Sentenza 24 febbraio 2009
Massime • 1
La previsione della facoltà, per le parti private, di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le stesse si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui vi è l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non è estensibile in via analogica in favore della parte pubblica. (Nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello, depositato dal P.G. presso la propria segreteria, avverso sentenza del tribunale avente sede in altro circondario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2009, n. 16302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16302 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 24/02/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 455
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 31985/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di GI IG, nato a [...] il 25 luglio del 1932, NO AN nato ad [...] il 15 gennaio del 1956;
avverso la sentenza della corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Mario Fraticelli, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
La corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza dell'8 febbraio del 2008, in riforma di quella pronunciata dal tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, condannava OG IG, AS UC e AN AN alla pena, condizionalmente sospesa, di gg. 15 di arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda ciascuno, quali responsabili del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, per avere realizzato in zona paesaggistica un fabbricato senza il permesso di costruire e senza il nulla osta rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo. Il reato edilizio era stato dichiarato estinto per intervenuto rilascio del permesso in sanatoria.
La corte, accogliendo l'impugnazione del pubblico ministero, osservava che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria estingueva il reato edilizio ma non quello paesaggistico. Ricorrono per cassazione i due imputati, per mezzo del comune difensore, con separati ricorsi ma con motivi comuni deducendo:
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal procuratore generale, in quanto la stessa, depositata nei termini presso la segreteria della procura generale, era comunque pervenuta con ritardo al giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata;
la decisione non era appellabile ma ricorribile, trattandosi di sentenza predibattimentale:
l'insussistenza del reato contestato.
IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato
La dichiarazione d'impugnazione è un atto a forma vincolata e pertanto le modalità di presentazione e ricezione della stessa costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, in quanto secondo la generale disciplina dettata dagli artt. 582 e 583 c.p.p. e, salve le particolari forme previste dall'art. 123 c.p.p.
per chi si trovi in stato detenzione, ogni atto d'impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, oppure deve essere spedito alla medesima cancelleria. Dall'inosservanza di tali formalità deriva, se siano decorsi i termini, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi del successivo art. 591 c.p.p., il quale tra le cause d'inammissibilità indica l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p.. Solo le parti private e non pure il pubblico ministero possono presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano ((Cass.12 gennaio 1999 Longobardi;
31 ottobre 1996 Chiarella). Dal chiaro tenore letterale della norma si desume che non è in facoltà del pubblico ministero presentare l'atto d'impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace in cui il suo ufficio si trova, se tale luogo è diverso da quello in cui v'è l'ufficio del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. La disposizione sul luogo di presentazione dell'impugnazione non è interpretabile analogicamente, in quanto le forme di esercizio di un'attività processuale,allorché la relativa violazione è sanzionata dall'inammissibilità, non ammettono equipollenti (Cass. 6 febbraio 1997 Romano);
Nella fattispecie la sentenza del giudice di primo grado, la cui motivazione venne letta contestualmente al dispositivo, venne comunicata al procuratore generale presso la corte d'appello di Sassari il 25 ottobre del 2005. Il predetto impugnò la decisione con atto del 9 novembre del 2005 depositato presso la propria segreteria in pari data. Tale atto venne trasmesso a mezzo raccomandata soltanto l'11 novembre del 2005 e pervenne nella cancelleria del giudice a quo il 18 novembre successivo. Tale atto depositato nel termine dall'impugnante presso la propria segreteria, è stato spedito al giudice che aveva pronunciato la sentenza oltre il termine di gg. 15. L'inammissibilità, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 4, quando non è stata rilevata dal giudice dell'impugnazione, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento e può essere dichiarata anche quando l'impugnazione inammissibile sia stata accolta (Cass. 23 maggio 1994, Calarco;
riv. 198888; 9 marzo 1998 Lo Presti riv. 210904). Infatti l'inammissibilità è insanabile e può essere rilevata d'ufficio anche dalla corte di cassazione fino all'annullamento con rinvio.
Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009