Sentenza 8 maggio 2014
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., per la parte in cui non annovera tra i legittimati alla proposizione del ricorso straordinario la parte civile, in quanto il titolare di una situazione giuridica di natura civilistica ha la facoltà di ricorrere alla tutela giurisdizionale senza necessità di intervento nel processo penale.
Il sindacato di ammissibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può essere compiuto senza formalità di procedura e le garanzie del contraddittorio scritto e senza seguire il rito camerale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., atteso che l'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede, al fine di evitare un'inutile attività giurisdizionale nei casi in cui l'inammissibilità sia evidente, un procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la delibazione delle istanze finalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile.
Commentario • 1
- 1. Art. 127 - Procedimento in camera di consigliohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2014, n. 39179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39179 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2014 |
Testo completo
massimeno 39 1 7 9 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1767 s Aldo Fiale - Presidente - sez. Renato Grillo CC 08/05/2014 Silvio Amoresano R.G.N. 14243/2014 Vito Di Nicola - Relatore - Santi Gazzara ha pronunciato la seguente SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA sul ricorso proposto da MA PA, nata a [...] il [...] IL 24 SET SOM AN ST, nato a [...] il 03/0571991 IL CELLIERE nei confronti di LU MA AN IL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2013 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
RITENUTO IN FATTO 1. PA MA e ST AN propongono, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., ricorso straordinario al giudice di legittimità per errore a loro avviso contenuto nell'ordinanza camerale del 17 luglio 2013 di questa Corte, sez. 7^, n. 14209, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalle stesse al giudice di legittimità, quali parti civili, avverso la sentenza del 3 maggio 2012 del Gup presso il Tribunale di Tivoli con la quale è stata applicata a IL AN, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di legge per i reati di cui all'art. 589 cod. pen. (omicidio colposo in danni di UI AN) e delitti concernenti le armi. Premettono i ricorrenti, a sostegno del ricorso, che la legittimazione al gravame di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., riconosciuta in capo al "condannato" ed a suo favore, esclude conseguentemente la legittimazione della parte civile nonostante quest'ultima possa avervi interesse quando, come nel caso di specie, dalla diversa qualificazione giuridica del fatto (omicidio colposo invece che doloso o preterintenzionale) deriverebbero conseguenze negative per la tutela degli interessi civili per effetto della pregiudizialità della decisione va penale nel giudizio civile per il risarcimento del danno. Solleva quindi l'istante questione di legittimità costituzionale dell'art. 625 bis cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la norma impugnata esclude la legittimazione della parte civile a proporre ricorso straordinario e nella parte in cui esclude, del pari, la legittimazione a ricorrere del Procuratore Generale, anche su istanza di parte, allorché sia deducibile un interesse facente capo ad una parte processuale diversa dall'imputato condannato. Deduce poi violazione dell'art. 576 cod. proc. pen. all'esito del riassetto normativo conseguente alla questione di legittimità costituzione che ha chiesto venga sollevata censurando l'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da PA MA e ST AN è inammissibile per le ragioni di seguito specificate. Esso va deciso de plano.
2. Sulla procedura, va chiarito che, proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., la Corte di cassazione deve compierne una valutazione preliminare di ammissibilità. Al riguardo, è stato affermato che non opera meccanismo disciplinato dal combinato disposto degli artt. 610 e 611 2 cod. proc. pen. e che, pertanto, il giudice di legittimità può compiere il sindacato in discorso senza formalità di procedura: non è chiamato, cioè, né a garantire il contraddittorio scritto, né tanto meno a seguire il rito camerale disciplinato dall' art. 127 cod. proc. pen., atteso che, ai sensi dell' art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pen., non è previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. essendo invece contemplato un procedimento preliminare, a cognizione sommaria, per la delibazione di istanze finalizzate a contrastare un accertamento giudiziale divenuto irrevocabile (Sez. 6, n. 5694 del 07/01/2008, Cois, Rv. 238573), così da evitare spreco di attività giurisdizionale nei casi di inammissibilità ictu oculi dell'istanza ossia nei casi in cui l'inammissibilità sia evidente. Del resto, tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto dal legislatore al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre in ogni caso, anche quando l'infondatezza del ricorso sia palese, un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale ven della ragionevole durata del processo (Sez. 6, n. 5694 del 07/01/2008, Cois, cit. in motivazione). Logico corollario di tale impostazione è che, qualora il relativo vaglio preliminare conduca al riconoscimento della sua inammissibilità, la Corte non solo non deve provvedere alla fissazione dell'udienza a norma dello stesso art. 127, ma non deve neppure procedere nelle forme di cui all'art. 611 cod. proc. pen., né deve acquisire la requisitoria del Procuratore Generale, in quanto l'art. 76 ord. giud., nel delineare le attribuzioni di quest'ultimo, prevede che esso interviene, conclude e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge, tra cui non può essere compresa la declaratoria di inammissibilità ai sensi del menzionato art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. ( Sez. 1, n. 35240 del 01/10/2002, Stara, Rv. 222363).
3. Sulla sollevata questione di legittimità costituzionale, questa Corte si è più già pronunciata affermando il principio, al quale occorre dare continuità, secondo cui è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 625 bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. per la parte in cui non annovera tra i legittimati alla proposizione del ricorso straordinario la parte civile, e il procuratore generale per la deduzione di un interesse facente capo ad una parte processuale diversa dall'imputato, perché il titolare di una situazione giuridica di natura civilistica ha la facoltà di ricorrere alla tutela giurisdizionale senza necessità di intervento nel processo penale (Sez. 1, n. 11653 del 15/02/2008, Brusa, Rv. 239519). 3 Nel pervenire a tale conclusione si è precisato come l'art. 625 bis cod. proc. pen., sia norma di carattere eccezionale e come tale aspetto della disposizione imponga di considerare che il legislatore ricorre ad una disciplina straordinaria in costanza di ipotesi caratterizzate da eccezionalità della situazione contemplata e ciò in forza di una ragionevole valutazione che implica, come conseguenza, che la situazione data, in quanto straordinaria, contiene aspetti di singolarità, che escludono la generalizzazione normativa e legittimano, per contro, una sostanziale diversità, di per sé non in contrasto col fondamentale principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., (C.Cost. 20/06/1977, n. 121). Con l'istituto ex art. 625 bis cod. proc. pen. è stato introdotto nel nostro sistema processuale penale e nel modello giurisdizionale del processo di legittimità un rimedio di natura straordinaria, incidente sulla nozione fondamentale di giudicato, di guisa che non appare in contrasto col principio di uguaglianza limitarne l'accesso al di fuori delle parti principali e necessarie del processo penale. Neppure appare ipotizzabile, seppur nei limiti della non manifesta infondatezza, la violazione dell'art. 24 Cost., sul rilievo che la limitazione al ricorso di un rimedio processuale di carattere straordinario non appare ragionevolmente idonea a comprimere il diritto alla difesa né pregiudica il diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Nel caso di specie poi il motivo ricorso si lascia apprezzare anche per l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata perché, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, i titolari della situazione giuridica soggettiva attiva di natura civilistica hanno ancora la possibilità di sottoporre a delibazione giudiziale la pretesa nella sua interezza senza dover necessariamente stazionare nell'ambito della giurisdizione penale e tanto sul presupposto che l'art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen. esclude che la sentenza di patteggiamento abbia efficacia nei giudizi civili o amministrativi, come del resto desumibile anche dagli artt. 651 e 654 cod. proc. pen. e come dimostra la previsione contenuta nell'art. 444 cod. proc. pen. che preclude al giudice di decidere sulla domanda proposta dalla parte civile, che dunque non è assoggettata, al pari, s'intende, dell'imputato, ad alcun vincolo di cognizione in sede civile dove può tutelare pienamente i propri interessi senza pregiudizio alcuno, dimostrato l'an, sul quomodo e sul quantum. Quanto, infine, al potere di ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., in capo al Procuratore Generale, se del caso esercitato a richiesta della parte civile, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., può essere proposto soltanto dal condannato e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione nell'esclusivo interesse del condannato stesso, sicché non può essere avanzato a favore della parte offesa anche se costituita parte civile, e siffatta limitazione non può essere oggetto di censura in punto di coerenza costituzionale per le ragioni in precedenza enunciate, concernenti, da un lato, l'eccezionalità dell'istituto e, dall'altro, la legittima scelta del legislatore di limitare tale tipologia di ricorso alle sole parti necessarie del processo (Sez. 1, n. 11653 del 15/02/2008, Brusa, cit.). Tale convincimento, senza che siano state apprezzate controindicazioni della disciplina processuale quanto a conformità con i principi costituzionali, è stato anche recentemente ribadito da questa Corte quando ha riaffermato che il ricorso straordinario per errore di fatto è consentito esclusivamente in favore del condannato poiché tale rimedio è esperibile contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, renda definitiva una sentenza di condanna, sicché la persona offesa è soggetto non legittimato a proporre tale impugnazione (Sez. 6, n. 91 del 22/10/2013, dep., 03/01/2014, P.O. in proc. Fredesvinda, Rv. 258453). La questione di legittimità costituzionale è quindi manifestamente infondata ed irrilevante sicché il motivo di ricorso, che assorbe l'altro, va dichiarato inammissibile.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la parte ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/05/2014 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Aldo Fiale Aedo fale что asesiме CLLIERE ளகி 5