Sentenza 29 novembre 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la Corte di cassazione non può esercitare poteri di tipo sostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorio, a fronte di carenze documentali e informative su aspetti determinanti ai fini del giudizio cautelare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, ritenendo necessario l'esame di nuovi documenti prodotti dal ricorrente nel giudizio di legittimità ai fini della valutazione dell'eventuale adeguatezza dell'applicazione della meno grave misura degli arresti domiciliari).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2013, n. 48125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48125 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 29/11/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 1848
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 44914/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IORDACHE IONUT ADRIAN N. IL 21/07/1992;
avverso l'ordinanza n. 40/2013 CORTE APPELLO di BARI, del 17/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente alla mancata omissione degli arresti domiciliari e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 ottobre 2013 la Corte d'appello di Bari ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere a RD Ionut Adrian, a seguito di un arresto eseguito dalla P.G. in forza di una segnalazione inserita nel S.I.S. dalle Autorità rumene.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo i seguenti vizi:
a) violazione dell'art. 143 c.p.p. e dell'art. 6 C.E.D.U., poiché l'attività giudiziaria è stata espletata in lingua italiana e senza la presenza di un interprete, mentre l'arrestato comprende esclusivamente la lingua rumena;
b) carenza di motivazione del provvedimento in relazione alla mancanza di fumus: nel fascicolo mancano il m.a.e. e la sentenza esecutiva da cui quel provvedimento ha avuto origine, oltre ai documenti previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, mentre la Corte d'appello ha ritenuto sufficiente al riguardo la semplice segnalazione inserita nel S.I.S. per giustificare l'applicazione della massima misura cautelare;
c) violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3, avendo il RD comprovato, con la produzione di apposita documentazione, l'esistenza di un domicilio stabile presso l'abitazione di una parente, ciò che gli avrebbe consentito di fruire della diversa e più adeguata misura cautelare degli arresti domiciliari;
d) nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione, in quanto la Corte d'appello si è limitata a depositare un semplice prestampato, senza addurre le ragioni a sostegno dell'applicazione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati.
4. La prima doglianza è palesemente infondata, atteso che dal contenuto del verbale di arresto, eseguito dalla P.G. ex L. n. 69 del 2005, art. 11, risulta che il ricorrente ha espressamente riferito di comprendere la lingua italiana e di rinunciare alla presenza di un interprete.
5. Parimenti infondata deve ritenersi la seconda censura, che non considera il dato normativo relativo alla inapplicabilità del disposto di cui all'art. 273 c.p.p. nella fase cautelare della procedura di consegna relativa al m.a.e., ne' il fatto, chiaramente evidenziato nell'ordinanza impugnata, che il provvedimento è stato correttamente emesso sulla base della segnalazione S.I.S. in atti, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3, (Sez. 6, n. 5583 del 26/01/2011, dep. 14/02/2011, Rv. 249232), stante l'equiparazione stabilita tra la predetta segnalazione ed il m.a.e., in attesa del ricevimento dell'originale da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione (ex art. 9, par. 3, della Decisione quadro n. 584/GAI del Consiglio dell'U.E. del 13 giugno 2002).
6. Inammissibile, per genericità, deve ritenersi anche il quarto motivo, emergendo chiaramente, dal provvedimento impugnato, le ragioni giustificative della misura cautelare applicata nei confronti del ricorrente.
7. Fondato, invece, appare il terzo motivo, avuto riguardo alla necessità di esaminare i nuovi elementi documentali prodotti dal ricorrente ai fini della valutazione sull'eventuale adeguatezza della diversa e meno grave misura cautelare degli arresti domiciliari, elementi precedentemente non valutati in sede di adozione della misura coercitiva qui impugnata (arg. ex Sez. 6, n. 6592 del 25/01/2013, dep. 11/02/2013, Rv. 254578), ed il cui apprezzamento deve essere riservato alla Corte d'appello, non essendo possibile esercitare, in questa Sede, poteri di tipo sostitutivo o integrativo, e tanto meno istruttorio, a fronte di eventuali carenze documentali ed informative su aspetti determinanti ai fini del giudizio cautelare (da ultimo, v. Sez. 6, n. 19597 del 22/05/2012, dep. 23/05/2012, Rv. 252511).
8. In relazione al profilo da ultimo evidenziato, pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento, con rinvio alla Corte d'appello affinché proceda nel senso indicato, mentre deve essere rigettato nel resto.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla concedibilità degli arresti domiciliari.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013