Sentenza 27 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di cessione del credito, il debitore è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, intervenuti, dopo la cessione, fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, l'efficacia di detti fatti deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la cessione con il semplice consenso, la modificazione convenzionale degli effetti (già verificatisi) del contratto dal quale traeva origine il credito ceduto, convenuta tra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente ne perde la relativa disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario, giusta il disposto dell'art. 1265 cod. civ. - la cui "ratio" ha portata generale pur regolando la norma stessa fattispecie particolari -, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2003, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. RIGGIO Ugo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA INTESA SPA, in persona del suo amm.re delegato CARLO SALVATORI, BANCA AMBROSIANO VENETO SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t. CESARINI SC elettivamente domiciliati in ROMA VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO CASELLATI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TO IO SRL, in persona del leg. rapp.te TO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato RA VOLTAGGIO ES, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO STECCANELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
FALL EDIL'S COSTR SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 193/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 23/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato GARGANI BENEDETTO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato VOLTAGGIO ANTONIO (deposita delega rilasciata da VOLTAGGIO ES RA) difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso (previa riunione con RG 925/00) per rigetto del RG 925/00 ed annullamento della sentenza di cui a RG 7773/00.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 24.1.89, la Srl Elio FO premesso che, per atto pubblico 3.3.87, aveva acquistato dalla Srl ILs Costruzioni un terreno con sovrastante edificio ad uso industriale ed abitazione;
che tale contratto era stato stipulato in esecuzione d'altro contratto stipulato, a sua volta, in pari data e tra le stesse parti, a transazione d'una vertenza insorta in ordine a precedente rapporto relativo alla realizzazione del medesimo edificio;
che, in forza di detto accordo, essa deducente aveva conferito alla controparte l'appalto dei lavori per il completamento dell'edificio stesso, al convenuto prezzo di L. 180.000.000, da ultimarsi entro il termine del 30.7.87 con una penale di L. 100.000 per ogni giorno di ritardo;
che controparte non aveva rispettato il termine pattuito ed, inoltre, l'opera era risultata affetta da gravi vizi, particolarmente nell'impermeabilizzazione della terrazza di copertura e nella pavimentazione del piano seminterrato;
ch'essa deducente, risultate inutili specifiche diffide, s'era, pertanto, trovata costretta, agendo in virtù della clausola n. 7 d'ulteriore convenzione inter partes 18.5.88 e previa comunicazione, a far effettuare a terzi i lavori di sistemazione e completamento dell'edificio; che, nel frattempo, la ILs aveva ceduto alla AN Cattolica del Veneto il proprio residuo credito nei suoi confronti per l'indicato ammontare di L. 70.000.000; che la cessione le era stata notificata il 28.4.88;
che, riscontrando tale comunicazione con nota 14.6.88, essa deducente aveva significato come il credito teorico della ILs ammontasse a L. 67.071.076 ma che esso era subordinato, nel suo ammontare e nella sua esigibilità, all'esecuzione entro brevissimo tempo dei lavori necessari all'eliminazione dei vizi dell'opera e salva comunque la detrazione di quanto dovuto per la penale;
che, ciononostante, la BCV, con nota 7.10.88, le aveva comunicato d'aver operato compensazione tra il credito cedutole dalla ILs, nella misura di L. 67.071.076, ed il saldo attivo del c/c n. 8739.52 intrattenuto da essa deducente presso la AN stessa;
che tale operazione della BCV era da considerare illegittima, sia ove effettuata ex art. 1248 CC, per non avere ella accettato la cessione in quanto con la nota 14.6.88 aveva comunicato le contestazioni dalle quali risultavano condizionate la stessa esistenza del credito oltre alla sua esigibilità, sia ove effettuata ex clausola n. 5 delle condizioni generali di conto corrente, per attenere tale clausola a rapporti sorti direttamente tra banca e cliente e non a rapporti nascenti da fatto del terzo quale la cessione nonché per difetto non solo dell'esigibilità e liquidità ma anche della stessa sussistenza del credito - conveniva la BCV innanzi al tribunale di Belluno al fine di sentir dichiarare l'illiceità dell'operata compensazione, disporre il reintegro del conto corrente e condannare la convenuta ai danni.
Costituendosi, la BCV - premesso che con la convenzione 18.5.88 la FO aveva riconosciuto liquido ed esigibile il credito della ILs, in data, quindi, posteriore alla cessione in proprio favore notificatale il 28.4.88; che la stessa FO aveva riconosciuto il credito della ILs nella lettera 14.6.88 di riscontro alla notifica della cessione;
che le contestazioni contenute in tale lettera non potevano trasformare in condizionato un credito già esigibile;
che la ceduta FO non poteva opporre in compensazione crediti sorti dopo la notifica della cessione e per titolo diverso, ravvisabile nella convenzione 18.5.88 come desumibile anche dalla lettera 14.6.88; che la compensazione era comunque consentita dall'art. 5/3^ delle condizioni di conto corrente erroneamente interpretato dalla FO;
che, anzi, essendo stata la compensazione solo parziale, era suo diritto conseguire la differenza;
che, in fine, nessun danno poteva invocare controparte, in quanto il richiamato art. 5 delle condizioni di conto corrente consentiva ad essa deducente d'esercitare il diritto di ritenzione e di pegno a garanzia di qualsiasi suo credito verso il correntista - chiedeva, in rito, autorizzasi la chiamata in causa della ILs e, nel merito, respingersi le avverse domande ed, in accoglimento della proposta riconvenzionale, condannarsi la FO al pagamento in proprio favore della somma di L.
2.928.924 pari alla differenza tra la cessione e l'operata compensazione.
Successivamente, a seguito di fusione per incorporazione della BCV nel Banco Ambrosiano Veneto, quest'ultimo si costituiva in luogo della BCV. Si costituiva anche la ILs evidenziando come la propria presenza in giudizio attenesse al solo accertamento della validità del credito ceduto, volendo rimanere estranea alla vertenza tra le altre partì in ordine alla compensazione. Con sentenza 4.11.94, l'adito tribunale respingeva la domanda. Avverso tale decisione la FO proponeva gravame cui resisteva il Banco Ambrosiano Veneto mentre la ILs rimaneva contumace. Con sentenza 23.2.99, la corte d'appello di Venezia - ritenuto che, con la transazione 18.5.88, essendosi dalla FO riconosciuto un credito della ILs per L. 67.071.076 ma al contempo vantato un proprio controcredito per lavori ancora da eseguirsi e quindi non determinato nel quantum;
che, detti lavori non essendo stati eseguiti dalla ILs ed avendo la FO provveduto in proprio con un esborso di L. 29.002.875, il credito della ILs, operata la compensazione, ammontasse dunque a L. 38.068.200; che, peraltro, il credito della ILs per L. 67.071.076, pur certo e liquido, non fosse esigibile, appunto perché contestualmente alla sua ricognizione la FO non s'era impegnata al pagamento immediato ma aveva posticipato tale pagamento all'adempimento delle obbligazioni relative ai lavori assunte dalla ILs, a questo rapportando altresì eventuali ulteriori riduzioni;
che con la transazione 15.5.88 non si fosse, pertanto, definitivamente fissato il credito della ILs, con rinvio ad una fase successiva delle conseguenze dell'eventuale inadempimento della stessa ILs, anche perché all'aliquid datum, consistente nel riconoscimento del credito di L. 67.071.076, non poteva corrispondere un aliquid retentum se non nell'inesigibilità di tale credito sino alla riduzione dello stesso in compensazione del controcredito;
che detta compensazione tra FO ed ILs fosse opponibile alla AN, in quanto con la lettera 14.6.98, letta nel suo complesso, la FO non aveva accettato puramente e semplicemente la cessione ma aveva fatto presente essere l'entità del credito ceduto soggetta a riduzione da quantificarsi all'esito dei lavori, il che era stato recepito dalla AN la quale non aveva proceduto all'autocompensazione se non dopo molti mesi;
che i vizi ed i difetti nei lavori non fossero fatti sopravvenuti, dacché le contestazioni risalivano al febbraio del 1988; che, pertanto, la AN non potesse invocare l'art. 5 delle condizioni di conto corrente a giustificazione del prelievo e dovesse, pertanto, essere condannata alla restituzione;
che la AN neppure potesse invocare i diritti di ritenzione o pegno, non avendo operato in ragione dell'uno e non avendo attivato la procedura dell'altro ex art. 2798 CC;
che la questione sollevata dalla FO in ordine al carattere vessatorio dell'art. 5 delle condizioni di conto corrente non fosse ammissibile perché nuova e non fosse rilevabile d'ufficio non trovando applicazione nel caso di specie l'art. 1469/bis/2^ CC;
che l'appello incidentale della AN per il pagamento di L.
2.298.924 fosse infondato, essendo il credito della ILs soltanto di L. 38.068.200 e non di L. 71.260.000; che la ILs fosse tenuta a manlevare la AN di quanto restituito alla FO - respingeva l'appello incidentale ed, in parziale accoglimento di quello principale, condannava il Banco Ambrosiano Veneto alla restituzione della somma di L. 67.071.070 in favore della FO e condannava la ILs a rivalere di tale somma il Banco Abrosiano Veneto, confermando nel resto.
Avverso tale decisione la AN NT, nuova denominazione del Banco Ambrosiano Veneto, proponeva ricorso per cassazione con dieci motivi.
Resisteva la Srl FO con controricorso.
Il Fallimento della ILs, ritualmente intimato, non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi, preliminarmente, disattendere l'istanza di riunione del presente giudizio sul ricorso RG 7773/2000 al giudizio sul ricorso RG 925/2000, dacché la prescrizione dell'art. 335 CPC non trova applicazione ove le impugnazioni investano non la medesima sentenza ma sentenze diverse, emesse per di più, come nella specie, nei confronti dei medesimi contraddittori ma concernenti materie del contendere, se pure per alcuni aspetti connesse, tuttavia distinte per petita e causae petendi.
Per quanto attiene, infatti, al rapporto tra la FO e la AN le posizioni processuali assunte dalla prima nei confronti della seconda nell'uno e nell'altro giudizio sono, all'evidenza, distinte:
con il giudizio introdotto per citazione 20.1.89 (in questa sede RG n. 925/00), la FO ha chiesto che, accertato nel rapporto principale il proprio credito verso la ILs in ragione dei danni derivatile dall'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte con la convenzione del 15.5.88, nel rapporto derivato detto credito fosse posto in compensazione con il credito vantato nei suoi confronti dalla AN in quanto cessionaria dalla ILs, per atto 31.3.88, del credito vantato nei suoi confronti dalla cedente in ragione dell'esecuzione dalla stessa data alle convenzioni 31.5.85 e 3.3.87;
con il giudizio introdotto per citazione 24.1.89 (in questa sede RG n. 7773/00), la FO ha chiesto, invece, dichiararsi illegittima la compensazione operata dalla AN tra il saldo attivo del conto corrente ch'essa v'intratteneva ed il credito vantato nei suoi confronti dall'ILs e ceduto alla AN stessa, ciò sia per essere quest'ultimo litigioso e privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sia per non avere essa debitrice ceduta accettato puramente e semplicemente la cessione ma segnalato la contestazione in corso del credito ceduto.
È, tuttavia, altrettanto evidente come, nonostante la segnalata differenza, tra i due giudizi fosse egualmente da ravvisare uno stretto rapporto d'interdipendenza, come dimostrava già di per se stessa la deduzione, tra le ragioni svolte nella citazione 24.1.89, della contestazione del credito effettuata con la citazione 20.1.89, per il che l'accertamento demandato al giudice adito con l'atto di citazione 20.1.89 risultava essere un ineludibile antecedente logico- giuridico di quello demandato al giudice adito con l'atto di citazione 24.1.89 ed il giudizio pregiudicato doveva essere sospeso, ex art. 295 CPC, in attesa della definizione di quello pregiudicante onde evitare quel conflitto pratico di giudicati che, omessosi tale dovuto adempimento, si è, poi, in effetti verificato tra le due sentenze della corte d'appello di Venezia 16.11.98 n. 1816 e 23.2.99 n. 193 in esame. Ciò non di meno, la trattazione congiunta dei due giudizi in questa sede consente d'ovviare all'inconveniente determinato da tale omissione.
L'esito del giudizio RG n. 925/00 avverso la sentenza 16.11.98 n. 1816 è, all'evidenza, di per se solo determinante sulla decisione del presente giudizio RG n. 7773/00 avverso la sentenza 23.2.99 n. 193, dacché l'accertata insussistenza di diritti che la FO possa fondatamente vantare nei confronti della ILs in ragione del complessivo rapporto e della stessa convenzione 18.5.88 necessariamente comporta la consequenziale definitiva affermazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito della ILs verso la FO derivante dai ridetti rapporto e convenzione e, quindi, l'affermazione altresì della legittimità della compensazione operata dalla AN, cessionaria di quel credito, con l'ammontare dell'attivo del c/c intrattenuto presso di essa dalla FO.
Poiché, infatti, nel giudizio introdotto con l'atto di citazione 24.1.89 la FO ha inteso contestare la legittimità di detta compensazione operata dalla banca in ragione dell'assunto mancato avveramento della condizione cui l'efficacia della ricognizione di debito in favore della ILs era stata, a suo avviso, subordinata, id est l'esatta esecuzione dei lavori oggetto dell'obbligazione contestualmente assunta dalla ILs, il definitivo accertamento - con la sentenza resa in questa sede nel giudizio introdotto con la citazione 20.1.89, pregiudiziale sia sotto il profilo temporale sia soprattutto sotto quello logico-giuridico - dell'insussistenza del preteso inadempimento della ILs alla dedotta obbligazione fa in ogni caso venir meno sotto qualsiasi profilo il fondamento della domanda proposta con il detto atto di citazione 24.1.89. Nè si può validamente obiettare che la pronunzia resa in questa sede nel giudizio RG n. 925/00, con la quale si è definita mediante reiezione del proposto ricorso e consequenziale passaggio in giudicato della sentenza 16.11.98 n. 1816 della corte d'appello di Venezia, la controversia introdotta dalla FO con l'atto di citazione 20.1.89, non faccia stato con efficacia di giudicato nel presente giudizio RG n. 7773/00 relativo alla controversia introdotta dalla FO con l'atto di citazione 24.1.89, dacché la questione del preteso inadempimento della ILs alla convenzione 18.5.88 dedotta dalla FO non è res inter alios acta, essendo stata, appunto, definita in un giudizio nel quale tutte le parti interessate al rapporto di cessione ed alle eccezioni relative al rapporto tra cedente e ceduto, opponibili al cessionario, erano presenti e sul punto si è regolarmente svolto il contraddittorio, onde la sentenza resa su tale questione ha, nel presente giudizio, valore di giudicato esterno rilevabile ex officio anche in sede di legittimità (Cass. SS.UU. 25.5.01 n. 226, 4.7.01 n. 9050, 9.8.01 n. 10977). Escluso, dunque, che alla ILs possa essere addebitato alcun inadempimento alla convenzione 18.5.88 e che in base alla convenzione stessa possa essere riconosciuto alla FO alcun credito nei confronti della ILs, debbonsi in ogni caso riconoscere la certezza, la liquidità, l'esigibilità del credito verso la FO ceduto dalla ILs alla AN e, di conseguenza, la legittimità della compensazione da quest'ultima operata;
onde il ricorso in esame va accolto con annullamento dell'impugnata sentenza che, al contrario, l'inadempimento della ILs ed il credito della FO aveva riconosciuti così dichiarando l'illegittimità della compensazione, condannando la AN alla restituzione e respingendo la riconvenzionale della AN stessa per la differenza tra ammontare del credito posto, in compensazione ed ammontare del saldo attivo del c/c.
Non senza considerare, ma solo ad abundantiam, come, d'altro canto, la sentenza 23.2.99 della corte d'appello di Venezia oggetto dell'impugnazione in esame risulti, in effetti, inficiata dai significativi errori di diritto denunziati in ricorso. Poiché, infatti, con nota 28.4.88 la AN ebbe a notificare alla FO d'essersi resa cessionaria, per atto 31.3.88, del credito della ILs nei confronti della stessa FO, ex art. 1248/2^ CC nessun credito di quest'ultima nei confronti della ILs insorto successivamente alla detta notificazione poteva essere opposto in compensazione alla AN;
onde, quand'anche alla FO fossero stati riconosciuti crediti nei confronti della ILs per i danni ch'ella assumeva cagionatile da quest'ultima con il preteso inadempimento alla convenzione con la stessa intervenuta il 15.5.88, non di meno detti crediti, in quanto sorti successivamente alla cessione, non sarebbero stati opponibili in compensazione alla AN cessionaria.
La stessa convenzione 15.5.88 e, quindi, qualsivoglia effetto della stessa non potevano, d'altronde, essere opposti alla AN cessionaria.
Se è vero, infatti, che nella cessione di credito il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore non è, tuttavia, men vero che se, dopo la cessione, intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità o estinzione del credito, l'efficacia di questi deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la cessione col semplice consenso, la modificazione consensuale degli effetti già verificatisi del contratto, dal quale traeva origine il credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto - quale sarebbe stata, nella specie, la sottoposizione dell'esigibilità del credito già maturato in favore della ILs e riconosciuto dalla FO alla condizione dell'esecuzione di determinati lavori da parte della prima - non è opponibile al cessionario, in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario, giusta il disposto dell'art. 1265 CC la cui ratio ha portata generale pur regolando la norma fattispecie particolari, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza. Nella specie, pertanto, ne' la convenzione 18.5.88 tra la cedente ILs e la ceduta FO ne', quindi, i suoi effetti sarebbero stati, in ogni caso, opponibili alla AN, resasi cessionaria del credito sin dal 31.3.88 e dalla quale la cessione era stata notificata al debitore ceduto sin dal 28.4.88, onde la compensazione dalla AN stessa operata non era suscettibile di contestazione sulla base di diritti - peraltro, giova ripetere, accertati insussistenti - accampati dalla ceduta FO in ragione della detta convenzione e della sua esecuzione.
Le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto ai pur evidenti vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, con la quale si è preteso di decidere incidenter tantum le questioni relative alla natura della convenzione 18.5.88 ed all'assunto inadempimento della ILs, già rimesse alla cognizione d'altro giudice e da questo decise, non solo senza tenere alcun conto di tale precedente decisione, pur sottoposta all'attenzione del giudicante, ma basando il raggiunto convincimento su affermazioni del tutto apodittiche ed, in quanto tali, all'evidenza insufficienti, tanto nell'interpretazione della convenzione 18.5.88 quanto nell'affermazione dell'inadempimento della ILs (quando non anche scarsamente meditate, come nella valutazione del sinallagma transattivo, laddove non s'è percepito che all'aliquid datum dell'assunzione dell'obbligazione di pagamento del credito della ILs da parte della FO, con rinunzia a far valere contestazioni sull'esecuzione delle pattuizioni pregresse, corrispondeva l'aliquid retentum dell'assunzione da parte della ILs della corrispondente obbligazione d'eseguire ex novo determinati lavori).
L'annullamento dell'impugnata sentenza nella parte relativa alla ritenutavi illegittimità della compensazione operata dalla AN in virtù del credito cedutole comporta l'assorbimento del motivo concernente la reiezione della riconvenzionale proposta dalla AN stessa, sulla quale il giudice di rinvio dovrà ulteriormente pronunziarsi, e dei motivi concernenti le ulteriori diverse ragioni per le quali la AN assumeva potersi ad altri titoli operare la compensazione, divenuti superflui.
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione alle ragioni esposte, e la causa va, di conseguenza, rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito di secondo grado, che s'indica in diversa sezione della medesima corte d'appello di Venezia, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2003