Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2026REG.PROV.COLL.
N. 00913/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2024, proposto da
Ministero della Difesa e Direzione Amministrazione Marina Militare di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Dario Sammartino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Teocrito 48;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, del 14 maggio 2024 e notificata in data 31 maggio 2024, con cui era accolto in parte il ricorso per l'annullamento: - della nota prot. -OMISSIS- del 4 luglio 2023, notificata il 7 agosto 2023, con cui il Capo del I Reparto C.U.S - 2° Nucleo -OMISSIS- della Sezione amministrazione di Taranto - Direzione di Amministrazione della Marina Militare ha disposto il recupero a carico dell’originario ricorrente di euro 6.934,98 per gli importi asseritamente dovuti a seguito dell'applicazione della riduzione dello stipendio nei periodi in cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa per motivi sanitari, al netto della licenza ordinaria maturata e non goduta;
- dell'atto dispositivo n. 3283 del 29 giugno 2023, notificato il 7 agosto 2023, con cui il Capo del I Reparto C.U.S - 2° Nucleo -OMISSIS- della Sezione amministrazione di Taranto - Direzione di Amministrazione della Marina Militare ha accertato il passivo di euro 12.807,89;
per l'accertamento del diritto dell’originario ricorrente al pieno trattamento stipendiale in tutto il periodo in cui egli è stato collocato in aspettativa per motivi sanitari e di non restituire la somma di euro 21.135,64;
nonché per l'accertamento del diritto al pagamento delle ulteriori somme dovute per: a) straordinario già prestato ma da rivalutare; b) maggiorazioni dell'indennità operativa di base; c) licenza ordinaria non goduta dal 2020 al 2022 e recupero delle festività soppresse per il 2021/2022: d) rimborso delle spese di viaggio; e) eccedenze lavorative;
e sull’appello incidentale per quanto non riconosciuto dalla medesima sentenza;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. VE LI e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’oggetto del contendere concerne prevalentemente l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 15, comma 2 e comma 3, del d.P.R. 52/2009 (recante il “ Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 ”).
L’Amministrazione espone che parte appellata è un ex Sottufficiale in servizio permanente effettivo presso la Marina Militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, a decorrere dal 17 novembre 2022, giusto Messaggio telegrafico del Dipartimento di Medicina Medico Legale di -OMISSIS- - P 171225Z NOV 22. A seguito di tale giudizio, l'interessato ha cessato il servizio permanente effettivo per infermità, ai sensi dell'articolo 929 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Nel periodo antecedente al giudizio di non idoneità, egli è stato continuativamente assente per motivi sanitari a decorrere dal 21 dicembre 2020, usufruendo di Licenza Straordinaria/Temporanea non idoneità fino al 14 febbraio 2021 (totali 56 giorni) e, successivamente, posto in aspettativa a partire dal 15 febbraio 2021 al 16 novembre 2022 (640 giorni), giorno antecedente la data di cessazione dal servizio.
Avendo l'interessato presentato, in data 14 febbraio 2022, l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, la Direzione dell’Amministrazione, in applicazione dell'art. 15, comma 3 del d.P.R. 52/2009, ha continuato a corrispondere allo stesso gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. In data 18 novembre 2022, a seguito della citata comunicazione di non idoneità al servizio, per il tramite di MARINFERM -OMISSIS-, l'interessato ha presentato istanza di monetizzazione delle ferie non godute fino al giudizio di non idoneità. In data 31 marzo 2023, la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), con il decreto prot. nr. M D A934676 CSE2023 0001612 ha riconosciuto che la patologia sofferta non era da ritenersi dipendente da causa di servizio.
Di conseguenza, la Direzione dell’Amministrazione si è attivata per il recupero delle somme precedentemente erogate e, con l’Atto Dispositivo nr. 3283, in data 29 giugno 2023, ha accertato un debito in capo all’appellante pari ad € 21.135,64, a titolo di somme stipendiali indebitamente attribuite ex art. 15, comma 3, del d.P.R. 52/2009, dal 15 febbraio 2021 al 16 novembre 2022, periodo trascorso in aspettativa per infermità. Tale debito è stato posto in compensazione con la somma di € 8.327,75, al medesimo spettante a titolo di ferie non godute, così pervenendo ad un importo lordo di € 12.807,89, pari alla somma netta di 6.934,98. Pertanto, con nota prot. -OMISSIS-, in data 4 luglio 2023, la Direzione ha costituito in mora il militare, chiedendo la restituzione della somma complessiva di € 6.934,98.
Con la sentenza appellata il T.A.R. ha parzialmente accolto il ricorso, statuendo, per quanto rileva ai fini del presente appello, che controparte ha diritto al pieno trattamento stipendiale per tutto il periodo durante il quale era stato collocato in aspettativa per motivi sanitari e a non restituire la somma richiesta dall’Amministrazione.
Avverso la predetta sentenza, dunque, l’Amministrazione deduce il seguente articolato motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 52/2009 e dell’art. 2946.
Assume, dunque, che tra l’accertamento dell’inidoneità totale al lavoro (17 novembre 2022) e la definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio (31 marzo 2023) sono trascorsi poco più di quattro mesi, mentre il recupero delle somme indebitamente percepite è stato disposto appena cinque mesi dopo (7 agosto 2023).
Chiede, dunque, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare il ricorso di primo grado e dichiarare la legittimità della nota prot. -OMISSIS- del 4 luglio 2023, e l’atto dispositivo n. 3283 del 29 giugno 2023; conseguentemente, dichiarare il diritto dell’Amministrazione a ripetere il trattamento stipendiale in relazione al periodo in cui è stato collocato in aspettativa per motivi sanitari nella misura della somma di € 21.135,64.
Si è costituito l’interessato, per resistere e ha proposto appello incidentale per quanto non riconosciuto, come di seguito precisato.
I - Violazione e mancata applicazione degli artt. 7 e segg. l. n. 241/90, eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza manifesta, infatti, con lo stesso atto di comunicazione dell’avvio del procedimento di recupero, l’Amministrazione lo ha irrevocabilmente concluso tanto da pretendere dall’interessato l’immediato pagamento dell’indebito, senza consentire la partecipazione procedimentale.
II – Altre voci non riconosciute: licenza ordinaria non goduta dal 2020 al 2022. eccedenze lavorative. A) Avrebbe errato la sentenza a ritenere che l’interessato avesse perso il diritto alla monetizzazione della licenza ordinaria maturata nel 2020 e non goduta, più precisamente per 21 dei 29 giorni non fruiti. La sentenza è motivata per relationem al documento n. 10 prodotto dall’Amministrazione. Tale documento menziona il fatto che l’interessato è rimasto assente dal 20 dicembre 2020 e che non ha chiesto di godere della licenza e che quindi che questa non gli è stata negata per motivi di servizio. Tale argomento sarebbe superato in modo pregiudiziale da quanto dedotto nel ricorso, e cioè che lo stato d’infermità è un fatto oggettivo che giustifica la mancata fruizione delle ferie. In proposito richiama la circolare ministeriale M_D GMIL REG2020 0499444 del 23 dicembre 2020, allegata al ricorso con il n. 12. La mancata domanda di licenza, pertanto, non poteva avere alcuna rilevanza. Sul punto la sentenza non sarebbe motivata.
Rammenta poi le esigenze di servizio relative all’esplosione della pandemia, infatti l’interessato aveva indicato le peculiarità del periodo di servizio trascorso nel 2020 nell’istanza del 24 novembre 2022, allegato 7 al ricorso originario. L’istante avrebbe avuto diritto a recuperare le licenze ordinarie non godute nel 2020 entro il primo semestre dell’anno successivo, ai sensi dell’art. 14, comma 9, d.P.R. n. 395/1995 ma non poté farlo a causa dell’intervenuta infermità.
B) Avrebbe errato la sentenza a non accogliere la domanda di accertamento del diritto al pagamento delle eccedenze lavorative in ragione della mancata richiesta di recupero con riposi tali eccedenze entro l’anno in cui furono maturate e in quello successivo. Con riferimento alle eccedenze maturate nel 2019, l’istante precisa che non aveva potuto chiederle entro il 2020 a causa delle eccezionali esigenze di servizio delle quali si è sopra trattate. Con riferimento a quelle maturate nel 2020 il ricorrente non poté chiederle entro il 2021 in ragione della malattia.
Aggiunge che le ore prestate in eccedenza non sono state tramutate in ore da recupero compensativo perché il comando di appartenenza non aggiornò lo statino delle presenze dopo quello di dicembre 2020. La Direzione dell’Infermeria presidiaria di -OMISSIS- ha comunicato al ricorrente con nota del 22 gennaio 2024 (prot. n. 235) che le somme non sono state pagate per mancanza di fondi.
L’Amministrazione con memoria ha contro dedotto.
All’udienza di discussione del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è fondato per come di seguito specificato.
II – Osserva il Collegio che la Sezione ha avuto modo di esprimersi sulla questione dibattuta, seppur con riferimento ad altro ordine militare (essendo uniforme la disciplina dei vari corpi), ritenendo che: “ Dalla lettera della norma invocata, si evince, infatti, che la non ripetibilità di parte dello stipendio concerne il caso dell’avvenuto riconoscimento della dipendenza della infermità dal servizio e così anche l’effetto a tal fine dell’inutile decorso del termine di ventiquattro mesi è a siffatta ipotesi connesso .” (CGARS n. 1102/2022).
Non vi è motivo per discostarsi da tale interpretazione.
III – Con specifico riferimento alla disposizione che occupa, comunque, vale ribadire che non risulta fondata, dalla lettura del comma 3 dell’art. 15, comma 3, del d.P.R. 52/2009, l’invocata estendibilità della previsione dell’ultima allinea del comma 2, che riguarda espressamente il caso di “ personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale ”. Ciò appare palese, peraltro, dalla stessa dizione della norma invocata che fa riferimento all’ ”aspettativa ”, mentre nel caso di non idoneità totale si verte nella diversa fattispecie del congedo per infermità, come occorso al richiedente che, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio con verbale BL/B n. SP122002213 in data 17 novembre 2022, è stato collocato in congedo per infermità.
Né soccorre la clausola “ fatte salve le disposizioni di maggior favore ” che non può valere come rinvio a fattispecie differenti.
Il comma 3 della norma in argomento dispone, con previsione separata rispetto a quella dedicata alla parziale non idoneità: “ Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa ”.
IV – Neppure trova conferma l’invocato principio di proporzionalità in considerazione del fatto che il superamento del termine di cui al comma 2, ove ritenuta applicabile nella specie (come nella sentenza appellata), conseguirebbe fatto proprio del richiedente, che presentava la domanda di riconoscimento in data 14 febbraio 2022, dopo aver acquisito la piena conoscenza delle problematiche di natura sanitaria da cui era affetto in data 21 dicembre 2020.
L’interpretazione di parte ricorrente – condivisa dal T.A.R. - seppure tesa alla massima protezione delle istanze solidaristiche, cui la norma appare finalizzata, risulta non coerente con il corretto bilanciamento tra le esigenze del lavoratore ed il corretto utilizzo del denaro pubblico; sicché neppure da un punto di vista sistematico può essere condivisa.
V – Tutto ciò ritenuto, l’appello deve essere accolto e per l’effetto, deve essere annullata in parte qua la sentenza di primo grado, laddove accoglie la pretesa di parte ricorrente alla non ripetizione delle somme erogate.
III – Ai fini dell’ulteriore esame, va evidenziato che la somma richiesta in restituzione dall’Amministrazione risulta già ridotta in compensazione con le ferie non godute ad un importo lordo di € 12.807,89, pari alla somma netta di 6.934,98.
La sentenza appellata ha statuito anche sulle ulteriori somme spettanti all’interessato. In particolare il TAR ha statuito: - la non debenza delle competenze stipendiali riferite alle eccedenze lavorative (lavoro straordinario, recupero compensativo e permessi brevi);
- per le ulteriori somme dovute alla maggiorazione dell'indennità operativa di base, sussistente il diritto del ricorrente all'aggiornamento della maggiorazione dell'indennità operativa di base per il periodo che intercorre tra l’1 maggio 2019 e il 5 gennaio 2021 (al lordo dei quindici giorni di franchigia sull'indennità operativa in godimento, ai sensi dell'art. 17 comma 8 della l. 78/1983), ossia pari a 1 anno, 8 mesi e 4 giorni, nella posizione d'impiego della Indennità Operativa della Supercampagna, rimettendo all’Amministrazione di determinare il quantum (tale capo non risulta appellato);
- per quanto concerne i giorni di licenza ordinaria (giorni 29 per l’anno 2020, giorni 32 per l’anno 2021 e giorni 39 per l’anno 2022), la quantificazione come determinata in atti dall’Amministrazione all. 9 e 10, come da deposito del 15 marzo 2024 e non contestata (tale capo non risulta appellato);
- non monetizzabili i giorni disciplinati dalla l. 23 dicembre 1977, n. 937 (festività soppresse), relativi agli anni 2021;
- spettante il diritto alla corresponsione delle spese di viaggio, come risultati dalla documentazione versata in atti dal ricorrente (istanza di liquidazione foglio di viaggio n. 66 del 17 novembre 2022) quantificata dal ricorrente in euro 323,00.
IV – Ciò precisato, passando ad esaminare l’appello incidentale, esso deve essere respinto per quanto di seguito evidenziato.
V - Il primo motivo è infondato alla luce delle conclusioni raggiunte dalla costante giurisprudenza in materia. La suprema Corte ha avuto modo di precisare infatti che: “ Chiarita la legittimità dell’azione della pubblica amministrazione e fissati i principi sulle modalità di restituzione (pur non avendo formato il quomodo oggetto di causa) la sentenza in commento sottolinea la natura doverosa della ripetizione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903) atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all’amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell’art. 2033 c.c. Pertanto, il tentativo di affermare l’illegittimità del recupero per mancanza della comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7, 8, l. n. 241/1990), sostenuto nel secondo motivo del ricorso incidentale, è stato ritenuto dalla Cassazione totalmente inconferente attesa la natura privatistica dell’azione della pubblica amministrazione (riconducibile, come detto, alla fattispecie dell’indebito) e non un “atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 ” (Cass., Sezione lavoro, sentenza n. 23419 dell’1 agosto 2023).
V – Sul secondo motivo, quanto al punto A, deve rilevarsi che l’appellante incidentale ha ragione in diritto (cfr. in terminis CGARS, sentenza n. 626/2025), tuttavia la pretesa non è stata respinta dal T.A.R. e non vi è dunque interesse quanto all’appello incidentale con riferimento all’ an ma la quantificazione correttamente è avvenuta con riferimento alla documentazione dell’Amministrazione, in forza del principio di non contestazione.
In forza delle risultanze processuali, non vi è motivo di discostarsi dalla conclusione raggiunta in primo grado.
In particolare, il TAR ha statuito che, come da documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente, il ricorrente ha maturato, alla data del congedo: (i) con riguardo all’anno 2019, n. 63 ore per lavoro straordinario, tramutate e riportate per mancanza di fondi ad ore di recupero compensativo, da richiedere da parte dell'interessato nell'arco dell'anno 2019/2020, periodo utile per la fruibilità; (ii) con riguardo all’anno 2020, n. 138 ore maturate per lavoro straordinario, tramutate e riportate per mancanza di fondi ad ore di recupero compensativo, da richiedere da parte dell'interessato nell'arco dell'anno 2020/2021, periodo utile per la fruibilità; (iii) sempre con riguardo all’anno 2020, n. 43 ore di recupero compensativo maturate e derivanti da servizi di guardia/comandata, da richiedere da parte dell'interessato nell'arco dell'anno 2020/2021, periodo utile per la fruibilità.
Per quanto concerne il 2019 la pretesa non risulta più azionabile alla luce dell’orientamento già espresso da questo CGARS con la sentenza n. 411/2025, con la quale si è precisato che “ Era preciso onere dei ricorrenti attivarsi tempestivamente nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, per poi produrre in giudizio la prova necessaria all’accoglimento della domanda di pagamento del compenso per lavoro straordinario. A tale incombente non può pertanto provvedere il giudice amministrativo in sostituzione della parte che esercita un proprio diritto soggettivo afferente al rapporto di pubblico impiego ”.
Né, con riferimento al dicembre 2020, può trovare accoglimento la pretesa relativa al riposo compensativo coincidente con la malattia, infatti, la norma, posta a garanzia della salute del lavoratore, vuole evitare che lo stesso, superato il limite massimo di ore di straordinario assentito, come concordato con i sindacati, possa continuare a svolgere l’attività lavorativa, essendo ciò pregiudizievole della sua integrità psicofisica, recuperabile, invero, attraverso l’attivazione, su apposita istanza, dell’istituto del riposo compensativo (sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1186/2013). Infatti, la giurisprudenza ha posto in luce “come la garanzia di ordine costituzionale in ordine al trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti ex art. 36 Cost., nell’ambito dei rapporti di impiego della P.A. vada rapportata e coordinata all’emergere di altri valori, di pari rilevanza, come quello inerente alla tutela degli equilibri di bilancio delle amministrazioni pubbliche ex art. 81 Cost., esso da considerarsi quale precondizione affinché ciascuna di esse possa in concreto ben assolvere alla propria missione istituzionale (a norma dell’art. 97 Cost., primo comma), e realizzare quindi i fini di solidarietà economica e sociale destinati ad attuarsi pel tramite dei propri interventi in conformità a quanto previsto dall’art. 2 della Costituzione” (CGARS sentenza n. 268/2022).
VI – In definitiva, deve essere accolto l’appello principale e, per l’effetto, deve essere riformata la sentenza appellata con riferimento alla pretesa esclusione della ripetibilità delle somme erogate; deve essere respinto l’appello incidentale con le precisazioni svolte in motivazione quanto alla compensazione delle spettanze riconosciute in primo grado.
VII – In ragione della reciproca soccombenza, devono essere compensate le spese del giudizio, ferma restanza la spettanza della refusione contributo unificato al ricorrente in primo grado stante il parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata in parte qua, respinge il capo di domanda diretta all’annullamento del recupero a carico dell’odierno appellato; respinge l‘appello incidentale, con le precisazioni svolte in motivazione.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO AG, Presidente
VE LI, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VE LI | RO AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.