Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2017, n. 50098
CASS
Sentenza 15 settembre 2017

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Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero, il requisito previsto dall'art. 581, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. relativo all'enunciazione delle richieste, è soddisfatto anche soltanto dalla richiesta di condanna, senza che sia necessaria la presenza di conclusioni sull'entità della pena da infliggere. (In motivazione la Corte ha precisato che nessuna norma vieta di riservare al procuratore generale di udienza la mera quantificazione della pena irroganda, ed anzi tale possibilità può rilevarsi necessaria al fine di formulare una conclusiva richiesta di pena che tenga conto, anche in favore dell'imputato, del complessivo comportamento processuale tenuto dallo stesso, anche nel corso del giudizio di appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2017, n. 50098
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50098
    Data del deposito : 15 settembre 2017

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