Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2014, n. 39179
CASS
Sentenza 8 maggio 2014

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È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., per la parte in cui non annovera tra i legittimati alla proposizione del ricorso straordinario la parte civile, in quanto il titolare di una situazione giuridica di natura civilistica ha la facoltà di ricorrere alla tutela giurisdizionale senza necessità di intervento nel processo penale.

Il sindacato di ammissibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può essere compiuto senza formalità di procedura e le garanzie del contraddittorio scritto e senza seguire il rito camerale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., atteso che l'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede, al fine di evitare un'inutile attività giurisdizionale nei casi in cui l'inammissibilità sia evidente, un procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la delibazione delle istanze finalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile.

Commentario1

  • 1Art. 127 - Procedimento in camera di consiglio
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2014, n. 39179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39179
Data del deposito : 8 maggio 2014

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