Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
Non presenta rilevanza penale ai sensi dell'art. 617 cod. pen., per difetto di dolo, la condotta dell'operatore di polizia il quale, avuta la disponibilità di un telefono cellulare ritenuto utilizzato per la consumazione del reato, risponda, nell'esercizio della attività di indagine, alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie ai sensi dell'art.351 cod. proc. pen., posto che il reato citato si configura solo a carico di colui che "fraudolentemente" prende cognizione di una comunicazione a lui non diretta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2004, n. 39192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39192 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 07/04/2004
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - N. 00707
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 039511/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RI TO N. IL 25/12/1953;
avverso SENTENZA del 11/06/2001 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione del Consigliere Dr. FANTACCHIOTTI MARIO;
sentito il P.G., Dr. Gialanella, il quale ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile;
PREMESSO
Che il tribunale di Avellino, con sentenza del 15 maggio 2000, ha condannato De CO RE alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e lire 3.500.000 di multa per concorso nei reati di rapina commesse;
nel Supermercato la Cooperativa Guido Rossa, di detenzione e porto delle armi (due pistole) utilizzate per la predetta rapina e di ricettazione del veicolo impiegato per la fuga Secondo il tribunale vi è, infatti, la prova che il De CO ha fattivamente collaborato con gli autori materiali della rapina favorendo la loro fuga con la sua auto dopo che gli stessi, per sottrarsi alle ricerche, avevano abbandonato il veicolo di illecita provenienza del quale si erano serviti per allontanarsi dal luogo della rapina. Pronunciando sull'appello proposto dal De CO, al Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la predetta condanna. Questa sentenza è stata impugnata dal De CO con ricorso per Cassazione. Nell'odierna udienza pubblica il P.g., Dott. Gialanella, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO
Che con il primo motivo si denuncia la "nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione di norma processuale prevista a pena di inutilizzabilità - art. 606 lett. c) c.p.p. - in riferimento agli artt. 191, 192, 271 c.p.p.". Il giudice di merito, si sostiene nel ricorso, "ha fondato la pronuncia di condanna sulla base di un ragionamento indiziario che valorizza elementi che, considerati sia singolarmente che complessivamente, non consentono di pervenire ad un giudizio in termini di colpevolezza sia perché non ricollegano il prevenuto ai fatti oggetto del procedimento se non attraverso una mera illazione di natura assiomatica sia perché la soluzione prospettata non si pone, secondo l'id quod plaerumque accidit, come l'unica ragionevole e sostenibile".
Si premette che gli elementi di fatto dai quali il giudice di merito ha tratto la prova della partecipazione del De CO alla rapina sono solo tre e più precisamente: 1) la condotta del De CO, datosi alla fuga, nell'avvistare un posto di blocco della Polizia, con la sua auto Alfa 90, successivamente abbandonata nell'autostrada, 2) la comunicazione telefonica ricevuta, con un cellulare rinvenuto dalla polizia nei pressi della predetta auto da un ispettore di polizia, nella quale una ignota interlocutrice, credendo di parlare con certo "NS", si è informata delle condizioni dello stesso offrendogli il suo aiuto, 3) la asserita presenza, nell'auto in fuga del De CO, del cognato dello stesso, AR PP, considerato autore materiale della rapina. Si afferma che i primi due fatti non giustificano affatto la presunzione della partecipazione del De CO alla rapina mancando, per il primo fatto, una prova certa della presenza, nell'auto in fuga del predetto imputato, degli autori materiali della rapina o di oggetti (quali passamontagna, armi o il danaro provento di rapina) che comunque possano consentire di ritenere che i passeggeri dell'auto fossero proprio i rapinatori della Cooperativa Guido Rossa e dovendosi negare, per il secondo fatto, che una generica richiesta di informazioni circa l'evolversi della situazione e la dichiarazione di disponibilità, in caso di bisogno, mediante indicazione della utenza in cui l'interlocutore sarebbe reperibile possa ricollegare la chiamata alla rapina;
si rileva che il terzo fatto (presenza dello PP nell'auto del De CO) non è affatto certo data la assoluta inattendibilità del riconoscimento operato dall'agente di polizia (Raimo) che, inseguendo l'auto in fuga del De CO, aveva visto, da una notevole distanza, la precipitosa discesa dei due passeggeri che, scavalcando la rete di recinzione dell'autostrada, si erano allontanati;
infatti, non solo tale inattendibilità la Corte di merito avrebbe potuto e dovuto fare dipendere dalla imprecisione con la quale l'agente Raimo, per la distanza e per il movimento dell'uomo in fuga, può avere percepito i caratteri fisionomici di quest'ultimo ma anche e soprattutto dalla prova certa della presenza, proprio nelle ore precedenti e successive a quelle della rapina, dello PP nel suo luogo di lavoro, data la concorde dichiarazione, sul punto, di numerosi testimoni, non adeguatamente valutate dalla Corte di merito nonostante la precisa denuncia, nei motivi di appello, dell'errore in cui è incorso il giudice di primo grado nella lettura delle stesse.
Si aggiunge, con una censura logicamente distinta dalla prima, che il giudice di merito non avrebbe potuto, comunque, utilizzare la comunicazione telefonica ricevuta dall'agente di polizia con il telefono cellulare rinvenuto nell'auto abbandonata dal De CO essendo mancata la necessaria autorizzazione per la intercettazione di questa comunicazione da parte degli agenti della polizia impegnati nelle indagini. Con il secondo motivo si denuncia la "nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato - art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 125 comma terzo c.p.p., travisamento del fatto".
Si addebita al giudice di merito l'omessa motivazione sulle ragioni per le quali ha considerato insufficienti le prove per testi sulla presenza dello PP nel suo luogo di lavoro nelle ore della rapina ed in quelle immediatamente successive e, comunque, il travisamento del contenuto di queste dichiarazioni, considerate generiche quanto al periodo di permanenza dello PP nel luogo di lavoro, nonostante la precisione, al riguardo, dei testi predetti. Si denuncia anche il travisamento del contenuto del dialogo svoltosi tra l'ispettore Raimo e la donna non identificata che, chiamando il numero della utenza che corredava il telefono cellulare rinvenuto nei pressi della macchina abbandonata del De CO, si è limitata ad una richiesta generica di informazioni e ad una dichiarazione di disponibilità per un aiuto in caso di bisogno.
Nessuna delle censure che compongono i primi due motivi, che, essendo tra loro collegati, debbono essere esaminati congiuntamente, può essere condivisa. La Corte di appello, che richiama, nella motivazione, gli argomenti utilizzati dal giudice di primo grado, ha legato l'accertamento della responsabilità dell'imputato non agli elementi di fatto indicati nel ricorso ma soprattutto alla circostanza, del tutto pacifica, perché ammessa dallo stesso imputato, che è proprio nell'auto di quest'ultimo che i rapinatori hanno proseguito la fuga dopo avere abbandonato il veicolo di illecita provenienza utilizzato per allontanarsi dal luogo della rapina. Nella sentenza impugnata si chiarisce, infatti, che: 1) il De CO ha ammesso che, quando ha forzato il posto di blocco della polizia, nell'autostrada A/16 (in prossimità della quale era stata ritrovata l'auto utilizzata dai rapinatori per allontanarsi dal supermercato in cui avevano consumato il reato), viaggiava con degli individui che, a suo dire, si erano introdotti nella sua auto mentre egli era in sosta nell'area di un distributore della predetta autostrada intimandogli di allontanarsi perché nel corso di un episodio delittuoso consumato poco prima era stato ucciso un carabiniere, e che i predetti passeggeri si sono sbarazzati, durante la fuga ad alta velocità, di una grossa borsa e di mazzette di denaro;
2) che proprio nel margine dell'autostrada percorsa dal De CO sono state ritrovate delle banconote sparse ed una borsa con denaro sottratto nella rapina consumata nel Supermercato, una pistola con matricola abrasa ed altri oggetti utilizzati per la predetta rapina;
3) che due degli individui che prendevano posto nell'auto del De CO sono stati visti, dagli agenti che inseguivano la vettura scendere, al km 23,500, ed allontanarsi dopo avere scavalcato la rete di recinzione dell'autostrada; 4) che l'auto Alfa 90 del De CO è stata rinvenuta, abbandonata, poche centinaia di metri dopo, con il motore ancora acceso. Considerando inattendibile la giustificazione fornita dal De CO circa le cause della presenza di estranei nella sua auto e della sua fuga, il giudice di merito ha tratto, dunque, la prova del concorso del predetto imputato proprio delle predette circostanze, piuttosto che da quelle indicate nel motivo in esame;
queste ultime circostanze sono servite solo come elementi di riscontro e di conferma delle conclusioni alle quali in giudice di merito è approdato circa la inverosimiglianza della versione dei fatti offerta dal De CO, che si è mosso non come un soggetto costretto da altri ad effettuare un trasporto di persone non voluto ma come un vero e proprio complice che forza un posto di blocco della polizia, tenta di sottrarsi all'inseguimento, mantenendo una velocità elevatissima, sospende la corsa, quando grazie alla elevata velocità, ritiene di essersi sottratto al controllo della polizia, per consentire a due dei suoi passeggeri una fuga a piedi, prosegue per altri cinquecento metri circa prima di abbandonare il veicolo che, benché intestato ad altri, egli riconosce come proprio e risulta comunque essere stato in suo possesso dato che, come accertato dal giudice di merito, era stato assicurato a suo nome per la r.c.a. e custodiva, nel cassetto porta oggetti, ricette mediche ed un verbale si perquisizione effettuato alcuni giorni prima nei suoi confronti proprio all'interno del veicolo. Risulta così evidente la manifesta incongruenza logica della prima censura del motivo in esame che ignora del tutto il contesto nel quale si colloca l'elemento indiziario costituito dal possesso dell'auto Alfa 90, essendo evidente come, anche in mancanza, all'interno dell'abitacolo della predetta auto, delle tracce di pregressa presenza dei rapinatori non sia affatto possibile negare, perché lo stesso De CO lo riconosce, che nell'auto sono stati trasportati degli individui che, avendo abbandonato, durante la fuga, il danaro sottratto con la rapina ed altri oggetti utilizzati per tale rapina, debbono considerarsi, con assoluta certezza, perché così ritenuto dal giudice di merito con procedimento logico deduttivo perfettamente coerente, proprio gli autori della rapina consumata nel supermercato della Cooperativa Guido Rossa. Non meno arbitraria deve considerarsi la censura che investe la prova indiretta tratta dal colloquio avuto, mediante un cellulare abbandonato per terra vicino all'Alfa 90, dall'ispettore di polizia Raimo, con una ignota interlocutrice che alla utenza di quel cellulare aveva chiamato credendo di parlare con certo NS.
Manifestamente errata è, anzitutto, l'eccezione di inutilizzabilità del predetto colloquio sotto lo specifico profilo della violazione della normativa sulle intercettazioni telefoniche. Tale eccezione sfrutta infatti un improprio richiamo alla disciplina delle intercettazioni, dal momento che nel caso di specie l'attività posta in essere dall'agente di polizia giudiziaria che, dopo aver sequestrato il telefono cellulare rinvenuto nelle immediate vicinanze del veicolo abbandonato dal De CO, ha risposto ad una chiamata in arrivo, non è riconducibile alla nozione di intercettazione (telefonica o ambientale) se è vero che, secondo una definizione proposta da autorevole dottrina ed ormai largamente accettata, l'elemento che caratterizza l'intercettazione è la "captazione, a opera di terzi, mediante ascolto diretto e segreto attuato con l'ausilio di strumenti meccanici o elettronici idonei a superare la naturali capacità dei sensi di comunicazioni o conversazioni riservate" e che a questa situazione non è davvero riconducibile quella nella quale ha operato l'ispettore Rossi che non si è servito affatto di una strumentazione di ascolto di una conversazione o comunicazione tra ignari terzi ma si è limitato a ricevere una comunicazione assumendo il ruolo di interlocutore (della persona che ha chiamato) che per ciò stesso lo ha legittimato (in quanto interlocutore) a disporre di tale comunicazione anche facendone venire meno la segretezza, indipendentemente dalla circostanza che l'altro soggetto sia stato o non consapevole della identità della persona con la quale ha parlato Manca, infatti, il presupposto fondamentale della intercettazione, che è quello del rapporto tra due persone tra loro comunicanti del quale un terzo abbia preso cognizione a loro insaputa.
Nè può comunque ritenersi che si tratti di prova illecitamente acquisita violando l'art. 617 cod. pen. dato che tale norma punisce solo chi prende cognizione di comunicazioni o conversazioni a lui non dirette solo a condizione che tale condotta sia posta in essere "fraudolentemente", cioè con mezzi e modalità idonee a far si che essa non venga percepita da alcuno dei soggetti tra i quali la conversazione o comunicazione intercorre.
Ciò che esclude, come pure è stato precisato da questa Corte, la illiceità dell'azione dell'operatore della polizia giudiziaria che, ottenuta la disponibilità di un telefono cellulare che si presume utilizzato per la consumazione di un reato, risponda, nell'esercizio delle attività di Polizia giudiziaria necessarie per assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole, alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie, così, raccolte per l'assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell'art. 351 c.p.p. (Sez. 4^, sent. n. 734 del 10-01-2002 (cc. del 27-11-2001), El Gana (rv 220944).
Inammissibile è, poi, la pretesa di una diversa lettura delle dichiarazioni dell'ispettore Raimo sul contenuto del predetto colloquio;
essa sì risolve, infatti, in una denuncia di travisamento del fatto non consentita nel giudizio di legittimità atteso che, a mente dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. possono essere dedotti in sede di legittimità vizi attinenti alla motivazione soltanto nei termini di "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" e che, conseguentemente, non può più denunciarsi, a differenza del codice di rito abrogato, un vizio corrispondente a quello che veniva chiamato il "travisamento del fatto", neppure se dedotto attraverso la prospettazione di carente logicità della motivazione in quanto sarebbe necessario cogliere il parametro di riferimento - indispensabile a giudicare del vizio denunciato, all'esterno del provvedimento impugnato laddove il giudice della legittimità trova il limite d'esame nello stesso testo di tale provvedimento. (Sez. 1^, sent. n. 1778 del 23-02-1993 (ud. del 21-12-1992), Zuncheddu (rv 194803).
Non migliore sorte merita, infine, la pretesa di escludere ogni valenza indiziaria al predetto colloquio, risolvendosi, tale argomento difensivo nella critica di un apprezzamento della prova, inammissibile, come è stato ripetutamente chiarito da questa Corte, nel giudizio di legittimità.
La censura, del resto, ignora del tutto il pregnante valore sintomatico attribuito dal giudice di merito alla circostanza che il telefono cellulare predetto recava una scheda con il numero di utenza intestato a PP AR, che l'interlocutrice telefonava da una utenza intestata a PP AR, che, ancora, la predetta interlocutrice credeva di parlare con "NS", nome di battesimo dell'Imperato. La terza censura del primo motivo, alla quale si collega la prima censura del secondo motivo, coglie, invece, una carenza della motivazione della impugnata sentenza il giudice di primo grado aveva ritenuto di potere ritenere provato che uno dei passeggeri discesi dall'auto guidata dal De CO e fuggiti a piedi, fosse proprio AR PP perché in tal senso vi era il riconoscimento dell'ispettore di polizia che invano lo aveva inseguito (Lalla) e perché in senso contrario non deponevano affatto le dichiarazioni dei compagni di lavoro dello PP, che avevano solo riferito della presenza dello stesso nel luogo di lavoro senza indicare con precisione l'orario di permanenza dello stesso. Con specifico motivo di appello il De CO aveva criticato questo argomento rilevando che, invece, i testi avevano con precisione indicato la data di ingresso e quella di permanenza dello PP nel luogo di lavoro e che ciò escludeva la partecipazione dello stesso alla rapina ed alla successiva fuga, verificatasi proprio in un periodo di tempo in cui lo PP era nel suo posto di lavoro. Tale critica era vestita dalle testuali riproduzioni, nel motivo di appello, delle dichiarazioni dei testi indicati.
La Corte di merito ha disatteso la censura semplicemente riproducendo la scarna affermazione del giudice di primo grado circa la genericità delle indicazioni dei testi e, così, sostanzialmente ignorando le specifiche ragioni analiticamente esposte dall'appellante.
È perciò mancata, sul punto, una reale motivazione, essendo del tutto pacifica per la giurisprudenza di questa Corte l'equiparazione al silenzio della motivazione c.d. apparente, che ricorre, appunto, quando la motivazione, formalmente esistente, sia del tutto avulsa e dissociata dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa;
vale a dire, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 6^, sent. n. 6839 del 01-06-1999 (cc. del 01-03- 1999), Menditto (rv 214308).
Ma il vizio non può affatto condurre all'annullamento della sentenza impugnata dato che, come si è detto, la identificazione del passeggero in fuga non è affatto decisiva ai fini dell'accertamento della partecipazione del De CO alla rapina se è vero che vi è, come si è detto, l'assoluta certezza che i passeggeri dallo stesso trasportati a folle velocità erano comunque gli esecutori materiali della rapina consumata nel Supermercato.
Con il terzo motivo si denuncia la "inosservanza ed erronea applicazione di norma penale - art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 62 bis e 114 c.p. - contraddittorietà della motivazione". Si afferma che il giudice di merito ha disatteso l'istanza di applicazione di attenuanti generiche senza motivazione di sorta e così violando il principio di diritto secondo cui "il potere discrezionale dei giudice, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al controllo;
egli ha l'obbligo di motivare la sua decisione, che non deve mai tradursi in arbitrio, indicando i parametri ed i criteri utilizzati ed enunciando le ragioni che pone a fondamento del diniego".
Analogo errore, si afferma, caratterizza il diniego della attenuante di cui all'art. 114 c.p. che in nessun caso avrebbe potuto essere negata se, come è asserito nella sentenza, il De CO non ha partecipato alla fase "cruciale" dell'esecuzione del delitto ma si sarebbe prestato per un aiuto nella fuga, per altro del tutto superfluo data la possibilità, per i rapinatori, di servirsi dell'auto di cui già disponevano per allontanarsi dal luogo della rapina.
Si aggiunge che nell'affermare che "la condotta ascritta al prevenuto non può essere oggettivamente qualificata di minima importanza, la Corte di merito contraddice una sua precedente asserzione con la quale riconosce che "l'opera prestata dal De RI nella esecuzione dei reati è connotata da ridotta efficienza rispetto a quella degli esecutori materiali".
Anche queste censure meritano la sorte di quelle che compongono i primi due motivi.
Quanto alla prima occorre rilevare, infatti, che la Corte di merito ha negato le attenuanti generiche in considerazione della "negativa personalità del De CO, quale si desume dai numerosi e specifici precedenti penali a suo carico, oltre che dal comportamento processuale tenuto.
Queste precisazioni soddisfano perfettamente l'esigenza di motivazione della pronuncia sul punto della Corte territoriale dovendosi escludere che il silenzio su ogni altro elemento di valutazione del fatto possa risolversi in una "mancanza" di motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 lett. E) c.p.p.. Le circostanze attenuanti generiche presuppongono l'accertamento, da parte del giudice di merito, di elementi obbiettivi e soggettivi tali da giustificare una particolare ed eccezionale clemenza. Il giudice che ritenga di escludere le predette attenuanti non ha il dovere, dunque, di valutare tutti gli elementi di gravità oggettiva e soggettiva del reato indicati dall'art. 133 c.p., ma può limitarsi, in assenza di allegazione di parte, a rilevare che non vi sono elementi che giustificano la richiesta, e, nel caso opposto, che gli elementi indicati non sono sufficienti per giustificare la concessione delle speciali attenuanti.
In tale prospettiva si rivela completa una motivazione che, come quella della impugnata sentenza, si limita ad indicare le circostanze che hanno indotto al diniego delle attenuanti, come i precedenti penali dell'imputato e la pericolosità rivelata nella consumazione dei reati per cui è processo, senza esaminare singolarmente le circostanze prospettate da quest'ultimo, che, con la specificazione delle ragioni del diniego, il giudice implicitamente ha considerato insussistenti o insufficienti (sent.
3.2.1983 n. 913 Capuano rv. 157226) sent. 17 marzo 1983 n. 2042 La Fauci rv 157820; sent. 1 giugno 1990 n. 8052 Spiteri rv 184544). La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra, in altri termini, nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è, quindi, tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalla parte o rilavabili dagli atti del procedimento ma può anche limitarsi alla indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini del concorso o del diniego di tali circostanze rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri (sent. 22 maggio 1992 n. 6200 rv 191140;
sent. 31 marzo 1994 n. 3772 rv 196880). Per altro il ricorrente omette del tutto di indicare, con il motivo in esame, gli ulteriori e favorevoli elementi di fatto da lui indicati per sostenere la sua richiesta di concessione delle attenuanti generiche e dal giudice di merito trascurati. Sulla seconda censura può essere rilevato come essa, nella parte che fa leva su una essenziale contraddizione logica della motivazione, sia frutto di un errore di diritto manifesto perché l'attenuante della minima partecipazione non è correlata alla minore efficienza causale dell'attività di un correo rispetto a quella di un altro o degli altri, ma è connessa ad un apporto eziologico quasi trascurabile e del tutto marginale. Sez. 1^, sent. n. 1696 del 25-02-1983 (cc. del 03-12-1982), MA (rv 157609) ed il riconoscimento, da parte del giudice di merito, della minore importanza del contributo causale di uno dei correi non implica affatto, quindi, la necessità di concessione della predetta attenuante.
Nella parte che invece investe il giudizio sulla importanza dell'apporto causale la censura investe una apprezzamento del giudice di merito che non è censurabile i questa sede.
La rilevata infondatezza dei motivi che lo sostengono conduce al rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2004