Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen. - che non può essere integrato da quello irritualmente concesso - non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato, costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2009, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/11/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - N. 2004
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 19532/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA MA N. IL 02/09/1976;
avverso la sentenza n. 2788/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 18/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Febbraro Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di responsabilità del GI, in relazione al reato di percosse, in concorso con altre persone non identificate, nei confronti del portiere e dell'allenatore della squadra "A.C.Città di Lecco", invadendo il terreno di gioco durante una partita ufficiale di calcio del campionato di serie D, mentre ha assolto lo stesso dal reato di danneggiamento per non aver commesso il fatto e dal reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 bis, per avere sfondato la rete di recinzione e invaso il terreno di gioco, perché estinto per prescrizione.
2.- Il GI propone ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 601 c.p.p., per essere stato il decreto di citazione in appello notificato senza il rispetto dei termini di comparizione di venti giorni.
3. Il ricorso è fondato.
La Corte di Appello di Brescia all'udienza del 27 novembre 2008, rilevato che il decreto di citazione era stato notificato all'imputato senza il rispetto del termine di venti giorni, rinviava il procedimento al successivo 18 dicembre per la nuova comparizione, disponendo la notifica del verbale che avveniva in data 4 dicembre, senza il rispetto dei venti giorni previsti dall'art. 601 c.p.p.. In seguito all'eccezione da parte della difesa di nullità della nuova comparizione, la Corte territoriale rigettava l'eccezione, argomentando che era sufficiente il rinvio in modo tale che la durata complessiva fosse superiore a venti giorni.
Orbene, si può ritenere giurisprudenza ormai consolidata che la violazione del termine a comparire, non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato (art. 179 c.p.p.), costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia stata eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181 c.p.p., richiamati dall'art. 182 c.p.p. (Cass., sez. un., 26 ottobre 2004, n. 119). Nella specie, il difensore aveva eccepito la nullità per il mancato rispetto del termine di venti giorni per la comparizione, prima dell'apertura del dibattimento, per cui non si può dire che la stessa fosse stata sanata.
Nè, può applicarsi l'ipotesi prevista dall'art. 184 c.p.p., secondo il quale quando la parte personalmente compaia e dichiari che la comparizione è determinata al solo intento di far valere l'irregolarità, la mancata osservanza dell'intervallo temporale può essere sanata con la concessione di un termine per la difesa che, nel caso di nullità della citazione a comparire al dibattimento, non può essere inferiore a quello previsto dal successivo art. 429 c.p.p.. Infatti, detta disposizione riguarda la parte destinataria dell'atto e non può essere applicata al caso in cui compaia solo il difensore, perché il termine non riguarda costui, ma appunto la parte che solo comparendo personalmente ha dimostrato di essere interessata solo ad un termine per apprestare la difesa.
In ogni caso, l'art. 184 c.p.p., comma 3, nel disporre che, quando la nullità riguardi la citazione a comparire al dibattimento il termine a difesa concesso alla parte comparsa non può essere inferiore a quello previsto dall'art. 429 c.p.p. (venti giorni), dimostra di non voler computare i giorni già irritualmente intercorsi, dovendosi concedere alla parte presente un termine intero di venti giorni consecutivi.
E tale termine, nel caso di assenza dell'imputato, non può non decorrere dalla nuova notificazione.
Infatti, se i venti giorni concessi, nel caso di assenza dell'imputato interessato, dovessero computarsi a partire dalla prima notifica, aggiungendosi, quindi, a quelli già irritualmente concessi, si avrebbe un trattamento deteriore nel caso di mancata comparizione, perché il destinatario non comparso non potrebbe utilizzare per la difesa un termine intero consecutivo di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, che, invece, è attribuito all'imputato comparso.
Il che, appunto, esclude che il termine di giorni venti per la comparizione possa essere frazionato.
Pertanto, essendo stato eccepito ritualmente e tempestivamente il mancato rispetto del termine intero di giorni venti per la comparizione va dichiarato nullo il decreto di citazione a giudizio in appello e la conseguente sentenza. Il procedimento va rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010