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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4232/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4232/2024 V.G. promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 04/02/2025 e 17/02/2025 che di seguito si riproducono:
“
1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto e liberi ognuno di scegliersi la propria residenza;
2. Assegnazione della casa coniugale alla moglie con tutti gli arredi e corredi;
Parte_2 3. Nessun assegno per il coniuge in quanto entrambi sono economicamente indipendenti e non abbisognano l'uno dell'altro”.
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
18/02/2025 con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 10/03/2018, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Campagna Lupia, al n. 41, parte I, serie A, dell'anno 2018.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 4232/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4232/2024 V.G. promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 04/02/2025 e 17/02/2025 che di seguito si riproducono:
“
1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto e liberi ognuno di scegliersi la propria residenza;
2. Assegnazione della casa coniugale alla moglie con tutti gli arredi e corredi;
Parte_2 3. Nessun assegno per il coniuge in quanto entrambi sono economicamente indipendenti e non abbisognano l'uno dell'altro”.
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione indicando le condizioni della stessa.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
18/02/2025 con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in data 10/03/2018, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Campagna Lupia, al n. 41, parte I, serie A, dell'anno 2018.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
Il presidente estensore dott. Alessandro Cabianca