Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
In tema di prepensionamento nel settore siderurgico pubblico, e in ipotesi di richiesta di pensionamento anticipato da parte di un numero di lavoratori superiore a quello delle eccedenze accertate, secondo il combinato disposto dagli artt. 27 e 29 legge n. 223 del 1991 la scelta dei lavoratori da prepensionare rientra nei poteri decisionali del datore di lavoro, onde deve escludersi la titolarità di un diritto al pensionamento anticipato in capo ai lavoratori, la cui posizione giuridica è pertanto riconducibile alla mera aspettativa, con la conseguenza che non è neppure configurabile un diritto al risarcimento per perdita di "chances", non essendo i lavoratori in una posizione giuridica tale da presumere la possibilità di ottenere un risultato favorevole in caso di regolare e corretto svolgimento delle procedure di selezione dei soggetti ai quali attribuire il beneficio del prepensionamento, senza che peraltro sia ravvisabile una illegittimità costituzionale del citato art. 29 legge n. 223 del 1991 con riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 e 36 Costituzione, atteso che la disciplina dettata dalla suddetta norma non appare arbitraria o irragionevole rispetto ai fini indicati nei precetti costituzionali e che rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione in ordine all'opportunità o meno di un collegamento tra l'istituto del prepensionamento e la disciplina dettata per altri istituti predisposti all'eliminazione delle eccedenze strutturali del personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/1999, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere
Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA SI, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 150 presso l'avv. Roberto Armandola, rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avvocati Bruno Domini e Pier Luigi LA del Foro di Brescia;
- ricorrente -
contro
CA S.p.a. in persona dell'amministratore delegato, ing. Piero Magnani, elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro n.19, presso l'avv. Luigi Janari, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Massimo Goffredo del Foro di LA;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 31 ottobre 1996-18 febbraio 1997; n. 3233 R.G. 1496/96 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 1998 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Pier Luigi Milani per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo Dettori, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al ET di Brescia, sezione distaccata di Breno, SI BL, impiegata dello stabilimento della CA di Forno d'Allione, esponeva di essere stata illegittimamente esclusa dalla datrice di lavoro dalla selezione del prepensionamento, effettuata nel marzo 1992, nonostante il possesso di tutti i requisiti di legge per poterne beneficiare (ciò in quanto collocata in cassa integrazione guadagni straordinaria dal 17 dicembre 1990 - in quanto ricompresa nel gruppo di 78 unità esuberanti, concordato il 5 dicembre 1990 tra rappresentanze sindacali ed azienda - e quindi in mobilità ai sensi dell'art. 4 della legge 223 del 1991 dal 12 dicembre 1993).
La ricorrente chiedeva pertanto la condanna della società CA al risarcimento die danni da inadempimento contrattuale, per la perdita del beneficio del prepensionamento (quantificato in lire 89.000.000) e, in alternativa, al risarcimento del danno per la perdita di chances di accedere al prepensionamento dal 1^ marzo 1992 - danno da determinare secondo criteri probabilistici ovvero con i criteri di cui all'art. 1226 codice civile e comunque da accertare in corso di causa.
Costituendosi in giudizio, la società CA rilevava che per la opposizione dei sindacati non era stato raggiunto alcun accordo sindacale con riferimento al personale addetto allo stabilimento di Forno d'Allione, concludendo che in conseguenza di ciò non era stato possibile attribuire il beneficio del prepensionamento ai dipendenti di quella unità, che pure avevano i requisiti soggettivi previsti dalla legislazione allora in vigore.
Osservava la convenuta che la BL, assieme ad altri dipendenti, aveva con altro ricorso già richiesto l'attribuzione del prepensionamento in sede giudiziaria, ma la decisione del ET, già confermata in grado d'appello, aveva negato che la CA avesse - in qualsiasi forma - assunto degli obblighi di attuare dei prepensionamenti nei confronti dei dipendenti dallo stabilimento di Forno d'Allione, secondo la disciplina di cui all'art. 29 della legge 223 del 1991 e che comunque gli accordi invocati prevedessero criteri vincolanti per la ripartizione tra le varie realtà aziendali della società dei 48 prepensionamenti attribuiti dal Ministero del Lavoro. Osservava ancora la s.p.a. CA che la BL poteva al più vantare solo una aspettativa di prepensionamento, priva di qualsiasi elemento concreto che la potesse far assurgere a vero e proprio diritto. Infatti, anche se parte dei prepensionamenti concordati con il sindacato fossero stati, in ipotesi, destinati al personale in servizio presso lo stabilimento di Forno d'Allione, non vi era comunque alcuna certezza che la BL potesse rientrata nella rosa dei selezionati, essendo comunque nella discrezionalità del datore di lavoro assegnare in concreto tale beneficio, che per legge rimane subordinato alle esigenze produttive della impresa. Con sentenza n.12 del 1995, il ET di Brescia, sezione distaccata di Breno, rigettava tutte le domande svolte dalla BL, sia sotto il profilo della responsabilità da inadempimento contrattuale, che sotto quello della responsabilità extracontrattuale, dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla stessa ricorrente
Il ET, esaminata la documentazione prodotta, concludeva che la società non si era impegnata in alcun modo, nei confronti delle rappresentanze sindacali bresciane, ad assegnare allo stabilimento di Forno d'Allione un certo numero di pensionamenti anticipati, di cui poteva fruire ai sensi della legge 223 del 1991. Analizzando quindi le intese sindacali, riportate nel loro testo integrale e rilevatane la estrema genericità, osservava che rispetto ad esse nessun dovere di correttezza e buona fede poteva dirsi violato.
La decisione del ET veniva confermata con sentenza 31 ottobre 1996-18 febbraio 1997 dal Tribunale di Brescia che rigettava l'appello della BL.
Il Tribunale escludeva innanzitutto che l'accordo sindacale raggiunto a AS contenesse una qualsiasi indicazione dei criteri del personale da selezionare ai fini del prepensionamento e un rapporto proporzionale rispetto agli esuberi denunciati nelle varie realtà aziendali.
Riteneva quindi legittima la richiesta della società di limitare a sole 48 unità la domanda di prepensionamento, originariamente riferita a 202 dipendenti.
Precisava, infine, che anche ad ammettere che l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali raggiunto a AS potesse valere per tutto il territorio, e che lo stesso impegnasse l'impresa a selezionare i prepensionandi in rapporto agli esuberi denunciati presso ciascuna unità, non poteva comunque configurarsi un diritto soggettivo al prepensionamento in capo alla BL, avendo la società datrice di lavoro il potere - attribuitole dalla legge - di operare una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione. Avverso tale decisione propone ricorso la BL con cinque distinti motivi, illustrati da memoria.
Resiste la CA spa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, criticando l'affermazione del Tribunale secondo la quale la posizione giuridica dell'appellante si ridurrebbe ad un "mero interesse legittimo". Tra l'altro, sottolinea la ricorrente, tale qualificazione avrebbe dovuto portare di necessità il Tribunale a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
Per contro, rileva la BL, negli atti di causa non è dato rilevare alcun accenno a provvedimenti amministrativi, lesivi dei suoi interessi.
In realtà, la ricorrente era portatrice di un vero e proprio diritto soggettivo al prepensionamento, poiché l'art. 29 della legge 223 del 1991 rappresenta una norma di relazione, costitutiva di diritti ed obblighi giuridici perfetti.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione in ordine al rigetto della questione di costituzionalità dell'art.29 della legge 223 del 1991, nella parte in cui tale norma non impone alle imprese destinatarie dei prepensionamenti di distribuirli ai dipendenti aventi i requisiti e che siano stati già posti in CIGS o in mobilità e non vieta alle stesse imprese di selezionare a proprio arbitrio i lavoratori prepensionabili. Analoga questione era già stata proposta fin dal primo grado in relazione agli articoli 1, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, ma era stata dichiarata non rilevante e manifestatamente infondata dal ET e dal Tribunale senza adeguata motivazione. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione di norme di diritto e insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine agli articoli 27 e 29 della legge 223 del 1991. Nessuna di queste due disposizioni di legge, sottolinea la ricorrente, prevede una facoltà del datore di lavoro di "proporre" il prepensionamento ai propri dipendenti, mentre il Regolamento approvato con D.M. 443 del 1991, e l'art. 27 comma 4 della legge 223 del 1991, stabiliscono che siano le esigenze della impresa e non già
il mero arbitrio della stessa a determinare i criteri di selezione dei prepensionamenti.
"Tutta la questione - rileva la ricorrente - ruota dunque attorno alla individuazione di tali "esigenze", che per i giudici del merito sono quelle insindacabili e insondabili del datore di lavoro, mentre per la ricorrente non possono essere che quelle già esplicitate dall'azienda con i provvedimenti dichiarativi delle "eccedenze" e di collocazione in C.I.G.S. ed in mobilità di alcuni dipendenti (tra cui la sig.ra BL) e, comunque, non possono essere contrastanti con lo spirito stesso dell'art. 29 della legge n. 223 del 1991, che introduceva i prepensionamenti di vecchiaia appositamente per consentire ai lavoratori ed alle imprese interessate di venire a capo di una situazione di strutturale eccedenza e di difficoltà di riorganizzazione produttiva".
Erroneamente, e senza adeguata motivazione, il Tribunale aveva infine escluso che l'accordo stipulato a AS fosse applicabile anche in altri stabilimenti (compreso quello di Forno d'Allione) senza spiegare tuttavia quali criteri fossero stati concretamente seguiti per l'attuazione dei prepensionamenti.
La ricorrente segnala alcune deliberazioni del CIPE, in particolare quella del 13 dicembre 1991, che - seppur non riguardante specificamente la CA CARBON ITALIA - tuttavia in tutti i casi di eccedenze superiori a quelle accertate, prevedeva una priorità di accoglimento dei prepensionamenti dei lavoratori appartenenti alle unità collocate nelle aree meridionali o a quelle svantaggiate (tra le quali, secondo la ricorrente, deve considerarsi inserita a pieno titolo la Val Camonica, [nella quale è collocato lo stabilimento di Forno d'Allione], dichiarata "bacino di crisi occupazionale"). I primi tre motivi di ricorso, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra loro.
Essi sono infondati.
Con tali motivi, la ricorrente ripropone in parte questioni già decise da questa Corte con sentenza del 13 agosto 1997 n. 7567, resa tra le stesse parti.
In tale decisione, questa Corte ha riconosciuto anche al datore di lavoro di cui all'art. 29 della legge 223 del 1991 (settore siderurgico pubblico) il potere di operare una selezione dei lavoratori in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, nel caso di eccedenza delle domande di prepensionamento, superiori alla quota assegnata ai singoli settori ed alle singole aziende.
Nel ricorso introduttivo avanti al ET, nella prima causa, la BL insieme con altri litisconsorti aveva richiesto direttamente il riconoscimento del proprio diritto al prepensionamento previa ripartizione del contingente dei prepensionamenti assegnati in modo proporzionale agli esuberi denunciato per ciascuno stabilimento ed al numero di lavoratori ivi occupati.
Nella presente causa, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno anche per la perdita di chances, previa declaratoria della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della società. Come già ricordato dai giudici di merito, la legge 223 del 1991, attribuendo alle imprese produttrici di elettrodi di grafite la facoltà di richiedere per un certo numero di lavoratori il pensionamento anticipato, consente al datore una certa elasticità. Infatti, l'art. 27, comma 4 della legge 223 del 1001 prevede che "nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione".
Per legge le scelte datoriali non sono subordinate ad un accordo preventivo con le rappresentanze sindacali. D'altro canto, la disciplina legislativa non impone neppure un raccordo tra questo strumento ed il ricorso alla Cassa integrazione o alla messa in mobilità.
In ogni modo, la società ha preferito, nel caso in esame, privilegiare la determinazione in sede contrattuale dell'attribuzione dei prepensionamenti, conducendo la trattativa a Brescia e a AS in tavoli separati.
A seguito del mancato accordo sui prepensionamenti a Brescia, nella comunicazione al Ministero del Lavoro del 13 febbraio 1992, la società si è limitata ad indicare la propria disponibilità per un numero di prepensionamenti in misura non superiore a 50, da suddividersi tra AS (36) e LA (12), escludendo completamente Brescia.
Solo l'accordo di AS - sottolinea la decisione impugnata - prevede espressamente una disciplina dei prepensionamenti anticipati riferita ai soli dipendenti di quello stabilimento. Anche a voler ammettere, osservano tuttavia i giudici di appello, che tale accordo impegnasse l'azienda a proporzionare la selezione dei prepensionamenti in funzione degli esuberi sino ad allora evidenziatisi nelle varie realtà territoriali, non potrebbe comunque configurarsi un vero e proprio diritto della ricorrente al prepensionamento.
Tali conclusioni non contrastano con quanto già ritenuto da questa Corte con la decisione n. 7567 del 1997, resa tra le stesse parti:
"i prepensionamenti in questione presuppongono che vi sia una domanda dell'azienda interessata a ridurre il proprio personale, richiesta che logicamente presuppone a sua volta un programma di riorganizzazione della struttura, non essendo possibile che possa essere presa in considerazione una domanda di collocamento anticipato in quiescenza senza che l'azienda di appartenenza non abbia già avvertito la necessità di procedere alla riduzione dei propri organici e la convenienza di una siffatta determinazione, che comporta l'assunzione dell'onere del contributo previsto dall'art. 27 comma 5".
Sulla base di tali premesse, questa Corte è giunta alla conclusione per cui "l'art. 29,nel menzionare "la facoltà di cui all'articolo 27", abbia inteso richiamare, per quanto non diversamente disciplinato, la procedura prevista da tale norma, che, quindi nell'assetto complessivo dell'istituto, assume il carattere di una norma primaria".
Le cesure di violazione di legge e vizio di motivazione si infrangono contro tali argomentazioni, ed il loro riesame è precluso in questo processo (Cass. 119/83). Deve conclusivamente osservarsi che, poiché rientrano nel potere decisionale del datore di lavoro le scelte in base alle sue esigenze, sono queste a costituire il criterio della selezione dei prepensionandi.
Escluso quindi che la ricorrente sia stata titolare di un diritto al pensionamento anticipato, deve anche negarsi che la stessa si sia comunque trovata in posizione giuridica (v. ricorso introduttivo) tale da permetterle una "possibilità di ottenere un risultato favorevole a seguito del regolare e corretto svolgimento delle procedure di selezione dei soggetti ai quali attribuire il beneficio del pensionamento anticipato" (per cui, avendo perduto tale possibilità, abbia subito anche una lesione del diritto all'integrità del proprio patrimonio).
Come già rilevato dal primo giudice, nel caso di specie, la posizione giuridica della ricorrente deve essere ricondotta all'istituto dell'aspettativa, della situazione in cui si trova chi nutre la speranza del verificarsi di un evento.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 223 del 1991, già dichiarata manifestamente infondata dal ET e dal Tribunale, va ribadito che potrebbe essere prospettata una violazione delle norme costituzionali indicate (artt.1, 3, 4, 35 e 36 Costituzione) solo ove la disciplina della norma della cui costituzionalità si dubita fosse arbitraria o irragionevole rispetto ai fini indicati nel precetti costituzionali. Viceversa, l'art.29, anche attraverso il richiamo all'art. 27 della stessa legge, consente la piena funzionalizzazione di un istituto previdenziale ad esigenze di politica industriale e del lavoro, perfettamente compatibile con i principi costituzionali che tutelano il lavoro.
Va sottolineato, infine, che rientra nella discrezionalità del legislatore (e quindi non può essere sindacato sotto il profilo della legittimità costituzionale) decidere se attuare o meno un collegamento tra l'istituto del pensionamento anticipato e gli altri strumenti predisposti per l'eliminazione delle eccedenze strutturali di personale.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine al motivo d'appello concernente la mancata ammissione dei mezzi di prova testimoniale dedotti in primo grado dalla ricorrente. La censura è generica ed inammissibile, posto che la ricorrente non indica neppure il contenuto di quei capitoli di prova, dei quali denuncia la mancata ammissione, donde l'impossibilità di valutare quale rilevanza avrebbero i suddetti mezzi (Cass. 8831 del 22 luglio 1992 ricorda che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, ai sensi dell'art.360 n.5 codice di procedura civile, quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione (che si riveli incompleto, incoerente ed illogico) ed il ricorrente indichi specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova ed il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova non ammessa, controllo che deve peraltro essere compiuto esclusivamente sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, senza possibilità di colmare le eventuali lacune con indagini integrative).
Infondato è infine anche il quinto, ed ultimo, motivo, con il quale la ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine alla condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio. Il giudice di appello ha ritenuto, infatti, con una valutazione incensurabile in questa sede, applicando il principio della soccombenza, di cui all'art.91 codice di procedura civile, di porre a carico della ricorrente le spese del giudizio di appello. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999