Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10035
CASS
Sentenza 10 luglio 2002

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L'impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla Corte d'appello può essere proposta, ai sensi degli articoli 827 e seguenti cod. proc. civ. (dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 25 del 1994 e prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 387 del 1998), soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irritale, l'impugnazione predetta è inammissibile, essendo legittimamente esperibile solo l'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10035
    Data del deposito : 10 luglio 2002

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