Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9582 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
09582 /02 REPUBBLICA ITALIANA Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 14523/99 Cron. N.N. 25763 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Ettore Mercurio -Presidente- 662. Fernando Lupi -Consigliere- Ud. 21.02.2002 * Luciano Vigolo -Consigliere- 3. 664. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Picone -Consigliere- Pasquale ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA POSTE ITALIANE S.p.A ( già Ente Poste Italiane), in persona del Presidente pro tempore, Prof. Enzo Cardi, elettivamente do- miciliata in Roma, Via Plinio 21, presso lo studio dell'Avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso Ricorrente 794
CONTRO
NE RI RO, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Martini 2, presso lo studio dell'Avv. Roberto Rizzo, 2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Galleano ed Edmondo Gangitano per procura in atti Contoricorrente per la cassazione della sentenza n. 8777/98 del Tribunale del La- voro di Milano del 29.4.1998/25.7.1998 nella causa iscritta al n. 833 R. G. dell'anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.02.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Giovanni Gentile per le Poste S.p. A.; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 18.12.1996, RI RO TI con- veniva dinanzi al Pretore di Milano l'Ente Poste Italiane per sen- tir dichiarare il suo diritto all'inquadramento nella 8° categoria e conseguentemente ai sensi del CCNL, stipulato il 26.11.1994, nell'Area Quadri di 1° livello con decorrenza, in via gradata, dal 1.4.1994, dal 25.2.1995, dal 23.5.1995 ovvero dall'8.8.1996 e per sentir condannare il convenuto al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori. La ricorrente premetteva di essere dipendente dell'Ente Poste Italiane, succeduto all'Amministrazione delle Poste e delle Tele- comunicazioni, di essere stata inquadrata dal 1°.
1.1985 nella 7° categoria (Dirigente principale di esercizio), di avere svolto dal 1.2.1990 al 23.5.1995 mansioni di direttore dell'Ufficio Postale 3 di Milano 26 ascrivibili all'ex 8° categoria, di essere stata inqua- drata in base al CCNL del 26.11.1994 nella Area Quadri di 2° li- vello e non di 1° livello, in relazione alle mansioni svolte. L'Ente convenuto costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto delle domande. All'esito l'adito Pretore con sentenza del 15.5.1997 accoglieva il ricorso della TI con accertamento del suo diritto ad esse- re inquadrata nell'Area Quadri 1° livello a decorrere dal 26.2.1995.. Tale decisione, appellata dall'Ente Poste Italiane, veniva con- fermata dal Tribunale di Milano con sentenza 29.4.1998/25.7.1998. Il Tribunale, affermata l'inapplicabilità dell'art. 2103 Cod. Civ. fino alla data di stipulazione del contratto collettivo (26.11.1994) ed accertato che la TI aveva svolto mansioni superiori a tre mesi, sosteneva, in conformità all'interpretazione della disciplina contrattuale sostenuta nella decisione di primo grado, che l'art. 38- 7° comma- del CCNL, nello stabilire un termine superiore ai sei mesi per il conseguimento del diritto al superiore inquadramento, non si applica ai passaggi interni ad una categoria, quali quelli tra il primo e il secondo livello dell'Area Q1, essendo i livelli delle articolazioni interne della categoria vera e propria. Il Tribunale aggiungeva che la previsione della durata superiore a sei mesi, contenuta nell'art. 38- 7° comma- anzidetto per l'attribuzione definitiva delle mansioni superiori contiene un rife- rimento alla categoria unitariamente considerata e attraverso l'inciso "ovvero a mansioni dirigenziali" mostra in modo non equivoco di avere riguardo al passaggio tra categorie diverse, come quello dagli impiegati ai quadri e da questi ultimi ai diri- genti. Il Tribunale, a conforto della soluzione adottata, richiamava una direttiva dell'Ente, la quale aveva fornito una interpretazione della disposizione in questione nel senso che la promozione au- tomatica a categoria superiore richiede un periodo di adibizione di tre mesi nell'ambito dell'area quadri e di sei mesi nel caso di cambio di area. Lo stesso Tribunale non ha fatto alcun cenno alla questione, rite- nuta assorbita, sollevata in sede di controricorso in cassazione da parte della TI "in via incidentale e subordinata" in ordine "alle ripetute rimozioni della TI dalla posizione lavorativa di quadro di primo livello in prossimità del compimento seme- strale al solo scopo di non farle acquisire la qualifica"," sicché non c'era spazio alcuno per il ricorso. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione la S.p. A. Ente Poste Italiane con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C., contrastati dalla TI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2103 codice civile, dell'art. 6 della legge n. 190/1985, degli artt. 5 38, 41,44, 45 e 49 del CCNL, nonché vizi di motivazione su punti decisivi della controversia. Si duole in particolare che il Tribunale, nel riconoscere alla Mo- netti l'inquadramento nell'Area Quadri di 1° livello, non abbia considerato che l'art. 38- 7° comma- del CCNL, in applicazione dell'art. 6 della legge n. 190/1985, ha previsto per i quadri che l'inquadramento superiore consegue in via definitiva all'assegnazione protrattasi per almeno sei mesi. Aggiunge che il giudice di appello non ha fatto corretta applica- zione dei criteri ermeneutici forniti dall'art 1362 e dall'art. 1363 Cod. Civ. per le clausole del contratto collettivo, in specie per l'anzidetto art. 38-7° comma-, che non pone alcuna distinzione tra i due livelli in cui si articola la categoria dei quadri, previsti e disciplinati dai successivi artt. 44 e 45. Tali ultime norme preve- dono infatti, nell'ambito della categoria dei quadri, due diverse aree di inquadramento, con differenziati requisiti di accesso (si richiede il possesso dl diploma di laurea per accedere all'area quadri di 1° livello) e, conseguentemente, con gradi marcata- mente differenti di professionalità e di responsabilità. Tutto ciò premesso, la ricorrente conclude sostenendo che, alla luce delle diverse responsabilità connesse al primo o al secondo livello della categoria quadri, è incoerente e contrario alla lettura integrata delle clausole contrattuali ritenere che la categoria quadri sia unitaria, essendo l'articolazione dei livelli una mera distinzione interna, e che il passaggio da un livello all'altro, in considerazione delle profonde diversità, avvenga con lo svolgi- mento delle mansioni per tre anziché sei mesi. Le censure esposte sono fondate. Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata ha af- frontato il problema dell'interpretazione del contratto collettivo senza occuparsi di quello, che l'ordine logico- giuridico impone- va di verificare per primo, se fosse consentito all'autonomia col- lettiva che è sicuramente abilitata a prevedere inquadramenti in diversi livelli, nell'ambito della categoria dei quadri (come diri- genti), sulla base dei criteri concernenti l'inserimento delle pre- stazioni lavorative in una più o meno complessa organizzazione aziendale e le responsabilità affidate ai dipendenti (Cass. n. 5136 del 1993)- stabilire un periodo più lungo di tre mesi, non sol- tanto per l'assegnazione definitiva alle mansioni proprie della categoria di “quadro” (o dirigenziale) di coloro che non sono in- quadrati nella categoria stessa, ma anche per l'assegnazione defi- nitiva alle mansioni corrispondenti ad un livello superiore per i lavoratori già appartenenti alla categoria ( di quadro o dirigen- te). Ne discende che su tale questione di diritto (sulla quale, peraltro, le pronunce di legittimità non sono state univoche: Cass. 4516 del 1999 e 8166 del 2001, in senso negativo;
Cass. 9165 del 2001, in senso positivo) deve ritenersi formato (implicitamente) il giudicato, dando risposta affermativa al quesito di cui sopra. Da tale interpretazione estensiva dell'art. 6 della legge n. 190 del 7 1985 (sostituito dall'art. 1 della legge n. 196 del 1986) discende che la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse realtà aziendali, è libera di stabilire un unico termine per il consegui- mento di tutte le qualifiche, comprese nella categoria dei "quadri" oppure differenziare le ipotesi e contemplare un periodo superiore a tre mesi per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di quadro (o di di- rigente) soltanto per gli appartenenti alla categoria operaia o im- piegatizia, ed un periodo comunque inferiore per gli altri lavo- ratori già appartenenti alla categoria (ovvero periodi diversi a seconda delle qualifiche comprese nelle categorie dei quadri e dei dirigenti). In questa prospettiva si è collocata la sentenza impugnata, giun- gendo alla conclusione che il periodo di sei mesi di svolgimento continuativo di mansioni superiori, previsto dall'art. 38-7° com- ma del contratto collettivo, per la definitiva assegnazione alle mansioni nell'ambito della categoria dei quadri, fosse da riferire esclusivamente ai dipendenti che non appartenevano già alla pre- detta categoria. Sennonché, come denuncia la ricorrente, il procedimento erme- neutico risulta inficiato da violazione degli artt. 1362 e seguenti Cod. Civ. e sono presenti vizi della motivazione. L'argomentazione, che assume un ruolo principale nella motiva- zione della sentenza impugnata, è fondata sul rilievo dato all'art. 38-7° comma- del contratto collettivo, nel senso che tale dispo- 8 sizione avrebbe dettato una disciplina unitaria della categoria dei quadri e avrebbe avuto riguardo al passaggio tra categorie diver- se, come quello dagli impiegati ai quadri e da questi ultimi ai di- rigenti. Orbene il procedimento interpretativo così condotto non risulta sufficientemente motivato, poiché, al fine di stabilire il signifi- cato dell'art. 38- 7° comma- non è stata fatta alcuna verifica de- gli elementi testuali e non sono stati ricercati gli altri fattori utili per determinare l'intenzione delle parti. In particolare è rimasta del tutto impregiudicata la soluzione del problema se, all'interno della regolamentazione pattizia delle mansioni di quadro (e diri- gente), le parti abbiano inteso derogare al regime legale limita- tamente all'accesso dall'esterno ovvero assoggettarle intera- mente al regime derogatorio di quello legale, risultante dall'art. 2103 Cod. civ. e dall'art. 37 del contratto collettivo.. In definitiva, l'errore fondamentale del Tribunale è consistito nell'avere, immotivatamente ed illogicamente, ritenuto applica- bile senz'altro alla categoria dei quadri la disciplina collettiva per i non appartenenti a tale categoria. Invece, esclusivamente all'interno della disciplina dettata per i quadri sarebbe stato possibile giungere a stabilire se le parti avessero inteso derogare al termine stabilito dall'art. 2103 Cod. Civ. non per tutte le mansioni inerenti alla categoria, ma solo per quelle svolte da dipendenti non appartenenti alla categoria stes- sa. Con il secondo motivo la ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2735 Cod. Civ. (in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.), nonché vizio di motivazione su punti decisivi della controversia (in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.), contesta l'impugnata sentenza per avere ritenuto decisivo il do- cumento aziendale contenente l'interpretazione della disposizione in esame, nel senso dell'attribuzione della promozione automati- ca a categoria superiore a seguito di assegnazione di tre mesi nell'ambito dell'area quadri e di sei mesi in caso di cambio dell'area. La doglianza è fondata, atteso che il richiamo all'anzidetta cir- colare delle Poste Italiane non può far assumere a tale docu- mento il carattere attribuitole dal giudice di appello, essendo ri- levante ai fini interpretativi il comportamento di entrambe le parti e non essendo sufficiente quello di una sola delle parti. Non va, peraltro, trascurato che la circolare in questione aveva ca- rattere cautelativo e rappresentava un atto meramente interno di organizzazione. In conclusione il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio perché si proceda, sulla base delle considera- zioni in precedenza svolte, ad una nuova indagine circa la vo- lontà espressa dalle parti con la previsione dell'art. 38- 7° com- ma del CCNL, se cioè il periodo di sei mesi, utile ai fini del di- ritto alla qualifica, si riferisca a tutte, indistintamente, le man- sioni comprese nella categoria dei quadri, oppure soltanto a 10 quelle svolte dai dipendenti che non siano già inquadrati nella categoria stessa. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giu- dizio di cassazione.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma addì 21 febbraio 2002 rio Ette Mercu Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Alexandro De Penzij ESENTE DA IMPOSTA DI HOLLO, DI IL CANCELLIERE A. TASSA REGIST Depositato in Cancelleria RT. 10 O DI ggi, 2 LUG 2002 DELLA LEGGE 13- N. 533 IL CANCELLIERE