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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1856 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GARUFI NUNZIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
03/06/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA (ME) il 18/06/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 51, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati, in data 24/11/2009, il figlio e, in data Persona_1
26/10/2012, la figlia Parte_3 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati e potranno fissare le loro rispettive residenze ove riterranno opportuno, comunicandosi reciprocamente, nell'interesse esclusivo dei figli minori, ogni mutamento di domicilio o residenza.
2. Il sig. continuerà a Parte_1
vivere nella casa coniugale, che i coniugi hanno tenuto in locazione, sita in via Fontana
Vecchia n.19, in Taormina, che resterà, pertanto, sempre a titolo di locazione, nella esclusiva disponibilità del sig. mentre la sig.ra trasferirà altrove Parte_1 Parte_2
la propria residenza.
3. Le parti per quanto riguarda ogni accordo relativo ai figli minori dichiarano di rinviare espressamente al contenuto del Piano Genitoriale congiuntamente elaborato da loro genitori ed allegato al presente ricorso per farne parte integrante.
4. I coniugi convengono di comune accordo che il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
un assegno mensile di € 200,00 (euro duecento /00) per ognuno dei due Parte_2
figli e, quindi, complessivamente un assegno mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di concorso nel mantenimento. Il detto assegno dovrà essere versato entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà aggiornato annualmente con riferimento alla variazione dell'indice
Istat, come per legge.
5. I coniugi in costanza di matrimonio hanno acquistato una vettura tipo
Volkswagen targata GR177XS intestata alla sig.ra e che rimarrà in uso Parte_2
esclusivo della stessa, la quale provvederà a far fronte a tutte le relative imposte.
6. Di comune accordo i coniugi stabiliscono che, essendo ciascuno di loro nelle possibilità economiche di provvedere dignitosamente a sé stessi, non è posto alcun obbligo di contributo al mantenimento per loro medesimi.
7. I coniugi dichiarano di avere regolato tutti gli altri rapporti economici, di avere diviso tutti i loro beni mobili, anche registrati, nonché anche quelli che costituivano l'arredo della casa coniugale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente”.
Nel piano genitoriale, previsto quale parte integrante dell'accordo, i coniugi stabilivano inoltre che:
“I genitori di comune accordo stabiliscono che i figli e in conformità al Per_1 Pt_3
regime della legge n. 54/2006 in materia di affidamento condiviso, restino affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e che gli stessi eserciteranno la responsabilità genitoriale, tuttavia i minori, per ragioni di opportunità, resteranno domiciliati e collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per tre giorni alla settimana e, comunque, sempre compatibilmente con le preminenti esigenze scolastiche e di salute degli stessi;
inoltre, in considerazione del fatto che tra i coniugi non sussiste alcun livello di conflittualità da sconsigliare una frequente visita dei figli da parte del padre, ritenuta l'età comunque raggiunta dai minori, considerato altresì che il sig. Parte_1
continuerà a vivere nella casa coniugale, i coniugi stabiliscono di comune accordo che
[...]
i figli potranno dormire con il padre tre giorni alla settimana, anche consecutivi e, comunque, con diverse modalità da concordarsi tra le parti. e, comunque, sempre compatibilmente con le preminenti esigenze scolastiche, ludiche e di salute dei figli, che dovranno in ogni caso essere sempre garantite anche nelle ore in cui i minori saranno insieme al padre;
i genitori, convengono tuttavia che i giorni e gli orari di visita potranno essere concordati liberamente tra di loro, in modo collaborativo e flessibile e sempre nell'ottica di un interesse principale dei minori. Le parti - in considerazione delle modalità stabilite per il diritto di visita del sig.
, nonché in previsione che i minori pernottino con il predetto genitore tre Parte_1
giorni alla settimana e, quindi, con un mantenimento diretto dei minori da parte del genitore, allorquando sono insieme a lui - convengono di comune accordo, che il sig. Parte_1
corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile complessivo di € 400,00 (euro Parte_2
quattrocento/00), euro duecento per ciascuno dei minori, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli. Il detto assegno dovrà essere versato entro i primi dieci giorni di ogni mese e sarà aggiornato annualmente con riferimento alla variazione dell'indice Istat, come per legge. Le parti concordano espressamente che la madre percepirà per intero, e quindi al
100%, l'assegno unico universale per i figli. Le parti precisano che nella commisurazione dell'importo del predetto assegno a titolo di concorso nel mantenimento hanno espressamente tenuto in considerazione la capacità reddituale di ciascuno dei coniugi. I genitori con il presente Piano Genitoriale stabiliscono insieme che in occasione delle festività natalizie, i figli trascorreranno con uno dei due genitori, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di
Capodanno, dalle ore 10.00 del giorno festivo alle ore 10.00 del successivo, in modo tale che una delle due festività, compresa la notte, sarà trascorsa insieme con uno dei due genitori. Lo stesso criterio sarà adottato in occasione delle festività pasquali, nel giorno di Pasqua e in quello di Pasquetta. Inoltre, i minori trascorreranno entrambe l'intera giornata con il genitore in occasione del rispettivo compleanno di ciascuno di essi, pur se non coincidente con i rispettivi giorni in cui dovrebbe essere esercitato il diritto di visita. Per il compleanno dei figli, ognuno di loro trascorrerà ad anni alterni il proprio compleanno con il padre e con la madre e, comunque, sempre insieme all'altro fratello, sempre facendo in ogni caso salve diverse e migliori intese tra i genitori. I genitori altresì si impegnano reciprocamente a consentire che i figli minori partecipino alle ricorrenze dei rispettivi nuclei familiari di provenienza, pur se non coincidenti con i rispettivi giorni in cui dovrebbe essere esercitato il diritto di visita, fermo restando che i coniugi in modo collaborativo e con flessibilità possono sempre concordare insieme diverse e migliori intese tra di loro. Le parti convengono inoltre che tutte le spese straordinarie relative alle esigenze e al mantenimento dei figli, tra cui anche quelle mediche, come farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, come le spese ortodontiche, oculistiche, tickets sanitari, per libri scolastici, per materiale di corredo scolastico ad inizio anno, tasse scolastiche, universitarie, presso istituti pubblici, extrascolastiche, come tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, e sportive, centro ricreativo estivo, o quelle di abbigliamento per il cambio stagionale, e quant'altro in genere che non rientri tra le spese ordinarie, saranno divise tra i coniugi, già a decorrere da subito, in ragione della metà per ciascuno, previa esibizione di idonea documentazione probatoria. I genitori concordano e si impegnano sul fatto che sarà loro principale cura assicurare un valido rapporto allo scopo di garantire ai due figli una continua relazione affettiva equilibrata con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ognuno dei genitori potrà, inoltre, tenere i figli con sé per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, compatibilmente con le rispettive esigenze di lavoro, previo accordo tra le parti. In tale periodo, ognuno dei genitori, previo appuntamento da comunicare all'altro, potrà recarsi a vedere i figli per tre pomeriggi, non continuativi, sempre fatte in ogni caso salve diverse e migliorative intese tra i genitori. I genitori potranno sempre e liberamente comunicare telefonicamente con i figli, anche a mezzo internet, senza alcun impedimento da parte dell'altro genitore, ed essere altresì informati costantemente delle loro condizioni di salute. Nel caso di malattia dei minori, i genitori concordano nel riconoscersi la reciproca possibilità / disponibilità di visita agli stessi, previo appuntamento da concordare tra le parti. Inoltre, i minori dovranno avere costantemente nell'elenco dei contatti di urgenza i riferimenti di entrambi i genitori;
questi ultimi avranno ognuno pieno accesso a tutte le informazioni scolastiche, mediche nonché a tutte quelle riferite alle attività extrascolastiche dei figli in genere, mentre ognuno dei genitori in occasione di appuntamenti per visite mediche dovrà sempre fornire comunicazione all'altro genitore almeno sette giorni prima affinché quest'ultimo possa parteciparvi. I genitori si impegnano a consultarsi immediatamente e reciprocamente per tutte le questioni urgenti e di rilevante importanza che riguardino i figli minori nonché a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo, in caso di variazione, sempre nell'interesse esclusivo degli stessi figli minori. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative alla salute dei minori, all'istruzione, all'educazione, alle scelte in materia di educazione religiosa, alle attività sportive che i minori potranno praticare, a quelle di carattere ludico in genere, alle loro frequentazioni abituali, e tutte le altre attività che comunque riguardino la prole. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno invece esercitare la responsabilità separatamente secondo la permanenza dei minori presso ciascuno di essi. I genitori convengono espressamente che le articolate modalità del presente Piano potranno variare in qualsiasi momento per accordo tra gli stessi, in ragione delle primarie esigenze delle minori, ovvero di quelle, anche lavorative, dei genitori, i quali si impegnano sin d'ora a comunicare, in tempi e per motivi ragionevoli, ogni eventuale variazione e ad offrirsi reciprocamente la massima collaborazione e flessibilità per il rispetto dei diritti e dei doveri genitoriali di entrambi, per garantire il più proficuo rapporto dei due figli con entrambi i genitori ed il corretto sviluppo psico-fisico ed affettivo di ognuno di loro. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare tra di loro, per telefono, di persona, e con ogni altro mezzo, e ciò in modo sereno, flessibile, e collaborativo nell'interesse primario dei minori;
si impegnano altresì, con serietà e rigore, a non coinvolgere i minori in discussioni o confronti che li riguardino, a non squalificare mai ognuno di loro l'altro genitore e, soprattutto, a risolvere in modo cooperativo e con flessibilità ogni eventuale controversia che potrebbe sorgere nel corso dell'esecuzione del presente piano nell'esclusivo interesse delle minori”. All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, integrato dal piano genitoriale allegato, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo Parte_2
sottoscritto dalle parti stesse, integrato dal piano genitoriale, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TAORMINA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
18/06/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 51, parte II, serie
A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1856 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GARUFI NUNZIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
03/06/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA (ME) il 18/06/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 51, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati, in data 24/11/2009, il figlio e, in data Persona_1
26/10/2012, la figlia Parte_3 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati e potranno fissare le loro rispettive residenze ove riterranno opportuno, comunicandosi reciprocamente, nell'interesse esclusivo dei figli minori, ogni mutamento di domicilio o residenza.
2. Il sig. continuerà a Parte_1
vivere nella casa coniugale, che i coniugi hanno tenuto in locazione, sita in via Fontana
Vecchia n.19, in Taormina, che resterà, pertanto, sempre a titolo di locazione, nella esclusiva disponibilità del sig. mentre la sig.ra trasferirà altrove Parte_1 Parte_2
la propria residenza.
3. Le parti per quanto riguarda ogni accordo relativo ai figli minori dichiarano di rinviare espressamente al contenuto del Piano Genitoriale congiuntamente elaborato da loro genitori ed allegato al presente ricorso per farne parte integrante.
4. I coniugi convengono di comune accordo che il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
un assegno mensile di € 200,00 (euro duecento /00) per ognuno dei due Parte_2
figli e, quindi, complessivamente un assegno mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di concorso nel mantenimento. Il detto assegno dovrà essere versato entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà aggiornato annualmente con riferimento alla variazione dell'indice
Istat, come per legge.
5. I coniugi in costanza di matrimonio hanno acquistato una vettura tipo
Volkswagen targata GR177XS intestata alla sig.ra e che rimarrà in uso Parte_2
esclusivo della stessa, la quale provvederà a far fronte a tutte le relative imposte.
6. Di comune accordo i coniugi stabiliscono che, essendo ciascuno di loro nelle possibilità economiche di provvedere dignitosamente a sé stessi, non è posto alcun obbligo di contributo al mantenimento per loro medesimi.
7. I coniugi dichiarano di avere regolato tutti gli altri rapporti economici, di avere diviso tutti i loro beni mobili, anche registrati, nonché anche quelli che costituivano l'arredo della casa coniugale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente”.
Nel piano genitoriale, previsto quale parte integrante dell'accordo, i coniugi stabilivano inoltre che:
“I genitori di comune accordo stabiliscono che i figli e in conformità al Per_1 Pt_3
regime della legge n. 54/2006 in materia di affidamento condiviso, restino affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e che gli stessi eserciteranno la responsabilità genitoriale, tuttavia i minori, per ragioni di opportunità, resteranno domiciliati e collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per tre giorni alla settimana e, comunque, sempre compatibilmente con le preminenti esigenze scolastiche e di salute degli stessi;
inoltre, in considerazione del fatto che tra i coniugi non sussiste alcun livello di conflittualità da sconsigliare una frequente visita dei figli da parte del padre, ritenuta l'età comunque raggiunta dai minori, considerato altresì che il sig. Parte_1
continuerà a vivere nella casa coniugale, i coniugi stabiliscono di comune accordo che
[...]
i figli potranno dormire con il padre tre giorni alla settimana, anche consecutivi e, comunque, con diverse modalità da concordarsi tra le parti. e, comunque, sempre compatibilmente con le preminenti esigenze scolastiche, ludiche e di salute dei figli, che dovranno in ogni caso essere sempre garantite anche nelle ore in cui i minori saranno insieme al padre;
i genitori, convengono tuttavia che i giorni e gli orari di visita potranno essere concordati liberamente tra di loro, in modo collaborativo e flessibile e sempre nell'ottica di un interesse principale dei minori. Le parti - in considerazione delle modalità stabilite per il diritto di visita del sig.
, nonché in previsione che i minori pernottino con il predetto genitore tre Parte_1
giorni alla settimana e, quindi, con un mantenimento diretto dei minori da parte del genitore, allorquando sono insieme a lui - convengono di comune accordo, che il sig. Parte_1
corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile complessivo di € 400,00 (euro Parte_2
quattrocento/00), euro duecento per ciascuno dei minori, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli. Il detto assegno dovrà essere versato entro i primi dieci giorni di ogni mese e sarà aggiornato annualmente con riferimento alla variazione dell'indice Istat, come per legge. Le parti concordano espressamente che la madre percepirà per intero, e quindi al
100%, l'assegno unico universale per i figli. Le parti precisano che nella commisurazione dell'importo del predetto assegno a titolo di concorso nel mantenimento hanno espressamente tenuto in considerazione la capacità reddituale di ciascuno dei coniugi. I genitori con il presente Piano Genitoriale stabiliscono insieme che in occasione delle festività natalizie, i figli trascorreranno con uno dei due genitori, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di
Capodanno, dalle ore 10.00 del giorno festivo alle ore 10.00 del successivo, in modo tale che una delle due festività, compresa la notte, sarà trascorsa insieme con uno dei due genitori. Lo stesso criterio sarà adottato in occasione delle festività pasquali, nel giorno di Pasqua e in quello di Pasquetta. Inoltre, i minori trascorreranno entrambe l'intera giornata con il genitore in occasione del rispettivo compleanno di ciascuno di essi, pur se non coincidente con i rispettivi giorni in cui dovrebbe essere esercitato il diritto di visita. Per il compleanno dei figli, ognuno di loro trascorrerà ad anni alterni il proprio compleanno con il padre e con la madre e, comunque, sempre insieme all'altro fratello, sempre facendo in ogni caso salve diverse e migliori intese tra i genitori. I genitori altresì si impegnano reciprocamente a consentire che i figli minori partecipino alle ricorrenze dei rispettivi nuclei familiari di provenienza, pur se non coincidenti con i rispettivi giorni in cui dovrebbe essere esercitato il diritto di visita, fermo restando che i coniugi in modo collaborativo e con flessibilità possono sempre concordare insieme diverse e migliori intese tra di loro. Le parti convengono inoltre che tutte le spese straordinarie relative alle esigenze e al mantenimento dei figli, tra cui anche quelle mediche, come farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, come le spese ortodontiche, oculistiche, tickets sanitari, per libri scolastici, per materiale di corredo scolastico ad inizio anno, tasse scolastiche, universitarie, presso istituti pubblici, extrascolastiche, come tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, e sportive, centro ricreativo estivo, o quelle di abbigliamento per il cambio stagionale, e quant'altro in genere che non rientri tra le spese ordinarie, saranno divise tra i coniugi, già a decorrere da subito, in ragione della metà per ciascuno, previa esibizione di idonea documentazione probatoria. I genitori concordano e si impegnano sul fatto che sarà loro principale cura assicurare un valido rapporto allo scopo di garantire ai due figli una continua relazione affettiva equilibrata con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ognuno dei genitori potrà, inoltre, tenere i figli con sé per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, compatibilmente con le rispettive esigenze di lavoro, previo accordo tra le parti. In tale periodo, ognuno dei genitori, previo appuntamento da comunicare all'altro, potrà recarsi a vedere i figli per tre pomeriggi, non continuativi, sempre fatte in ogni caso salve diverse e migliorative intese tra i genitori. I genitori potranno sempre e liberamente comunicare telefonicamente con i figli, anche a mezzo internet, senza alcun impedimento da parte dell'altro genitore, ed essere altresì informati costantemente delle loro condizioni di salute. Nel caso di malattia dei minori, i genitori concordano nel riconoscersi la reciproca possibilità / disponibilità di visita agli stessi, previo appuntamento da concordare tra le parti. Inoltre, i minori dovranno avere costantemente nell'elenco dei contatti di urgenza i riferimenti di entrambi i genitori;
questi ultimi avranno ognuno pieno accesso a tutte le informazioni scolastiche, mediche nonché a tutte quelle riferite alle attività extrascolastiche dei figli in genere, mentre ognuno dei genitori in occasione di appuntamenti per visite mediche dovrà sempre fornire comunicazione all'altro genitore almeno sette giorni prima affinché quest'ultimo possa parteciparvi. I genitori si impegnano a consultarsi immediatamente e reciprocamente per tutte le questioni urgenti e di rilevante importanza che riguardino i figli minori nonché a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo, in caso di variazione, sempre nell'interesse esclusivo degli stessi figli minori. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggiore interesse relative alla salute dei minori, all'istruzione, all'educazione, alle scelte in materia di educazione religiosa, alle attività sportive che i minori potranno praticare, a quelle di carattere ludico in genere, alle loro frequentazioni abituali, e tutte le altre attività che comunque riguardino la prole. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno invece esercitare la responsabilità separatamente secondo la permanenza dei minori presso ciascuno di essi. I genitori convengono espressamente che le articolate modalità del presente Piano potranno variare in qualsiasi momento per accordo tra gli stessi, in ragione delle primarie esigenze delle minori, ovvero di quelle, anche lavorative, dei genitori, i quali si impegnano sin d'ora a comunicare, in tempi e per motivi ragionevoli, ogni eventuale variazione e ad offrirsi reciprocamente la massima collaborazione e flessibilità per il rispetto dei diritti e dei doveri genitoriali di entrambi, per garantire il più proficuo rapporto dei due figli con entrambi i genitori ed il corretto sviluppo psico-fisico ed affettivo di ognuno di loro. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare tra di loro, per telefono, di persona, e con ogni altro mezzo, e ciò in modo sereno, flessibile, e collaborativo nell'interesse primario dei minori;
si impegnano altresì, con serietà e rigore, a non coinvolgere i minori in discussioni o confronti che li riguardino, a non squalificare mai ognuno di loro l'altro genitore e, soprattutto, a risolvere in modo cooperativo e con flessibilità ogni eventuale controversia che potrebbe sorgere nel corso dell'esecuzione del presente piano nell'esclusivo interesse delle minori”. All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, integrato dal piano genitoriale allegato, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo Parte_2
sottoscritto dalle parti stesse, integrato dal piano genitoriale, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TAORMINA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
18/06/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 51, parte II, serie
A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.