Sentenza 11 settembre 2002
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, nella formulazione dell'art. 323 cod. pen. introdotta dalla legge 14 luglio 1997, n. 234, l'uso dell'avverbio"intenzionalmente" per qualificare il dolo ha voluto limitare il sindacato del giudice penale a quelle condotte del pubblico ufficiale dirette, come conseguenza immediatamente perseguita, a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad arrecare un ingiusto danno. Ne deriva che, qualora nello svolgimento della funzione amministrativa ,il pubblico ufficiale si prefigga di realizzare un interesse pubblico legittimamente affidato all'agente dall'ordinamento, pur giungendo alla violazione di legge e realizzando un ingiusto danno al privato, deve escludersi la sussistenza del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa, per difetto dell'elemento soggettivo, la configurabilità del reato di abuso d'ufficio a carico di un provveditore agli studi il quale, per ritenute imprescindibili esigenze di buon andamento del servizio, aveva disposto il trasferimento di un insegnante, investito delle funzioni di consigliere comunale, da un istituto scolastico ad un altro, in violazione del divieto normativo di siffatti provvedimenti, in assenza del consenso dell'interessato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/09/2002, n. 38498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38498 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 11/09/2002
1. Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 99
3. Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 26979/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la corte d'appello di Venezia;
e dalla Parte civile ND LO IA;
C/
OC NI;
del pari ricorrente tramite l'avvocatura distrettuale dello stato di Venezia;
avverso la sentenza 27.03.2002 della corte d'appello di Venezia;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. De Sandro, che ha concluso per il rigetto;
Udito l'avv. Paolo Appella difensore della parte civile, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 27 marzo 2002 la corte d'appello di Venezia, in riforma della sentenza di condanna resa il 18 novembre 1997 del tribunale di Belluno, ha assolto OL NO dalla seguente imputazione:
art. 323 cod. pen. per avere abusato del suo ufficio di provveditore agli studi di Belluno, disponendo, con proprio decreto n. 9800/C1/94 del 13 marzo 1995 l'immediato trasferimento del prof. IG LO GI - ordinario d'italiano, storia, educazione civica e geografia - dalla scuola media di Auronzo di Cadore - sezione distaccata di RE di Cadore - alla scuola media di S. Stefano di Cadore - sezione distaccata di Sappada - per accertata incompatibilità ambientale, così violando la normativa specifica ed in particolare l'art. 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e la circolare ministeriale n. 293 del 21 ottobre 1986 con la quale si esplicita che nell'ipotesi di docente eletto consigliere comunale - come nel caso del prof. IG, che gli aveva reiteratamente fatto presente la propria qualità di eletto nel consesso comunale - opera il divieto di cui all'art. 27, quando il trasferimento sia determinato da incompatibilità ambientale, in Belluno il 13 marzo 1995.
Ricorrono il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia, la parte civile LO GI LO IG e l'imputato.
Il primo espone due profili: l'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. e la manifesta illogicità del provvedimento impugnato.
Assume che la corte territoriale, da un lato, ha ritenuto illecita la condotta del provveditore sotto il profilo materiale e dall'altro ha escluso l'elemento soggettivo, per la sussistenza, nella scuola ove prestava servizio IG, di un'oggettiva situazione di tensione che richiedeva una soluzione, per cui il comportamento del provveditore NO sarebbe stato ispirato dall'intendimento d'eliminare una situazione d'incompatibilità ambientale e non da quello precipuo di danneggiare il professore IG. Ricorda che il giudice d'appello, da un lato, ha richiamato la relazione dell'ispettore Dallabiancia, il quale aveva sottolineato il comportamento dispettoso tenuto dall'insegnante nei confronti della preside e delle colleghe, talvolta definite "galline", e, dall'altro, ha specificato essere stato il provvedimento di trasferimento censurato, emesso in violazione della legge n. 816 del 1985, ma nel rispetto di tutte le altre disposizioni con riferimento all'ispezione ed alla convocazione del consiglio di disciplina.
Il ricorrente, però, critica l'orientamento secondo cui l'intenzionalità dell'agente nell'arrecare danno richiesta dall'art.323 cod. pen. - vada intesa come volontà esclusivamente diretta a tale fine, essendo - a suo parere - sufficiente che il risultato di danno sia voluto, anche se sia conseguito unitamente ad un interesse pubblico. Precisa che la norma in esame non statuisce che l'azione deve essere voluta "al solo scopo" d'arrecare danno, come è stabilito in altre disposizioni, quali l'art. 314 comma 2, 334 comma 1, 424 comma 1, 427 comma 1, 429 comma 1, 431 comma 1, 502 comma 1, 508 comma 1, 578 comma 2, 626 comma 1 n. 2 cod. pen.: a tale fine bisognerebbe tenere conto dell'id quod plerumque accidit attraverso la verifica del presupposto di fatto e dei comportamenti antecedenti, contestuali o anche successivi.
Il ricorrente successivamente esamina taluni profili di fatto, desumendoli dalla sentenza di primo grado.
In particolare menziona:
1) la risposta data dal provveditore a IG, che lamentava atti illegittimi o inopportuni della preside: in questa missiva l'imputato specificava che non avrebbe dato più corso ad ulteriori segnalazioni in ordine "ad altre disfunzioni o disservizi, salvo il caso in cui si tratti di reali, effettive e gravi irregolarità;
2) la nota con la quale in seguito NO aveva incaricato CI di effettuare una visita ispettiva nei confronti del prof. IG, nota nella quale tacciava quest'ultimo di essere "responsabile di episodi che hanno richiesto l'intervento del provveditore";
3) la conclusione dell'ispezione con la proposta di due sanzioni disciplinari a carico di IG per gli epiteti rivolti alle colleghe e del suo trasferimento ambientale;
4) le affermazioni dell'ispettore in ordine alle giuste considerazioni del docente sulla vita della scuola, che, però, non dovevano trarre in inganno sul vero scopo (osserva il p.m.: non esplicitate);
5) la finalità manifestata dall'ispettore di "raddrizzare" l'insegnante;
6) la pretesa dell'ispettore di superare la proposta di trasferimento, qualora quest'ultimo si fosse presentato, per chiarire la sua posizione.
Per evidenziare il fine privato, che avrebbe caratterizzato la condotta dell'imputato, il ricorrente considera:
1) il provveditore ben conosceva la legge n. 816 e la circolare n. 293 del 21.10.1986;
2) l'ispettore prescelto era colui che aveva suggerito alla preside i comportamenti che l'avevano contrapposta al prof. IG;
3) l'ispettore aveva proposto di trasferire l'insegnate solo alla fine dell'anno scolastico;
4) il provveditore consentì all'ispettore di partecipare irritualmente al consiglio di disciplina e non raccolse il parere degli altri partecipanti e non ottemperò alla sospensiva disposta dal T.A.R.;
5) il provveditore chiese parere al ministero solo dopo il rinvio a giudizio.
In conclusione rappresenta l'illogicità della motivazione, poiché dal rispetto formale della procedura non consegue il perseguimento di un fine istituzionale.
RICORSO ND, PARTE CIVILE
Questi espone due motivi.
Con il primo assume che l'art. 323 cod. pen., nel menzionare l'intenzionalità della condotta, non prevede che il fine di danno perseguito debba essere esclusivo, in quanto tale tesi vanificherebbe la ratio della norma volta alla tutela del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Aggiunge che il provveditore, essendo consapevole dell'illegittimità del provvedimento, ha operato allo scopo di danneggiarlo. Tale conclusione sarebbe dimostrata dalle seguenti annotazioni: a) il trasferimento d'ufficio, adottato nel corso dell'anno, non avrebbe giovato al funzionamento dell'istituzione scolastica;
b) in sede di consiglio di disciplina vi sono state irregolarità ulteriori, costituite dalla presenza dell'ispettore e dal parere formulato dal provveditore prima della deliberazione collegiale;
c) l'ispezione era stata compiuta solo nei suoi confronti e non anche della preside, che aveva commesso violazioni di legge. La corte territoriale avrebbe omesso di valutare tutti quegli elementi sintomatici, che, apparentemente estrinseci, consentono una verifica di più ampio contesto, in modo da attribuire rilievo ai presupposti di fatto. Afferma che, adottando una visione completa della condotta dell'imputato, la cui responsabilità sarebbe innegabile. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione.
Rileva che la corte veneta stabilisce l'assenza del dolo su due elementi: a) la mancanza di rancori o antipatie tra lui ed il provveditore;
b) la reale esistenza di un'incompatibilità ambientale.
In contrario osserva che l'astio sarebbe desumibile: a) dalla designazione come ispettore di colui che aveva dato consigli alla preside, proprio in relazione alle condotte da lui censurate e per le quali il provveditore medesimo non aveva disposto alcun accertamento;
b) dalla missiva con la quale NO gli aveva precisato che non sarebbe stato dato ulteriore corso a segnalazioni di disfunzioni non caratterizzate da "reali, effettive e gravi irregolarità"; c) dalla volontà di "raddrizzare" il professore "scomodo".
Rileva il contrasto tra la motivazione della sentenza d'appello e quella di primo grado in ordine all'insussistenza dell'incompatibilità ambientale. Censura, inoltre, il giudizio di biasimo espresso dalla corte territoriale nei suoi confronti per il comportamento tenuto, che non incide sulla valutazione della rilevanza penale del trasferimento illegittimo.
RICORSO OC
L'avvocatura distrettuale dello Stato insta per l'assoluzione di NO con formula più ampia e, cioè, perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto ovvero non è previsto dalla legge come reato, al fine di escludere qualsiasi risarcimento del danno in favore di IG anche in sede civile. Espone quattro motivi. 1) Con il primo evidenzia violazione dell'art. 323 cod. pen. dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 delle norme che hanno abrogato detta disposizione e, cioè, gli artt. 274 e 275 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nocché della disposizione che ha sostituito quella abrogata - art. 76 comma 6 del citato decreto n. 267 del 2000 - nonché dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1a) Ricorda che la legge n. 816 del 1985 statuiva che il dipendente della P.A., eletto consigliere comunale, non può essere trasferito durante l'esercizio consiliare "... se non per richiesta o per consenso", mentre il nuovo testo prevede che "... non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimento durante l'esercizio del mandato." Assume che il legislatore avrebbe conseguito un duplice fine: tutelare il dipendente in caso di mandato elettorale, essendo divenuta ininfluente anche una precedente "richiesta" del medesimo;
limitare il campo d'operatività della disposizione al trasferimento in senso stretto e, cioè, all'ipotesi di aspirazione del dipendente ad essere trasferito ovvero a non esserlo affatto: "aspettativa contemperata con le ragioni del servizio dell'ufficio di volta in volta interessato". Asserisce che sarebbe diverso il caso di una condizione di necessità insuperabile con gli ordinari strumenti a disposizione dell'Amministrazione, qual è il trasferimento per incompatibilità ambientale, adottato a seguito di una rigorosa procedura: sarebbero vietati unicamente i trasferimenti, in assenza del consenso del dipendente, nei casi nei quali la loro posizione dovrebbe comunque essere presa in considerazione;
sarebbero legittimi quelli disposti, prescindendo dalla valutazione della posizione soggettiva del dipendente stesso, sulla base di un procedimento assistito da garanzie, per la sussistenza di condizioni oggettive d'impossibilità di funzionamento dell'ufficio.
L'avvocatura menziona come precedente conforme la sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 523 del 13 luglio 1993. Il ricorrente ritiene erronea la sentenza n. 5545 del 1999 con cui il Consiglio ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione avverso la sentenza del T.A.R. Veneto che aveva accolto l'impugnativa di IG, considerando illegittimo il trasferimento. Aggiunge che il comitato consultivo dell'Avvocatura nell'esercizio dei poteri generali di indirizzo dell'attività della Pubblica Amministrazione della Difesa il 23 febbraio 1999 (prot. 10925/98- 349 MA) è pervenuta ad identica conclusione. Precisa che la Direzione generale del Ministero della Pubblica Istruzione nella nota riservata n. 134 del 1996, esibita in primo grado ed ignorata dalla corte territoriale, aveva espresso analogo avviso.
1b) Precisa che, ai fini della configurabilità della "violazione di legge o regolamento", richiesta dall'art. 323 cod. pen., la tesi della corte veneta, che ha ritenuto la sussistenza della violazione di regolamento per l'inosservanza della circolare innanzi citata 21 ottobre 1986 n. 293, la quale vietava anche i trasferimenti per incompatibilità ambientale, è erronea, perché regolamento e circolare sono diversi sia sotto il profilo formale, in quanto non conforme ai requisiti stabiliti dalla citata legge n. 400 del 1988, sia sotto quello sostanziale, poiché l'Amministrazione scolastica l'aveva comunicata agli uffici periferici soltanto per conoscenza. Assume che comunque l'interpretazione fornita dalla Circolare della Direzione generale istruzione secondaria di primo grado della scuola, non era cogente per l'imputato in presenza di una differente interpretazione del Consiglio di Stato.
2) Con il secondo motivo adduce l'irrilevanza penale del fatto. Rileva che il delitto in esame, a seguito della riforma del 1997, richiede un evento costituito o da un vantaggio patrimoniale o da un danno ingiusto.
Constata che dal capo d'imputazione tale estremo non emerge. Ricorda che il pubblico ministero, in primo grado aveva richiesto d'integrare l'imputazione, ma il tribunale non aveva dato corso all'integrazione, successivamente non eseguita.
Si duole, pertanto, dell'indeterminatezza dell'imputazione, che farebbe coincidere l'adozione del provvedimento con la violazione di legge o di regolamento.
3) Con il terzo motivo prospetta mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del danno derivante all'insegnante IG dal trasferimento e del carattere ingiusto del danno medesimo.
Assume che il danno poteva essere configurato o come condizionamento negativo delle modalità d'esercizio del mandato elettorale ovvero come danno patrimoniale ed all'immagine. In ogni caso - precisa - l'ingiustizia poteva derivare soltanto dall'inosservanza delle formalità e condizioni previste dalla legge per questo tipo di provvedimento;
rileva che nella specie è stata rispettata ogni garanzia. Nè la ingiustizia potrebbe essere correlata alla violazione di legge, mancando la specificazione concreta del danno medesimo, inesistente anche in contestazione. Osserva che IG non ha patito ne' danno patrimoniale, poiché la sua abitazione è equidistante tra le due sedi, come da lui riconosciuto in udienza (al riguardo riporta il brano tratto dal verbale), ne' all'immagine, come dimostrato dalla avvenuta rielezione e dall'incarico di assessore a lui conferito successivamente.
4) Con il quarto motivo rappresenta la violazione dell'art. 323 cod. pen. nonché degli artt. 22 lett. h), 468, 469 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per non avere prosciolto l'imputato per non avere commesso il fatto o perché il fatto non è previsto come reato nonché difetto o manifesta illogicità della motivazione.
Il provvedimento - evidenzia - è stato adottato dal provveditore NO come atto dovuto in esecuzione del parere del Consiglio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale, parere che ha natura vincolante: la responsabilità non sarebbe a lui addebitabile, essendo la decisione imputabile all'organo collegiale. In ogni caso sarebbe applicabile l'art. 51 cod. pen.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono tutti da respingere.
I temi proposti dai ricorrenti possono raggrupparsi in cinque questioni fondamentali.
1) Esistenza di una violazione di legge nella delibera adottata dal provveditore NO nei confronti del prof. DE;
2) Natura di atto dovuto del provvedimento de quo, emesso a seguito di parere vincolante del Consiglio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale;
3) Mancata contestazione del fine di danno;
4) Inesistenza di un danno;
5) Intenzionalità di arrecare danno all'insegnante da parte dell'imputato.
1) VIOLAZIONE DI LEGGE.
Requisito essenziale della condotta tipica prevista dall'art. 323 cod. pen. (nel testo riformato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234,
che, essendo norma più favorevole, s'applica nel caso in esame) è la "violazione di norme di legge o di regolamento".
Nella specie, la legge violata è la n. 816 del 27 dicembre 1985 ("Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali") che, all'epoca, così disponeva:
art. 27.
Divieto di trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti consiglieri comunali e provinciali.
I consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimenti durante l'esercizio del mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso. I problemi interpretativi sono:
a) rapporti tra questa statuizione e le previsioni del Decreto legislativo n. 297 del 1994 da un lato ed il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") dall'altro;
b) riferibilità del citato art. 27 soltanto al trasferimento ordinario e non a quello per incompatibilità ambientale. L'art. 27 della legge n. 816 del 1985 è stato abrogato dall'art. 274 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, che all'art. 78 (intitolato
"Doveri e condizione giuridica) comma 6 recita:
Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato.
Il collegio non reputa convincente la tesi prospettata dall'Avvocatura ricorrente, la quale ha sostenuto che la modifica apportata dimostrerebbe che la disciplina in oggetto - sia quella della precedente statuizione, sia quella attualmente vigente - riguardi esclusivamente i trasferimenti ordinari;
anzi, ritiene che dalla nuova formulazione esca rafforzata la tesi dell'accusa e, cioè, la riferibilità a qualsiasi tipo di trasferimento. La norma del 2000 da un lato ha soppresso il richiamo alla richiesta dell'interessato e dall'altro ha stabilito che il consenso non può essere implicito ma deve essere espresso.
È evidente che il precedente testo s'era prestato ad abusi e taluni dipendenti erano stati trasferiti in base ad una richiesta avanzata in epoca antecedente all'elezione alla carica di amministratore locale o ad un consenso soltanto implicito ma non formalmente espresso.
Il legislatore, in applicazione dell'art. 51 comma 3 della Costituzione (che recita: "Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.") ha reso più severa la statuizione, da un lato restringendo all'unica possibilità dell'esistenza del "consenso espresso" il trasferimento degli amministratori, e, dall'altro, pur in presenza dell'ipotesi del trasferimento d'ufficio, disciplinata dai così detti decreti delegati della scuola e più esattamente dagli artt. 22, 468 e 469 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 ("Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) non ha previsto alcuna eccezione o esclusione.
In altri termini, il legislatore dell'anno 2000, qualora avesse voluto escludere i casi di trasferimento d'ufficio dal divieto generale di trasferimento per i dipendenti-amministratori, avrebbe dovuto prevederlo in modo esplicito.
Situazioni del tutto eccezionali possono, tuttavia, determinare una più ristretta applicazione esegetica della norma in base di un'interpretazione adeguatrice della previsione in virtù dell'art.97 della Costituzione: devono, infatti, essere sempre "assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". Ne deriva che, in modo condivisibile, la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 00523 del 13/07/1993 ric. Savinelli c/ Ministero Lavoro e Previdenza Sociale ha ritenuto che "in tema di trasferimenti di dipendenti pubblici eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale, la disposizione di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 1985 n. 816, la quale tende ad evitare che un trasferimento coattivo finisca per impedire o rendere estremamente gravoso l'espletamento della funzione pubblica ricoperta dal dipendente, non può risolversi nel riconoscimento di una sorta di inamovibilità del dipendente pubblico, dovendo prevalere su di essa sempre e comunque l'interesse pubblico che l'Amministrazione è chiamata a soddisfare, specie quando quest'ultimo si concreta nell'esigenza di salvaguardare il prestigio dell'ufficio, che al medesimo deriva dalla presenza di un dipendente sottoposto a procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni".
Si tratta, però, di una fattispecie del tutto eccezionale, che, come ha affermato lo stesso Consiglio di Stato nella vicenda in esame con la sentenza n. 05545 del 18/04/2000, non è riscontrabile nella vicenda in esame, non essendo ascrivibili a IG ipotesi delittuose commesse nell'esercizio delle sue funzioni, essendo stato, anzi, incriminato il provveditore.
In conclusione deve affermarsi che il divieto di trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti consiglieri comunali e provinciali, già disciplinato dall'art. 27 della legge n. 816 del 27 dicembre 1985 ("Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali") ed attualmente regolato dall'art. 78 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") è posto in adempimento del precetto costituzionale di cui all'art. 51, che prevede espressamente la conservazione del posto di lavoro. Ne deriva che il trasferimento non può essere disposto, se non quando sussista il consenso espresso del dipendente. Questa statuizione, tuttavia, può subire una deroga eccezionale nella sola ipotesi di necessità assoluta di assicurare il buon andamento dell'ufficio in applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Tale situazione si verifica quando l'incompatibilità ambientale sia determinata dalla perpetrazione, da parte del dipendente medesimo, di reati che determinino una paralisi sostanziale dell'attività dell'ufficio di cui faccia parte l'interessato.
Nella specie, pertanto, il trasferimento in astratto non poteva essere adottato, mancando il consenso del professore e non sussistendo la situazione di paralisi indicata.
2) NATURA DI ATTO DOVUTO DEL PROVVEDIMENTO
L'imputato assume che egli è stato obbligato ad emettere il provvedimento di trasferimento, a seguito del parere vincolante del Consiglio di disciplina del Consiglio scolastico provinciale. Va, a tal proposito, constatato che il provveditore è componente di diritto di tale organo (art. 20 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) ed è il presidente del consiglio di disciplina
(art. 21 comma 6 del medesimo decreto legislativo).
Già in sè, pertanto, l'argomento difensivo è svalutato dalla presenza certamente determinante del provveditore agli studi in ambedue gli organi: con la sua partecipazione viene predisposto il parere.
Ne deriva che egli si è reso partecipe dell'illegittimità del provvedimento che costituisce il presupposto dell'atto, successivamente da adottare.
Va, poi, aggiunto che l'ordine illegittimo non scrimina di per sè, poiché colui che lo esegue risponde altresì del reato, in virtù del dettato dell'art. 51 comma 3 cod. pen.. L'imputato, in ogni caso, non ha interesse alla questione, poiché l'accoglimento della tesi prospettata condurrebbe all'assoluzione con formula meno favorevole di quella già adottata dai giudici di merito.
3 - 4) DANNO
Su questo argomento due sono i rilievi difensivi: la sua mancata contestazione e l'inesistenza del medesimo.
La prima osservazione concerne un mero asserito vizio processuale, che assume scarso rilievo di fronte alla già pronunziata sentenza d'assoluzione con formula piena;
la contestazione, poi, è implicita nell'ampia descrizione dell'intera vicenda nel dettagliato capo d'imputazione, che fa espressa menzione del trasferimento da una scuola ad altra in diverso centro urbano.
La questione ha un mero possibile futuro rilievo civilistico;
in ogni caso l'imputato ha svolto in pieno ogni possibile difesa sotto qualsiasi profilo e non v'è nessuna lesione del diritto di difesa. Afferma ancora il ricorrente che il danno non sarebbe configurabile perché l'abitazione di IG sarebbe equidistante rispetto alle due scuole, quella di provenienza e quella di destinazione. L'assunto è giuridicamente erroneo.
Il legislatore con la legge 16 luglio 1997, n. 234 ha modificato l'art. 323 cod. pen., inserendo nella fattispecie tipica l'elemento costitutivo dell'ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero del danno ingiusto.
Il delitto per la sua sussistenza richiede, dunque, il verificarsi dell'evento di vantaggio o di danno, rimanendo il mancato conseguimento dello stesso pur sempre nell'ambito del tentativo punibile.
In particolare il danno non deve essere - come il vantaggio - di natura patrimoniale (pur potendo esserlo). È sufficiente che esso consegua con carattere d'immediatezza e consequenzialità all'atto contra ius compiuto dal pubblico ufficiale in violazione di legge. Esso, inoltre, può avere qualsiasi contenuto, potendo essere correlato non solo ad una posizione di diritto soggettivo o d'interesse legittimo (in senso conforme Sez. 6 n. 11549 del 06/11/1998 ud. 02/10/1998 rv. 213032 ric. Arcidiacono) ma anche ad una semplice posizione d'interesse di fatto alla deliberazione assunta o all'attività compiuta dal predetto pubblico ufficiale, purché l'atto venga direttamente ad incidere sulla situazione d'aspettativa dell'interessato ad una soluzione giuridicamente conforme al pubblico interesse (in senso conforme Sez. 6 sent. 0 5820 del 15/05/1998 ud. 09/02/1998 rv. 211110 rie. Mannucci). Come ha già affermato questa corte nella sentenza da ultimo menzionata, il danno ingiusto va correlato alla condotta tenuta dal pubblico ufficiale nell'esercizio del potere attribuitogli per la realizzazione di una finalità pubblica, che costituisce la causa intrinseca di legalità del potere stesso. Ne consegue che l'ingiustizia è configurabile anche quando l'esercizio conferito al pubblico ufficiale si sia esplicato in modo arbitrario, tale da determinare il conseguimento oggettivo di un fine diverso da quello voluto dalla legge ordinaria o costituzionalmente previsto, consistente nel buon andamento e nell'imparzialità dell'amministrazione, o addirittura specificamente protetto da specifiche statuizioni costituzionali.
Nella specie tale aspetto è stato integrato, poiché l'art. 51 della Costituzione tutela espressamente la posizione di coloro che sono chiamati a funzioni pubbliche elettive, attraverso la previsione formale della conservazione del posto di lavoro.
La violazione di legge compiuta dal provveditore s'inquadra nell'ambito più vasto del contrasto della condotta da lui tenuta con il dettato costituzionale, di per sè già sufficiente a determinare l'ingiustizia del danno.
La violazione dei principi costituzionali, rappresentata dall'esercizio del potere estrinsecatosi in forme arbitrarie, perché non conformi al presupposto stesso da cui esso trae origine, e, cioè, alla sua stretta legalità funzionale, ovvero la specifica violazione di forme, procedure o requisiti determina il verificarsi per il soggetto, il cui interesse sia stato comunque intaccato, di una situazione d'ingiustizia del danno patito alla sfera patrimoniale o personale (in tal senso Sez. 6 sent. 11549 del 06/11/1998 ud. 02/10/1998 rv. 213032 ric. Arcidiacono).
In applicazione di questi principi IG ha patito danno, derivante intrinsecamente dalla violazione dei precetti dettati dalla legislazione costituzionale ed ordinaria, in quanto il suo interesse è stato comunque travolto dal provvedimento, che lo ha coinvolto quanto meno sotto il profilo personale.
Va, da ultimo, affrontato il tema della
5) INTENZIONALITÀ
molto dibattuto in giurisprudenza e dottrina.
L'art. 323 - come è noto - è stato sostituito dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 con l'inserimento dell'avverbio
"intenzionalmente".
L'abuso dell'ufficio, in precedenza, doveva essere compiuto "al fine di procurare ... un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto".
Il testo vigente precisa la condotta materiale attraverso la previsione del procurare un vantaggio (che deve necessariamente essere patrimoniale) o dell'arrecare un danno ingiusto. L'elemento che prima connotava la specificità del dolo è stato, dunque, inserito, in quello materiale.
Il dolo è stato legislativamente indicato nella "intenzionalità". La valutazione del collegio è limitata all'aspetto del danno ingiusto.
Questa fattispecie è peculiare rispetto a quella del vantaggio, perché, ogniqualvolta il pubblico ufficiale adotta un provvedimento sfavorevole alla posizione della parte interessata, - il danno è astrattamente configurabile;
esso, inoltre, è anche formalmente ingiusto, qualora il provvedimento sia stato emesso in violazione di legge.
Tutto ciò, però, non determina, come inevitabile conseguenza, l'intenzionalità di procurare il risultato sfavorevole. L'intenzionalità non può essere assimilata alla semplice consapevolezza del risultato dannoso, in senso ampio, per la parte;
diversamente sarebbe sufficiente accertare la sussistenza degli estremi della condotta materiale per affermare la responsabilità anche sotto il profilo psicologico. In tal modo, però, l'innovazione legislativa sarebbe non soltanto frustrata, ma addirittura avrebbe conseguito un aggravamento della posizione dell'imputato, in quanto il dolo sarebbe configurabile in re ipsa, cioè, per il solo verificarsi del danno.
Questa soluzione interpretativa non è condivisibile, perché contraria alla ratio della disposizione, volta a restringere la punibilità della condotta d'abuso a precise fattispecie connotate dalla sola volontà di prevaricazione o d'arbitrio.
La tesi è anche contraria al significato proprio dell'avverbio, che, posto in relazione con tutti gli altri requisiti innanzi evidenziati, indica la direzione della volontà dell'agente, che è punibile solo se pone in essere l'atto vietato con la finalità d'arrecare danno. L'intenzionalità viene meno, invece, nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale agisca nella certezza di realizzare una finalità pubblica e, pur avvedendosi del risultato dannoso per l'interessato, adotti parimenti il provvedimento, considerando questo profilo come conseguenza indiretta ed inevitabile del menzionato scopo, rispetto al quale si pone in posizione accessoria ovvero meramente occasionale (conf. Sez. 6 sent. 0 6563 del 04/06/1998 ud. 04/05/1998 rv. 210897 ric. p.c. in proc. Scaccianoce;
Sez. 6 sent. 0 8745 del 02/08/2000 ud. 01/06/2000 rv. 217558 ric. p.m. in proc. Spitella).
L'accertamento della direzione della volontà del soggetto attivo al conseguimento di una finalità pubblica, rientra nei compiti del giudice del merito, la cui valutazione, qualora sia espressa in sentenza con motivazione congrua e priva di illogicità palese, non è censurabile in sede di legittimità.
Nella specie la corte territoriale ha motivato il proprio convincimento in modo pieno e completo e senza alcun profilo d'illogicità.
La parte civile ed il pubblico ministero ricorrente, infatti, per contrastare la soluzione adottata dai giudici veneti sono stati costretti ad operare un richiamo al coacervo di elementi innanzi menzionati ed a svolgere conseguenti apprezzamenti di fatto, che, come tali, sono estranei al giudizio di Cassazione.
Consegue la condanna di NO OL e IG LO GI al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti NO OL e IG LO GI al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2002