Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
L'occupazione "sine titulo" di un alloggio costruito dall'Istituto Autonomo Case Popolari integra gli estremi del reato di cui all'art. 633 cod. pen. anche nel caso in cui l'occupante si sia autodenunciato onde ottenere la regolarizzazione della propria posizione, ed abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione. (La S.C. ha precisato che i predetti alloggi sono destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto, che vanno individuati secondo i criteri prefissati dagli organismi pubblici e da questi verificati attraverso idonee procedure, non derogabili neanche per provvedere a situazioni di estremo bisogno di terzi non aventi diritto).
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Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 59, 633) 1. Il fatto Il Giudice di Pace di Termini Imerese infliggeva agli imputati la pena pecuniaria della multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 633 cod. pen.. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponevano ricorso per Cassazione gli imputati, per il tramite dei loro difensori, deducendo i seguenti motivi: 1) la sentenza non aveva tenuto in considerazione elementi fondamentali che erano emersi in maniera pacifica in sede dibattimentale al fine dell'assoluzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2007, n. 37139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37139 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 25/09/2007
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 892
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 41584/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
IC SA, nata a [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 23.1.2006 del Tribunale di Napoli/Frattamaggiore;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Carmenini;
sentito il P.G., nella persona del Dr. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. RUSSILLO Gerardo quale sostituto processuale dell'avv. Andrea Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 23.1.2006 il Tribunale di Napoli/Sezione Distaccata di Frattamaggiore, in composizione monocratica, assolveva con la formula perché il fatto non costituisce reato IC IA imputata del delitto di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., "perché, al fine di occuparlo, si immetteva arbitrariamente in un alloggio di proprietà dell'IACP, sito in Grumo Neviano".
Avverso detta sentenza il P.M. presso lo stesso Tribunale propone ricorso diretto per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), nell'assunto che la motivazione della sentenza appare manifestamente illogica, oltre che implicante l'erronea applicazione di norme giuridiche, di cui doveva tenersi conto nell'applicazione dell'art. 633 c.p.. L'Ufficio ricorrente rileva che il giudice ha affermato che gli Istituti Autonomi delle Case Popolari hanno tra le loro finalità quella di "regolarizzare le locazioni degli immobili per riscuotere i canoni" e che gli alloggi dell'IACP erano destinati ad un'assegnazione "previo l'espletamento della relativa procedura";
sostiene che, tuttavia, lo stesso giudicante non è stato consequenziale a tale premessa nel punto in cui ha escluso l'arbitrarietà dell'occupazione, in quanto unico interesse dell'ente sarebbe quello che le persone che occupano i propri alloggi paghino il relativo canone, cosa concretamente avvenuta ad opera dell'imputata.
Il P.M. sottolinea che si tratta di una conclusione in conflitto con le premesse logico-giuridiche accolte dal giudicante, tale da aprire, tra l'altro, "la porta ad un'inammissibile corsa all'occupazione degli alloggi di edilizia popolare, in palese contrasto con il disposto di cui al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 18 e L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18, art. 30, nella parte in cui attribuiscono al Sindaco la competenza a disporre il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, già attribuita al Presidente dell'Iacp, prevedendo pertanto una rilevanza della volontà dell'ente in ordine al rispetto delle graduatorie relative alla loro assegnazione".
Il ricorso è fondato.
Per una corretta soluzione del caso è opportuno premettere una sintetica ricostruzione del fatto, procedere, poi, alla definizione della ratio legis che ispira la materia della cd. edilizia popolare, concludendo, infine, con l'indagine relativa agli elementi costitutivi del delitto di invasione di edifici (art. 633 c.p.), contestato all'imputata.
1) La ricostruzione del fatto.
Il giudice di merito ha accertato che: la IA conosceva da molto tempo la precedente assegnatala dell'alloggio; quando quest'ultima se ne allontanò per motivi di carattere personale, essa lo occupò senza alcun titolo;
successivamente si autodenunciò come occupante abusivo e presentò istanza di regolarizzazione all'IACP, ai sensi della L.R. Campania 14 aprile 2000, n. 13; dopo un altro periodo di tempo cominciò a pagare il canone;
all'epoca della sentenza in esame, tuttavia, non aveva ancora stipulato il contratto con l'ente, in quanto era in corso la verifica dei requisiti previsti dalla legge regionale di sanatoria, tra i quali anche quelli relativi al reddito ed alla mancanza di disponibilità di altro appartamento nel territorio. Sulla base di questi dati di fatto non controversi il Tribunale partenopeo ha evidenziato come non vi sì a dubbio che "la IA abbia posto in essere la condotta materiale prevista dal reato di cui all'art. 633 c.p.", ma ha concluso che non può parlarsi di occupazione contro la volontà dell'Istituto, in quanto "gli alloggi dell'IACP erano comunque destinati ad un'assegnazione previo l'espletamento della relativa procedura e pertanto non vi era certamente una volontà contraria dell'ente all'occupazione degli stessi".
2) L'edilizia residenziale pubblica.
All'esigenza di realizzare alloggi per i meno abbienti deve corrispondere un particolare impegno degli organismi pubblici preposti, tanto che numerose sono le leggi succedutesi nel tempo, a cominciare dalla c.d. L. "Luzzatti" del 31 maggio 1903 (v. tra le principali normative, R.D. n. 1165 del 1938, L. n. 167 del 1962, L. n. 865 del 1971; D.P.R. n. 1035 del 1972; D.P.R. n. 616 del 1977,
attributivo ai comuni della competenza in ordine all'assegnazione degli alloggi popolari;
v. il trasferimento alle regioni, con il D.Lgs. n. 112 del 1998, della maggior parte delle funzioni in questa materia...). La stessa denominazione corrente che l'attività edilizia pubblica ha avuto nel corso degli anni (edilizia economica e popolare, legge sulla casa, edilizia residenziale pubblica) dimostra l'obbiettivo di tutela di un bene primario quale quello dell'abitazione, per chi si trovi in condizioni di specifico e definito disagio.
Proprio l'intensa importanza sociale della materia può condurre e spesso conduce a situazioni conflittuali tra i singoli e gli enti preposti all'attuazione di tali finalità. Ma proprio questa funzione sociale comporta che il cardine di tutta la disciplina dell'edilizia popolare poggia sull'inderogabile principio che l'assegnazione degli alloggi deve avvenire secondo criteri prefissati dagli organismi pubblici e da questi verificati attraverso idonee procedure;
nessuna rilevanza può avere l'arbitrio del singolo, pur bisognoso. Da queste puntualizzazioni deriva che la ratio legis in questo settore normativo non può essere disgiunta dal rigoroso rispetto delle regole, senza di cui si avrebbe quella che il Pubblico Ministero ricorrente definisce icasticamente come "inammissibile corsa all'occupazione degli alloggi di edilizia popolare", con il concreto pericolo che possano essere imposte regole diverse da quelle di pubblica finalità, da soggetti diversi da quelli stabiliti dalle leggi. Del resto nel caso di specie, secondo la ricostruzione del fatto effettuata dal giudice di merito, l'occupazione è avvenuta senza alcun valido titolo e solo a seguito di una sorta di "passaparola" tra la precedente occupante e l'attuale imputata, sua conoscente privilegiata.
In buona sostanza e conclusivamente sull'argomento, si deve evidenziare che la linea ispiratrice di tutta la normativa in tema segue costantemente un'unica direttrice, a cominciare dagli strumenti urbanistici particolareggiati, a seguire all'acquisizione delle aree edificabili, al finanziamento con pubblico denaro, fino all'assegnazione, in locazione o in proprietà: l'individuazione del soggetto assegnatario, non arbitraria e soggettiva, ma pubblica e regolata.
Si può, dunque, affermare il seguente principio di diritto: gli alloggi costruiti dagli Istituti Autonomi Case Popolari per la realizzazione dei loro fini devono essere considerati beni immobili destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto. 3) Il delitto previsto dall'art. 633 c.p.. Per quanto rileva nel presente caso è sufficiente ribadire il costante orientamento di questa Corte, secondo cui nel reato di invasione di terreni o edifici previsto dall'art. 633 c.p. la nozione di "invasione" non richiede modalità esecutive violente, non si riferisce quindi all'aspetto aggressivo della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui immobile contra ius in quanto privo del diritto d'accesso (v. Cass. Sez. 2, sent. 2003/ 49169 rv 227692). Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, deve, poi, ritenersi che il delitto ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio, o con la sentenza di condanna, dato che l'offesa al patrimonio pubblico perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trame profitto (ibidem; v. anche Cass. Sez. 3, sent. 2004/0 2026 rv 227949).
Ai fini della prescrizione del reato nel caso di specie, deve rilevarsi che nel decreto di rinvio a giudizio risulta contestata una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, essendo stata contestata la "condotta tuttora in corso" e il giudice di merito ha sottolineato che fino alla data della sentenza impugnata non erano stati accertati i requisiti abilitanti alla fruizione della regolarizzazione. Per altro, in difetto di norma di pari livello che lo preveda espressamente (e senza addentrarsi nella tematica qui non rilevante del valore di una legge regionale sul punto), la eventuale sanatoria se vale a far cessare l'arbitrarietà dell'invasione - quanto meno sotto il profilo soggettivo - dal momento del riconoscimento formale, non può valere retroattivamente, ne' quale causa di estinzione del reato;
l'acquiescenza di fatto dell'ente proprietario non elide la situazione di arbitrarietà, non potendo gli organi dell'ente sottrarsi al dovere di assegnazione secondo i criteri sopra menzionati. Tanto più che il legislatore penale ha rafforzato la cogenza dell'art. 633 c.p. prevedendo la procedibilità di ufficio se si tratta di immobili pubblici o destinati ad uso pubblico (art. 639 bis c.p.). Sulla base delle argomentazioni fin qui esposte la sentenza impugnata deve ritenersi viziata da erronea applicazione delle norme riguardanti l'assegnazione degli alloggi IACP nella parte in cui esse servono a delineare l'arbitrarietà o meno dell'occupazione di cui si discute, in quanto ha affermato la liceità dell'occupazione stessa in difetto di una effettiva regolarizzazione secondo i dettati normativi anche regionali;
nonché da intrinseca contraddittorietà della motivazione là dove ha ritenuto che l'ente fosse consenziente all'occupazione perché il suo fine è quello di riscuotere i canoni per utilizzare in maniera fruttuosa il patrimonio (laddove il fine è quello ben diverso di assegnare le case ai bisognosi seconde le regole stabilite) e, per implicito, che difettasse il dolo nell'agente.
Consegue l'annullamento con rinvio, disponendosi, ai sensi dell'art.569 c.p.p., comma 4, la trasmissione degli atti alla Corte di Appello
di Napoli, che nel nuovo giudizio si uniformerà alle questioni di diritto decise.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2007