Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
Integra gli estremi del tentativo del reato di cui all'art. 470 cod. pen. la condotta di chi mette in vendita apparecchi elettrici o elettronici con marchio CE falso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2010, n. 24696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24696 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 25/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 822
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 42909/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NG ME N. IL 26/07/1964;
avverso la sentenza n. 1372/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Palumbo Alberto Michele.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 14.4.2009, la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale della stessa sede il 4.6.2007, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN Meiqiu, in ordine ai reati D.Lgs. n. 313 del 1991, ex art.11, comma 2 e art. 695 c.p. perché estinti per prescrizione.
Ha confermato l'affermazione di responsabilità della AN in ordine al reato ex artt. 56 e 470 c.p. (tentativo di porre in vendita 67.850 articoli elettrici e elettronici con marchio CE indebitamente apposto) e ha rideterminato la pena- esclusa la continuazione con i predetti reati- nella misura di quattro mesi di reclusione e Euro 100,00 di multa.
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 56 e 470 c.p.;
2. mancanza di motivazione.
Gli apparecchi elettrici ed elettronici messi in vendita dalla DA srl con marchio CE indebitamente apposto, per un totale complessivo di 250 pezzi, rientrano nella disciplina derivante dalla direttiva CE n. 336 del 30.5.1989, inserita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 4 dicembre 1992 e con il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615.
La conformità degli apparecchi alle disposizioni della direttiva è attestata da una dichiarazione di conformità CE, rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario.
Nel caso di accertamento di indebita apposizione della marcatura CE, sorge l'obbligo di conformare il prodotto e di far cessare l'infrazione.
Venendo alla posizione della AN, ella è legale rappresentante della DA srl, presso il cui negozio erano posti in vendita gli apparecchi muniti di falso marchio CE.
La stessa ha provveduto a ottenere attestati di certificazione di conformità CE, conformando le lampade alle disposizioni della direttiva.
Mancano quindi i presupposti oggettivi e soggettivi per la sussistenza dell'ipotesi di tentativo contestato. Si è trattato di un'infrazione amministrativa, che, in quanto sanata con la regolarizzazione degli apparecchi, non ha alcuna rilevanza penale.
Nelle sentenze dei giudici di merito non sono esposte le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità penale della ricorrente.
Il ricorso non merita accoglimento.
In via di premessa va rilevato che la direttiva CE n. 336 è stata emanata per la protezione delle reti pubbliche di telecomunicazione da alterazioni determinate da segnali emessi da apparecchi elettrici ed elettronici nel loro normale funzionamento.
Di qui l'esigenza di accertare che gli apparecchi in commercio non emettano questi segnali e di attestare l'esito positivo dell'accertamento della loro conformità alle disposizioni della direttiva.
La vendita di tali strumenti è quindi condizionata, secondo la legge italiana, in conformità con la disciplina europea, dalla sottoposizione degli stessi ai dovuti controlli di conformità e dall'adempimento dell'obbligo di dare all'acquirente il segno dell'esito positivo di questo controllo. Posto che il marchio CE ha quindi la funzione di attestare che tale conformità è stata accertatala vendita di un apparecchio con marchio CE falso rientra pienamente nell'ipotesi di vendita di cosa con certificazione contraffatta, certificazione che è stata imposta da legge dello Stato (nel caso in esame i D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 476 e D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615). La condotta illecita della ricorrente concernente la vendita di questi apparecchi irregolari non è stata portata a compimento, grazie all'intervento della polizia giudiziaria che ha scongiurato il pericolo che apparecchi privi di accertamenti imposti dalla legge, potessero alterare il funzionamento delle reti pubbliche di telecomunicazione.
L'adempimento dell'obbligo di controllare la conformità alla legge della mercè e di apporre il legittimo marchio CE è avvenuto in momento successivo all'accertamento della illecita condotta della ricorrente e non risulta che sia stata eliminata la sua rilevanza penale.
Non risulta cioè che sia riscontrabile, nella disciplina vigente, l'esistenza di specifica manifestazione di volontà demenziale, da parte del legislatore, diretta ad attribuire a una sanatoria in sede amministrativa l'effetto di estinguere il reato.
Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010