Sentenza 17 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di reati contro la fede pubblica, i fogli di presenza, relativi all'attività svolta dal pubblico dipendente, sono atti pubblici, in quanto attestano attività di natura pubblicistica e sono suscettibili di produrre effetti giuridici per la P.A.. Ne consegue che integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la condotta del dipendente comunale che abbia attestato sul foglio di presenza di essere presente in ufficio in orari in cui, invece, era assente.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2005, n. 5676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5676 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 17/01/2005
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 24
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 013083/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) NT UI N. IL 18/06/1949;
avverso SENTENZA del 14/11/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI e sul ricorso proposto da MA IG;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vito Monetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e per l'annullamento con rinvio quanto al ricorso del P.G.;
udito, per la parte civile, l'avv. De Pietro in sostituzione dell'avv. Pagano;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del Tribunale monocratico di Benevento, emessa il 26 marzo 2002, MA IG, quale dipendente del Comune di Benevento, in servizio presso l'ufficio anagrafe, veniva riconosciuto responsabile del reato di falsità ideologica in atto pubblico per avere falsamente attestato, sul foglio di presenza del 21 agosto 1997, la sua presenza in servizio in orario nel quale, invece era stato notato fuori del predetto ufficio. Ulteriore reato contestatogli era stato quello di truffa aggravata in relazione alla indebita percezione della retribuzione per l'attività lavorativa non svolta. Il MA era stato condannato, con la continuazione, le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, alla pena di mesi sei di reclusione ed al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore del Comune di Benevento.
La Corte di merito, adita dall'imputato, pur ritenendo le circostanze di fatto sopra rievocate, provate ed idonee a integrare il reato di truffa, lo assolveva dal reato di falsità ideologica reputandolo non configurabile nel caso di specie (il fatto non è previsto come reato). Rideterminava conseguentemente la pena irrogata, nella misura di mesi due e gg 20 di reclusione e 80 euro di multa, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria.
In particolare, aderendo ad un orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità, la Corte poneva in evidenza come fosse da escludere il riconoscimento della natura di atto pubblico alle annotazioni che il pubblico dipendente ponga sui fogli di presenza che lo riguardano. Infatti il potere certificativo tipico del funzionario sarebbe solo quello che si estrinseca nella attività di documentazione della pubblica amministrazione, avente generale efficacia probatoria. Invece le predette annotazioni documentano un dato che rileverebbe in via diretta ed immediata unicamente ai fini della retribuzione e soltanto indirettamente ai fini del regolare svolgimento del servizio. Il pubblico dipendente che le apponga pone in essere un atto che attiene non al rapporto organico o di immedesimazione con l'ente ma al rapporto di servizio che comporta solo diritti ed obblighi reciproci.
Il PG della Corte d'appello impugnava tale determinazione rilevando come non fosse da condividere l'orientamento minoritario della Cassazione fatto proprio nella sentenza di secondo grado. Segnalava, cioè, la erroneità della tesi secondo cui l'autore della attività descritta non sarebbe qualificabile pubblico ufficiale in quanto il pubblico dipendente, nel compilare il foglio di presenza, non eserciterebbe alcun potere o volontà propri della P.A. ma rappresenterebbe solo sè stesso.
Il PG rimarcava che la rilevazione dell'orario di lavoro dei pubblici dipendenti, quando avviene a mezzo di indicazioni fornite dagli stessi interessati, da luogo alla configurazione di atti pubblici in quanto redatti da soggetti che esercitano un potere certificativo della attività lavorativa posta in essere ed attestano la regolarità dell'ufficio. È la natura pubblica del rapporto di lavoro che consentirebbe ed anzi imporrebbe di riconoscere la stessa natura agli atti predisposti per certificare l'attività svolta dal dipendente ai fini della retribuzione e del controllo della regolarità ed efficienza del servizio. Chiedeva in conclusione annullarsi il capo della sentenza in questione.
Anche l'imputato MA proponeva ricorso avverso la condanna per il reato di truffa aggravata deducendo la manifesta illogicità della motivazione. Poneva in evidenza come la truffa sarebbe stata integrata, secondo la prospettazione accusatoria - fondata a sua volta sulla denuncia di due assessori comunali - in quanto egli, addetto ad una sezione distaccata del Comune di Benevento (rione Libertà), era stato visto in orario di lavoro in luoghi corrispondenti alla via ove era ubicata la sede principale del Comune e poi nel cortile del Comune stesso: ossia in luoghi indicativi della finalità di servizio perseguita durante i periodi di assenza. Non sussisterebbe dunque il danno ingiusto per l'ente - datore di lavoro, rappresentato dalla erogazione di compenso per attività di servizio non prestata.
Il 30 dicembre 2004, poi, la parte civile (Comune di Benevento) depositava una memoria con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale. Citava, a sostegno della tesi da questi prospettata, una serie di sentenze conformi della Suprema Corte (Sez. 5^, 9 Ottobre 2002, Migliore;
Sez. 5^, 2 dicembre 2003., Longo etc) e quanto al ricorso presentato dall'imputato, ne sollecitava la declaratoria di inammissibilità in quanto lo stesso consisterebbe nel richiedere alla Corte di sostituire il proprio giudizio di merito a quello compiutamente argomentato dai giudici dirimo e secondo grado.
Il motivo di ricorso illustrato dal Procuratore Generale è fondato. Come rilevato sia nella sentenza impugnata che dal Procuratore Generale ricorrente, l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte di legittimità, nella materia che ci occupa, è quello secondo cui il pubblico dipendente che eserciti una pubblica funzione amministrativa risponde del reato di falsità ideologica in atto pubblico quando, sui fogli di presenza, faccia falsamente risultare l'osservanza di un determinato orario di entrata o di uscita dal lavoro.
L'orientamento poggia sul rilievo che i detti documenti debbano essere considerati atti pubblici (v. Cass. sez. 5^, 3 febbraio 2004, Cei, riv. 228737) in quanto contenenti attestazioni di verità - provenienti da chi li ha sottoscritti o ne risulti comunque Mautore- suscettibili di produrre effetti giuridici per la pubblica amministrazione. Si ritiene, in altri termini, che il dipendente attesti attività di natura pubblicistica da lui compiuta (ingresso nel luogo di lavoro) con la conseguenza che partecipa della natura di atto pubblico sia la predetta scheda che, a maggior ragione, il tabulato riportante il risultato delle rilevazioni elettroniche del contenuto della schede (Cass. sez 5^, 6 maggio 1999, De Siena, riv, 213629; Cass., sez. 5^, 10 dicembre 1998, Marini, riv. 212611). Questa Corte ha anche sottolineato come le annotazioni sui fogli di presenza abbiano non soltanto lo scopo "privato" di stabilire il numero di ore lavorate per le connesse finalità retributive del pubblico ufficiale (quando ciò rilevi, come per il sanitario retribuito ad onorario) ma anche e soprattutto quello "pubblico" di consentire il controllo sulla attività effettivamente espletata, onde evitare disservizi. Ne consegue che trattandosi di attestazione avente natura "certificativa" relativa ad attività compiuta direttamente dal pubblico ufficiale, si è in presenza di atto pubblico (Cass. sez. 5^. 17 giugno 1992, Moretti, riv. 191497; Cass., sez. 5^, 17 giugno 2003. Martinelli, riv. 227272).E ciò anche nella ipotesi che il pubblico ufficiale, pubblico dipendente o soggetto che eserciti una pubblica funzione, sia legato all'ente pubblico da un rapporto convenzionale (Cass. sez. 5^, 18 novembre 2003, Leo, riv. 228048).
A tale indirizzo, che per la sua completezza e aderenza al dettato normativo appare quella da accreditare, il collegio intende aderire, disattendendo la ricostruzione in diritto operata invece dal giudice di secondo grado.
Questo, invero, pur non contestando la qualifica soggettiva attribuita nella imputazione al prevenuto, ha ritenuto di potere e dovere enucleare, dalla attività posta in essere dal MA sul luogo di lavoro, quelle particolari condotte che non sarebbero in sè espressive di pubblica funzione, in quanto prive di natura certificativa o autoritativa. E ha sostenuto che tra le prime, da non qualificare quindi come atti pubblici, andrebbero annoverate le compilazioni dei fogli di presenza i quali documentano una tipologia di dati che rilevano in via diretta ed immediata solo ai fini della retribuzione mentre, indirettamente e mediatamente, perseguirebbero finalità pubblicistiche di controllo sul regolare svolgimento del servizio nel suo complesso.
Si tratta, come dichiarato, di una interpretazione tratta da un orientamento minoritario della Cassazione (v. sentenze del 9 ottobre 2002, Bua, riv. 224287 e, in pari data, stessa sezione (5^) imp. Marchese, riv. 222823)formulato in considerazione della privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti introdotta dal d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29.
Senonché, come sottolineato anche dalla sentenza Martinelli sopra citata, la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non impedisce di inquadrare l'attestazione sull'orario di lavoro come avente natura certificativa della materiale esecuzione del servizio e della sua durata, nei confronti della pubblica amministrazione cui il servizio stesso fa capo, mentre appare arduo rimettere la determinazione della natura di una atto al criterio della "prevalenza" della finalità principale perseguita rispetto a quelle asseritamene secondarie.
Infine non si ravvisa la contraddittorietà che, secondo la sentenza impugnata, deriverebbe da una interpretazione diversa da quella da essa accreditata: la contraddittorietà data dal fatto che l'atto della timbratura del cartellino o della firma sul foglio di presenza costituirebbe reato ex art. 479 per i pubblici ufficiali e i dipendenti incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, ma non anche per quelli destinati a compiti puramente esecutivi o attività meramente materiali(art. 358 uc c.p.). Invero, è da osservare che nessuna illogicità è ravvisabile in un sistema normativo che ha riservato la punibilità di condotte integranti il reato di falsità ideologica in atto pubblico a determinate categorie di pubblici dipendenti limitando, in relazione ad altre connotate dalla marginalità delle prestazioni erogate, la punibilità in relazione a condotte rientranti nello schema previsto dall'art. 483 c.p., che prevede un trattamento sanzionatorio ben più mite.
Quanto infine al motivo di doglianza del ricorrente se ne deve porre in rilievo la infondatezza. Non sussiste alcuna illogicità manifesta nella motivazione della sentenza che ha affermato la sussistenza del reato nonostante che, nell'orario in cui era attestata la presenza del MA sul luogo di lavoro (sede distaccata del Comune), lo stesso si trovasse nelle vicinanze della sede principale del Comune. La ripetuta assenza temporanea dal luogo di lavoro conferma la validità della tesi accusatoria sul falso della attestazione dal luogo di lavoro;
la finalità che il lavoratore avrebbe perseguito stando nei luoghi descritti dipende, poi, da una accertamento di merito che non può essere richiesto nella presente sede mentre avrebbe dovuto essere rappresentato, con le motivazioni formulate nel ricorso, al giudice dell'appello. Questi, invero, alla stregua delle emergenze acquisite, ha fornito una motivazione più che convincente in ordine alla fondatezza della accusa e alla inattendibilità della tesi difensiva dell'appellante e la motivazione si sottrae a censure di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di falsità ideologica con rinvio alla Corte di appello di Napoli, altra sezione, per nuovo esame.
Rigetta il ricorso dell'imputato che condanna alle spese del procedimento e a versare alla parte civile le spese del presente grado del procedimento liquidate in 1500 euro.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2005