3.84 n. 2104, 9.7.80 n. 4370, 14.7.72 n. 2407, 7.10.70 n. 1843). Nel caso di specie, questa Corte, mantenendosi nell'ambito della propria competenza istituzionale, si è limitata ad affidare al giudice del rinvio il compito di procedere ex novo all'interpretazione della clausola contrattuale, tenendo conto delle prospettazione del De CA, al fine di accertare se effettivamente, come da questi dedotto, le parti avessero inteso conservare in assoluto la linea o stile architettonico originari dell'edificio, vietando qualsiasi innovazione, anche diversa da quelle espressamente previste, e, quindi, sulla base del risultato di tale indagine ermeneutica, di decidere se l'opera controversa fosse o meno da considerare realizzata in violazione dell'art. 1 del regolamento di condominio.
A tale indicazione si è correttamente attenuto il giudice del rinvio con la sentenza in esame, nella quale è data motivazione del tutto esaustiva e coerente dell'adottata decisione con un iter argomentativo, svolgentesi dall'una all'altra delle valutazioni effettuate, consequenziale ed immune da vizi logici. Essendole stato demandato d'individuare quale fosse stata l'effettiva volontà delle parti al di là del tenore letterale della singola clausola in discussione, la Corte di merito - comunque libera, per quanto sopra già evidenziato, di riesaminare ex novo il caso - non era tenuta a limitare l'ampliamento dell'indagine ad alcuni soltanto dei criteri sussidiari d'interpretazione, quali quelli suggeriti dalla sentenza d'annullamento, bensì poteva fare ricorso a tutti gli strumenti ermeneutici previsti e consentiti dall'ordinamento che ritenesse idonei a suffragare l'adottanda decisione;
ha, pertanto, correttamente proceduto riesaminando il tenore letterale della clausola stessa in relazione alla sua ratio, valutandola con riferimento al comportamento complessivo delle parti, coordinandola con le altre clausole contrattuali analoghe, id est facendo uso dei criteri cosiddetti soggettivi d'interpretazione previsti e regolati dagli artt. da 1362 a 1365 CC (non, quindi, dei criteri secondari di cui agli artt. da 1366 a 1371, come erroneamente ritenuto dal ricorrente).
Così operando, si è mantenuta nel pieno rispetto dell'ambito di competenza riservato al giudice del rinvio, i limiti della cui estensione variano a seconda che l'annullamento della precedente sentenza da parte del giudice di legittimità abbia avuto luogo per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia: nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 pr. co. CPC, al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda, per contro, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale, giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. SS.UU. 28.10.97 n. 10598. Il giudice di rinvio ha, dunque, anzi tutto riesaminato il tenore letterale della clausola, operazione legittima e necessaria, in quanto - pur non essendo stata ritenuta totalmente satisfattiva, nel caso di specie, dalla pronunzia d'annullamento - l'interpretazione della clausola contrattuale secondo il senso letterale delle parole resta pur sempre, per il prevalente indirizzo di questa Corte, il mezzo prioritario e fondamentale per la ricerca della comune intenzione delle parti, al quale gli altri criteri d'indagine ermeneutica possono eventualmente aggiungersi in funzione integrativa e chiarificatrice, mai sostitutiva e, tanto meno, oppositiva (Cass. 26.6.97 n. 5715, 20.3.96 n. 2372, 18.3.95 n. 3205) Effettuato tale esame, ne ha tratto il convincimento che, se dal tenore letterale della disposizione non si poteva desumere un divieto limitato alle sole opere espressamente previstevi, come ritenuto dalla sentenza d'annullamento, neppure se ne poteva desumere il divieto di qualsiasi opera in assoluto, secondo l'assunto del De CA, in quanto la ratio della clausola andava ricercata nell'intento, espressamente dichiarato nell'introduzione della clausola stessa quale causa determinante del divieto successivamente sancito, di "mantenere l'uniformità architettonica della facciata principale", onde vietata era da intendere, a rigor di logica, non qualunque opera di qualsiasi tipo e natura, ma solo quelle che venissero ad alterare la detta uniformità architettonica. Ha, quindi, verificato la correttezza di tale conclusione, anzi tutto, mediante ricorso al criterio d'interpretazione previsto, in via principale, dal secondo comma dell'art. 1362 CC. Ha, così, rilevato che l'originario compilatore del regolamento di condominio, il costruttore Michelino ER, prima di predisporre e depositare il detto regolamento, con atto 1.10.70 aveva venduto uno degli appartamenti dell'edificio proprio al De CA, espressamente riservandosi il diritto di sopraelevare sulle terrazze di copertura dell'ultimo piano, poi trasmesso al ST con atto 9.10.70; ne ha, quindi, logicamente dedotto come nella successiva predisposizione della clausola de qua il ER non potesse non aver tenuto conto di tali sue precedenti manifestazioni di volontà estendendo il divieto a qualsiasi opera in assoluto, ciò che avrebbe reso inattuabile il diritto riservatosi e trasmesso, ma avesse inteso precludere la facoltà di realizzare nuove opere, comprese le sopraelevazioni sulle terrazze di copertura, solo ove si fossero rivelate tali da alterare l'uniformità architettonica dell'edificio. Ulteriore verifica ha effettuata facendo ricorso al criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 CC, osservando come nello stesso regolamento contrattuale di condominio, laddove s'era inteso porre delle limitazioni "tout court" all'esercizio delle facoltà dei condomini, il divieto fosse stato imposto senza indicazione alcuna della causa di esso, logicamente deducendone che, laddove una causa era stata, per contro, espressamente dichiarata, l'accertamento della sua sussistenza nel caso concreto rappresentasse l'indefettibile presupposto per l'operatività del divieto e che, pertanto, nella specie, anzi di dichiarare l'illegittimità dell'opera realizzata dal ST, si dovesse verificare se questa alterasse o meno l'uniformità architettonica dell'edificio.
Ovvio che gli acquirenti delle singole porzioni dell'edificio, nell'accettare il regolamento di condominio quale parte integrante dei relativi contratti, ne abbiano anche accettato le singole clausole nel senso dato loro dall'originario proprietario-costruttore dell'intero immobile e compilatore del regolamento stesso, senso che, pertanto - in difetto di prova contraria su di un diverso significato di esse voluto dagli acquirenti in sede di stipulazione del contratto - era l'unico cui si potesse correttamente fare riferimento ai fini dell'individuazione della "comune intenzione delle parti", il che vale, soprattutto, in ordine alla seconda delle tre considerazioni sviluppate dalla Corte di merito e tutte convergenti sulla conclusione che vietata fosse non qualsiasi opera ma solo quella che alterasse l'uniformità architettonica.
Proprio tale seconda considerazione - elaborata dalla Corte di merito sulla base dei contratti 1.10.70 tra il ER ed il De CA e 9.10.70 tra il ER ed il ST - viene censurata dal ricorrente sotto vari profili processuali sostenendosi: violazione dell'art. 394 CPC, per essersi omesso di rilevare "la novità e, quindi, la preclusione del nuovo fatto e del nuovo dibattito introdotti dalla controparte per la prima volta nella memoria di replica"; omessa motivazione sull'eccezione al riguardo sollevata;
violazione degli artt. 190 e 352 CPC, per essere stati valutati un fatto ed una questione prospettati con la memoria di replica;
omessa motivazione sulla relativa eccezione;
violazione dell'art.. 394 CPC per essere state ritenute valutabili d'ufficio le dette nuove questioni e deduzioni precluse;
omesso esame della richiesta intesa all'accertamento dell'illegittimità delle sopraelevazioni previste nei contratti de quibus in relazione alle norme urbanistiche e, quindi, dell'irrilevanza delle relative pattuizioni, nonché di una serie di altre obiezioni sollevate avverso quanto potesse desumersi dai contratti stessi.
Siffatte censure non meritano accoglimento.
Anzi tutto, devesi ricordare come la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito si fondi, oltre che sull'elemento di giudizio desumibile dal comportamento delle parti - del ER prima, nello stipulare singoli contratti contenenti determinate rilevanti pattuizioni e nel redigere successivamente il regolamento, e degli altri contraenti poi, nell'accettare tale regolamento con l'impostazione datagli dal redattore - anche su altre distinte considerazioni, quae sunt il tenore letterale della clausola, la ratio della stessa;
la sua interpretazione per mezzo d'altra clausola analoga.
Orbene, come ha ripetutamente evidenziato la giurisprudenza di questa Corte, ove una sentenza si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, id est di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non sia impugnata, ovvero che sia respinta la censura relativamente ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, i motivi relativi alle altre ragioni divenendo inammissibili per difetto d'interesse (da ultimo: Cass.
5.10.98 n. 9866, 18.4.98 n. 3951, 17.1.98 n. 374). Pertanto, quand'anche si ritenesse fondata la doglianza del ricorrente in ordine allo specifico elemento di convincimento di cui trattasi - interpretazione della clausola in base al comportamento del redattore della stessa e degli acquirenti - ciò non avrebbe effetto alcuno quanto alla decisione del ricorso nel senso voluto dal ricorrente, in quanto la decisione impugnata rimarrebbe, comunque, sorretta dagli altri elementi di convincimento in essa prospettati e non censurati o da questa Corte non ritenuti, come non lo sono, suscettibili di censura.
Si può, tuttavia,' ma solo ad abundantiam, stante la decisività di quanto sopra già evidenziato, brevemente rilevare come dai documenti de quibus, in quanto già acquisiti agli atti, la Corte di merito potesse legittimamente trarre, ed abbia tratto, elementi di convincimento anche d'ufficio, senza che su tale facoltà del giudice potesse in qualche modo negativamente incidere il fatto che analoghe argomentazioni avesse tardivamente svolto la parte interessata;
concetto che non necessita d'illustrazione e che nella sentenza impugnata risulta sinteticamente ma correttamente esposto - anche con espresso riferimento alla tempestiva produzione d'almeno uno dei documenti stessi. riferimento da ritenersi valido anche per l'altro se pure non ripetuto, la circostanza non avendo formato oggetto di contestazione in questa sede - ad evidente motivazione dell'implicita reiezione delle eccezioni del De CA sul punto. Nè, com'è da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al giudice del merito d'aver omesse l'esplicita confutazione delle contrarie tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti - com'è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo;
ciò tanto più quando - come pure nel caso di specie - trattisi d'argomentazioni sviluppate nel verbale dell'udienza di discussione, avverso l'utilizzazione d'elementi di prova già in atti e le ragioni della cui pretesa irrilevanza dovevano essere in precedenza tempestivamente prospettate, il cui contenuto il giudice avrebbe dovuto far proprio sollevando d'ufficio le relative questioni. Altra censura muove il ricorrente alla conclusione cui è pervenuta la Corte di merito dolendosi della mancata considerazione del fatto che, a suo avviso, la previsione del divieto per opere di modesta entità necessariamente dovesse comportare un analogo divieto per opere di maggiori dimensioni.
Premesso che nella sentenza di annullamento non sussiste alcuna affermazione in tal senso, ma solo l'invito ad effettuare un accertamento sull'opinione espressa al riguardo dal De CA, e richiamato quanto già esposto sulla non vincolatività di tale invito, siffatta censura non può, comunque, essere condivisa. Anzi tutto, può rilevarsi come l'indicazione di oggetti specifici contenuta nella clausola contrattuale in esame, senza parti del discorso che consentano l'estensione del concetto ad oggetti diversi non specificamente menzionati, abbia, dato il suo tenore letterale - che, giova ricordare, solo ove equivoco, e nella specie non lo è, consente l'integrazione mediante criteri sussidiari - carattere tassativo, nel senso che viene stabilito a priori il carattere lesivo della collocazione di determinati oggetti, e non esemplificativo, onde un'eventuale estensione si sarebbe potuta operare solo per oggetti del tutto analoghi a quelli oggetto di specifica indicazione;
inoltre, la previsione riguarda, evidentemente, oggetti accessori mobili, non presi in considerazione dalla normativa statuale in materia di rapporti di condominio, la cui disordinata esposizione avrebbe potuto turbare, a giudizio del compilatore del regolamento, l'euritmia ed il decoro della facciata, mentre non riguarda opere edili, costituenti innovazioni fisse, che la clausola non prende in considerazione, in quanto già prese in considerazione dalla normativa statuale, e che restano, pertanto, regolate dall'art. 1120 CC. Inoltre, e soprattutto, una volta accertato che il divieto aveva quale presupposto la salvaguardia dell'uniformità architettonica dell'edificio, tale elemento rappresentava l'unico parametro da tenere presente ai fini della decisione, indipendentemente dalla natura e dalle dimensioni dell'opera, onde un'indagine ex art. 1365 CC, tra l'altro da escludersi per quanto sopra già rilevato, non aveva ragione d'essere effettuata.
Pervenuta, dunque, con l'esaminato iter argomentativo, logico e completo, alla conclusione che il divieto fosse applicabile non a qualsiasi opera in assoluto ma solo nel caso in cui l'opera avesse determinato una lesione dell'uniformità architettonica dell'edificio, la Corte di merito - sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, nella quale si era evidenziato come l'innovazione de qua non avesse alterato lo schema compositivo e formale delle facciate e si era esclusa ogni sopravvenuta anomalia formale o disuniformità architettonica - ha correttamente ritenuto che l'opera realizzata dal ST non fosse da considerare illegittima in relazione al divieto contenuto nella clausola contrattuale. Com'è ovvio, non si può fondatamente rimproverare alla Corte di merito, come fa il ricorrente nelle considerazioni preliminari dell'atto introduttivo ed in altri punti successivi, di non aver effettuato valutazioni e raggiunto convincimenti autonomi sugli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio e d'aver recepito le argomentazioni sviluppate e le conclusioni rassegnate da quest'ultimo: in materia che richiede un'elevata qualificazione professionale specifica, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, nella cui esclusiva competenza rientra siffatta valutazione incensurabile in questa sede, astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti, specie se in contrasto con quelle dell'esperto, che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica.
Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 1120 CC, nonché vizio di motivazione sul punto - si duole che la Corte di merito abbia ritenuto insussistente la menomazione al decoro architettonico dell'edificio, ch'egli aveva dedotta quale causa petendi subordinata, recependo l'opinione in proposito del consulente tecnico d'ufficio senza esprimere un proprio giudizio su tale questione, non tecnica ma estetica, e senza rispondere ai contrari rilievi formulati da esso ricorrente ne' disporre la nuova consulenza tecnica ch'egli aveva richiesta.
Il motivo è inammissibile sotto entrambi i prospettati profili ancor prima che infondato.
Quanto alla dedotta violazione di legge, devesi rilevare che questa non può consistere, come assunto dal ricorrente, nell'aver la Corte di merito "ritenuto insussistente la menomazione del decoro architettonico dell'edificio", giacché tale valutazione verte su questione di fatto e non di diritto, mentre nel motivo non si rinviene alcuna censura in ordine a considerazioni in diritto effettuate, sul punto, dalla Corte stessa.
Il che rappresenta una palese inottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, dal quale si richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata ex art. 360 n. 3 CPC abbiano i caratteri della specificità, della completezza, della riferibilità alla decisione stessa, ciò che comporta l1e~atta individuazione del capo di pronunzia censurato e l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto;
per il che risulta inammissibile, giusta l'espressa previsione della citata norma, il motivo nel quale non venga precisato in qual modo, per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione di legge nella quale s'assume essere incorsa la pronunzia di merito, all'uopo non essendo all'evidenza sufficiente il solo richiamo, in limine, della norma che s'assume violata ed un'affermazione apodittica o generica non seguita da alcuna specifica dimostrazione dell'errore di diritto imputato alla pronunzia stessa.
Tanto meno rileva, ai fini dell'ottemperanza alla disposizione in argomento, la deduzione, come nella specie, di considerazioni in fatto del tutto estranee alle questioni giuridiche che, ove ve ne fossero state, avrebbero dovuto formare oggetto di trattazione. Quanto, poi, ai dedotti vizi di motivazione, è da rilevare che nella sentenza impugnata, riportandosi i passi più significativi della consulenza tecnica - idonea fonte di convincimento per quei giudici, le questioni d'estetica in materia d'architettura dando luogo a valutazioni tali da non poter essere demandate se non ad esperti particolarmente qualificati, che alle risultanze di essa correttamente si sono attenuti, astenendosi dal formulare opinioni personali difformi prive del supporto d'un' adeguata competenza - si dimostra idoneamente, con disamina della situazione di fatto insuscettibile di censura in questa sede in quanto logicamente ed esaurientemente motivata con ampi appropriati coordinati riferimenti al parere dell'architetto redattore della relazione, come l'opera realizzata dal ST non solo non avesse alterato, come già rilevato, l'uniformità architettonica dell'edificio, ma neppure ne avesse menomato il decoro architettonico.
Al riguardo devesi considerare che, quando sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo dell'omesso od insufficiente esame di fatti, di circostanze, di rilievi mossi alle risultanze d'ordine tecnico ed al procedimento pure tecnico seguito dal consulente d'ufficio, è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche d'erroneità e/o di inadeguatezza della motivazione od anche d'omesso approfondimento di determinati temi d'indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle cui è pervenuto il consulente d'ufficio e recepite dal giudice;
è, per contro, necessario che il ricorrente precisi e specifichi, svolgendo concrete e puntuali critiche se pure sintetiche, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che assuma essere state neglette, nonché in cosa consistessero e con quali finalità gli eventuali mezzi di prova contrari richiesti e non ammessi, ovvero a quali specifici maggiori accertamenti i giudici di merito avrebbero dovuto procedere e, soprattutto, in quali precisi termini e per quali motivi fossero stati richiesti.
Ciò in quanto, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, è condizione d'ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo, dei mezzi istruttori non ammessi e/o delle risultanze assunte erroneamente od insufficientemente valutate (Cass. 20.12.94 n. 10972, 25.5.95 n. 5742, 16.1.96 n. 326); per il che questa Corte ha ulteriormente precisato come, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata od erronea valutazione di risultanze processuali, sia necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della virtuale decisività della risultanza non valutata od erroneamente valutata, che il ricorrente specifichi detta risultanza mediante sua integrale trascrizione nel ricorso (Cass. 13.1.97 n. 265 (SS.UU) , 5.4.97 n. 2965). Orbene, come si è accennato, non solo nel motivo in esame non è riportata la parte di consulenza tecnica le cui risultanze s'assumono erroneamente ed immotivatamente recepite dal giudice del merito, ne' sono precisate le ragioni per le quali s'assume che errore di valutazione vi sia stato, ma, per quanto attiene alla critica mossa alla consulenza stessa, implicita nella censura rivolta al giudice d'averla acriticamente recepita, neppure risulta, se non con un richiamo per relationem ai "nostri rilievi" del tutto inammissibile (Cass. 14.5.98 n. 4848, 5.12.97 n. 12367, 13.1.96 n. 252, 2.10.95 n. 10344, 13.6.91 n. 6702, 5.3.91 n. 2325), in quali termini alla Corte territoriale fossero stati segnalati errori del consulente d'ufficio, così nel rilievo e nell'elaborazione dei dati posti a base della relazione a questi commessa come nello svolgimento dell'iter logico iniziato con l'analisi di quei dati e terminato con le rassegnate conclusioni;
ne' dal ricorso risulta in quali termini alla Corte territoriale fossero stati richiesti una nuova consulenza od un supplemento di quella già espletata, precisazioni tanto più necessarie, attese le critiche che s'assume fossero state formulate all'opera svolta dal consulente d'ufficio, perché in sede di legittimità si potesse valutare la decisività della nuova consulenza richiesta.
In realtà, il ricorrente si limita a prospettare alcune personali apodittiche opinioni in materia d'estetica architettonica ed a trarne altrettanto personali conclusioni, senza metter le une e le altre in contrapposizione con le analoghe valutazioni del consulente d'ufficio al fine di dimostrare l'erroneità di queste ultime e della decisione che le ha recepite, così che il motivo viene a consistere non d'una specifica censura ma d'una semplice prospettazione di tesi difformi da 'quelle recepite dal giudice a quo, prospettazione del tutto irrilevante in questa sede, attenendo all'ambito della discrezionalita' del giudice del merito nella valutazione dei fatti e nella formazione del proprio convincimento, dei quali si finisce per chiedere una revisione, e non ai vizi del convincimento stesso rilevanti ex art. 360 n. 5 CPC (cfr. Cass.22.12.97 n. 12960, 24.6.97 n. 5634, 8.7.94 n. 6456).
Il motivo, pertanto, è inammissibile per difetto di specificità, oltre che infondato per avere la Corte di merito adeguatamente motivato in ordine all'esclusione, nelle opere realizzate dal ST, del carattere lesivo del decoro architettonico dell'edificio .
Nessuno dei motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidandole in complessive L.
2.767.000 delle quali L 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 26 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 1999