Sentenza 27 marzo 2014
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen. - che non può essere integrato da quello irritualmente concesso - non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato, costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen.
Commentari • 2
- 1. Art. 601 - Atti preliminari al giudiziohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 598 - Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appellohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2014, n. 30019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30019 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 27/03/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 758
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 50651/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI UR N. IL 29/07/1984;
avverso la sentenza n. 2750/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 21/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Dandone Salvatore Eugenio, difensore di fiducia dell'imputato che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa in data 13 maggio 2009 dal Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, che all'esito del giudizio abbreviato aveva dichiarato DI UR colpevole di truffa aggravata ex art. 61 c.p., n. 7 in danno del parroco della Chiesa di S. LO ST (fatto commesso in Pesaro il 31 gennaio 2007, con la recidiva specifica infraquinquennale), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile.
Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - violazione di legge (lamentando la nullità del decreto di citazione a giudizio di appello per omesso rispetto dei termini liberi per comparire: notifica effettuata in data 7 febbraio 2013 per l'ud. 21 febbraio 2013);
2 - violazione di legge (lamentando nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 1 laddove non ha disposto l'assoluzione perché il fatto non sussiste);
3 - violazione di legge (lamentando nullità della sentenza di primo grado e per relationem di quella di secondo grado per violazione dell'art. 61 c.p., n. 7 e art. 425 c.p.p. nella parte in cui non è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per tardività della querela);
4 - nullità della sentenza di primo grado e di appello per violazione dell'art. 530 c.p.p. in quanto non sarebbe stata raggiunta la piena prova della colpevolezza dell'imputato e per essere contraddittorie ed insufficienti le prove assunte;
5 - violazione di legge e nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per mancanza di procura speciale in calce all'atto di costituzione di parte civile.
Ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile per genericità e/o manifesta infondatezza.
1. Deve premettersi che è inammissibile, per difetto di specificità (Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta). Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez. 6, sentenza n. 8700 de 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). Risulta, pertanto, evidente che, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso.
Può, pertanto, concludersi che la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
1.1. Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
1.2. D'altro canto, in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. Ili, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).
2. Alla luce dei principi che precedono va esaminato l'odierno ricorso.
3. Il primo motivo non è consentito per tardività.
Il vizio dedotto, in ipotesi verificatosi in fase preliminare, non nel corso del giudizio, non è stato, infatti, tempestivamente eccepito dinanzi alla Corte di appello. Questa Corte Suprema (Sez. 5, sentenza n. 2954 del 10 novembre 2009, dep. 22 gennaio 2010, CED Cass. n. 245844) ha, infatti, già chiarito che, in tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601 c.p.p., comma 3, non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato, costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 c.p.p.. 4. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, e sono tutti generici, e comunque manifestamente infondati.
Trattasi di doglianze generiche, e comunque manifestamente infondate:
a prescindere dal rilievo che il ricorrente incomprensibilmente fa riferimento all'art. 425 c.p.p. pur se l'udienza preliminare non si è celebrata, la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, limitandosi a reiterare pedissequamente censure già costituenti oggetto di appello accompagnate da clausole di stile (lo si desume all'evidenza dalle censure insistentemente mosse all'indirizzo della sentenza di primo grado - cfr. ad esempio, ed inequivocabilmente, Il motivo - non di quella d'appello), e già motivatamente ritenute infondate, ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, valorizzando, in particolare, in accordo con la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (f. 6 ss.), le dichiarazioni della p.o. (dettagliatamente riportate e motivatamente ritenute attendibili), nonché, a fondamento della ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, che rende il reato procedibile di ufficio, l'elevata somma truffaldinamente carpita dall'imputato alla p.o., pari a circa 35.000 Euro (f. 8).
A tali rilievi, il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito, tentando di "atomizzare" gli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari e valorizzati dalla Corte di appello, i quali, al contrario, consentono di ritenere accertata la commissione da parte dell'imputato del reato contestato.
5. Il quinto motivo non è consentito per tardività, è generico, e comunque manifestamente infondato.
La Corte di appello ha, infatti, osservato (f. 9) che la questione è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, mentre nel caso di specie era stata dedotta soltanto nell'udienza di discussione del giudizio abbreviato), e che comunque i vizi dedotti erano insussistenti, poiché l'art. 78 c.p.p., comma 1, lett. E) richiede la sottoscrizione del solo difensore, e ritualmente il legale della parte civile ha notificato l'atto di costituzione all'imputato ed al P.M., con deposito all'udienza 19.02.2009 unitamente alla "separata" procura speciale, sottoscritta dall'interessato e dal legale per autentica della firma.
Anche in questo caso, il ricorrente si è limitato a reiterare pedissequamente censure già costituenti oggetto di appello accompagnate da clausole di stile, e già motivatamente ritenute infondate.
6. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 27 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2014