Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
L'impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla Corte d'appello può essere proposta, ai sensi degli articoli 827 e seguenti cod. proc. civ. (dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 25 del 1994 e prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 387 del 1998), soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irritale, l'impugnazione predetta è inammissibile, essendo legittimamente esperibile solo l'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10035 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO RO, elettivamente domiciliato in Roma, via dè Gracchi n. 137, presso l'avv. Gianluigi Malandrino, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FATA FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI s.p.a., in persona dell'Amministratore Delegato, dott. Giuseppe Vecchione, elettivamente domiciliato in Roma, via Pier Luigi da Palestrina n.19, presso l'avv. SA Terenzio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 26 ottobre 1999-10 luglio 2000, n. 22224 del 2000, RR.GG.AA.CC. 34214 e 3056 del 1998, cron. 22148;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 aprile 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
uditi gli avv. G. Malandrino e A. Terenzio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 26 ottobre 1999-10 luglio 2000, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso proposto ai sensi degli articoli 808, secondo comma, e 827 codice di procedura civile, da SA IO avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio di cui al CCNl dirigenti del settore assicurativo.
Con la medesima decisione, lo stesso Tribunale rigettava l'appello proposto del IO avverso la sentenza del TO di Roma, che aveva dichiarato improponibile l'impugnazione avverso il medesimo lodo, proposta innanzi a quel giudice.
Il Tribunale osservava preliminarmente che l'impugnazione diretta del lodo deve proporsi (in base alle regole di legge allora vigenti) davanti alla Corte d'Appello, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Le disposizioni di cui all'art. 806 codice di procedura civile, osservavano i giudici di appello, riguardano l'arbitrato rituale i mentre l'arbitrato in questione, riguardante un licenziamento di dirigente assicurativo, ha pacificamente natura irrituale.
Quanto all'appello avverso la decisione del TO (riunito dal Tribunale all'altro procedimento di impugnazione diretta del lodo), dopo aver ricordato che la stessa poteva essere impugnata solo per vizi del consenso, ed, in particolare, per errore di fatto, i giudici di appello sottolineavano che al licenziamento del dirigente si applicano, sia pure con i correttivi resi necessari dalla particolare posizione del dirigente, le norme generali dettate dalla legge n. 604 del 1966. Quanto al merito della causa, gli stessi giudici osservavano che al IO era stato contestato un notevole inadempimento degli - obblighi contrattuali, avendo egli mancato l'obiettivo della riorganizzazione delle attività aziendali per il quale era stato assunto.
Tutti i testimoni sentiti avevano confermato che IO non si era impegnato con l'entusiasmo necessario per migliorare l'efficienza ed i risultati della Compagnia, sicché poteva concludersi che egli si era reso responsabile di una condotta inerte e priva della iniziativa necessaria.
Il lodo arbitrale irrituale, ricordava il Tribunale, può essere impugnato solo quando la volontà degli arbitri risulti viziata per una delle cause invalidanti previsti dalla disciplina del codice civile (art.5 della legge n. 533 del 1973), in sostanza, per errore,
dolo o violenza.
Escluse queste due ultime ipotesi, non poteva neppure profilarsi la sussistenza di un errore essenziale di fatto.
L'apprezzamento di fatto compiuto dagli arbitri non può più essere rimesso in discussione in sede giudiziaria.
Con ampia motivazione, infatti, il Collegio arbitrale aveva escluso che, con riferimento al caso di specie, il licenziamento del IO fosse stato determinato da una valutazione assolutamente discrezionale e soggettiva del datore di lavoro. Esso, invece, era stato causato dal mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali il IO era stato assunto e quindi dalla sua incapacità ovvero dalla negligenza dimostrata nell'adempimento dei propri doveri. Avverso tale decisione il IO propone ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi.
Resiste il TA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle regole che disciplinano i casi di impugnazione dei lodi arbitrali, con riferimento agli articoli 808, secondo comma, 827 829 codice di procedura civile e con particolare riferimento all'art. 5, secondo comma, della legge 11 agosto 1973 n. 533, per avere ritenuto non impugnabile il contenuto decisorio del lodo arbitrale, nonostante la violazione di norme inderogabili di legge e del contratto collettivo.
Ad avviso dei giudici di appello, la verifica del lodo dovrebbe essere limitata all'accertamento di eventuali vizi della volontà. Il ricorrente osserva che, accogliendo questa tesi, non sarebbe mai possibile verificare la correttezza del lodo arbitrale, rispetto alle norme di legge e di contratto.
Pur muovendo dall'esatto principio secondo il quale, per identificare la nozione di licenziamento ingiustificato del dirigente occorrerebbe pur sempre far riferimento all'art. 3 della legge n. 604 del 1966 in tema di giustificato motivo (tesi questa condivisa dal lodo arbitrale) la sentenza impugnata avrebbe finito - ad avviso del ricorrente - per eludere proprio tale precetto, inserendo nella fattispecie parametri valutativi assolutamente indefinibili e tali da integrare, dunque, addirittura l'arbitrarietà.
In tutta la decisione mancherebbe ogni riferimento al caso di specie, ed in particolare qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni per le quali il licenziamento del IO dovesse intendersi giustificato. Tra l'altro, osserva il ricorrente, anche a voler condividere interpretazioni diverse, dovrebbe comunque concludersi per l'esistenza di un qualche limite al potere datoriale in sede di recesso.
Sotto altro profilo, il ricorrente osserva che il lodo arbitrale aveva dato per scontato, nonostante tutta la documentazione esibita, che la sua assunzione fosse stata disposta in previsione di una ristrutturazione dell'intero FATA.
Non rispondeva, poi, al vero che l'attività del IO avesse portato a cattivi risultati in azienda.
Tutte queste circostanze, puntigliosamente elencate nella lettera di contestazione del Fondo, erano state clamorosamente sconfessate dalla documentazione esibita e dai testimoni escussi.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione ed erronea interpretazione degli articoli 36 e seguenti del CCNL, in riferimento all'art. 2104 codice civile ed all'art.3 della legge 15 luglio 1966 n. 604. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe disatteso la disposizione inderogabile del contratto collettivo, che subordina la legittimità del recesso aziendale al presupposto della sussistenza e della giustificazione dei motivi addotti.
Anche a voler ritenere non inficiato da errore l'apprezzamento dei fatti contestati al IO, occorreva comunque sottolineare che gli stessi non avrebbero mai potuto configurare violazione degli obblighi contrattuali e, tanto meno, un inadempimento di rilevanza tale da giustificare il licenziamento.
Solo il licenziamento motivato con un notevole inadempimento del dirigente, in base alla nozione legale del giustificato motivo accolta dalla norma collettiva, potrebbe giustificare il licenziamento del dirigente.
Non condivisibile appariva l'ulteriore argomentazione svolta dal Collegio arbitrale (e condivisa dal Tribunale) secondo la quale il licenziamento sarebbe giustificato tutte le volte in cui il dirigente non abbia fatto quanto umanamente possibile per soddisfare le aspettative dell'impresa.
Il mancato raggiungimento di un risultato (tra l'altro, neppure previsto in sede di assunzione) non potrebbe mai giustificare il licenziamento del IO, che doveva, pertanto, ritenersi determinato da una valutazione assolutamente discrezionale del datore di lavoro.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro, violazione degli articoli 1175 e 1375 codice civile, errata, contraddittoria e insufficiente motivazione.
Riprendendo le argomentazioni svolte nel primo motivo, il ricorrente ribadisce che la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni indagine circa l'obiettiva esistenza dei fatti addotti quali motivi del recesso (sia per quanto riguarda il ramo vita ed il ramo malattie, che per la liquidazione sinistri e la riorganizzazione della rete commerciale).
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 codice civile, dell'art. 116 codice di procedura civile nello svolgimento del procedimento arbitrale con particolare riguardo alle risultanze istruttorie, violazione dell'art. 1428 codice civile, violazione e falsa applicazione delle predette norme di legge da parte del Tribunale, contraddittorietà ed omissione di motivazione sul punto nella sentenza impugnata.
Il ricorrente ripercorre tutti gli addebiti mossigli con la lettera di contestazione dal TA e sottolinea che il TA non aveva prodotto alcun documento dal quale risultasse un qualche suo inadempimento. Al contrario, secondo il ricorrente, dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze raccolte emergeva l'impegno profuso dal ricorrente in tutti i settori e le aree cui egli era stato preposto, con compiti di ristrutturazione dei servizi dell'intera società. In pratica, ad avviso del ricorrente, la decisione del Tribunale si baserebbe solo sull'omesso riscontro di documenti basilari (come bilanci, ordini di servizio e circolari) e sarebbe motivata con alcune "voci" che circolavano in azienda, ovvero con una lettura del tutto parziale e contraddittoria delle prove testimoniali raccolte. Tutto questo integra, ad avviso del ricorrente, contemporaneamente violazione di legge e difetto di motivazione. Nelle valutazioni del Collegio era possibile rinvenire errori di tale gravità da far ritenere l'esistenza di un vero e proprio vizio di volontà, rilevante anche ai sensi dell'art. 1428 c.c. avendo il Collegio ritenuto accertati fatti non veri.
I quattro motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, sono del tutto infondati.
È opportuno premettere che le disposizioni di cui all'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile riguardano solo l'arbitrato rituale, mentre l'arbitrato in esame, previsto dal CCNL per i dirigenti del settore di appartenenza per la definizione delle controversie relative alla giustificatezza del licenziamento dei dirigenti, ha pacificamente natura irrituale (Cass. 12223 del 1993, 5260 del 1988, 4364 del 1983; Cass. S.U. n. 5600 del 6 novembre 1984). La novella del 1994 ha introdotto una importante novità, in materia di impugnazione del lodo arbitrale, accentrandola in capo alla Corte d'Appello ed eliminando i problemi relativi all'individuazione del giudice dell'impugnazione, nei casi in cui la materia appartenga alla competenza del giudice speciale (che in passato aveva dato luogo a soluzioni contrastanti).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, l'impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla Corte d'Appello può essere proposta, ai sensi degli articoli 827 e seguenti del codice di procedura civile, (dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 25 del 1994 e prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998) soltanto con riferimento agli arbitrati rituali,
mentre, in caso di arbitrato irrituale l'impugnazione predetta non può dirsi ammissibile, essendo legittimamente esperibile solo l'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (in questo senso Cass. 22 novembre 2000 n. 15070, cfr. anche Cass. nn. 5280 del 1998 e 11761 del 1992). Questa Corte condivide tale interpretazione, per le ragioni specificate nella decisione per prima segnalata.
Pertanto, la decisione di inammissibilità dell'impugnazione diretta del lodo, adottata dal Tribunale, deve essere confermata, ribadendosi che non sono esperibili nei confronti degli arbitrati irrituali i mezzi di impugnazione previsti dagli articoli 827 e seguenti del codice di procedura civile, che con riferimento ai soli arbitrati rituali, prevedevano, all'epoca, la competenza esclusiva a conoscere dell'impugnazione in capo alla Corte d'Appello (art. 830; v. ora d.lvo n. 387 del 1998 e 80 del 1998).
È appena il caso di notare che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale secondo la quale, in ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare direttamente lodo davanti alla Corte d'Appello, non viene sottoposta a specifica censura da parte del ricorrente (neppure nel primo motivo di ricorso).
La sentenza impugnata dopo aver affermato l'inammissibilità del ricorso ex art. 827 codice di procedura civile, ha rigettato l'appello proposto avverso la decisione del TO, ritenendo incensurabile l'apprezzamento dei fatti addotti come motivo di recesso, motivato con il mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali il IO era stato assunto e con la scarsa diligenza e incapacità dimostrata dal dirigente nell'assolvimento dei propri compiti di riorganizzazione dei servizi dell'intera società. A fronte di tali, argomentate, conclusioni il ricorrente deduce che il lodo arbitrale sarebbe inficiato dalla violazione di inderogabili disposizioni di legge e di contratto collettivo. Il ricorrente rileva inoltre che il Collegio arbitrale avrebbe ritenuto - contrariamente al vero - che la sua assunzione fosse stata deliberata allo scopo di riorganizzare il FATA, e che erroneamente avrebbe ritenuto sussistenti tutti gli addebiti a lui mossi, sulla base di parametri che non trovavano riscontro alcuno nelle disposizioni del contratto collettivo.
In tal modo, conclude il ricorrente, il Collegio sarebbe incorso nella violazione delle regole di correttezza e buona fede - che avrebbero dovuto comunque essere tenute presenti - prima dal Collegio arbitrale e quindi dai giudici di merito nell'apprezzamento dei fatti che avevano condotto al suo licenziamento.
Le censure del ricorrente sono del tutto infondate.
Esse, sotto l'apparente denuncia di un errore di fatto, tendono a riproporre una diversa valutazione degli elementi della lite, sostitutiva di quella contenuta nel lodo arbitrale, in violazione della disciplina che regola l'arbitrato irrituale e dei limiti di impugnazione del lodo (l'impugnazione del lodo è anteriore all'entrata in vigore del d.lvo n. 387 del 1998).
Secondo le disposizioni del, codice di rito applicabili al caso di specie, l'arbitrato irrituale si conclude con un lodo che non acquista l'efficacia della sentenza, ma quella dei contratti ed è soggetto solo alle impugnative, per nullità o annullamento, stabilite per i negozi.
La società resistente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale se gli arbitri accertano in via di fatto i presupposti per l'applicazione di un licenziamento disciplinare, nei confronti di un dipendente, in conformità della previsione della contrattazione collettiva, non è possibile che tale apprezzamento di fatto sia successivamente rimesso in discussione con l'impugnativa del lodo, ex art. 5 della legge n. 533 del 1973, salva l'ipotesi in cui quest'ultimo, che ha natura strettamente negoziale, sia affetto da un vizio della volontà, quale l'errore, la violenza o il dolo (Cass. 11 giugno 1987 n. 5108, cfr. anche Cass. 12 marzo 1979 n. 1534, 8 novembre 1976 n. 4085, 18 aprile 1975 n. 1444). Ancora, sottolinea la società resistente, l'errore che può venire in considerazione ai fini dell'impugnabilità del lodo in tema di arbitrato libero è l'errore sostanziale o essenziale degli arbitri, che ricorre quando questi ultimi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà (cioè quando non abbiano preso in visione gli elementi della controversia o ne abbiano supposto altri inesistenti o abbiano dato come contestati fatti pacifici o viceversa), restando per contro esclusa ogni forma di impugnativa per errore di giudizio, in ordine sia alla valutazione delle prove che all'opportunità delle decisioni adottate in concreto dagli arbitri, o per errore di diritto (Cass. 18 gennaio 1993 n. 579, cfr. anche Cass. 8 febbraio 1988 n. 1341, 11 giugno 1987 n. 5108, 9 agosto 1985 n. 4409, 26 luglio 1983 n. 5147, 23 febbraio 1981 n. 1070) Osserva sul punto il Collegio:
Nelle controversie di lavoro trovava applicazione, all'epoca dei fatti, la disposizione di cui all'art. 5 comma 2^ della legge n. 533 del 1973, per la quale "Il lodo arbitrale non è valido ove vi sia stata violazione di disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti o accordi collettivi".
Il Decreto legislativo n. 80 del 1998 ha, successivamente, individuato le ragioni di impugnazione del lodo nella violazione di disposizioni inderogabili di legge e nel difetto assoluto di motivazione.
Il Decreto n. 387 dello stesso anno ha quindi eliminato ogni indicazione circa i motivi di invalidità del lodo, che devono essere ricavati dall'intero sistema.
Con riferimento al caso di specie, innanzitutto, deve escludersi che i giudici di appello abbiano trascurato, nella loro valutazione, testimonianze o documenti (il contenuto dei quali, tra l'altro, non viene neppure indicato dal ricorrente nei vari motivi di ricorso, donde un ulteriore profilo di inammissibilità dello stesso). Il richiamo alle regole generali di correttezza e buona fede alla materia del licenziamento, inoltre, appare del tutto fuor di luogo. Si richiamano sul punto le considerazioni, anche di recente formulate da questa Corte, secondo le quali il principio di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile riguarda l'esecuzione del contratto e non anche la sua risoluzione, anche quando è ammissibile il licenziamento "ad nutum" (Cass. 16 ottobre 1996 n. 9027, 24 giugno 1998 n. 6268). Inammissibili appaiono le altre censure sollevate dal ricorrente (alcune, tra l'altro, formulate per la prima volta in sede di appello, come quella relativa alle argomentazioni utilizzate dal TO per sostenere l'esistenza di un "notevole" inadempimento da parte del IO ad obblighi neppure specificati nella lettera di assunzione).
Val la pena di sottolineare che i giudici di appello hanno ritenuto giustificato il recesso alla luce dei principi legali di giustificato motivo ancor più restrittivi di quelli generalmente accolti dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 24 giugno 1998 n. 6268, 13 marzo 1998 n. 2761, 25 novembre 10 445, 9 giugno 1995 n. 6520, 14 maggio 1993 n. 5531). Osserva il Collegio, anche ai fini della disposizione di cui all'art. 384, secondo comma, codice di procedura civile, che se il giudizio finale di giustificatezza del recesso espresso dal Collegio arbitrale è stato condiviso dal Tribunale alla luce di tale principio più severo, a maggior ragione il licenziamento in esame deve ritenersi giustificato alla luce dell'orientamento prevalente - che è condiviso dal Collegio - secondo il quale la nozione di giustificatezza del licenziamento non coincide con quella di giusta causa o giustificato motivo di cui agli articoli 2119 codice civile e 3 della legge n. 604 del 1966, essendo prevista invece dai contratti collettivi (Cass.13 marzo 1998 n. 2761, 25 novembre 1996 n. 10445, 9 giugno 1995 n. 6520, 14 maggio 1993 n. 5531). Correttamente, nella premessa, in linea con i principi più volte espressi da questa Corte, i giudici di appello hanno escluso che il licenziamento del dirigente possa essere determinato da valutazioni assolutamente discrezionali e soggettive del datore di lavoro (Cass. n. 6268 del 1998). Incensurabile appare, pertanto, la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello, e la considerazione che il mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali il IO era stato assunto fu imputabile, non importa se per negligenza o incapacità, allo stesso dirigente e fu l'unica causa del suo licenziamento, costituendo - secondo l'incensurabile accertamento di fatto del Collegio arbitrale "considerevole inadempimento degli obblighi contrattuali, in particolare rispetto agli obiettivi di riorganizzazione dell'attività aziendale ed al mancato impulso di attività tese a migliorare la qualità dei servizi ed al contenimento dei costi". Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 31,17 oltre ad euro 3.000 (tremila) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2002