Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/1999, n. 5283
CASS
Sentenza 30 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La notificazione dell'estratto contumaciale di sentenza avvenuta a mezzo posta per "compiuta giacenza", secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, è nulla, data l'efficacia retroattiva della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di detta norma pronunciata con sentenza 345/1998 della Corte Costituzionale e i suoi necessari riflessi sulla regolarità della notifica stessa, che risulta così, retrospettivamente, effettuata con modalità contrarie a principi costituzionali, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione non decorre e che la sentenza solo apparentemente passa in cosa giudicata. (Nella specie il ricorrente aveva fatto valere in sede esecutiva, mediante incidente, la non irrevocabilità della sentenza pronunciata nei suoi confronti).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/1999, n. 5283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5283
    Data del deposito : 30 settembre 1999

    Testo completo