Sentenza 20 gennaio 2017
Massime • 1
Il reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. si consuma nel momento in cui l'occupazione ha inizio, in quanto trattasi di reato istantaneo, pur con effetti permanenti, che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, con violenza e senza l'autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli, senza aver riguardo anche alla condotta successiva di protrazione dell'occupazione. (Nella specie, concernente l'occupazione di un'area demaniale mediante inerti, contestata in relazione ad un periodo successivo a quello per il quale era già intervenuto giudicato di condanna per il medesimo titolo, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sul presupposto che, onde escludere la preclusione del "ne bis in idem", dovesse accertarsi se vi fosse stata una nuova occupazione con immissione di altro materiale).
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
Leggi di più… - 2. Invasione di terreni o edifici - raccolta di giurisprudenzaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 19 agosto 2019
L'invasione di terreni o edifici (giurisprudenza) – indice Cos'è il reato Raccolta di giurisprudenza Il reato di invasione di terreni o edifici è disciplinato dall'art. 633 c.p., e più volte reso oggetto di analisi giurisprudenziale nelle ordinanze che si sono succedute negli anni. Dopo un breve riepilogo dell'ipotesi di reato, le sue sanzioni e le aggravanti, esaminiamo una raccolta di giurisprudenza, facendo cenno alle pronunce più significative in materia. Cos'è l'invasione di terreni o edifici Come abbiamo già rammentato in apertura di questo approfondimento, il reato di invasione di terreni o edifici è previsto dall'art. 633 c.p., secondo cui Chiunque invade arbitrariamente terreni …
Leggi di più… - 3. Invasione di terreni: è reato flagrante per tutto il tempo dell'occupazioneAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2017, n. 7911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7911 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2017 |
Testo completo
0791 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20.01.2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. Giacomo FUMU 119 Domenico GALLO Consigliere - Consigliere REGISTRO GENERALE Luciano IMPERIALI N. 35134/2016 Giuseppe COSCIONI Rel. Consigliere Consigliere Vincenzo TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nei confronti di IP IO, nato il [...] IP AN, nato il [...] avverso la sentenza n.100200/2012 in data 24/02/2016 del Tribunale di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Maria Stefano PINELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore degli imputati, Avv. Domenica IP, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 febbraio 2016 il Tribunale di Reggio Calabria dichiaraa non doversi procedere nei confronti di PO IO e PO AN in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 632, 633 e 639 bis cod.pen. in quanto gli imputati erano stati già giudicati per i medesimi fatti.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero, evidenziando come il fatto aveva la medesima qualificazione giuridica, ma era relativo ad un arco temporale successivo alla condanna già intervenuta;
il termine ultimo della permanenza del reato oggetto di contestazione era da ricondurre alla data della sentenza di primo grado (2 luglio 2004) e i fatti di reato successivi, pur qualificati con il medesimo titolo, potevano formare oggetto di nuova contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati.
1. PO IO e PO AN sono stati tratti a giudizio innanzi 2. al Tribunale di Reggio Calabria perché imputati del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 632, 633 e 639 bis cod. pen., quali amministratori di fatto della Impresa PO impianti s.r.l., in quanto: "occupavano arbitrariamente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, un'area demaniale della superficie di circa 9.000 mq. adiacente il citato cantiere e compresa - all'interno della fiumara di Melito Porto Salvo - mediante l'accumulo, oltre che di diversi cubi in calcestruzzo, di pietrisco già lavorato e di materiali inerti, in guisa da formare numerosi rilievi terrazzati aventi un'altezza di alcuni metri dal piano di campagna circostante e tali da determinare il restringimento dell'area del predetto torrente con ciò deviandone il flusso Fatto commesso a Melito Porto Salvo in data anteriore al 13 aprile 2011 e fino al 13 giugno 2011 (data di notifica del sequestro preventivo dell'area)." Nella sentenza impugnata il Tribunale dà atto che gli imputati sono già stati giudicati per il reato di cui al capo d'imputazione con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione di Melito Porto Salvo del 2/7/2004, confermata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in data 9/3/2006 e ulteriormente confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 7 maggio 2009. Ciò premesso, si deve precisare che in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal 2 Im giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 20315 del 05/03/2015 Ud. (dep. 15/05/2015) Rv. 263546). La norma di cui all'art. 633 c.p. che sanziona penalmente la condotta di chi abusivamente, con violenza e senza l'autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli, non riguarda la condotta successiva di protrazione dell'occupazione, che potrà invece rilevare in sede civilistica, di talché si tratta di delitto istantaneo, pur se con effetti permanenti, la cui data di consumazione coincide con l'atto di invasione, ossia con il momento in cui l'occupazione ha avuto inizio. Poiché la condotta tipica è l'invasione, si deve quindi accertare se vi sia stata una nuova occupazione con immissione di altro materiale, nel qual caso non sussisterebbe alcuna preclusione derivante dal divieto del ne bis in idem, trattandosi di condotta diversa e successiva. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice competente per l'appello, a norma dell'art. 569, co. IV, cod. proc. pen., il quale dovrà accertare se vi sia stata o meno una nuova occupazione del terreno.
3. Il ricorso deve essere pertanto accolto
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio. Così deciso il 20/01/2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Giacomo Fumu Словник Сиали DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 FEB. 2017 IL FACASS H Cancelliere CANCELL Claudia Pianet T I N E Z O A R O M C * 3