Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2004, n. 39192
CASS
Sentenza 7 aprile 2004

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Non presenta rilevanza penale ai sensi dell'art. 617 cod. pen., per difetto di dolo, la condotta dell'operatore di polizia il quale, avuta la disponibilità di un telefono cellulare ritenuto utilizzato per la consumazione del reato, risponda, nell'esercizio della attività di indagine, alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie ai sensi dell'art.351 cod. proc. pen., posto che il reato citato si configura solo a carico di colui che "fraudolentemente" prende cognizione di una comunicazione a lui non diretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2004, n. 39192
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39192
    Data del deposito : 7 aprile 2004

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