Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2009, n. 16302
CASS
Sentenza 24 febbraio 2009

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La previsione della facoltà, per le parti private, di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le stesse si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui vi è l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non è estensibile in via analogica in favore della parte pubblica. (Nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello, depositato dal P.G. presso la propria segreteria, avverso sentenza del tribunale avente sede in altro circondario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2009, n. 16302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16302
    Data del deposito : 24 febbraio 2009

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