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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/12/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 9707/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 9707/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 29.9.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
L'AR OL,
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
L'AR OL, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente e si danno reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per
l'espatrio.
2) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano espressamente a domande di contributo nel mantenimento proprio o per la figlia ventiquattrenne, anch'essa economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 3 3) Le spese legali del presente procedimento per accordo fra i coniugi verranno sostenute interamente dalla signora . Controparte_1
4) La signora , dopo il divorzio, riacquisterà il proprio cognome da Controparte_1 nubile “ . Per_1
5) Non sono previste transazioni immobiliari.
6) Entrambe le parti dichiarano di rinunciare fin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.9.2025, e , cittadini Controparte_1 CP_2 rumeni residenti in Italia, premesso di aver contratto matrimonio a DI (Romania) in data 14.10.1999, che dall'unione coniugale era nata la figlia in data 1.3.2001, Per_2 attualmente autosufficiente economicamente, che essi vivevano separati di fatto dal
1.2.2022, che in forza della legge rumena, della quale chiedevano l'applicazione, ai sensi dell'art.5 del Reg. UE 1259/2010, la preventiva separazione legale non era condizione di proponibilità della domanda di divorzio, proponevano domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 19.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva preliminarmente il Tribunale che sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito in forza dell'art. 3, lett. a) del Regolamento CE n.1111/2019, che stabilisce che è competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi e nella specie la residenza abituale di entrambi i coniugi (docc.5-6) è sita nel circondario del Tribunale di Padova.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio,
l'art.5, comma 1, del Regolamento UE n.1259/2010 prevede che i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie i ricorrenti, entrambi cittadini rumeni, hanno invocato congiuntamente in ricorso l'applicazione della legge rumena, quale legge dello stato di cittadinanza dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.c) del Reg. UE citato.
Pertanto vanno considerati applicabili gli artt.373 e 374 del Nuovo Codice Civile
Rumeno, i quali prevedono il divorzio consensuale dei coniugi.
*
Nel merito, la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.373 e 374 del Nuovo Codice Civile Rumeno che prevede che il divorzio possa aver luogo per accordo dei coniugi, indifferentemente dalla durata del matrimonio e dalla presenza di figli minori ed in presenza di consenso libero dei coniugi, che nella specie risulta sostanzialmente attestato dal legale delle parti, che le assiste congiuntamente.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, relative a diritti disponibili delle parti.
La moglie riprenderà in conseguenza del divorzio il proprio cognome da nubile . Per_1
Come stabilito di comune accordo, le spese del procedimento saranno interamente sostenute da . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2
a DI (Romania), in data 14.10.1999;
[...]
2)dispone che la moglie riprenda il proprio cognome , in luogo di quello del Per_1 coniuge ”; CP_1
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) pone le spese del procedimento a carico di . Controparte_1
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 9707/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 29.9.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
L'AR OL,
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
L'AR OL, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente e si danno reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per
l'espatrio.
2) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano espressamente a domande di contributo nel mantenimento proprio o per la figlia ventiquattrenne, anch'essa economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 3 3) Le spese legali del presente procedimento per accordo fra i coniugi verranno sostenute interamente dalla signora . Controparte_1
4) La signora , dopo il divorzio, riacquisterà il proprio cognome da Controparte_1 nubile “ . Per_1
5) Non sono previste transazioni immobiliari.
6) Entrambe le parti dichiarano di rinunciare fin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.9.2025, e , cittadini Controparte_1 CP_2 rumeni residenti in Italia, premesso di aver contratto matrimonio a DI (Romania) in data 14.10.1999, che dall'unione coniugale era nata la figlia in data 1.3.2001, Per_2 attualmente autosufficiente economicamente, che essi vivevano separati di fatto dal
1.2.2022, che in forza della legge rumena, della quale chiedevano l'applicazione, ai sensi dell'art.5 del Reg. UE 1259/2010, la preventiva separazione legale non era condizione di proponibilità della domanda di divorzio, proponevano domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 19.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva preliminarmente il Tribunale che sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito in forza dell'art. 3, lett. a) del Regolamento CE n.1111/2019, che stabilisce che è competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi e nella specie la residenza abituale di entrambi i coniugi (docc.5-6) è sita nel circondario del Tribunale di Padova.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio,
l'art.5, comma 1, del Regolamento UE n.1259/2010 prevede che i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie i ricorrenti, entrambi cittadini rumeni, hanno invocato congiuntamente in ricorso l'applicazione della legge rumena, quale legge dello stato di cittadinanza dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.c) del Reg. UE citato.
Pertanto vanno considerati applicabili gli artt.373 e 374 del Nuovo Codice Civile
Rumeno, i quali prevedono il divorzio consensuale dei coniugi.
*
Nel merito, la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.373 e 374 del Nuovo Codice Civile Rumeno che prevede che il divorzio possa aver luogo per accordo dei coniugi, indifferentemente dalla durata del matrimonio e dalla presenza di figli minori ed in presenza di consenso libero dei coniugi, che nella specie risulta sostanzialmente attestato dal legale delle parti, che le assiste congiuntamente.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, relative a diritti disponibili delle parti.
La moglie riprenderà in conseguenza del divorzio il proprio cognome da nubile . Per_1
Come stabilito di comune accordo, le spese del procedimento saranno interamente sostenute da . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2
a DI (Romania), in data 14.10.1999;
[...]
2)dispone che la moglie riprenda il proprio cognome , in luogo di quello del Per_1 coniuge ”; CP_1
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) pone le spese del procedimento a carico di . Controparte_1
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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