Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, in virtù del carattere non risarcitorio dell'indennizzo liquidabile ex art. 314 cod. proc. pen., non è richiesta la prova della reale entità del danno subito, basandosi la relativa liquidazione su una valutazione equitativa dello stesso affidata all'apprezzamento del giudice di merito. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva omesso la valutazione del licenziamento provocato dalla carcerazione subita perché l'istante non aveva provato l'entità del danno subito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2009, n. 35662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35662 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 09/04/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 817
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 020270/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA AB EN SA N. IL 26/12/1964;
nei confronti di:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 06/02/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni, del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
- 1 - Con ordinanza del 6 febbraio 2008, la Corte d'Appello di Perugia, in applicazione del disposto di cui all'art. 314 c.p.p., liquidava a NA AT BE ID, a titolo di equa riparazione per l'ingiusta carcerazione sofferta dal 1 al 22 novembre 2004, la somma di Euro 5.188,04.
La corte territoriale, accertato, quanto al diritto all'indennizzo, che il ricorrente non aveva in alcun modo contribuito, ne' prima ne' dopo la perdita della libertà personale, a determinare, con una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave, l'adozione del provvedimento restrittivo, liquidava, preso atto del protrarsi della detenzione, delle modalità della stessa e delle conseguenze che ne erano conseguite, la somma ritenuta di giustizia.
Avverso tale decisione ricorre, per il tramite del difensore, il NA che deduce violazione di legge, specificamente degli artt.314, 315, 643 c.p.p., e art. 284 c.p.c., comma 5 e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sotto i profili della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla individuazione del "quantum" da liquidarsi, per avere la corte territoriale a tal fine utilizzato solo il parametro aritmetico, pur avendo affermato che questo rappresenta solo un solido fondamento di partenza per la individuazione dell'indennizzo, senza tenere conto delle ulteriori e gravi conseguenze determinate dalla carcerazione, rappresentate: dal licenziamento dal posto di lavoro, dal trasferimento della residenza, cui l'itero nucleo familiare era stato costretto per l'eco che la vicenda giudiziaria aveva avuto sulla stampa, dalla cessione dell'attività commerciale facente capo alla moglie. La corte territoriale avrebbe anche errato nel non porre a carico del ministero convenuto le spese del giudizio riparatorio.
Con nota difensiva depositata presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente ha ribadito ed ulteriormente articolato i motivi di ricorso.
- 2 - Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, in particolare di individuazione dei criteri da seguire nella determinazione dell'equo indennizzo, questa Corte ne ha costantemente individuato il carattere indennitario e non risarcitorio, affermando che la liquidazione dello stesso si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto sia della durata della custodia cautelare sia, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà. Con riferimento alla durata della carcerazione, il criterio di riferimento per il calcolo dell'indennizzo è stato individuato in quello aritmetico, che tiene conto della durata della carcerazione ed è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2 e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art.303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, dì ingiusta restrizione subita. Calcolo grazie al quale si perviene alla individuazione della somma liquidabile di circa Euro 235,00, per ogni giorno di detenzione in carcere, comprensiva di tutte le negative conseguenze generalmente derivanti dalla carcerazione, ridotta alla metà nel caso di arresti domiciliari in vista della loro minore afflittività rispetto alla detenzione in carcere. Detto criterio, che risponde all'esigenza di garantire, nei diversi contesti territoriali, un trattamento tendenzialmente uniforme, non esime, tuttavia, il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione il più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame.
La Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito "che il giudice è assolutamente libero anche di andare al di là del parametro aritmetico allorché le conseguenze personali e familiari si rivelino tali - nonostante la modesta durata della privazione della libertà- da meritare un indennizzo senza confini, se non il confine del tetto massimo disponibile", ed ancora che "i parametri aritmetici individuano soltanto di norma o, se si vuole, soltanto tendenzialmente il massimo indennizzo liquidabile relativamente a tutte le conseguenze personali e familiari patibili per ogni giorno di ingiusta detenzione, libero essendo il giudice di discostarsene, sia in meno sia in più, e non solo marginalmente,...dando, però, di quel discostarsi....congrua motivazione e ciò, ancora una volta, per far apprezzare, in una valutazione equitativa, l'equità" (Cass.
8.7.05 sez. 4^). Orbene, a tali principi, che questa Corte pienamente condivide, si è attenuta solo in parte la corte territoriale che, seppur ha correttamente applicato il parametro aritmetico, non ha compiutamente motivato la decisione di rigettare la richiesta di liquidazione di somme aggiuntive per le ulteriori conseguenze, di natura familiare e personale, che il ricorrente ha sostenuto essergli derivate dall'ingiusta carcerazione.
In realtà, a tale proposito, se congrua e coerente sul piano logico appare la decisione dei giudici della riparazione di rigettare le richieste relative al riconoscimento di ulteriori danni asseritamente derivati dal trasferimento della residenza del nucleo familiare e dalla cessione dell'attività commerciale, giustificata dalla corte territoriale - attraverso il richiamo alle osservazioni sul punto rese dall'Avvocatura dello Stato, riportate nel provvedimento impugnato - dalla non diretta discendenza di tali danni dalla carcerazione, oltre che dalla mancanza di prova della loro sussistenza ed entità, fondata, viceversa, si presenta la censura con riguardo ai danni conseguiti dalla perdita del posto di lavoro. A tale proposito, invero, sono stati gli stessi giudici della riparazione a sostenere non potersi mettere in dubbio che il licenziamento dell'odierno ricorrente, da parte della ditta "P O", era stato provocato della carcerazione ed a riconoscere in capo allo stesso la presenza di ulteriori conseguenze negative, da questa prodotte, meritevoli di considerazione. Riconoscimento, tuttavia, che, nell'argomentare della corte territoriale, non ha avuto seguito alcuno perché il NA - hanno sostenuto i giudici della riparazione - non aveva provato l'entità del danno subito. Affermazione certamente erronea ed illogica, ove si consideri che il riconosciuto carattere indennitario e non risarcitorio dell'indennizzo liquidabile ex art. 314 c.p.p. non pretende la prova della reale entità del danno, basandosi la relativa liquidazione su una valutazione equitativa dello stesso, affidata all'apprezzamento del giudice del merito. Valutazione che, dunque, è stata erroneamente omessa dalla corte territoriale, il cui provvedimento deve essere in parte qua annullato, con rinvio alla stessa corte, limitatamente alla mancata liquidazione dell'indennizzo dovuto al richiedente per l'ulteriore pregiudizio causato dall'ingiusta carcerazione sofferta, rappresentato dalla perdita dell'attività lavorativa.
Manifestamente infondata, infine, è la censura relativa alla mancata condanna del ministero convenuto alle spese del procedimento, legittimamente esclusa in vista del fatto che lo stesso si è limitato alla semplice costituzione in giudizio e non ha contestato la legittimità della richiesta.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione dell'indennizzo, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2009