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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/07/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°7499 /2023 R.G. promossa con ricorso depositato il 20/11/2023
da
( ), con l'avv. MURARO SILVIA Parte_1 C.F._1
ricorrente nei confronti di
( ), con l'avv. FORLIN Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni parte ricorrente:
“1 Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla signora Parte_1
che l'abiterà unitamente al figlio maggiorenne ma non ERona_1
economicamente autosufficiente, e per il tempo in cui questo sarà convivente con la
mamma, fino alla sua totale indipendenza economica.
2 Disporsi che il signor contribuisca al mantenimento del figlio Per_1 [...]
maggio-renne ma economicamente non autosufficiente, corrispondendo Per_1 2
alla sig.ra la somma complessiva di € 400,00 (euro quattrocento/00), Pt_1
mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT a partire dall'udienza di comparizione
delle Parti entro il giorno 5 di ogni mese.
3 Disporsi che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno
alle spese straordinarie per il figlio come previsto dal Protocollo in ERona_1
materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Verona del 13 dicembre 2024, da
intendersi qui integralmente richiamato.
4 Disporsi che, in relazione alle detrazioni e/o deduzioni fiscali, il figlio
[...]
sia a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per_1
5 Disporsi che la sig.ra nulla debba a titolo di mantenimento per il Parte_1
figlio essendo lo stesso economicamente autosufficiente. ERona_2
6 Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Conclusioni parte convenuta:
“In via preliminare: disporsi la rimessione in termini del convenuto onde
consentirgli di svolgere l'attività istruttoria e proporre ogni altra domanda;
Nel merito : confermarsi la sentenza parziale emessa in data 7.5.24 e quindi
accogliersi la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato a Sona(VR) il 29.7.2000 e registrato al n° 26 parte II Serie
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sona e contratto tra i sigg.
e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Parte_2 Parte_1
civile del Comune di Sona di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
-disporsi che il sig. versi quale contributo al mantenimento del Parte_2
ER figlio la somma mensile di €. 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese oltre
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e il 50% delle spese straordinarie
ER secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, fino a quando il giovane non
sarà economicamente indipendente;
-confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Sona(VR) Via Donizetti 26
Per alla sig.ra che vi abiterà con il figlio fino a quando il figlio non Parte_1
sarà economicamente indipendente, disponendosi che la sig.ra provveda alla Pt_1
manutenzione interna e degli scuri,porta blindata, muri esterni e facciata a propria
2 3
cura e spese, prevedendo che in caso contrario venga revocato il provvedimento di
assegnazione della casa coniugale, previa restituzione della stessa al convenuto;
ER
-disporsi che in relazione alle detrazioni e deduzioni fiscali del figlio , lo stesso
sia a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
- disporsi che l'Agenzia delle Entrate di Verona invii le necessarie informazioni sui
redditi degli ultimi 3 anni percepiti dalla sig.ra e dal sig. Parte_1 Per_1
e che l'INPS di Verona invii l'estratto conto contributivo dei sigg.
[...] Pt_1
e .
[...] ERona_1
Spese e compensi di causa rifusi o quanto meno compensati.
In via istruttoria: si chiede sin d'ora ammissione di prove per interpello della
ricorrente e per testi sulle seguenti circostanze, indicando a testi , Testimone_1
, con riserva di altri: ERona_2 Testimone_2 ERona_1
1) Vero che la sig.ra ha firmato per ricezione in data 25.1.24 il Testimone_1
ricorso introduttivo e poi lo ha buttato nella carta, senza avvisare il figlio . Pt_2
2) la sig.ra svolge l'attività di parrucchiera a Castelnuovo del Parte_1
Garda(VR) presso la soc. Hair Studio e lavora anche a casa;
ha anche iniziato una
convivenza more uxorio con il sig. ; Controparte_2
ER 3) il figlio , oltre a studiare, lavora quale parrucchiere presso la soc. Hair
Studio srl sita in Castelnuovo del Garda(VR) Via XI Aprile 1848 n° 31, dove
lavora anche la madre , percependo una retribuzione mensile;
Si chiede che venga disposta idonea CTU al fine di accertare lo stato di
manutenzione della casa coniugale sita in Sona(VR) Via Donizetti 28 e
quantificare la spesa necessaria per la sistemazione dell'immobile sia interna che
esterna, porta blindata, scuri, muri e facciate.
Ci si oppone alle prove richieste da controparte in quanto trattasi di circostanze
inammissibili ed irrilevanti al fine del giudizio. Nella denegata ipotesi di loro
ammissione si chiede di essere abilitati alla prova contraria, con i testi indicati, con
riserva di integrare le istanze istruttorie. ”
Conclusioni pubblico ministero:
“nulla si oppone”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/11/2023 la ricorrente sig. Parte_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 29/07/2000 con il sig. CP_1
la conferma dell'assegnazione della casa coniugale
[...] Controparte_3
ERo alla moglie affinché continuasse a viverci con il figlio , maggiorenne non autosufficiente dal punto di vista economico, un contributo al mantenimento del
ERo figlio a carico del padre pari ad € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la revoca degli obblighi di mantenimento della madre per il figlio divenuto economicamente indipendente. Per_2
A sostegno delle domande esponeva che:
- I coniugi avevano contratto matrimonio il 29/7/2000 in Sona;
ER
- Dal matrimonio erano nati i figli e , entrambi maggiorenni, il Per_2
primo residente con il padre, il secondo con la madre;
- Con sentenza n. 1079/2022 del 6/6/2022 il Tribunale di Verona aveva confermato l'assegnazione della casa familiare alla moglie e, poiché
ER viveva con il padre e viveva con la madre, stabiliva l'obbligo Per_2
di ciascun genitore di provvedere all'integrale mantenimento ordinario del figlio con sé convivente e di partecipare al 50% delle spese straordinarie del figlio non convivente;
- La separazione si era protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione;
- Il figlio aveva da tempo raggiunto l'indipendenza economica, Per_2
ER avendo iniziato a lavorare, mentre era ancora impegnato con gli studi, essendo iscritto ad un istituto professionale per parrucchieri, ed il padre non contribuiva in alcun modo, nemmeno in via indiretta;
- La stessa svolgeva l'attività dipendente di parrucchiera e percepiva uno stipendio netto mensile di circa € 800, in quanto gravato di un pignoramento presso terzi di circa € 200/300, e percepiva l'intero assegno unico per il figlio convivente;
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- La stessa aveva dovuto ricorrere a due finanziamenti per esigenze familiari;
- Il marito era un lavoratore autonomo, titolare di un'impresa artigiana nel campo dell'edilizia, e il Tribunale in sede di separazione aveva ritenuto che egli disponesse di entrate diverse rispetto a quelle dichiarate.
Con decreto in data 29/11/2023 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 26/3/2024 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per il convenuto, non costituito.
Verificata la regolarità della notifica, era dichiarata la contumacia del convenuto
All'esito dell'audizione, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, e pronunciava la seguente ordinanza riservata, depositata il 28/4/2024:
“letti il ricorso introduttivo e la successiva ulteriore difesa della ricorrente;
esaminati i documenti prodotti;
dato atto che il resistente, regolarmente notificato, non si è costituito, né è
comparso;
sentita la sola ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire tentativo di
conciliazione;
ER rilevato che dal matrimonio sono nati i figli il 16 novembre 2000 e il Per_2
10.5.2005;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti provvisori nell'interesse del figlio
ER
, divenuto maggiorenne successivamente alla sentenza di separazione, per il quale la
madre chiede sia stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre;
premesso che con la sentenza di separazione n. 1079/2022 del 06 giugno 2022 di
questo Tribunale è stato stabilito, tra l'altro: “…3) Conferma l'assegnazione della casa
ER coniugale alla ricorrente, con arredi e corredi affinché la abiti con il figlio;
4) Dato atto
Per_ che il figlio maggiorenne vive con il padre, pone a carico di ciascuno dei genitori
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l'obbligo di mantenere il figlio che si trova presso di sé, ferma la partecipazione al 50% delle
spese accessorie di ciascun figlio, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, a
far data dal deposito della sentenza;
…;
Per_ rilevato che la ricorrente ha documentato che il figlio nato nel 2000, è titolare
di una piccola impresa che svolge attività non specializzata di lavori edili, la cui iscrizione
al registro delle imprese risale al 6.8.2021 (doc. 13 di parte ricorrente);
Per rilevato che è stato allegato che invece il figlio , tuttora convivente con la
madre, che compirà vent'anni tra pochi giorni, sta frequentando una scuola per
parrucchieri e non è ancora economicamente autosufficiente;
ritenuto che, tenuto conto dell'età e dell'avvio da oramai quasi quattro anni di
Per_ un'attività autonoma, si deve presumere che il figlio maggiore sia divenuto
autosufficiente dal punto di vista economico, con conseguente venir meno della
contribuzione a carico dei genitori;
ritenuto che, in ragione di tale sopravvenienza, il resistente dovrà contribuire al
Per mantenimento del figlio corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare
congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile di € 350
rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze del figlio, delle risorse economiche e
delle capacità reddituali dei genitori quali emerse in sede di separazione, dell'assenza di
contribuzione diretta da parte del padre non convivente e della valenza economica
dell'assegnazione della casa;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 50% alle spese straordinarie
secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova indicati dalla ricorrente;
ritenuto che, nella contumacia del resistente, vadano richieste d'ufficio
informazioni presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate sull'estratto conto contributivo e sui
redditi del padre;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione in punto status;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti
ER temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e del figlio :
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1) DICHIARA la contumacia del resistente;
2) REVOCA le condizioni di divorzio in ordine agli obblighi di mantenimento del
figlio ; Per_2
3) DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento del Controparte_1
ER figlio maggiorenne non autosufficiente corrispondendo mensilmente, entro il 5°
giorno di ciascun mese, l'importo di € 350, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
4) Conferma l'assegnazione della casa familiare con i suoi arredi alla sig. Pt_1
.
[...]
ORDINA alla ricorrente di documentare l'iscrizione, la frequenza e la durata del
ER corso per parrucchieri del figlio entro il 5.9.2024;
INCARICA la cancelleria di:
- chiedere all'INPS di inviare l'estratto conto contributivo del sig. CP_1
ato a ON (VR) il 19/12/1969 e residente anagraficamente a VIA
[...]
DONIZETTI 8 37060 SONA ITALIA (codice fiscale: ) e C.F._2
all'Agenzia delle Entrate di inviare informazioni sui redditi del medesimo relativi agli
ultimi tre anni. Assegna termine fino al 5.9.2024 per la trasmissione.
La necessità di ammettere le prove orali verrà valutata all'esito dell'acquisizione
degli ordini di esibizione.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in caso di
sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 3.10.2024 h. 11.00 per esame dei documenti di cui è stata ordinata
l'esibizione;
udienza del 3.4.2025 h.
9.30 per la rimessione della causa al Collegio per la
sentenza definitiva, con termine fino a sessanta giorni prima per il deposito di note scritte
di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima per il deposito delle comparse
conclusionali e di quindici giorni prima per il deposito di memorie di replica.
Rimette la causa al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status.”.
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Con sentenza non definitiva n. 1212/24 del 27/5/2024 il Tribunale ha pronunciato sulla domanda relativa allo status e con contestuale ordinanza la causa è stata rimessa al Giudice Istruttore per l'istruttoria sulle restanti domande.
All'udienza del 3/10/2024 parte ricorrente rappresentava di aver notificato l'ordinanza con i provvedimenti provvisori, che il contributo non era stato pagato e che era stato necessario agire in via esecutiva.
Il convenuto si costituiva tardivamente con comparsa depositata il 4/1/2025
chiedendo in via preliminare la rimessione nei termini per svolgere attività
istruttoria e per proporre domande;
nel merito, chiedeva che, confermata la sentenza parziale, fosse disposto a suo carico un contributo di € 200, anziché € 350,
ER per il mantenimento del figlio , che fosse confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, a condizione che la stessa provvedesse alla manutenzione straordinaria;
formulava istanze istruttorie.
Con decreto 13/1/2025 l'istanza di rimessione in termini era respinta con la seguente motivazione: “Letta l'istanza depositata il 4.1.2025, valutati i motivi;
rilevato
che la notifica a mezzo posta risulta essere stata ricevuta dal resistente (destinatario
persona fisica) e non è stata contestata la falsità...”
Entrambe le parti depositavano scritti conclusivi, parte ricorrente anche in data 4/3/2025 un'istanza risarcitoria ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c.; all'udienza del 3/4/2025, previa revoca della dichiarazione di contumacia del resistente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Quanto all'istanza di remissione in termini, va confermato il decreto di rigetto, sopra riportato.
1) Assegnazione della casa coniugale
ER Poiché nella casa ex coniugale la ricorrente convive con il figlio ,
pacificamente non autosufficiente da punto di vista economico, va confermata l'assegnazione ai sensi degli artt. 337 sexies e 337 septies c.c.
Va invece respinta la richiesta del resistente di subordinare tale diritto di godimento all'esecuzione da parte della ricorrente di opere di manutenzione straordinaria: trattandosi di immobile di proprietà esclusiva del marito e godendo
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la moglie di un mero diritto di godimento – seppur sui generis -, la manutenzione straordinaria compete necessariamente al proprietario.
ER 2) Contributo al mantenimento in favore del figlio
È pacifico che il figlio nato il [...], e quindi da poco ventenne, Per_2
non sia economicamente autosufficiente e che stia formandosi come parrucchiere.
È controversa solo la quantificazione del contributo.
La ricorrente, nata nel 1979, parrucchiera dipendente, risulta percepire uno stipendio di circa € 800 mensili, al netto di pignoramenti presso il datore di lavoro
(doc. 10 di parte ricorrente). È altresì onerata dell'obbligo di restituzione di finanziamenti (docc. 11 e 12 di parte ricorrente). Vive nella casa familiare senza oneri e percepisce l'intero assegno unico, pari ad € 100/120 (si veda verbale dell'udienza del 26/3/2024). Non consta avere proprietà immobiliari e non è
provata la convivenza more uxorio con il nuovo compagno: i mezzi di prova indicati dal resistente in ordine a quest'ultimo aspetto sono inammissibili in quanto tardivi, oltre che generici.
Il resistente, nato nel 1969, risulta essere titolare di una ditta artigiana edile dal 1999, con redditi a fini previdenziali di circa € 36.000 sia nel 2022 che nel 2023
(si veda l'estratto conto contributivo trasmesso dall'INPS); i redditi dichiarati fiscalmente, pari a circa € 1.200 netti, non sono attendibili, posto che se fossero veri,
non giustificherebbero oramai da molti anni la prosecuzione dell'attività
autonoma, in quanto apprezzabilmente inferiori a quelli medi di un lavoratore dipendente nel medesimo settore. Benché residente anagraficamente con il figlio presso i genitori (doc. 5 di parte resistente), ha affermato di vivere in Per_2
un'abitazione in locazione, senza tuttavia documentare il contratto, limitandosi a depositare alcune ricevute di pagamenti effettuati nel 2021 e fino a febbraio 2022
(doc. 6 di parte resistente). Egli non è più onerato da tempo da obblighi di mantenimento del figlio nato il [...], che pacificamente ha intrapreso Per_2
l'attività del padre dal 2021 (doc. 13 di parte ricorrente) e che consta effettuare frequenti bonifici nel conto del resistente (si vedano gli estratti conto prodotti).
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ER Quanto al figlio non è contestato che egli stia svolgendo il suo percorso formativo, e le eventuali esperienze professionali come stagista, anche se compensate, non consentirebbero di accertarne l'autosufficienza, nemmeno parziale. I mezzi di prova al riguardo indicati dal resistente, oltre che inammissibili perché tardivi, sono del tutto generici.
Valutate comparativamente tali situazioni economiche, tenuto conto delle presumibili esigenze del figlio, delle capacità lavorative dei genitori, dell'assenza di contribuzione diretta da parte del padre non convivente e del protratto inadempimento di quest'ultimo (non consta aver mai corrisposto il contributo stabilito in via provvisoria), del percepimento dell'intero assegno unico da parte della madre fino al ventunesimo anno e della valenza economica dell'assegnazione della casa, va confermato il contributo stabilito in via provvisoria di € 350 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona, con decorrenza dalla domanda.
Quanto all'istanza di sanzione risarcitoria ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c.,
l'inadempimento è stato già valutato ai fini della quantificazione del contributo e pertanto il chiesto risarcimento configurerebbe una duplicazione.
L'istanza diretta a ripartire le detrazioni fiscali è inammissibile per carenza d'interesse, posto che in assenza di diverso accordo le detrazioni sono già ripartire in parti uguali.
3) Spese di lite
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre la restante metà va posta a carico del resistente,
soccombente in via prevalente sulle domande di remissione in termini, di assegnazione della casa familiare (che chiedeva essere condizionata) e di contributo al mantenimento per il figlio.
Le spese saranno liquidate per la quota secondo i parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), delle questioni
10 11
non particolarmente complesse trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
CONFERMA l'assegnazione della casa familiare con i suoi arredi alla sig. Pt_1
;
[...]
DISPONE che il sig. ontribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
ERo maggiorenne non autosufficiente corrispondendo con decorrenza dalla domanda mensilmente, per il futuro entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 350, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con base maggio 2024
e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
CONFERMA la revoca degli obblighi di mantenimento del figlio stabiliti Per_2
con la sentenza di separazione;
RESPINGE le restanti domande;
DISPONE la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; pone la restante metà a carico del resistente e conseguentemente condanna quest'ultimo alla rifusione in favore della ricorrente di € 3.356 per compensi, € 49 per anticipazioni, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 24/06/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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