Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
In tema di smaltimento dei rifiuti urbani speciali, la proroga (dal 28 febbraio al 31 ottobre, attuata con D.L. n. 212 del 1993) del termine per la comunicazione (prevista dal d.P.R. n. 915 del 1982 e D.L. 397 del 1988, convertito in legge n. 475 del 1988) alla Regione della qualità e quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente deve intendersi estesa anche alla comunicazione alla Provincia che la legislazione regionale (nella specie, la legge Reg. Liguria n. 1 del 1990, abrogata dalla legge regionale n. 40 del 1993) abbia eventualmente reso obbligatoria insieme con quella diretta alla Regione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 60, presso l'avvocato R. CASTELLANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO GIROMINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CO IO, OT AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 217/96 della Pretura di LA SPEZIA, depositata il 07/08/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che, con ricorso ex art. 22 l. 1981 n. 689, i dottori SS SC ed LA TA, titolari di uno studio dentistico associato, proponevano opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione 30 gennaio '96 del Presidente della Provincia di La Spezia, con la quale era stato loro intimato il pagamento della somma di L.
1.015.000 a titolo di sanzione amministrativa, per non avere essi, quale produttori di rifiuti speciali, rispettato la data del 28 febbraio '93 per comunicare alla Provincia la qualita' e quantita' dei rifiuti prodotti nel 1992, come prescritto dalla legge della Regione Liguria n. 1 del 1990, sub art. 3 comma quarto;
che il Pretore di La Spezia così adito, accogliendo la tesi difensiva degli opponenti, con sentenza del 7 agosto 1996, ha annullato la predetta ingiunzione, ritenendo che quel termine (del 28 febbraio 1993) pretesamente violato, fosse stato, in realtà, prorogato (al 31 ottobre '93) in conseguenza del differimento (a tale data disposto, dal d.l. 30 giugno 1993 n. 212, relativamente al medesimo termine previsto per l'analoga comunicazione, da effettuarsi alla Regione, ai sensi dell'art. 3 n. 3 della legge statale n. 475 del 1988;
che avverso tale decisione la Provincia ha proposto ricorso affidato a due mezzi di cassazione con i quali ha denunciato violazione e falsa applicazione delle disposizioni su citate quanto appunto alla proroga conseguenziale - a sua avviso arbitrariamente presupposta - del termine per la comunicazione alla Provincia prescritta dalla legge regionale;
che nessuna delle controparti si e' costituita in questo giudizio.
Considerato che la disposizione dell'art. 3, comma quarto, della l. reg. 1990 n. 1 [per altro poi abrogata dall'art. 1 n. 1 della successiva legge della Liguria 1993 n. 40], posta a base dell'opposta, ingiunzione, si inserisce nel quadro normativo nazionale di riferimento del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, contenente disciplina dello smaltimento dei rifiuti urbani speciali in attuazione di direttive comunitarie e del successivo d.l. 9 settembre 1988 n. 397 convertito in l. 9 novembre 1988 n. 475 che aveva, tra l'altro, imposto, a tutti i produttori di detto tipo di rifiuti, di comunicare "entro il 28 febbraio di ogni anno" alla Regione (ovvero alla Provincia se delegata) la quantità e qualità dei rifiuti prodotti: e smaltiti nell'anno precedente, sanzionando penalmente l'inosservanza di siffatto obbligo;
che, appunto a seguito ed in attuazione della riferita legge statale del 1988, la Liguria ha regolamentato, a sua volta, il catasto dei rifiuti prevedendo l'obbligo di presentare anche alla Provincia la comunicazione dei rifiuti prodotti (sempre) "entro il 28 febbraio" (art. 3, co. 4, l. n. 1/1990), con sanzione pecuniaria amministrativa in caso di inottemperanza (art. 44 l. cit.);
che, in questo articolato contesto di disciplina della materia dello smaltimento dei rifiuti speciali, si è posto appunto il problema se la proroga del termine sub art. 3 l. 1988 n. 475, disposta dal menzionato d.l. n. 212/1993, sia o non riferibile pure all'identico termine previsto per la comunicazione ulteriore introdotta dalla legge regionale;
che detta questione è stata, per altro, già decisa, in senso affermativo, da questa Sezione, con recente sentenza del 1999 ( ud. 29.10.98 n. 552/97 in ragione della identità quoad diem fra la condotta sanzionata (penalmente) dalla norma statale e quella sanzionata (in via amministrativa) dalla legge regionale, e della conseguente ricaduta, sulla seconda, della proroga del termine di comunicazione (nel '93) disposta dal successivo d.l. n. 212/93 per la fattispecie disciplinata dalla legge nazionale;
costituendo siffatta proroga "un elemento indispensabile per il raggiungimento delle finalita', [fatte proprie dal legislatore regionale] dell'istituto del catasto dei rifiuti e in particolare, di quella della rilevazione dei dati da inserire nel catasto con modalità uniformi per tutto il territorio nazionale";
che - in applicazione dei principi enunciati nel riferito precedente, dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi ed alle cui più diffuse argomentazioni pertanto rinvia - anche l'odierna impugnazione della Provincia va quindi respinta;
che nulla va disposto per spese di questo giudizio di legittimità in assenza di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999