Sentenza 15 settembre 2017
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero, il requisito previsto dall'art. 581, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. relativo all'enunciazione delle richieste, è soddisfatto anche soltanto dalla richiesta di condanna, senza che sia necessaria la presenza di conclusioni sull'entità della pena da infliggere. (In motivazione la Corte ha precisato che nessuna norma vieta di riservare al procuratore generale di udienza la mera quantificazione della pena irroganda, ed anzi tale possibilità può rilevarsi necessaria al fine di formulare una conclusiva richiesta di pena che tenga conto, anche in favore dell'imputato, del complessivo comportamento processuale tenuto dallo stesso, anche nel corso del giudizio di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2017, n. 50098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50098 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2017 |
Testo completo
50098-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente UDIENZA PUBBLICA Dott. PIERCAMILLO DAVIGO DEL 15/09/2017 Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - SENTENZA- Rel. Consigliere - N. 1946 Dott. SERGIO BELTRANI Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - N. 48657/2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: LA AT N. IL 08/12/1989 avverso la sentenza n. 7193/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/04/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per l'annullamento can invis selle sentenze impugnate;
udito l'evv. Marco beechin per il ricorrente, che si è riporte to ei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento delle sentenze imfuguete, 。 seu te rinvio;
cou te Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Varese in data 30.9.2013, ha dichiarato AT LA, in atti generalizzato, colpevole della ricettazione di carrelli da rimorchio per autovetture del valore di circa euro 14.000, provento del reato di truffa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I- violazione degli artt. 581, comma 1, lett. B), e 591, comma 1, lett. B), c.p.p. (lamentando l'inammissibilità dell'appello del P.M. per mancata indicazione della pena della quale si chiedeva l'irrogazione, la cui quantificazione era stata dichiaratamente rimessa al PG di udienza); II - difetto della necessaria motivazione rafforzata in punto di responsabilità dell'imputato; III contraddittorietà della motivazione quanto all'esistenza del reato presupposto;
IV-mancanza di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 648 c.p. e non ex art. 712 c.p. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso dell'imputato è integralmente inammissibile perché formulato per motivi in parte privi della necessaria specificità, in parte non consentiti, e comunque manifestamente infondati.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato: il combinato disposto delle norme delle quali si contesta, a sproposito, la violazione richiede unicamente che il PM appellante indichi, con sufficiente chiarezza, le richieste formulate al giudice del gravame, il che nel caso in esame è puntualmente avvenuto, essendo stata pacificamente chiesta la condanna in ordine al reato contestato dell'imputato assolto in primo grado. Questa Corte ha già chiarito che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello del PM, il requisito previsto dall'art. 581, comma 1, lett. B), c.p.p. deve ritenersi soddisfatto anche soltanto dalla richiesta di condanna, senza che sia necessaria la presenza di conclusioni sull'entità della pena da infliggere (Cass. V, n. 42645/2004). Ed invero, la riserva della mera quantificazione della pena irroganda al PG distrettuale di udienza non soltanto non è vietata da alcuna disposizione, non inficiando la chiarezza delle conclusioni del PM appellante, ma anzi può rivelarsi necessaria al fine di consentire la precisazione di una conclusiva richiesta di condanna a pena determinata, ai sensi dell'art. 133 c.p., tenendo conto - in ipotesi, anche a favore dello stesso imputato resistente - del complessivo comportamento processuale tenuto, anche nel corso del giudizio di appello.
2. Con riferimento alle ulteriori tre doglianze, riguardanti l'affermazione di responsabilità, occorre premettere che il primo giudice aveva ritenuto la configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo, ed aveva assolto l'imputato per carenza di dolo, in quanto nulla avrebbe dimostrato che egli avesse consapevolezza della provenienza delittuosa della merce oggetto della contestata ricettazione. La Corte di appello ha, al contrario, rilevato che: - l'imputato nulla aveva dichiarato in merito alla provenienza della predetta merce, che potesse costituire indice di un eventuale stato di buona fede;
il congiunto AN LA, dal quale l'odierno ricorrente aveva ricevuto in consegna la predetta merce, non poteva avere acquistato la stessa da una ditta risultata inesistente;
- l'imputato aveva cercato di occultare la merce nel giardino di un conoscente, il che costituiva elemento sintomatico della consapevolezza della sua provenienza illecita, in difetto di diversa giustificazione, essendo rimasto l'imputato del tutto silente.
3. Ciò premesso, osserva il collegio che le doglianze del ricorrente riguardanti l'esistenza del reato presupposto (III motivo) reiterano, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, prive della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio -24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertive nonché manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni - giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni (dettagliatamente a f. 3 della sentenza impugnata, mutuando l'analogo incensurabile convincimento espresso dal primo giudice). 3 D'altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante la configurabilità del solo elemento oggettivo del reato contestato), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice>>). Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato;
a fronte di tali rilievi, l'imputato in concreto si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
3.1. Diversamente dal primo giudice, la Corte d'appello ha ritenuto configurabile anche l'elemento soggettivo del reato contestato.
3.1.1. Come correttamente ricordato dal ricorrente (II motivo), la riforma dell'originario verdetto assolutorio poteva ritenersi legittimata soltanto i presenza della c.d. "motivazione rafforzata", avendo questa Corte da tempo chiarito che, nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (giurisprudenza consolidata a partire quanto meno da Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Rv. 233083 e Sez. 5, 35762 del 05/05/2008, Rv. 241169). Si è, peraltro, altrettanto correttamente precisato, in H argomento, che il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato (Sez. 5, Sentenza n. 12783 del 24/01/2017, Rv. 269595).
3.1.2. Nel caso di specie, peraltro, la Corte d'appello non si è sottratta al predetto onere, ma ha valorizzato elementi immotivatamente non considerati dal primo giudice, ed in particolare: - il silenzio serbato dall'imputato sulle circostanze e modalità della ricezione (senz'altro valorizzabile perché sintomatico della consapevolezza della provenienza da delitto della res: Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120, per la quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del delitto presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso); -la consegna (non altrimenti giustificata) della merce da parte dell'imputato ad un terzo ignaro per meglio occultarla, e comunque nasconderne la disponibilità.
3.2. Per quanto, infine, riguarda la qualificazione giuridica del fatto contestato (IV motivo) valgono le medesime considerazioni. Invero, la Corte di appello si è correttamente conformata quanto alla qualificazione - giuridica del fatto accertato al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, - n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose 5 f medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, CED Cass. n. 236914). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
4. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 15 settembre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Sergio Beltrani ' Piercamillo DA you DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2 NOV. 2017 Il Cancelliere CANCELLERE Claudia Planeti 6