Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
Il beneficio combattentistico della attribuzione della qualifica superiore a quella posseduta, previsto dalla legge n. 336 del 1970 ai fini dell'indennità di buonuscita o dell'indennità di anzianità comunque denominata, continua ad operare, sussistendone i presupposti, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, che ha introdotto il trattamento di fine rapporto al posto della indennità di anzianità e previsto un diverso sistema di calcolo dello stesso; la qualifica superiore andrà attribuita con riferimento a quella posseduta dal lavoratore in ciascun anno del pregresso rapporto di lavoro, sicché la quota del TFR per ogni anno sarà calcolata dividendo per 13,5 la retribuzione corrispondente a tale maggiore qualifica (o classe di stipendio, paga o retribuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5740 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CE PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 84, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ESPOSITO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE LITTERIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 678/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 10/02/00 R.G.N. 43692/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato LITTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10 novembre 1993 SE ON, già dipendente dell'ACTP di Napoli fino al 6 luglio 1990, data nella quale era stato esonerato dal servizio per limiti di età, con l'attribuzione, quale orfano di guerra, dei benefici previsti dagli artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336, chiedeva al Pretore di Napoli la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento di lire 23.480.282 a titolo di differenze di retribuzione e di lire 11.018.875 a titolo di differenza di TFR (trattamento di fine rapporto).
Esponeva che, a titolo di beneficio, aveva ottenuto sia il biennio di maggiore anzianità di retribuzione che la qualifica superiore di coordinatore al movimento e traffico, inquadrata al terzo livello, ai fini della pensione, ma l'ACTP non aveva, erroneamente, tenuto conto di tale superiore qualifica ai fini della retribuzione spettante nella "carriera" e del trattamento di fine rapporto.
Il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, già ACTP, costituitosi, deduceva che il riconoscimento della superiore categoria non poteva incidere, per sua natura, sul trattamento retributivo, pregresso e sul TFR.
Con sentenza del 25 febbraio 1997 il Pretore rigettava la domanda.
L'appello del pensionato, cui resisteva il Consorzio, veniva rigettato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 17 novembre 1999/10 febbraio 2000. Quanto alla incidenza della superiore qualifica ottenuta sulla indennità di cessazione del rapporto, i giudici di secondo grado osservavano che l'indennità di anzianità, liquidabile, come stabilito dall'art. 5 della legge 29 maggio 1982 n. 297, all'atto della entrata in vigore di tale legge, non poteva, in considerazione dell'epoca della sua maturazione, che prescindere da ogni riferimento a tale qualifica, concessa all'atto della cessazione del rapporto;
aggiungevano che sul punto non pareva vi fosse contrasto, tenuto anche conto della mancata produzione del contratto collettivo da parte dell'interessato.
Con riguardo al TFR, come introdotto dalla legge n. 297 del 1982, il Tribunale osservava che lo stesso, in quanto maturato anno per anno e calcolato con riferimento all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13.5, non poteva essere influenzato dalla attribuzione del beneficio di una maggiore qualifica all'atto della cessazione del rapporto.
Quanto alla mancata attribuzione delle retribuzioni conseguenti alla superiore qualifica, nonostante la pensione fosse stata calcolata sulle retribuzioni degli ultimi dodici mesi parametrate al nuovo livello, i giudici di appello rilevavano che l'atto di impugnazione mancava di specificità sul punto;
osservavano, comunque, che nessun beneficio alle retribuzioni percepite durante il servizio poteva derivare dalla superiore qualifica attribuita ai fini pensionistici.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, SE ON.
Il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, degli artt. 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336, degli artt. 2120, 2121, 2077 e 2078 c.c., degli artt. 1 e seguenti della legge 29 maggio 1982 n. 297,
nonché vizio di motivazione, la difesa del ricorrente censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la retribuzione da calcolare per ogni anno di servizio, ai fini del trattamento di fine rapporto, sia insuscettibile di maggiorazione in virtù del beneficio di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 336 del 1970. Assume che il beneficio della attribuzione della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, ai fini della indennità di buonuscita, non può essere paralizzato dal sistema di calcolo del TFR introdotto con la legge n. 297 del 1982. Aggiunge che il c.c.n.l. di categoria trova applicazione fino all'epoca di entrata in vigore della legge n. 297/82, e che la mancata produzione dello stesso non poteva precludere la decisione al giudice, stante il potere di questi, ai sensi dell'art. 425, terzo comma, c.p.c., di richiedere il testo dei contratti collettivi alle associazioni sindacali.
Deduce che l'art. 6 della legge n. 824 del 1971 stabilisce che i benefici previsti dalla legge n. 336/70 operano in deroga alle eventuali contrarie disposizioni di legge e statutarie, con preciso riferimento sia alla pensione che alla indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1952 n. 4435, degli artt. 5 e 17 della legge 28 ottobre 1971 n. 889, degli artt. 2120 e 2121 c.c., degli artt. 1 e seguenti della legge 9 ottobre 1971 n. 824, degli artt. 1 e seguenti della legge 29 maggio 1982 n. 297 e dell'art. 12 delle preleggi, nonché vizio di motivazione, la difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale ha errato nel considerare la retribuzione, corrispondente alla categoria attribuita all'atto della cessazione del rapporto, utile ai fini del calcolo della pensione ma non ai fini di quanto spettante durante il rapporto stesso.
Invoca il rapporto esistente tra retribuzione corrisposta negli ultimi dodici mesi e pensione, ed assume che la retribuzione attribuita con il beneficio non è figurativa, mancando una norma che la definisca in tal modo;
risulta quindi effettiva e deve entrare nel patrimonio del lavoratore.
Nega, poi, che l'appello difettasse di specificità sul punto, osservando che "dal complesso dell'atto introduttivo e dell'atto di appello si rileva che il ricorrente ha precisamente gravato la sentenza pretorile, lamentandosi per la mancata condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni per il periodo indicato nei conteggi per violazione artt. 2 legge 336/70 e art. 306 legge n. 824/71 e per difetto di motivazione"; sicché il Tribunale avrebbe dovuto decidere al riguardo, come in effetti ha fatto, seppure erroneamente.
Il primo motivo di ricorso è, nei limiti di seguito precisati, fondato.
Gli artt. 1, 2 e 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336, nell'attribuire ai dipendenti civili dello Stato e di altri enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, ai soli fini della liquidazione della indennità di buonuscita o di previdenza, alcuni aumenti periodici di stipendio (art. 2, comma 1), o, in alternativa, la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta (art. 2, comma 2), interveniva in un sistema di sicurezza sociale che prevedeva che l'indennità di buonuscita degli statali fosse calcolata in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile (art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759).
Per i dipendenti degli enti locali, l'art. 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152 prevedeva, in caso di cessazione dal servizio con una determinata anzianità, il diritto ad una indennità premio di servizio pari ad un quindicesimo dell'80 per cento della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi.
Nello stesso periodo anche l'art. 2120 del codice civile disponeva che l'ammontare della indennità di anzianità, nel settore privato o comunque regolato da norme privatistiche, fosse determinato dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità, in base all'ultima retribuzione fruita dal prestatore di lavoro. La normativa privatistica successivamente è cambiata. Il nuovo testo dell'art. 2120 del codice civile, introdotto con l'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, dispone che il lavoratore ha diritto, in ogni caso di cessazione del rapporto, ad un trattamento di fine rapporto;
tale trattamento matura anno per anno ed è pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno divisa per 13.5; lo stesso viene poi annualmente rivalutato secondo il meccanismo di cui al quarto comma.
L'art. 5 della legge n. 297/82 statuisce, poi, che l'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro, in caso di cessazione del rapporto all'atto di entrata in vigore della nuova legge, venga calcolata secondo la disciplina previgente e poi cumulata, previa rivalutazione, con il nuovo trattamento di fine rapporto all'atto della corresponsione di questo.
Occorre a questo punto accertare se il beneficio, ai fini della indennità di buonuscita o di previdenza (o di anzianità o comunque denominata), della attribuzione, all'atto della cessazione del servizio, della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta (art. 2, secondo comma, della legge n. 336 del 1970), concepito per un sistema che teneva conto esclusivamente dell'ultima retribuzione per il calcolo della indennità di fine rapporto, sia compatibile con un diverso sistema, nel quale il trattamento di fine rapporto matura anno per anno, ed è calcolato sulla base della retribuzione (e della corrispondente qualifica) dovuta (e, rispettivamente, posseduta) per quell'anno. La norma (art. 2 della legge n. 336 del 1970) dispone che "ai dipendenti indicati all'art. 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione... " (primo comma), oppure, a richiesta, "la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta" (secondo comma).
Il beneficio viene poi esteso, dall'art. 4, ai dipendenti delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici. Ritiene il Collegio che la disposizione, così come formulata, sia compatibile con il nuovo sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Scopo della norma è quello di incrementare la base di calcolo della indennità spettante ai lavoratori alla cessazione dal servizio, con la attribuzione, esclusivamente a tal fine, o di aumenti periodici di stipendio o, come nella fattispecie in esame, della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.
Tale scopo può essere raggiunto anche nel nuovo sistema, senza alcuna forzatura della norma (la quale, diversamente, dovrebbe ritenersi abrogata per incompatibilità con le nuove disposizioni). Anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, che ha sostituito l'indennità di anzianità, al lavoratore può essere attribuita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione, immediatamente superiore a quella posseduta. La differenza tra vecchio e nuovo sistema sta solo in questo:
che, mentre nel vecchio sistema era sufficiente che l'attribuzione della superiore qualifica (o classe di stipendio, paga o retribuzione) riguardasse l'ultima qualifica (o classe di stipendio, paga o retribuzione) posseduta all'atto della cessazione dal rapporto, nel nuovo sistema tale attribuzione riguarderà le qualifiche (o classi di stipendio, paga o retribuzione) possedute anno per anno, con l'attribuzione, cioè, per ciascun anno, della qualifica superiore a quella in quell'arco di tempo posseduta. In questo modo vengono salvaguardati gli effetti voluti dalla legge n. 336 del 1972 e, in particolare, dagli artt. 2 e 4, i quali hanno carattere di norme speciali, sicché non può essere ritenuta una loro abrogazione o deroga derivante dalla disciplina generale prevista dalla legge n. 297 del 1982 in tema di trattamento di fine rapporto, atteso che, come si è sopra evidenziato, la formulazione della norma speciale è tale da consentire la sua applicazione al nuovo sistema di calcolo del TFR.
Un diverso discorso va fatto in ordine alla censura mossa avverso la decisione del Tribunale che ha negato il ricalcolo della indennità di anzianità maturata alla data del 30 maggio 1982 sulla scorta di due autonome argomentazioni, ciascuna idonea, da sola, a sorreggere tale decisione.
Da un lato i giudici di appello hanno osservato che tale indennità, liquidabile, come stabilito dall'art. 5 della legge 29 maggio 1982 n. 297, all'atto della entrata in vigore di tale legge,
non poteva, in considerazione dell'epoca della sua maturazione, che prescindere da ogni riferimento alla qualifica concessa all'atto della cessazione del rapporto;
dall'altro hanno osservato che sul punto non pareva vi fosse più contrasto, tenuto anche conto della mancata produzione del contratto collettivo da parte dell'interessato.
Tale seconda argomentazione resiste alle censure mosse dal ricorrente, il quale si limita ad invocare il potere del giudice, ai sensi dell'art. 425, ultimo comma, c.p.c., "di richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti collettivi di lavoro da applicare alla causa".
È noto, però, che il potere attribuito al giudice di richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e degli accordi collettivi da applicare alla causa ha natura discrezionale e lascia sostanzialmente inalterato il generale principio dispositivo delle parti e la ripartizione dell'onere di allegazione e prova (v. Cass., 4 marzo 1981 n. 1276; 12 maggio 1980 n. 3099). Correttamente, pertanto, i giudici di secondo grado hanno ritenuto non censurata la decisione del Pretore nella parte in cui aveva negato il ricalcolo dell'indennità di anzianità maturata alla data del 30 maggio 1982.
Il secondo motivo è infondato.
Va subito rilevato che il Tribunale, nonostante abbia osservato che sul punto della mancata fruizione di benefici sulla retribuzione spettante nel corso del rapporto mancava uno specifico motivo di doglianza, ha comunque esaminato la questione, decidendola in senso sfavorevole all'appellante, sulla considerazione che il beneficio attribuito ai fini della pensione e della indennità di fine rapporto era irrilevante ai fini della carriera del beneficiario, non comportando il diritto ad alcuna differenza retributiva nel corso del rapporto.
L'argomentazione è corretta.
L'attribuzione dei benefici previsti, in alternativa, dal primo e dal secondo comma dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336, è stata espressamente voluta "ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza". La norma non fa sorgere alcun diritto a differenze retributive per il rapporto pregresso.
Per tutto quanto esposto, il primo motivo di ricorso va accolto per quanto di ragione, mentre il secondo motivo va rigettato;
la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si designa nella Corte di Appello di Napoli.
Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: "Il beneficio combattentistico della attribuzione della qualifica superiore a quella posseduta, previsto dalla legge n. 336 del 1970 ai fini della indennità di buonuscita o dell'indennità di anzianità comunque denominata, continua ad operare, sussistendone i presupposti, anche dopo la entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, che ha introdotto il trattamento di fine rapporto al posto della indennità di anzianità e previsto un diverso sistema di calcolo dello stesso;
la qualifica superiore andrà attribuita con riferimento a quella posseduta dal lavoratore in ciascun anno del pregresso rapporto di lavoro, sicché la quota del TFR per ogni anno sarà calcolata dividendo per 13.5 la retribuzione corrispondente a tale maggiore qualifica (o classe di stipendio, paga o retribuzione)".
Al giudice di rinvio si rimette anche la decisione sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001