Sentenza 23 ottobre 2019
Massime • 1
La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, resa in udienza pubblica dopo il controllo della costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento, non è qualificabile come sentenza predibattimentale ed è, pertanto, appellabile dal pubblico ministero nonchè, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 593 cod. proc. pen., anche dall'imputato; pertanto, in caso di appellabilità della sentenza, il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge costituisce ricorso "per saltum", con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporta l'annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato competente per l'appello.
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- 1. La sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, è appellabile?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2022
La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Lecco assolveva un imputato dal reato di furto in abitazione aggravato per “per insufficienza della prova circa la commissione del fatto”. In particolare, dagli atti emergeva che all'udienza fissata nel decreto di citazione diretta a giudizio, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, il difensore dell'imputato aveva …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni unite una nuova questione sulla sentenza predibattimentaleGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2019, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2019 |
Testo completo
673-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2609/2019 Presidente GIOVANNA VERGA UP 23/10/2019 -Relatore SERGIO DI PAOLA R.G.N. 27247/2019 FABIO DI PISA EN IN AN RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA nel procedimento a carico di: CO TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2012 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio al sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 4 febbraio 2019 ha dichiarato l'estinzione del reato, contestato all'imputata Del Popolo Fischietti Emanuela, di arbitraria invasione di un alloggio di edilizia popolare per intervenuta prescrizione.
2.1. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione della legge penale, in riferimento agli artt. 157 e 633 cod. pen.; Il Tribunale aveva qualificato come reato istantaneo il contestato delitto di invasione arbitraria, mentre per giurisprudenza costante della Suprema Corte il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. è reato permanente, che cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado, sicché per il reato contestato all'imputato non era maturato il termine massimo di prescrizione, considerato peraltro che dagli atti del processo (in particolare, dalla nomina fiduciaria del difensore) risultava che l'imputato era ancora domiciliato presso l'abitazione indicata nel capo d'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2.1. Costituisce insegnamento consolidato della Corte quello che qualifica il reato di invasione arbitraria di terreni ed edifici come reato permanente. Se, infatti, è corretto affermare che la condotta tipica del reato in esame, (ossia, quella rappresentata dall' «invasione» dell'altrui immobile) caratterizzata dalla arbitrarietà, coincide con l'azione di colui che si introduce nell'altrui immobile contra ius in quanto privo del diritto di accesso e costituisce elemento sufficiente per l'integrazione della fattispecie, va altresì considerato che, nel caso in cui l'occupazione così operata si protragga nel tempo, «deve poi ritenersi che il delitto ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio, o con la sentenza di condanna, dato che l'offesa al patrimonio pubblico perdura sino a che continua l'invasione arbitraria dell'immobile o del terreno per occuparlo o trarne profitto» (così già Sez. 2, n. 37139 del 25/09/2007, Iannicella, Rv. 237357, nella motivazione;
Sez. 3, n. 2026 del 26/11/2003, dep. 2004, Cavallo, Rv. 227949; l'orientamento è stato ribadito ancora di recente da Sez. 2, n. 20132 del 11/04/2018, Morello, Rv. 274671; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458; Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, dep. 2019, Maniscalco Zuela, Rv. 274902). In altri termini, la qualità della condotta considerata nel fatto tipico, caratterizzato dalla finalità di "occupare" i beni oggetto dell'arbitraria invasione, e la perdurante lesione del bene protetto, a causa della protrazione dell'occupazione che priva la persona offesa della disponibilità del bene immobile, qualificano il delitto ex art. 633 cod. pen., in questa specifica situazione, come reato permanente;
la struttura del reato, certamente unitaria (come specificato analiticamente dalle Sezioni unite nella sentenza n. 11021 del 13/7/1998, Montanari, Rv. 211385), conferma la rilevanza che assume il dato fenomenologico del permanere dell'azione e del perdurare dell'offesa (come confermato successivamente da Sez. Unite, n. 18 del 14/07/1999, Lauriola, Rv. 213932, in tema di esecuzione di costruzioni in difformità dalle norme tecniche sull'edilizia in zone sismiche, e Sez. unite n. 17178 del 27/2/2002, Cavallaro, Rv. 2 221398, con riguardo all'ipotesi dell'abusiva occupazione di spazi demaniali, sanzionata dal combinato disposto degli artt. 54 e 1161 cod. nav.) Tale interpretazione trova corrispondenza nell'insegnamento del Giudice delle leggi che, esaminando la questione della natura permanente o istantanea della fattispecie di reato, ha avuto modo di precisare come essa «non può dipendere da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà. Il legislatore descrive la condotta che intende elevare ad oggetto della qualificazione, ma non la crea, perché essa ha una sua naturale struttura di cui il legislatore prende atto. Se la lesione dell'interesse protetto è collegata ad una condotta perdurante nel tempo nella sua stessa tipicità, il reato ha carattere permanente;
ma non perché tale lo voglia il legislatore, ma semplicemente perché ad esempio l'aspetto tipico della condotta di sequestro di persona è necessariamente perdurante nel tempo per sua essenziale natura, e la consumazione non può cessare se non quando, per fatto del terzo o dello stesso reo, viene ad esaurirsi la situazione antigiuridica≫ (Corte cost. n. 520 del 1987).
2.2. Va, infine, osservato che il precedente della Corte richiamato dalla sentenza del Tribunale, secondo il quale < il reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. si consuma nel momento in cui l'occupazione ha inizio, in quanto trattasi di reato istantaneo, pur con effetti permanenti, che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, con violenza e senza l'autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli, senza aver riguardo anche alla condotta successiva di protrazione dell'occupazione. (Nella specie, concernente l'occupazione di un'area demaniale mediante inerti, contestata in relazione ad un periodo successivo a quello per il quale era già intervenuto giudicato di condanna per il medesimo titolo, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sul presupposto che, onde escludere la preclusione del "ne bis in idem", dovesse accertarsi se vi fosse stata una nuova occupazione con immissione di altro materiale)» (Sez. 2, n. 7911 del 20/01/2017, Tripodi, Rv. 269575) non si pone in contrasto con il ricordato orientamento che in modo uniforme riconosce la natura permanente del reato di cui all'art. 633 cod. pen.; l'arresto da ultimo citato, infatti, concerneva la specifica questione delle condizioni in forza delle quali, rispetto ad una condotta già accertata di avvenuta invasione arbitraria, con sentenza passata in giudicato, il perdurare dello stato di fatto indicativo dell'occupazione potesse essere considerato autonoma e distinta condotta, insuscettibile di essere assorbita nella precedente statuizione divenuta irrevocabile, sottolineando la necessità di accettare elementi oggettivi da cui desumere una nuova invasione arbitraria 3 (che, quindi, è stata esaltata quale elemento decisivo per individuare la condotta tipica del reato).
2.3. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che oggetto dell'arbitraria invasione era un appartamento di proprietà dell'ente pubblico locale, gestore degli edifici destinati all'edilizia popolare, che aveva invano inviato una diffida all'imputato per ottenere il rilascio dell'immobile; è, dunque, palese che l'occupazione non abbia subito interruzioni. Pertanto, in applicazione del principio di diritto che qualifica il delitto di invasione arbitraria come reato permanente, il termine di prescrizione del reato decorre dalla cessazione della permanenza del delitto che va fissata, secondo il costante orientamento della Corte, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado ovvero, come nel caso di specie, alla data della notifica del decreto penale di condanna (Sez. 6, n. 19000 del 25/02/2016, G, Rv. 266993; Sez. 2, n. 12931 del 13/01/2012, Catanese, Rv. 252798; Sez. 3, n. 4401 del 10/03/2000, Parisi, Rv. 215884; Sez. 3, n. 2563 del 13/01/1993, Toscano, Rv. 193376) che, nella specie, è quella dell'11 aprile 2014; alla data attuale il termine massimo di prescrizione (11 ottobre 2021), ai sensi del combinato disposto egli artt. 157 e 161 cod. pen., non è ancora maturato.
3. La sentenza impugnata deve, quindi, esser annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per il giudizio, ai sensi dell'art. 569 ult. comma, cod. proc. pen. (poiché « la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, resa in udienza pubblica, dopo il controllo della costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento, non è qualificabile come sentenza predibattimentale, ed è pertanto appellabile dal P.M. e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 593 cod. proc. pen., anche dall'imputato; ne deriva che, in caso di appellabilità della sentenza, il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge costituisce ricorso "per saltum", con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporti l'annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato competente per l'appello»: Sez. 4, n. 48310 del 28/11/2008, Pensalfini, Rv. 242394).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per il giudizio. Così deciso il 23/10/2019 Il Consigliere Estensore La Presidente Paola Sergio Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 10 GEN 2020 4 1 Cancelliere CANCELLIERED Claudia Piane