Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
Il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2014, n. 45655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45655 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 16/10/2014
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 2345
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 17967/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO CA, nato a [...] il [...];
per i reati di cui all'art. 110 c.p. e art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1 sul ricorso proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza n.3228/10 emessa il 2.5.13 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Sandra Recchione;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso, all'esito dell'udienza pubblica del 16 ottobre 2014. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che accertava la penale responsabilità del TO in ordine al reato allo stesso ascritto. Il TO veniva dichiarato colpevole della commissione di una rapina in banca a mano armata in concorso con tale Raggetti ed altra persona non identificata. L'imputato veniva condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed Euro 2000 di multa, previa esclusione della recidiva, oltre al pagamento delle spese processuali. Venivano applicate le pene accessorie dell'interdizione in perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
a) erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 192 c.p.p., comma 2 in relazione all'art. 628 c.p..
Il ricorrente deduceva la mancata applicazione della regola di valutazione prescritta dall'art. 192 c.p.p., comma 2 laddove la Corte d'appello avrebbe aderito acriticamente alla decisione di primo grado senza dimostrare di avere tenuto in considerazione i rilievi della difesa e, dunque, senza confutarli adeguatamente. Il quadro indiziario non sarebbe stato letto in coerenza con i parametri di legge che governano l'esercizio della discrezionalità giudiziale in riferimento al tema della identificazione dell'imputato. In particolare si deduceva che:
- l'identificazione effettuata attraverso la comparazione tra i tratti somatici emergenti dal cartellino segnaletico e quelli ritratti nei fotogrammi estrapolati dal filmato che aveva ripreso le fasi della rapina non aveva tenuto conto dei rilievi del consulente di parte circa il fatto che le immagini tratte del filmato non erano di buona qualità e che un riconoscimento basato sulla comparazione fotografica non poteva essere effettuato su base percettiva, ma richiedeva un accertamento antropometrico;
- le indicazioni dei testimoni oculari che concorrevano alla identificazione del TO come autore della rapina non erano univoche;
in particolare: a) il cassiere Romagnoli non riconosceva alcuno;
b) la direttrice EC effettuava una ricognizione fotografica caratterizzata dalla incertezza, ed incerto era anche il riconoscimento effettuato dalla stessa EC in sede di incidente probatorio quando il TO veniva indicato come un "volto conosciuto" mentre un'altra persona estranea ai fatti veniva riconosciuta come "simile" a colui che nel corso della rapina impugnava la pistola;
c) anche la cassiera RO non perveniva ad una individuazione certa del TO, ma ravvisava solo una probabile somiglianza.
b) Mancata assunzione di prova decisiva.
Il ricorrente si doleva dell'illegittimo rigetto della richiesta di rinnovo dell'istruzione dibattimentale richiesto in relazione all'accertamento tecnico della corrispondenza tra i tratti somatici della persona ritratta nei fotogrammi e le fattezze del TO. Tale prova era da considerasi decisiva e necessaria, tenuto conto del contrasto tra le valutazioni contenute nella relazione tecnica dei carabinieri, assertiva sulla certezza del riconoscimento e quelle offerte dal consulente di parte che indicava la necessità della analisi antropometrica Vertendo sul tema della individuazione, la prova richiesta presenta dirimente in quanto astrattamente idonea a sovvertire la decisione di primo grado;
c) Vizio di motivazione in ordine alla individuazione dell'imputato. Si deduceva che solo una ricognizione di persona giudicata attendibile può fondare il giudizio di responsabilità rassicurando sulla individuazione dell'imputato e che la sentenza impugnata non offriva, al riguardo, una motivazione adeguata limitandosi a confermare la pronuncia di primo grado senza offrire una risposta ai rilievi proposti che rimarcavano la non univocità dell'esito delle ricognizioni effettuate dai testimoni oculari. Si ribadiva anche sotto questo profilo che alcune ricognizioni apparivano incerte. d) In via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei primi tre motivi, si deduceva la violazione di legge per mancata applicazione della disciplina della continuazione.
Il ricorrente si doleva del fatto che la Corte territoriale non aveva valutato la possibilità di applicare l'istituto della continuazione tra i fatti in giudizio e quelli giudicati con sentenza del 18.1.2001 del Tribunale di Roma e del 5.10.2001 della Corte di appello di Roma. Si evidenziava che i fatti in relazione ai quali si chiedeva il riconoscimento del vincolo erano stati commessi nell'arco di tre mesi e risultavano omogenei, dunque riconducibili ad un unico ed anticipato disegno criminoso.
e) Sempre in via subordinata si deduceva il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Nella prospettazione difensiva tali attenuanti erano invece concedibili in relazione alla non estrema gravità del danno conseguente all'evento delittuoso f) Si deduceva infine il vizio di carente motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del beneficio dell'indulto ed al decorso del termine massimo di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti sono in parte manifestamente infondati, in parte infondati.
2. Con riguardo alla violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2 il motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha fatto buon governo del quadro indiziario offrendo un convincente e logico apprezzamento degli elementi presenti atti.
Si condivide la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui "in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto" (Cass. Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Rv. 259552.) Nel caso proposto i giudici territoriali hanno composto il quadro indiziario relativo alla individuazione in modo accorto e rispondente alla regola di valutazione indicata dall'art. 192 c.p.p.. È stato indicato come elemento centrale il dato della percepibile sovrapponibilità delle immagini. Tale elemento non è tuttavia rimasto isolato nella valutazione dato che è stato messo a confronto con gli altri dati emergenti ed in particolare con le ricognizioni dei testi EC (quest'ultima rieditata seppur in forma atipica, attraverso la visione dei fotogrammi, in dibattimento) e RO. I giudici non hanno omesso di considerare neanche il dato della ricognizione personale negativa effettuata dal teste Romagnoli, la cui incidenza sulla sicurezza della individuazione è stata svalutata anche in ragione del fatto che il teste ave riferito di un bomber, capo di abbigliamento effettivamente indossato dal rapinatore identificato nel TO e ritratto nei fotogrammi.
3. Infondato è il motivo relativo alla mancata assunzione di prova decisiva. Si richiama il condiviso orientamento secondo cui "la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione" (Cass. sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152; Cass., sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707). In materia di ammissione della prova scientifica il potere discrezionale del giudice è particolarmente ampio non essendoci alcun obbligo legale di approfondimento tecnico ed essendo lasciata al giudice la valutazione degli elementi che rendono necessario l'accertamento. La motivazione resa dalla Corte circa la superfluità dell'accertamento tecnico in relazione all'evidenza percettiva della identità del TO con la persona ripresa dai fotogrammi è particolarmente accurata e non può, data la sua connotazione di giudizio di merito, essere nuovamente effettuata in sede di legittimità. Si legge infatti a pag 4 della sentenza impugnata:
"marcatissima la perfetta coincidenza del volto del TO preso di fronte sulla scheda e quello preso di fronte dalla telecamera alle ore 15.45.50, così come tra il volto del TO preso di profilo sulla scheda e quello pure preso di profilo sul fotogramma delle ore 15.45.42; tale perfetta sovrapponibilità non richiede proprio alcun ausilio tecnico per la individuazione".
4. Infondata si presenta la censura in ordine alla identificazione dell'imputato come autore della rapina con specifico riguardo alla carenza e/o manifesta illogicità della motivazione. La Corte effettua una analisi dettagliata e convincente degli elementi che conducono alla identificazione del ricorrente. Non si rinvengono fratture logiche nel ragionamento e si osserva anzi una puntuale analisi della capacità dimostrativa degli indizi. La individuazione, come si è già rimarcato trova il suo fulcro nella percepibile coincidenza dei tratti somatici del TO con quelli impressi nei fotogrammi estratti dalle telecamere che hanno registrato le fasi della rapina;
tale dato determinante viene associato e confrontato con la molteplicità di indizi e, segnatamente con le deposizioni testimoniali, con la ricognizione effettuata in incidente probatorio, con la ricognizione atipica effettuata dalla teste EC in dibattimento ed con la ricognizione negativa del teste Romagnoli. Il risultato della operazione valutativa, logica, consequenziale e coerente con i dati processuali, è il riconoscimento della convergenza indiziaria ritenuta idonea a dimostrare in termini di certezza l'identificazione dell'autore della rapina nel TO.
Il collegio, sotto altro profilo, condivide la valenza indiziante del riconoscimento effettuato attraverso la visione dei fotogrammi. Sul punto si condivide l'interpretazione della Corte di cassazione secondo cui "il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito" (Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Rv. 246925)". Tale condivisa linea interpretativa conduce a riconoscere valore indiziante alla individuazione derivante dalla comparazione tra immagini su base esclusivamente percettiva ed a legittimare l'efficacia dimostrativa della percezione diretta nei casi in cui, come quello che ci occupa, la sovrapponibilità dei tratti sia di tale evidenza da non richiedere l'analisi antropometrica. Ammessa la valenza indiziante del riconoscimento su base percettiva, deve conseguentemente escludersi la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta evidentemente confinata nel perimetro del merito.
5. Manifestamente infondato è il motivo relativo alla mancanza di motivazione con riguardo alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione.
Contrariamente a quanto affermato in sede di ricorso la Corte territoriale ha diffusamente analizzato il tema della continuazione (pag 5 della sentenza impugnata).
La motivazione con i parametri di legge che governano l'esercizio della discrezionalità giudiziale e con le emergenze processuali impedisce di accogliere la doglianza relativa alla illegittima applicazione della disciplina della continuazione. La motivazione offerta dalla Corte territoriale si presenta particolarmente esaustiva nel rimarcare la impossibilità di riconoscere il vincolo dell'unicità del disegno criminoso tra i fatti allegati in assenza della prova di una determinazione preventiva ed unitaria della azione criminosa asseritamente sviluppatasi in una serie progressiva di eventi. L'esercizio della discrezionalità nel decidere di non ritenere configurabile il vincolo è stato effettuato in coerenza con i parametri di legge che richiedono la dimostrazione dell'unicità del disegno criminoso e delle indicazioni della Corte di legittimità che sul punto ha chiarito come in tema di continuazione, l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo. Conseguentemente l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore (Cass. Sez. 6 n. 44214 del 24.10.2012; Cass. Sez. 1 n. 35639 del 2.7.2013). Peraltro, la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito: essa è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Cass., sez.3, n. 3111 del 20/ll/2013,dep. 2014, Rv. 259094; Cass., sez. 6 n. 49969 del 21.9.2012; Cass., sez. 4, n. 25094 del 13.6.2007). Nel caso che ci occupa non è emersa la deliberazione preventiva ed unitaria, ma semmai solo, come rilevato dalla Corte territoriale, una "professionalità di base quanto alle rapine in banca che però nulla rileva ai fini che qui interessano", ovvero la applicazione in sede di cognizione dell'istituto della continuazione.
6. Del pari manifestamente infondato è il motivo di ricorso inerente la mancata concessione delle attenuanti generiche. Si condivide il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. sez 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244;Cass., sez. 1, n. 3772 del 11.01.1994 , rv 196880). Il mancato riconoscimento delle attenuanti , nel caso che ci occupa, viene compiutamente motivato facendo riferimento ai precedenti dell'imputato ed alla assenza di elementi positivi che giustifichino la concessione.
Il giudizio di merito effettuato non può essere rieditato in sede di legittimità.
7. Manifestamente infondati sono anche i motivi relativi alla ritenuta eccessività della pena ed alla mancata applicazione dell'indulto.
Si condivide, quanto all'indulto, la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la mancata applicazione del beneficio può costituire valido motivo di ricorso in cassazione solo quando il giudice di merito ne abbia erroneamente escluso l'applicazione e non anche quando abbia semplicemente omesso di pronunciare al riguardo.(Cass., sez. 4, n. 1869 del 21/02/2013, Rv. 258174; Cass. n. 8121 del 23.4.1985"). Quanto alla censura sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva, la stessa si risolve in una doglianza sul merito della decisione inammissibile in sede di legittimità.
Manifestamente infondato anche il motivo sulla dedotta estinzione del reato per prescrizione, dato che il relativo termine non è ancora spirato.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2014