Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
Il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2010, n. 15308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15308 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/04/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1380
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 22750/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Rendace Nicola del foro di Cosenza nell'interesse di UN AB, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, 2^ sezione penale, in data 11/12/2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. Gallo Domenico;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Galasso Aurelio, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11/12/2008, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rossano, in data 15 luglio 2005, assolveva UN AB dal reato di sequestro di persona di cui al capo C), dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di porto ingiustificato di coltello, di cui al capo B) e confermava la responsabilità del prevenuto per il reato di rapina aggravata, in concorso, di cui al capo A), rideterminando la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di identificazione dell'imputato nella persona di uno dei due rapinatori e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di rapina aggravata a lui ascritto, provvedendo a rideterminare la pena a seguito dell'esclusione degli altri due reati.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia riconosciuto come prova qualificante ai fini della colpevolezza la atipica ricognizione di persona effettuata dagli agenti di PG, i quali hanno riconosciuto l'imputato nella persona ritratta dai fotogrammi estratti dalle telecamere di sicurezza, sebbene costui avesse il volto celato da una calzamaglia. In particolare il ricorrente contesta il giudizio di attendibilità che la Corte territoriale ha riconosciuto a tale fonte di prova, siccome fondato su un travisamento delle circostanze del fatto, in quanto la calzamaglia indossata dal rapinatore non era chiara - come ritenuto dalla Corte - ma di colore scuro, come dichiarato dal teste AR. Assume, inoltre che il teste AR in dibattimento non ha confermato, con sicurezza, la ricognizione fotografica effettuata nella fase delle indagini preliminari ed eccepisce che erroneamente la Corte territoriale ha considerato in termini di certezza il riconoscimento dell'imputato operato dal teste AR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo l'insegnamento di questa Corte: "La rassomiglianza tra le fotografie dell'indiziato di una rapina e i fotogrammi ricavati da una registrazione effettuata da TV a circuito chiuso durante la rapina stessa, verificata direttamente dal giudice, può costituire indizio utilizzabile ai fini dell'adozione di misure cautelari personali;
invero per la validità del giudizio di "rassomiglianza" compiuto dal giudice non rileva la mancata osservanza delle forme stabilite per le ricognizioni, sia perché trattasi di giudizio compiuto per diretta percezione del giudice, sia perché il sistema processuale non impedisce che un riconoscimento, comunque effettuato, possa valere come indizio" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2282 del 4/05/1992 Cc. (dep. 22/06/1992) Rv. 190693; Sez. 2, Sentenza n. 40731 del 02/10/2009 Ud. (dep. 22/10/2009) Rv. 245124). Nel caso di specie il riconoscimento dell'imputato sulla base dei fotogrammi estratti dalla registrazione della TV a circuito chiuso è stato effettuato da due agenti di polizia giudiziaria che conoscevano personalmente il prevenuto e che quindi avevano dimestichezza con il suo aspetto fisico. È innegabile che tale prova atipica abbia valore di un indizio grave e preciso, che risulta confermato dalla ricognizione fotografica effettuata, con grado di certezza, dal teste AR, che - contrariamente a quanto sostiene la difesa ricorrente - l'ha espressamente confermata in dibattimento.
Nel caso in esame risulta, pertanto, pienamente integrata la regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, in ordine alla formazione della prova della responsabilità dell'imputato per la rapina a lui ascritta. Di conseguenza nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata. Nè possono essere prese in esame le circostanze relative alla affidabilità delle ricognizioni atipiche, trattandosi di questioni di fatto rispetto alle quali non è ammissibile un intervento in sovrapposizione argomentativa di questa Corte rispetto alle conclusioni assunte dai giudici di merito, se sorrette, come nel caso in esame, da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010