Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/1999, n. 3714
CASS
Sentenza 14 aprile 1999

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In tema di prepensionamento nel settore siderurgico pubblico, e in ipotesi di richiesta di pensionamento anticipato da parte di un numero di lavoratori superiore a quello delle eccedenze accertate, secondo il combinato disposto dagli artt. 27 e 29 legge n. 223 del 1991 la scelta dei lavoratori da prepensionare rientra nei poteri decisionali del datore di lavoro, onde deve escludersi la titolarità di un diritto al pensionamento anticipato in capo ai lavoratori, la cui posizione giuridica è pertanto riconducibile alla mera aspettativa, con la conseguenza che non è neppure configurabile un diritto al risarcimento per perdita di "chances", non essendo i lavoratori in una posizione giuridica tale da presumere la possibilità di ottenere un risultato favorevole in caso di regolare e corretto svolgimento delle procedure di selezione dei soggetti ai quali attribuire il beneficio del prepensionamento, senza che peraltro sia ravvisabile una illegittimità costituzionale del citato art. 29 legge n. 223 del 1991 con riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 e 36 Costituzione, atteso che la disciplina dettata dalla suddetta norma non appare arbitraria o irragionevole rispetto ai fini indicati nei precetti costituzionali e che rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione in ordine all'opportunità o meno di un collegamento tra l'istituto del prepensionamento e la disciplina dettata per altri istituti predisposti all'eliminazione delle eccedenze strutturali del personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/1999, n. 3714
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3714
    Data del deposito : 14 aprile 1999

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