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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5841 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
________________
VERBALE DI UDIENZA DEL 03/12/2025
All'udienza del 03/12/2025 sono presenti: per parte opponente l'avvocato Distefano;
per parte opposta l'avvocato Lo Giudice.
L'avvocato Lo Giudice fa presente che l'opponente è deceduta in data 17/06/2022 e si riserva di depositare il certificato di morte ai fini della conseguente interruzione del processo.
L'avvocato Distefano precisa le conclusioni e discute la causa, rappresentando che le risultanze istruttorie hanno confermato la fondatezza della opposizione.
L'avvocato Lo Giudice, in via subordinata, precisa le conclusioni e discute la causa come da atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisce la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della decisione, di seguito indicate:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 922/2017 R.G. avente ad oggetto: credito al consumo promossa da
1 , nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Santi Distefano, giusta procura C.F._1 in atti opponente contro con sede legale in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 48, Controparte_1 codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Firenze
, in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Lo Giudice, giusta procura in atti opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 28.12.2016, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5123/2016, emesso dal Tribunale di Catania, con il quale la ha intimato il pagamento della somma di euro 17.768,44, Controparte_1 quale saldo debitore dei finanziamenti n. 10062225408320, n. 20058630358917 e n.
10070030029969, oltre interessi al tasso contrattuale di mora sino al soddisfo e spese del procedimento monitorio. L'opponente ha eccepito la vessatorietà delle clausole relative alla previsione degli interessi di mora, l'incertezza ed illiquidità del debito ingiunto, la mancata osservanza da parte della banca dei principi di correttezza e trasparenza nella stipulazione dei contratti di finanziamento e la violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis TUB.
Con comparsa di risposta depositata il 30.5.2017 si è costituita Controparte_1 contestando nel merito la fondatezza dei motivi esposti nell'atto introduttivo e chiedendo la conferma del decreto opposto e la condanna di parte opponente per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio, a seguito di alcuni rinvii per bonario componimento, è stato assegnato il termine per l'introduzione della domanda di mediazione;
indi, con ordinanza del 7.2.2022, è stata rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata da parte opponente e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Posta la causa in decisione, con ordinanza del 25.7.2024 è stata disposta la rimessione sul ruolo della stessa ed è stato nominato un CTU a cui è stato dato mandato di accertare l'intervenuto superamento della soglia usuraria in considerazione dell'incidenza delle spese di assicurazione accessorie ai contratti n.
2 2005863035817 del 31.3.2011 e n. 10070030029969 del 6.4.2011 nonché, in subordine, di verificare comunque se il TAEG contrattuale, comprensivo delle spese assicurative, fosse difforme da quello indicato nei citati contratti con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis comma 7 TUB.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, preliminarmente si osserva che il decesso di una delle parti del giudizio è causa di interruzione del processo, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., soltanto laddove sia dichiarato dal procuratore della parte deceduta. In questi termini, si veda il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita
a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass.,
Sez. Un., 4/07/2014, n. 15295; Cass., Sez. III, 7/05/2021, n. 12183; 21/08/ 2018, n. 20840)”
(cfr. Cass. n. 30383/2022). Ne consegue che l'omessa dichiarazione da parte dell'avvocato
Distefano del decesso della propria assistita impedisce di dichiarare l'interruzione del giudizio,
a nulla valendo la circostanza che tale dichiarazione sia stata effettuata dal difensore della controparte.
3. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è Parte_1 parzialmente fondata.
Occorre premettere che la domanda di adempimento proposta in via monitoria da CP_1 nei confronti di trae origine dai seguenti rapporti contrattuali:
[...] Parte_1
a) contratto di finanziamento n. 10062225408320, stipulato in data 16.12.2008, di euro 440,40, rimborsabile in n. 25 rate mensili di euro 17,61, recante un saldo debitore di euro 1.274,04;
b) contratto di finanziamento n. 20058630358917, stipulato il 31.3.2011, di euro 20.140,50, rimborsabile in n. 84 rate mensili di euro 371,40, recante un saldo debitore di euro 14.357,34;
c) contratto di finanziamento n. 10070030029969, stipulato in data 6.4.2011 di euro 1.500,00, rimborsabile in rate per un periodo non inferiore a diciotto mensilità, recante un saldo debitore di euro 2.137,06.
3 Ciò detto, prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, appare opportuno soffermarsi sulla questione, oggetto del rilievo officioso, di cui all'ordinanza del
25.7.2024.
In relazione ai contratti di finanziamento n. 20058630358917 del 31.3.2011 e n.
10070030029969 del 6.4.2011, entrambi successivi all'entrata in vigore del d. lgs. 141/2010, è stato evidenziato come il TAEG contrattuale non comprendesse i premi assicurativi.
Nello specifico, il contratto di finanziamento n. 20058630358917 del 31.3.2011 (doc. 1B fascicolo monitorio) prevede un TAEG del 14,89% che non comprende le due assicurazioni di euro 900 e di euro 940,50, come indicato espressamente nell'art. 10 delle condizioni generali di contratto.
Il contratto di finanziamento n. 10070030029969 del 6.4.2011 prevede un TAEG del 16,49%
(doc. 1C fascicolo monitorio) che, per espressa previsione contrattuale (art. 14 condizioni generali di contratto), non contempla le spese assicurative incidenti nella misura del 0,040% sulla rata mensile.
L'inclusione della polizza assicurativa tra le spese rilevanti ai fini del calcolo del TAEG assume una duplice valenza, sia con riguardo al superamento della soglia usuraria sia, in caso di mancato superamento del tasso di usura, ai fini della validità del TAEG previsto in contratto.
Il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 121, comma 2, d. lgs. 385/1993, secondo cui nel “costo totale del credito” vanno inclusi anche i costi relativi ai servizi accessori, compresi i premi assicurativi;
il successivo comma 3 demanda alla Banca d'Italia la specificazione dei costi compresi nel comma 2.
Le Istruzioni della Banca d'Italia, al punto C.4, prevedono l'elenco dei costi che devono essere inclusi e quelli che vanno esclusi dal TAEG, stabilendo, per quel che interessa ai fini per cui è causa, che:
- sono incluse “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto
e incendio sui Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009 - 14 - beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”
(punto 5);
4 - sono esclusi “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo” (lett. d), aggiungendo nella parte finale che “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. civ., nn. 3025/2022, 22458/2018,
9298/2018 e 8806/2017) ha affermato il principio secondo cui, in relazione all'inclusione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito.
La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione. Tuttavia, tale presunzione iuris tantum di collegamento può essere superata dando prova della totale assenza di funzionalità della polizza rispetto alla garanzia della restituzione del finanziamento e, dunque, provando che il finanziamento ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad es. polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.) oppure dimostrando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta.
Alla luce di tali principi, l'onere di provare l'assenza di funzionalità della polizza assicurativa rispetto al prestito concesso – al fine di eliminare quella presunzione di collegamento funzionale oltre che negoziale tra i due contratti (polizza assicurativa e finanziamento) – grava sulla società erogante: quest'ultima deve dunque dimostrare, superando così la presunzione, che il finanziamento non è stato concesso per lo stesso importo, a parità di merito creditizio e durata, e che non vede come beneficiario-assicurato la stessa erogatrice del prestito.
Non è, pertanto, la natura obbligatoria o facoltativa della polizza assicurativa ad assumere rilevanza quanto piuttosto la sussistenza di una presunzione di collegamento funzionale tra la polizza e l'erogazione del credito, che può essere superata in presenza della prova che, sebbene la polizza assicurativa sia state sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento
(collegamento temporale), non sussista alcun collegamento funzionale tra i due negozi, considerato che la polizza in questione non è volta a garantire il mancato pagamento delle rate del finanziamento cui accede.
5 In altri termini, affinché valga la presunzione di collegamento negoziale tra la polizza assicurativa sottoscritta contestualmente al prestito richiesto e che, quindi, il costo della prima concorra a determinare il t.e.g. del secondo, gli elementi dirimenti sono i seguenti: innanzitutto, che l'assicurazione sia finalizzata alla garanzia del rimborso del prestito;
in secondo luogo, che il beneficiario sia indicato nell'ente creditore (o intermediario finanziario), dunque il soggetto erogante;
infine, che l'importo garantito sia pari a quello dovuto dal mutuatario.
Nel caso di specie, l'opposta non ha assolto all'onere probatorio idoneo a superare la presunzione suindicata, non avendo dimostrato l'assenza di collegamento funzionale tra i due contratti di finanziamento e le polizze assicurative ad essi accessorie, non essendo stati prodotti nemmeno i contratti di assicurazione.
Per quanto sopra, deve ritenersi che i costi derivanti dalle polizze assicurative di euro 900 e
940,50 accessorie al contratto n. 20058630358917 del 31.3.2011 nonché dello 04,90% sulla rata prevista nel contratto n. 10070030029969 del 6.4.2011 debbano essere inclusi ai fini della determinazione del TAEG.
Ciò detto, il CTU, seguendo un iter logico argomentativo pienamente condivisibile, ha accertato, con riguardo ad entrambi i contratti di finanziamento oggetto dell'incarico peritale, il superamento del tasso soglia, avendo affermato: se per quanto riguarda il finanziamento
n.20058630358917 - dopo aver verificato la rispondenza del piano di ammortamento riscontrato in atti - lo scrivente ha ottenuto un TEG del 18,28% risultante superiore al tasso soglia usura previsto per la Categoria “Credito personale (dal 1° gennaio 2010)” I trimestre
2011 pari al 16,95%; Anche per quanto concerne il contratto di finanziamento
n.10070030029969 la suddetta verifica ha rilevato un debordo della soglia usura per la categoria “Credito revolving (dal 1 gennaio 2010)” II trimestre 2011 stabilita al 26,085%, atteso un tasso effettivo globale ricalcolato nella misura del 28,22%”.
Le conclusioni a cui è pervenuto il consulente sono pienamente condivisibili, non apparendo fondate le osservazioni formulate dal consulente di parte opposta. Ed invero:
- la circostanza che il CTU abbia riscontrato, in relazione al finanziamento n. 20058630358917, che sia stato applicato in concreto un TAN pari al 12,95% ed un TAEG pari al 14,32%, entrambi inferiore a quelle pattuite, non è destinata ad assumere rilevanza, essendo pacifico che la verifica circa il superamento del tasso soglia riguardi il momento della pattuizione (Cass., sezioni unite, 19.10.2017, n. 24675);
6 - il richiamo ai principi di “omogeneità/simmetria” nel calcolo del TEG non può portare ad escludere le spese assicurative tra i costi rilevanti ai fini della verifica del superamento della soglia usuraria, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, recepite dalla giurisprudenza di legittimità;
- le formule utilizzate dal CTU appaiono conformi alle istruzioni della Banca d'Italia.
Alla luce delle superiori considerazioni, il consulente tecnico d'ufficio ha ricalcolato gli importi dovuti dalla debitrice eliminando il tasso di interesse, ai sensi dell'art. 1815 c.c., ed ha quantificato gli importi dovuti dall'opponente in euro 4.241,14, di cui euro 2.632,20 in relazione al finanziamento n. 20058630358917 ed euro 1.608,94 in relazione al contratto di credito revolving n. 10070030029969.
4. Passando alla disamina dei motivi di opposizione, si osserva che la doglianza relativa alla presunta vessatorietà della clausola determinativa del tasso di mora rimane assorbita relativamente ai contratti n. 20058630358917 e n. 10070030029969 per effetto dell'accertato superamento del tasso usurario e della rielaborazione dell'importo dovuto senza alcun interesse.
Residua il contratto di credito al consumo n. 10062225408320 del 16.12.2008 di euro 440,40
(doc. 1A), in ordine al quale la previsione del tasso di mora in misura pari al 14,60% non appare manifestamente eccessivo, ai sensi dell'art. 33 lett. f) del codice del consumo.
5. Non merita accoglimento il motivo di opposizione concernente l'incertezza e illiquidità del debito ingiunto.
Ed infatti, la banca ha assolto, in fase monitoria, all'onere di puntuale allegazione e prova della fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio, depositando i contratti di finanziamento debitamente sottoscritti dall'obbligata, gli estratti conto, le lettere di decadenza e il piano di ammortamento relativo al contratto n. 20058630358917.
Al contrario, a fronte di tali deduzioni ed allegazioni, non ha adempiuto Parte_1 all'onere probatorio posto a suo carico, sollevando contestazioni del tutto generiche e prive di riscontro. Peraltro, nell'atto introduttivo parte opponente ha rassegnato una propria esposizione debitoria nei confronti di altre società finanziarie (Fiditalia, Compass, Carifin, Accedo), senza allegare alcun contratto oggetto del presente decreto ingiuntivo.
6. Ancora, è infondata la doglianza relativa al mancato rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nella stipulazione dei contratti di finanziamento.
Ed invero, l'assunto di lega l'ipotetico inadempimento di controparte Parte_1 esclusivamente alla erogazione del credito in presenza di preesistenti debiti nei confronti di
7 altre società finanziarie, senza provare condotte della banca contrarie agli obblighi di legge. Va aggiunto, poi, che parte opponente è stata ritenuta meritevole di accesso al credito, in base alla propria capacità reddituale e alla mancanza di segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi.
Nessuna colpevolezza può essere quindi imputata a per aver erogato Controparte_1 le somme richieste dalla cliente.
7. In ordine all'ultimo motivo di opposizione, che si collega al precedente, si osserva che la valutazione del merito creditizio ha ad oggetto la verifica della solvibilità del soggetto che richiede il credito, ossia della sua capacità di restituire la somma accordatagli.
In questo contesto si colloca, in particolare, l'art. 124 bis TUB, che prevede, per l'appunto,
l'obbligo per il finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di
“informazioni adeguate” circa il reddito e le ulteriori circostanze patrimoniali rilevanti, eventualmente acquisibili anche a mezzo apposite banche dati.
Nel caso di specie, parte opponente, essendo pensionata, è stata considerata idonea all'adempimento delle obbligazioni relative ai finanziamenti concessi da Controparte_1
Inoltre, al momento della stipula dei contratti di finanziamento, non risultavano
[...] segnalazioni a sofferenza a suo carico e nemmeno si trovava in una situazione di sovraesposizione debitoria.
È il caso di rilevare, poi, come la concessione di credito costituisca un'attività discrezionale della banca, che rientra a pieno titolo nelle policies aziendali, in ordine alla quale – se svolta nel rispetto della diligenza professionale e, quindi, all'esito della verifica del merito creditizio del cliente – non è consentito alcun sindacato giudiziale.
Né può in alcun modo ammettersi un “ribaltamento” sul finanziatore della sopravvenuta impossibilità del finanziato di restituire le somme mutuate.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, i restanti motivi di opposizione non vanno accolti.
8. In conclusione, parzialmente accogliendo l'opposizione proposta da il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5123/2016 va revocato e va condannata al pagamento Parte_1 della somma di euro 5.515,18, calcolato dalla sommatoria dei seguenti importi:
a) euro 1.274,04 in relazione al finanziamento n. 10062225408320, stipulato in data
16.12.2008;
b) euro 2.632,20 in relazione al finanziamento n. 20058630358917;
c) euro 1.608,94 in relazione al contratto di credito revolving n. 10070030029969.
8 Sull'importo sopra indicato vanno aggiunti gli interessi al tasso convenzionale sulla sola somma euro 1.274,04 dal 29.6.2015 (doc. 2A) relativa al contratto indicati alla lett. a), atteso che, per i restanti rapporti contrattuali, opera la sanzione civilistica di cui all'art. 1815, comma
2, c.c. e non sono dovuti ulteriori interessi.
9. Le spese del presente giudizio vanno compensate in ragione di 2/3, tenuto conto della riscontrata usura e della consistente riduzione dell'importo ingiunto in relazione a due dei tre contratti posti a fondamento della domanda. La restante quota, pari ad 1/3, va posta a carico di parte opponente-soccombente e si liquida, avuto riguardo al valore del decisum, in euro 180 per la fase monitoria (ovvero 1/3 di euro 540, applicando il d.m. 55/2014 ratione temporis vigente) ed euro 1.692,33 per la presente fase di cognizione (ovvero 1/3 di euro 5.077, applicando il d.m. 147/2022).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuna.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 922/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 5123/2016;
CONDANNA al pagamento, in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 5.515,18, oltre interessi al tasso convenzionale stabiliti nel contratto n.
10062225408320 dal 29.6.2015 sull'importo di euro 1.274,04;
COMPENSA in ragione di 2/3 le spese processuali;
CONDANNA al pagamento di 1/3 delle spese di lite in favore dell'opposta, Parte_1 che liquida in euro 1.872,33, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
PONE a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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