Versione
4 maggio 1985
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Versione
12 maggio 1988
12 maggio 1988
Art. 3.
Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate, e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'universita' sono aumentate:
a) del 18 per cento per la cessazione dal servizio fino al 1 gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1 gennaio 1977 ed il 1 gennaio 1979;
b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1 gennaio 1977. ((2)) La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese anche quelle del personale di magistratura e assimilato.
Gli incrementi di pensione superiori a quelli per perequazione automatica, fruiti per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sono riassorbiti con i successivi aumenti di pensione.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n. 501 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 ("Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti"), nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonche' dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1 luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), con decorrenza dalla data del 1 gennaio 1988."
Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate, e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'universita' sono aumentate:
a) del 18 per cento per la cessazione dal servizio fino al 1 gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1 gennaio 1977 ed il 1 gennaio 1979;
b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1 gennaio 1977. ((2)) La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese anche quelle del personale di magistratura e assimilato.
Gli incrementi di pensione superiori a quelli per perequazione automatica, fruiti per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sono riassorbiti con i successivi aumenti di pensione.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n. 501 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 ("Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti"), nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonche' dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1 luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), con decorrenza dalla data del 1 gennaio 1988."
Commentari • 3
- 1. Legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 depositata il 09 gennaio 1991https://www.asgi.it/ · 9 gennaio 1991 · 1.2988702
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 55
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 13/10/2004, n. 819Provvedimento: […] Per queste categorie, appunto comprese negli art. 3 e 4 della legge n. 141/1985, il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità che gli è propria, ha configurato una disciplina diversa da quella delineata nei confronti dei pensionati statali, disciplina sulla cui legittimità costituzionale questo Giudice non ha motivo di dubitare, non ritenendo violato alcuno dei parametri previsti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione, che, limitatamente all'art. 4, rappresentano il parametro cui commisurare la ragionevolezza della disposizione quale misura del legittimo esercizio della discrezionalità da parte legislatore.Leggi di più...
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