Sentenza 30 settembre 1999
Massime • 1
La notificazione dell'estratto contumaciale di sentenza avvenuta a mezzo posta per "compiuta giacenza", secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, è nulla, data l'efficacia retroattiva della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di detta norma pronunciata con sentenza 345/1998 della Corte Costituzionale e i suoi necessari riflessi sulla regolarità della notifica stessa, che risulta così, retrospettivamente, effettuata con modalità contrarie a principi costituzionali, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione non decorre e che la sentenza solo apparentemente passa in cosa giudicata. (Nella specie il ricorrente aveva fatto valere in sede esecutiva, mediante incidente, la non irrevocabilità della sentenza pronunciata nei suoi confronti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/1999, n. 5283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5283 |
| Data del deposito : | 30 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato Teresi Presidente del 30/9/1999
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. Dott. Umberto Giordano Consigliere N. 5283
3. Dott. Vincenzo Tardino Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Alberto Macchia Consigliere N. 13138/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DR AB
avvero l'ordinanza della Corte di appello di Firenze in data 18.2.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Macrì Letta la requisitoria del P.M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Fatto e diritto
DR AB ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 18.2.1999 che aveva rigettato l'incidente di esecuzione sollevato dallo stesso DR volto a far dichiarare la non irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Firenze del 2.7.1998 per mancata notifica dell'estratto contumaciale.
Il ricorrente ha rilevato la violazione degli artt. 170 e 171 cpp in quanto la notificazione dell'estratto contumaciale era avvenuta a mezzo posta "per compiuta giacenza" secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge 890/92 dichiarato incostituzionale con sentenza n. 346/98 e che erroneamente la corte territoriale aveva affermato che tale decisione non incideva sulla questione in esame. Il ricorso è fondato.
Invero, come risulta dal provvedimento impugnato, la sentenza di appello è stata notificata a mezzo posta con le formalità della compiuta giacenza (avviso inserito nella cassetta postale e deposito del plico per dieci giorni) nel rispetto delle disposizioni dell'art.8 L. 890/92. La sentenza della Corte costituzionale n. 346/98 ha, però, dichiarato incostituzionali i commi 2 e 3 di detta norma in quanto non prevede che l'avviso sia dato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. L'effetto retroattivo della decisione della Corte costituzionale si riflette necessariamente sulla regolarità della notifica effettuata con modalità contrarie a principi costituzionali, di guisa che l'irregolarità della notifica comporta la non decorrenza del termine per proporre impugnazione e, quindi, esclude il passaggio in giudicato della sentenza.
L'assunto del giudice "a quo", secondo cui la predetta decisione della Corte costituzionale non inciderebbe sulla questione in esame, avendo espressamente affermato che resta fermo il momento perfezionativo della notificazione disciplinato dal 4^ comma della suddetta norma, non può essere condiviso, in quanto, affinché tale momento perfezionativo possa operare, occorre logicamente che la notificazione sia avvenuta in modo regolare, cosa che non può affermarsi laddove la stessa si è svolta seguendo norme dichiarate incostituzionali.
L'impugnata ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio al giudice "a quo".
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1999