Sentenza 13 ottobre 2004
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione del P.M., il requisito previsto dall'art. 581, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. relativo all'enunciazione delle richieste è soddisfatto anche soltanto dalla richiesta di condanna, senza che sia necessaria la presenza di conclusioni sull'entità della pena da infliggere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2004, n. 42645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42645 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/10/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1470
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 35873/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De EN NT, n. a Catanzaro l'8 giugno 1959;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro depositata il 9 giugno 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. Geraci Vincenzo che ha chiesto a c.r.;
uditi i difensori Avv.ti Grisolia Domenico e Pannaroli Nunzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della decisione assolutoria di primo grado deliberata a conclusione di giudizio abbreviato, ha dichiarato NT De EN colpevole del delitto di sequestro di persona ai danni di alcuni pazienti della clinica per malattie mentali Nuccia, presso la quale l'imputata aveva prestato la sua opera come medico.
Hanno ritenuto i giudici del merito che le univoche e concordi dichiarazioni testimoniali rese da persone operanti nella clinica costituiscono prova inconfutabile della responsabilità dell'imputata, indicata come uno dei medici che ordinavano abitualmente di legare i pazienti ai letti come comoda misura ordinaria di contenzione giustificata dalla sola mancanza di personale sanitario sufficiente. Ricorre per cassazione NT De EN, che propone quattro motivi d'impugnazione, illustrati e integrati anche con una successiva memoria. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce l'inammissibilità degli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale e comunque la nullità della sentenza impugnata, in quanto pronunciata senza che la pubblica accusa avesse concluso sull'entità della pena da irrogare. Infatti entrambi gli appellanti s'erano al riguardo rimessi alle conclusioni del Pubblico Ministero d'udienza, che aveva invece concluso per la conferma della sentenza assolutoria di primo grado. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce ancora l'inammissibilità degli atti di appello, in quanto privi di indicazioni circa i capi e i punti della decisione impugnati. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, priva di un vaglio critico di attendibilità delle dichiarazioni di prova e di qualsiasi giustificazione della qualifica di pubblico ufficiale attribuitale. Con il quarto motivo infine la ricorrente lamenta che manchino le prove del suo concorso nel reato contestatole, mentre la motivazione della sentenza impugnata è priva di riferimenti alle pur ipotizzabili cause giustificative della condotta, in particolare quella dello stato di necessità.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati, perché, anche in mancanza di conclusioni sull'entità della pena, la richiesta di condanna formulata dai pubblici ministeri appellanti è sufficiente a integrare il requisito di ammissibilità dell'impugnazione prescritto dall'art. 581 comma 1 lettera b) c.p.p., mentre è indiscusso che non ogni argomentazione della decisione impugnata ne costituisce un punto da individuare come oggetto di censura, in particolare quando è in discussione una sentenza di assoluzione cui si intende sostituire una condanna. Il terzo motivo del ricorso sono inammissibili per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propongono censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento all'indiscussa qualità di pubblico ufficiale del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale (Cass., sez. 6^, 28 settembre 2000, Gallucci, m. 220819, Cass., sez. 5^, 12 dicembre 1997, Scuccimarra, m. 209944, Cass., sez. un., 27 marzo 1992, Delogu, m. 191174) e a una plausibile e analitica valutazione di attendibilità delle testimonianze acquisite, plurime e quindi di reciproco riscontro, anche per quanto attiene all'uso gratuito e indiscriminato delle misure di contenzione.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera c) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2004