Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2009, n. 35662
CASS
Sentenza 9 aprile 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, in virtù del carattere non risarcitorio dell'indennizzo liquidabile ex art. 314 cod. proc. pen., non è richiesta la prova della reale entità del danno subito, basandosi la relativa liquidazione su una valutazione equitativa dello stesso affidata all'apprezzamento del giudice di merito. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva omesso la valutazione del licenziamento provocato dalla carcerazione subita perché l'istante non aveva provato l'entità del danno subito).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2009, n. 35662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35662
    Data del deposito : 9 aprile 2009

    Testo completo