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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 14866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14866 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/08/2025 del TRIB. LIBERTA' di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele LL che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Antonino Graziano ha insistito per raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 agosto 2025, il Tribunale di Palermo in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di IA LV, annullava l'ordinanza emessa in data 30.07.2025 dal GIP del Tribunale di Palermo, in relazione a due reati di cui all'art. 73, c. 4, del DPR 309 del 1990 (capi 25 e 30), limitatamente alla posizione del ricorrente, confermandola per i capi 1)rireato di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 stesso DPR e 416-bis.1 cod. pen.7;8), 9) e 22) dell'incolpazione provvisoria, questi ultimi aventi rispettivamente ad oggetto episodi di estorsione, detenzione e porto di armi da guerra, anch'essi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., e ricettazione di armi. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a cinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14866 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BA IA Data Udienza: 29/01/2026 2.1. Col primo motivo deduce, la violazione degli articoli 273, 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, omessa, comunque apparente e contraddittoria, in ordine alla necessaria rivalutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari a seguito dell'annullamento dell'ordinanza con riferimento ai reati di cui ai capi 25) e 30). Si assume che, pur essendo intervenuto un ridimensionamento qualitativo e quantitativo del compendio indiziario nei confronti del ricorrente IA, il Tribunale del riesame ha confermato automaticamente, in assenza di un'adeguata motivazione, la custodia cautelare in carcere e la gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo, nonostante l'annullamento dell'ordinanza proprio con riferimento ai reati in materia di stupefacenti, senza la necessaria scomposizione degli apporti individuali;
oltretutto la gravità indiziaria quale affermata dal Tribunale del riesame si basa su elementi (intercettazioni e chat, riscontri di videosorveglianza, sequestri di armi e droga) che, depurati delle estensioni cumulative, non appaiono decisivi con riguardo alla posizione del RE, anche atteso che l'uso dei nickname non è accertato, i messaggi sono stati interpretati per contesto senza riscontri diretti, e nessun sequestro risulta effettuato nei confronti del ricorrente. Ne deriva la violazione degli articoli 273 e 292 cod. proc. pen. per omessa valutazione effettiva degli indizi e delle esigenze cautelari. 2.2.Col secondo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 606 i comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, con specifico riferimento alla conferma della custodia cautelare in carcere dopo il ridimensionamento del quadro indiziario, senza alcuna rimodulazione del giudizio di adeguatezza, scelta della quale è stata offerta una motivazione per lo più per relationem, solo apparente e di contesto in assenza di una valutazione calibrata sulla figura del IA, il Tribunale avendo omesso di motivare in positivo l'inidoneità di misure meno afflittive, laddove la custodia cautelare in carcere rappresenta ai sensi dell'art. 275, commi 3 e 3-bis, cit. / sempre una eytrema ratio. 2.3. Col terzo motivo ha dedotto, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art 274 c.p.p. e il correlato vizio di motivazione per essere stato affermato il pericolum libertatis in termini astratti e non attualizzati. Si assume che il Tribunale, rifacendosi al paradigma associativo non ha attualizzato il rischio specifico per IA dopo l'eliminazione dei capi 25) e 30) e, soprattutto, si è limitato a richiamare i precedenti penali del ricorrente, non ha valorizzato il tempo trascorso dai principali episodi, contestati nel 2024 e nel 2025, 2 dunque parecchi mesi prima della applicazione della misura cautelare, né ha considerato che ai predetti episodi non sono seguite ulteriori condotte, né elementi che attestino la capacità operativa attuale dell'associazione, con evidente difetto di attualizzazione delle esigenze cautelari (si citano, sezione 5, n. 44.943 del 2015; sezione 2, n. 5307 del 2017), per cui l'asserito periculum risulta del tutto congetturale. 2.4. Col quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 125, 292 e 309 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, in relazione alla mancanza di motivazione autonoma dell'ordinanza del Tribunale del riesame, per avere operato una motivazione cosiddetta per relationem, pervenendo, nonostante l'annullamento per i capi di 25 e 30), alla sostanziale conferma dell'ordinanza genetica, senza svolgere una rinnovata e autonoma pesatura né spiegare la tenuta sistemica dell'impianto indiziario epurato dei due capi relativi al traffico di sostanze stupefacenti (si citano Sezione 2, n. 11.985 del 2017; Sezione 6, n. 42.333 del 2019). 2.5. Col quinto motivo, ugualmente deduce, ai sensi degli art 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art 273 comma 1-bis, in relazione all'art. 192 i commi 3 e 4, cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, per essere stati violati e comunque non esplicitati i criteri legali di valutazione della prova indiziaria, in quanto il Tribunale del riesame valorizza conversazioni e materiali multimediali ma manca l'indicazione di singole frasi dal contenuto univocamente criminoso e adeguati riscontri tali da ricondurre alla persona del IA, tanto più che l'attribuzione allo stesso del nickname è deduttiva e gli stessi sequestri di armi e droga non sono stati effettuati nei confronti del ricorrente;
inoltre lo stesso materiale non appare puntualmente riferito al medesimo. Difetta in definitiva una ricostruzione metodica del peso esplicativo degli indizi rimasti contro il RE distinta dal quadro collettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto tutti afferenti la carenza di un rinnovato vaglio motivazionale del quadro di gravità indiziaria in relazione alla condotta associativa a seguito dell'annullamento dell'ordinanza genetica con riguardo ai due soli reati fine in materia di stupefacenti contestati al IA, sono generici per aspecificità estrinseca e comunque manifestamente infondati. 3 2.1. Va rilevato, in primo luogo, che nel ricorso col quale è stato chiesto il riesame dell'ordinanza genetica, come evidenziato a pag. 7 del provvedimento del Tribunale della libertà, non contestato sul punto dal ricorrente e comunque emergente dall'istanza agli atti - cui questa Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale - non sono stati sollevati motivi specifici e puntuali con riferimento al quadro indiziario, la difesa essendosi limitata a una generica richiesta di revisione. Nonostante ciò il Tribunale si è correttamente fatto carico di verificare la concludenza del quadro indiziario a carico del RE, tant'è vero che, autonomamente valutati gli indizi, ha poi annullato l'ordinanza con riferimento ai reati di cui ai capi 25) e 30). Ora, come condivisibilmente affermato da questa Corte, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3 - , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020 Cc., Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, Rv. 191962; Sez. 3, n. 3560 del 10/12/2013, Rv. 258553). In definitiva, qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il Tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, potrà limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione (Sez. 5 - , Sentenza n. 40061 del 12/07/2019 Cc., Rv. 278314 - 03; Sez. 6, Sentenza n. 18853 del 15/03/2018 Cc., Rv. 273384 - 01), che, sui punti non oggetto di censura, potrà essere articolata in modo sintetico e non condizionato dalla necessità di rispondere alle argomentazioni della difesa (Sez. 2 - , Sentenza n. 27865 del 14/05/2019 Cc. Rv. 277016 - 02); l'obbligo di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, essendo imposto al Tribunale che rigetta la richiesta di riesame, solo a condizione che tali elementi siano stati prospettati dinanzi a quest'ultimo (Sez. 5 - , Sentenza n. 41792 del 22/10/2025 Cc., Rv. 289025 - 01). 4 2.2. Non appare dunque censurabile il percorso motivazionale del Tribunale della libertà, che, prioritariamente ha analizzato, in maniera puntuale e articolata il quadro indiziario quale esposto nell'ordinanza genetica, poi ha evidenziato tutti gli indizi a carico del IA, che portavano a ritenere la sua partecipazione al delitto associativo, aggravato dal metodo mafioso, oltre che la concludenza dello stesso quadro con riferimento agli ulteriori reati di estorsione, rapina detenzione di armi da guerra, ricettazione di armi comuni da sparo. E' di conseguenza priva di fondamento l'argomentazione difensiva introdotta col primo motivo di ricorso - ma riproposta anche col quarto e quinto motivo - secondo la quale il Tribunale del riesame avrebbe confermato l'ordinanza L ck) 431, 112r- impugnata, specie in relazione alla condotta di partecipazione nel reato di tarZall 74 del DPR 309 del 1990, senza effettuare una puntuale valutazione del quadro indiziario, asseritamente residuo;
osservato peraltro che anche tale affermazione non è corretta, perché nessun indizio è stato espunto, ma semplicemente si è ritenuta la non concludenza del quadro con riferimento al concorso nelle attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, specificamente contestate ai capi 25 e 30). 2.3. In specie, alle pagine 12 e 1211e21/491ipanza sono richiamate, e in itA parte riportate, le chat con il capo e promotoreY13urgio, nonché gli elementi sulla base dei quali si è ritenuto di individuazione il IA nel soggetto che utilizzava i vari nickname;
alle pagine 15, 16 e 17 è riportata, anche qui in termini piuttosto analitici, l'importante chat del 12/12/2024, richiamando anche i coevi messaggi whatsapp, mentre, a pagina 21 si legge un'altrettanto analitica disanima degli accordi e dell'intermediazione svolta da IA in relazione alle future attività di spaccio del gruppo in programma sul territorio e alle relative spartizioni, ancora a pagina 24 è analizzato, sempre sulla base della messaggistica captata, l'ulteriore elemento della sussistenza di una cassa comune e della tenuta della contabilità, in particolare da parte del IA. Infine a pagina 27 dell'ordinanza si rinviene un'articolata disanima degli elementi in virtù dei quali deve ritenersi la sussistenza dell'associazione e il ruolo di partecipe del ricorrente, mentre più avanti da pagina 33 il Tribunale si dilunga sugli elementi che fondano il robusto quadro indiziario in relazione ai reati satelliti di cui ai capi 8) e 9), peraltro non attinti da alcuno dei motivi dell'odierno ricorso. 2.4. Da ultimo, con specifico riguardo al quinto motivo di ricorso col quale si lamenta l'omessa esplicitazione dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria, si osservai conclusivamente che, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che 5 ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l'insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). Pertanto, la delibazione attuale è funzionale alla verifica della tenuta logica del provvedimento cautelare di secondo grado, in relazione alla gravità indiziaria nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza, nella prospettiva da ultimo evidenziata, ovviamente suscettibile di evoluzioni ricostruttive in sede dibattimentale. Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 28291 del 24/06/2020, Piccolo, n.m.), esulando dal controllo di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). 3. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso - anch'essi generici e manifestamente infondati - che, incentrati sulla medesima logica che assume la carenza e insufficienza del vaglio operato dal Tribunale con riferimento alla specifica posizione del IA, censurano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 3.1. I motivi sono entrambi aspecifici in quanto non si confrontano minimamente con la motivazione offerta dal Tribunale che ha riaffermato l'operatività, di virtù della tipologia dei reati oggetto dell'imputazione cautelare, aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 cod. pen., della doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (si 6 veda a pagina 44 dell'ordinanza), evidenziando come non risultano nella specie elementi idonei a superare dette presunzioni, considerata la concretezza e l'attualità del pericolo in virtù del ruolo ricoperto dal IA del suo diretto rapporto L4, "A. col capo e promotorAurgio, non sottaciuto chevricorrente è risultato direttamente coinvolto in gravi delitti intimidatori realizzati anche con l'uso di armi da guerra detenute dal medesimo sodalizio, nonché gravato da precedenti condanne anche per reati specifici. Ebbene il ricorrente, a fronte di siffatta motivazione, non ha evidenziato alcun elemento di contrasto - né lo aveva fatto nel ricorso sottoposto al Tribunale del riesame, come si è detto assolutamente generico - e in questa sede ha genericamente lamentato un difetto di attualità delle esigenze cautelari, evidenziando (peraltro con motivazione che si attaglia semmai al decorso di periodi di tempo significativi pari a diversi anni) per la prima volta, il tempo decorso tra i fatti, definiti "episodi storici", e l'applicazione della misura cautelare, peraltro individuato in alcuni mesi. 3.2. Sotto questo profilo, nel ribadire che si tratta di un argomento in alcun modo sottoposto al Tribunale del riesame, che pertanto non è stato posto in grado di interloquire sul punto, è tuttavia necessario evidenziare che i precedenti di questa Corte e così il principio della necessaria valutazione del cosiddetto'tempo silente', anche in relazione ai reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., peraltro accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (in tal senso da . ultimo Sez. 2 - , Sentenza n. 1709 del 23/12/2025 Cc., dep. 2026, Rv. 289277 - 01 ; Sez. 4 - , Sentenza n. 29237 del 11/06/2025 Cc., Rv. 288309 - 01 ; Sez. 2 - , Sentenza n. 6592 del 25/01/2022 CC. Rv. 282766 - 02), è stato elaborato in relazione a casi in cui erano trascorsi dai fatti, periodi significativi, da valutarsi alla luce delle caratteristiche e della gravità dei reati, per lo più in termini di anni, cui non si attaglia per principio un decorso fisiologico al sistema - che non opera esclusivamente con riferimento agli arresti in flagranza - pari, come nel caso in esame, ad alcuni mesi. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria 7 24 kin , 2026 IL FUNZIONAR' • UA di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29 gennaio 2026.
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele LL che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Antonino Graziano ha insistito per raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 agosto 2025, il Tribunale di Palermo in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di IA LV, annullava l'ordinanza emessa in data 30.07.2025 dal GIP del Tribunale di Palermo, in relazione a due reati di cui all'art. 73, c. 4, del DPR 309 del 1990 (capi 25 e 30), limitatamente alla posizione del ricorrente, confermandola per i capi 1)rireato di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 stesso DPR e 416-bis.1 cod. pen.7;8), 9) e 22) dell'incolpazione provvisoria, questi ultimi aventi rispettivamente ad oggetto episodi di estorsione, detenzione e porto di armi da guerra, anch'essi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., e ricettazione di armi. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a cinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14866 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BA IA Data Udienza: 29/01/2026 2.1. Col primo motivo deduce, la violazione degli articoli 273, 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, omessa, comunque apparente e contraddittoria, in ordine alla necessaria rivalutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari a seguito dell'annullamento dell'ordinanza con riferimento ai reati di cui ai capi 25) e 30). Si assume che, pur essendo intervenuto un ridimensionamento qualitativo e quantitativo del compendio indiziario nei confronti del ricorrente IA, il Tribunale del riesame ha confermato automaticamente, in assenza di un'adeguata motivazione, la custodia cautelare in carcere e la gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo, nonostante l'annullamento dell'ordinanza proprio con riferimento ai reati in materia di stupefacenti, senza la necessaria scomposizione degli apporti individuali;
oltretutto la gravità indiziaria quale affermata dal Tribunale del riesame si basa su elementi (intercettazioni e chat, riscontri di videosorveglianza, sequestri di armi e droga) che, depurati delle estensioni cumulative, non appaiono decisivi con riguardo alla posizione del RE, anche atteso che l'uso dei nickname non è accertato, i messaggi sono stati interpretati per contesto senza riscontri diretti, e nessun sequestro risulta effettuato nei confronti del ricorrente. Ne deriva la violazione degli articoli 273 e 292 cod. proc. pen. per omessa valutazione effettiva degli indizi e delle esigenze cautelari. 2.2.Col secondo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 606 i comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, con specifico riferimento alla conferma della custodia cautelare in carcere dopo il ridimensionamento del quadro indiziario, senza alcuna rimodulazione del giudizio di adeguatezza, scelta della quale è stata offerta una motivazione per lo più per relationem, solo apparente e di contesto in assenza di una valutazione calibrata sulla figura del IA, il Tribunale avendo omesso di motivare in positivo l'inidoneità di misure meno afflittive, laddove la custodia cautelare in carcere rappresenta ai sensi dell'art. 275, commi 3 e 3-bis, cit. / sempre una eytrema ratio. 2.3. Col terzo motivo ha dedotto, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art 274 c.p.p. e il correlato vizio di motivazione per essere stato affermato il pericolum libertatis in termini astratti e non attualizzati. Si assume che il Tribunale, rifacendosi al paradigma associativo non ha attualizzato il rischio specifico per IA dopo l'eliminazione dei capi 25) e 30) e, soprattutto, si è limitato a richiamare i precedenti penali del ricorrente, non ha valorizzato il tempo trascorso dai principali episodi, contestati nel 2024 e nel 2025, 2 dunque parecchi mesi prima della applicazione della misura cautelare, né ha considerato che ai predetti episodi non sono seguite ulteriori condotte, né elementi che attestino la capacità operativa attuale dell'associazione, con evidente difetto di attualizzazione delle esigenze cautelari (si citano, sezione 5, n. 44.943 del 2015; sezione 2, n. 5307 del 2017), per cui l'asserito periculum risulta del tutto congetturale. 2.4. Col quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 125, 292 e 309 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, in relazione alla mancanza di motivazione autonoma dell'ordinanza del Tribunale del riesame, per avere operato una motivazione cosiddetta per relationem, pervenendo, nonostante l'annullamento per i capi di 25 e 30), alla sostanziale conferma dell'ordinanza genetica, senza svolgere una rinnovata e autonoma pesatura né spiegare la tenuta sistemica dell'impianto indiziario epurato dei due capi relativi al traffico di sostanze stupefacenti (si citano Sezione 2, n. 11.985 del 2017; Sezione 6, n. 42.333 del 2019). 2.5. Col quinto motivo, ugualmente deduce, ai sensi degli art 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art 273 comma 1-bis, in relazione all'art. 192 i commi 3 e 4, cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, per essere stati violati e comunque non esplicitati i criteri legali di valutazione della prova indiziaria, in quanto il Tribunale del riesame valorizza conversazioni e materiali multimediali ma manca l'indicazione di singole frasi dal contenuto univocamente criminoso e adeguati riscontri tali da ricondurre alla persona del IA, tanto più che l'attribuzione allo stesso del nickname è deduttiva e gli stessi sequestri di armi e droga non sono stati effettuati nei confronti del ricorrente;
inoltre lo stesso materiale non appare puntualmente riferito al medesimo. Difetta in definitiva una ricostruzione metodica del peso esplicativo degli indizi rimasti contro il RE distinta dal quadro collettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto tutti afferenti la carenza di un rinnovato vaglio motivazionale del quadro di gravità indiziaria in relazione alla condotta associativa a seguito dell'annullamento dell'ordinanza genetica con riguardo ai due soli reati fine in materia di stupefacenti contestati al IA, sono generici per aspecificità estrinseca e comunque manifestamente infondati. 3 2.1. Va rilevato, in primo luogo, che nel ricorso col quale è stato chiesto il riesame dell'ordinanza genetica, come evidenziato a pag. 7 del provvedimento del Tribunale della libertà, non contestato sul punto dal ricorrente e comunque emergente dall'istanza agli atti - cui questa Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale - non sono stati sollevati motivi specifici e puntuali con riferimento al quadro indiziario, la difesa essendosi limitata a una generica richiesta di revisione. Nonostante ciò il Tribunale si è correttamente fatto carico di verificare la concludenza del quadro indiziario a carico del RE, tant'è vero che, autonomamente valutati gli indizi, ha poi annullato l'ordinanza con riferimento ai reati di cui ai capi 25) e 30). Ora, come condivisibilmente affermato da questa Corte, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3 - , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020 Cc., Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, Rv. 191962; Sez. 3, n. 3560 del 10/12/2013, Rv. 258553). In definitiva, qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il Tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, potrà limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione (Sez. 5 - , Sentenza n. 40061 del 12/07/2019 Cc., Rv. 278314 - 03; Sez. 6, Sentenza n. 18853 del 15/03/2018 Cc., Rv. 273384 - 01), che, sui punti non oggetto di censura, potrà essere articolata in modo sintetico e non condizionato dalla necessità di rispondere alle argomentazioni della difesa (Sez. 2 - , Sentenza n. 27865 del 14/05/2019 Cc. Rv. 277016 - 02); l'obbligo di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, essendo imposto al Tribunale che rigetta la richiesta di riesame, solo a condizione che tali elementi siano stati prospettati dinanzi a quest'ultimo (Sez. 5 - , Sentenza n. 41792 del 22/10/2025 Cc., Rv. 289025 - 01). 4 2.2. Non appare dunque censurabile il percorso motivazionale del Tribunale della libertà, che, prioritariamente ha analizzato, in maniera puntuale e articolata il quadro indiziario quale esposto nell'ordinanza genetica, poi ha evidenziato tutti gli indizi a carico del IA, che portavano a ritenere la sua partecipazione al delitto associativo, aggravato dal metodo mafioso, oltre che la concludenza dello stesso quadro con riferimento agli ulteriori reati di estorsione, rapina detenzione di armi da guerra, ricettazione di armi comuni da sparo. E' di conseguenza priva di fondamento l'argomentazione difensiva introdotta col primo motivo di ricorso - ma riproposta anche col quarto e quinto motivo - secondo la quale il Tribunale del riesame avrebbe confermato l'ordinanza L ck) 431, 112r- impugnata, specie in relazione alla condotta di partecipazione nel reato di tarZall 74 del DPR 309 del 1990, senza effettuare una puntuale valutazione del quadro indiziario, asseritamente residuo;
osservato peraltro che anche tale affermazione non è corretta, perché nessun indizio è stato espunto, ma semplicemente si è ritenuta la non concludenza del quadro con riferimento al concorso nelle attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, specificamente contestate ai capi 25 e 30). 2.3. In specie, alle pagine 12 e 1211e21/491ipanza sono richiamate, e in itA parte riportate, le chat con il capo e promotoreY13urgio, nonché gli elementi sulla base dei quali si è ritenuto di individuazione il IA nel soggetto che utilizzava i vari nickname;
alle pagine 15, 16 e 17 è riportata, anche qui in termini piuttosto analitici, l'importante chat del 12/12/2024, richiamando anche i coevi messaggi whatsapp, mentre, a pagina 21 si legge un'altrettanto analitica disanima degli accordi e dell'intermediazione svolta da IA in relazione alle future attività di spaccio del gruppo in programma sul territorio e alle relative spartizioni, ancora a pagina 24 è analizzato, sempre sulla base della messaggistica captata, l'ulteriore elemento della sussistenza di una cassa comune e della tenuta della contabilità, in particolare da parte del IA. Infine a pagina 27 dell'ordinanza si rinviene un'articolata disanima degli elementi in virtù dei quali deve ritenersi la sussistenza dell'associazione e il ruolo di partecipe del ricorrente, mentre più avanti da pagina 33 il Tribunale si dilunga sugli elementi che fondano il robusto quadro indiziario in relazione ai reati satelliti di cui ai capi 8) e 9), peraltro non attinti da alcuno dei motivi dell'odierno ricorso. 2.4. Da ultimo, con specifico riguardo al quinto motivo di ricorso col quale si lamenta l'omessa esplicitazione dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria, si osservai conclusivamente che, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che 5 ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l'insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). Pertanto, la delibazione attuale è funzionale alla verifica della tenuta logica del provvedimento cautelare di secondo grado, in relazione alla gravità indiziaria nei termini di qualificata probabilità di colpevolezza, nella prospettiva da ultimo evidenziata, ovviamente suscettibile di evoluzioni ricostruttive in sede dibattimentale. Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 28291 del 24/06/2020, Piccolo, n.m.), esulando dal controllo di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). 3. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso - anch'essi generici e manifestamente infondati - che, incentrati sulla medesima logica che assume la carenza e insufficienza del vaglio operato dal Tribunale con riferimento alla specifica posizione del IA, censurano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 3.1. I motivi sono entrambi aspecifici in quanto non si confrontano minimamente con la motivazione offerta dal Tribunale che ha riaffermato l'operatività, di virtù della tipologia dei reati oggetto dell'imputazione cautelare, aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 cod. pen., della doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (si 6 veda a pagina 44 dell'ordinanza), evidenziando come non risultano nella specie elementi idonei a superare dette presunzioni, considerata la concretezza e l'attualità del pericolo in virtù del ruolo ricoperto dal IA del suo diretto rapporto L4, "A. col capo e promotorAurgio, non sottaciuto chevricorrente è risultato direttamente coinvolto in gravi delitti intimidatori realizzati anche con l'uso di armi da guerra detenute dal medesimo sodalizio, nonché gravato da precedenti condanne anche per reati specifici. Ebbene il ricorrente, a fronte di siffatta motivazione, non ha evidenziato alcun elemento di contrasto - né lo aveva fatto nel ricorso sottoposto al Tribunale del riesame, come si è detto assolutamente generico - e in questa sede ha genericamente lamentato un difetto di attualità delle esigenze cautelari, evidenziando (peraltro con motivazione che si attaglia semmai al decorso di periodi di tempo significativi pari a diversi anni) per la prima volta, il tempo decorso tra i fatti, definiti "episodi storici", e l'applicazione della misura cautelare, peraltro individuato in alcuni mesi. 3.2. Sotto questo profilo, nel ribadire che si tratta di un argomento in alcun modo sottoposto al Tribunale del riesame, che pertanto non è stato posto in grado di interloquire sul punto, è tuttavia necessario evidenziare che i precedenti di questa Corte e così il principio della necessaria valutazione del cosiddetto'tempo silente', anche in relazione ai reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., peraltro accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (in tal senso da . ultimo Sez. 2 - , Sentenza n. 1709 del 23/12/2025 Cc., dep. 2026, Rv. 289277 - 01 ; Sez. 4 - , Sentenza n. 29237 del 11/06/2025 Cc., Rv. 288309 - 01 ; Sez. 2 - , Sentenza n. 6592 del 25/01/2022 CC. Rv. 282766 - 02), è stato elaborato in relazione a casi in cui erano trascorsi dai fatti, periodi significativi, da valutarsi alla luce delle caratteristiche e della gravità dei reati, per lo più in termini di anni, cui non si attaglia per principio un decorso fisiologico al sistema - che non opera esclusivamente con riferimento agli arresti in flagranza - pari, come nel caso in esame, ad alcuni mesi. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria 7 24 kin , 2026 IL FUNZIONAR' • UA di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29 gennaio 2026.