Sentenza 7 dicembre 2001
Massime • 1
L'imputato detenuto, in qualunque istituto si trovi ristretto, il quale abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire nel giudizio camerale di appello disciplinato dagli artt. 127 e 599 cod. proc. pen., ha diritto di presenziare all'udienza, sicché ne deve essere disposta ed eseguita la traduzione, a pena di nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., difettando, in caso contrario, una "vocatio in ius" idonea ad instaurare validamente il contradittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2001, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI VAROLA - Presidente - del 07/12/2001
1. Dott. FRANCESCO DE CHIARA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MICHELE BESSON - Consigliere - N. 1244
3. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FEMU - Consigliere - N. 28278/2001
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
UZ GI
avverso la sentenza in data 5.6.2001 della Corte di appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu. Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dott. A. Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi i difensori dell'imputato Avv. Nucera e Milasi MOTIVI DELLA DECISIONE
UZ GI impugna la sentenza in data 5.6.2001 della Corte di Appello di Reggio Calabria, confermativa della decisione di primo grado con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del delitto di estorsione tentata in danno della EDIL.MIL-IMPREGLIO.
Con distinti atti di impugnazione denuncia la nullità della sentenza di secondo grado per essere stata omessa la sua traduzione all'udienza camerale nonostante avesse proposto la richiesta di comparizione, nonché violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91 ed all'entità del trattamento sanzionatorio.
Il primo motivo è fondato ed assorbente.
Premesso che nel caso di specie il ricorrente, detenuto in Roma- Rebibbia, aveva espressamente proposto in data 16.5.2001, tramite il difensore, tempestiva istanza di presenziare all'udienza camerale davanti alla Corte di appello di Reggio Calabria, ritiene il collegio, così consapevolmente discostandosi dalla precedente decisione resa da questa sezione il 5.7.1999, ric. Pedrini, rv 214262, che debba qui affermarsi il (diverso) principio di diritto secondo il quale nell'ipotesi in cui l'imputato detenuto, in qualunque istituto si trovi ristretto, manifesti tempestivamente la volontà di comparire nel giudizio camerale di appello disciplinato dagli artt. 127 e 599 c.p.p., ne debba essere disposta la traduzione ed assicurata la possibilità di presenziare all'udienza, a pena di nullità assoluta ed insanabile.
A tali conclusioni deve necessariamente pervenirsi dopo che la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 45 del 1991, ha chiarito, con riferimento al rito camerale ex art. 127 c.p.p. sia pur applicato al procedimento di riesame, che sussiste sempre l'interesse dell'imputato a comparire personalmente per contrastare - se lo voglia - le risultanze probatorie e indicare eventualmente altre circostanze a lui favorevoli: così come è evidente l'importanza che il contraddittorio abbia a svolgersi innanzi al giudice che dovrà poi assumere la decisione. Ed invero, ha precisato il giudice delle leggi, la considerazione che il legislatore, per ragioni di sicurezza e di economia processuale, abbia previsto come regola la delega rogatoria al giudice di sorveglianza quando l'imputato sia detenuto in luogo esterno al circondario, non esclude che, ove l'imputato ne abbia fatto espressa richiesta (o il giudice di cognizione lo ritenga necessario) possa ordinarne la traduzione innanzi a se: il diritto-dovere del giudice di cognizione di sentire personalmente l'imputato, e il diritto di quest'ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovrà giudicarlo, rientrano infatti nei principi generali d'immediatezza e di oralità cui s'informa l'attuale sistema processuale. Ad analoghi principi la medesimo, Corte costituzionale si era ispirata nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di rito abrogato, per contrasto con l'art. 24 2 comma della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva il rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione ove l'imputato o il condannato, che avesse fatto domanda di essere sentito personalmente, non comparisse all'udienza per legittimo impedimento (sent. n. 98 del 1982). A ciò deve aggiungersi che le sezioni unite di questa suprema Corte, pronunciandosi ancora in tema di disciplina dell'udienza camerale applicata al procedimento di riesame, ma risolvendo la questione in via generale, hanno ulteriormente precisato che nell'ipotesi di indagato, imputato o condannato detenuto, la cui partecipazione all'udienza camerale è subordinata ad una sua positiva manifestazione di volontà in tal senso (esprimibile, come si è visto, anche nel caso di detenzione fuori della circoscrizione del giudice), l'ordine di traduzione e la sua esecuzione costituiscono, insieme con l'avviso dell'udienza camerale e la sua notificazione, atti indefettibili della procedura diretta alla regolare costituzione del contraddittorio. Senza di essi, infatti, l'avviso non può svolgere in concreto l'unica funzione che gli e propria, quella della vocatio in iudicium, che può definirsi tale solo in quanto rivolta a chi ad essa sia in grado di rispondere (sez. un., 22.11.1995, Carlutti, rv 203771). Devesi perciò ritenere che la citazione dell'imputato, dell'indagato o del condannato realizza un'unica fattispecie complessa, costituita dall'avviso, dalla dichiarazione di volontà dell'interessato detenuto di comparire e dalla sua successiva traduzione, atti tutti da guardarsi, per il rapporto di stretta consequenzialità che li caratterizza, in una visione unitaria in funzione dello scopo loro proprio, la vocatio in iudicium per la valida instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che, in mancanza, rimane integrata la nullità generale di tipo assoluto di cui agli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p. Si aggiunga che l'applicabilità all'udienza di cui all'art. 599 c.p.p. dei predetti principi è - a maggior ragione - confermata dal dato testuale, desumibile dal comma 2 della disposizione citata, in cui espressamente si prescrive che "l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire", che sia ripetuto l'inciso, contenuto nel comma 4 dell'art. 127 c.p.p., "e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice".
L'omessa traduzione dell'imputato detenuto tempestivamente istante (f. 39) per la presenza in udienza determina pertanto la nullità insanabile della vocatio e della sentenza. Alla relativa declaratoria fa seguito la trasmissione degli atti ad altra Corte di appello per il giudizio.
Assorbiti gli altri motivi.
L'annullamento della sentenza di appello non determina la perdita di efficacia della misura cautelare in corso di applicazione in quanto l'art. 624 bis c.p.p., secondo l'interpretazione più corretta, già fatta propria da varie decisioni di questa Corte, opera esclusivamente all'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui la misura sia stata applicata con la decisione di secondo grado ai sensi dell'art. 275, comma 2-ter, c.p.p. (v. per tutte sez. 1^, 4.6.2001, Gallo).
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di Messina per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2002