Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2013, n. 6621
CASS
Sentenza 4 dicembre 2013

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In materia di sicurezza dei prodotti alimentari, sussiste il reato di cui all'art. 5 lett. d) della legge 30 aprile 1962, n. 283 nel caso di detenzione per la vendita di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, anche quando le stesse si trovino ancora nella disponibilità del produttore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione incriminatrice non è in contrasto con il regolamento 2073/2005 UE poiché questo, pur prevedendo specifici controlli nella fase di distribuzione dei prodotti, non preclude agli Stati membri di adottare misure di prevenzione anche nella fase di produzione e di trasformazione).

Con riferimento al reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari insudiciate, alterate o nocive, la previsione di cui all'art.5 lett.d) della legge n. 283 del 1962 rappresenta una norma di chiusura con la quale il legislatore ricomprende nell'ambito di operatività della disposizione incriminatrice le sostanze "comunque" nocive, non inquadrabili nelle ipotesi specifiche contemplate nella stessa lettera nonché in quelle precedenti della norma, per cui l'eventuale osservanza dei limiti di cui all'art.5 lett.c) ed a maggior ragione l'omessa previsione di limiti da parte dell'autorità amministrativa non equivale ad un giudizio di assoluta innocuità del prodotto alimentare, che può invece rivelarsi "comunque" nocivo in virtù di un accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2013, n. 6621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6621
    Data del deposito : 4 dicembre 2013

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