Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 2
In materia di sicurezza dei prodotti alimentari, sussiste il reato di cui all'art. 5 lett. d) della legge 30 aprile 1962, n. 283 nel caso di detenzione per la vendita di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, anche quando le stesse si trovino ancora nella disponibilità del produttore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione incriminatrice non è in contrasto con il regolamento 2073/2005 UE poiché questo, pur prevedendo specifici controlli nella fase di distribuzione dei prodotti, non preclude agli Stati membri di adottare misure di prevenzione anche nella fase di produzione e di trasformazione).
Con riferimento al reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari insudiciate, alterate o nocive, la previsione di cui all'art.5 lett.d) della legge n. 283 del 1962 rappresenta una norma di chiusura con la quale il legislatore ricomprende nell'ambito di operatività della disposizione incriminatrice le sostanze "comunque" nocive, non inquadrabili nelle ipotesi specifiche contemplate nella stessa lettera nonché in quelle precedenti della norma, per cui l'eventuale osservanza dei limiti di cui all'art.5 lett.c) ed a maggior ragione l'omessa previsione di limiti da parte dell'autorità amministrativa non equivale ad un giudizio di assoluta innocuità del prodotto alimentare, che può invece rivelarsi "comunque" nocivo in virtù di un accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2013, n. 6621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6621 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
6 6 2 1/ 1 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 3454 sez. Aldo Fiale - Presidente - UP 04/12/2013- Renato Grillo Luigi marini R.G.N. 38415/2013 Relatore - Vito Di Nicola Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/01/2013 del Tribunale di Mondovì visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai concessi benefici;
rigetta nel resto. udito per l'imputato l'avv.--- DEPOSITATA IN CANCELLERIAL IL 12 FED 2011 DIL CANCELLIERE Z E I O T N R Luana Mariani O E * C RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 7 gennaio 2013, il Tribunale di Mondovì ha condannato SI NI alla pena, condizionalmente sospesa, di 5.000,00 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui agli artt. 5 lett. d) e 6, comma 3, legge 30 aprile 1962, n. 283 per avere, nella qualità di legale rappresentante del caseificio "Cooperativa Frabosa soprana", detenuto per la vendita sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive (partita di formaggio RA di LP nel quale era rilevata la presenza di enterotossina stafilococcica). Il Tribunale è pervenuto ad affermare la penale responsabilità dell'imputato sulla base della documentazione amministrativa in atti e dell'esame dei testi, essendo risultato che, nel corso di un controllo ordinario eseguito in via amministrativa dal personale della A.S.L. presso il caseificio della "cooperativa Frabosa Soprana" venne trovata una partita di formaggio RA di LP (una forma di formaggio, dalla quale vennero prelevate cinque unità campionarie) risultata a seguito delle analisi effettuate dall'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, contaminata da enterotossine stafilococciche.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, affidando le doglianze a sette specifici motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione degli articoli 42 e 43 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Si sostiene che l'imputato svolgesse, all'epoca del controllo effettuato dai vigili sanitari dell'ASL, esclusivamente le funzioni di presidente della cooperativa, occupandosi delle sole attività di rappresentanza e delle attività amministrative senza alcuna ingerenza, come emerso dalla testimonianza resa dalla dipendente Almini, nelle attività di produzione, affidate ad una persona specificamente preposta allo svolgimento di tali mansioni, ed a nulla rilevando dunque la circostanza, pure valorizzata dalla sentenza impugnata, per la quale, in mancanza di prova del conferimento della delega a terze persone e in mancanza di prova circa la complessità della struttura aziendale, dovesse comunque ritenersi provata la responsabilità penale del ricorrente. 2 A tale proposito, deduce come nei reati a soggettività ristretta, quale quello contestato all'imputato, la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che il compito del pubblico ministero, prima, e del giudice, poi, sia quello di identificare colui che abbia effettivamente svolto l'attività incriminata, in ossequio al principio di effettività, in base al quale si riconosce la responsabilità penale di colui che nell'ambito dell'azienda svolga realmente ed in piena autonomia (decisionale e finanziaria) le funzioni che possono mettere in pericolo i beni tutelati dal legislatore, gravando pertanto su dette persone gli obblighi imposti dalla norma incriminatrice.
2.2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., lamenta l'erronea applicazione del Reg. U.E. 2073/05 nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Assume come erroneamente il Giudice di prime cure abbia riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato, ritenendo che il prodotto fosse già pronto per la commercializzazione, laddove la normativa europea in ambito di controlli microbiologici prescrive che la ricerca delle enterotossine va stafilococciche sul formaggio debba essere fatta sui prodotti immessi sul mercato nel loro periodo di conservabilità. Precisa come il requisito della "immissione sul mercato", o immissione in commercio, sia integrato, come da un consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche di merito, soltanto nel momento in cui il prodotto sia uscito dalla sfera di disponibilità del produttore e sia disponibile sul mercato, al di fuori del suo diretto controllo, con la conseguenza che, nel caso di specie, il RA sottoposto alle analisi, trovandosi ancora all'interno dello stabilimento di produzione e sotto il diretto controllo dell'operatore, non poteva qualificarsi come prodotto "immesso sul commercio durante il suo periodo di conservabilità" così come richiesto dal Reg. U.E. 2073/05 e pertanto non poteva essere sottoposto alle analisi volte alla ricerca di enterotossine stafilococciche. In ogni caso, si osserva che, non essendo all'epoca del campionamento terminata la stagionatura, ben poteva il prodotto essere ancora sottoposto a verifiche da parte della cooperativa in sede di autocontrollo.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia il vizio di mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), avendo il primo giudice inspiegabilmente ritenuto irrilevante il fatto che le cinque aliquote campionarie fossero state prelevate da un'unica forma di formaggio e non da più forme diverse, come invece implicitamente richiederebbe il regolamento U.E. 2073/05 il quale postula che il campione, rappresentato da cinque unità, sia rappresentativo, cioè sia in grado di rispecchiare adeguatamente 3 tutta la partita del prodotto, tant'è che l'art. 2 lett. k) del citato regolamento, in consonanza con altre fonti normative - citate nel ricorso, che regolano la materia degli alimenti definisce il campione rappresentativo come "un campione nel quale sono mantenute le caratteristiche della partita dalla quale è prelevato, in particolare nel caso di un campionamento casuale semplice, dove ciascun componente o aliquota della partita ha la stessa probabilità di figurare nel campione", con la conseguenza che non sarebbe dato comprendere sulla base di quali evidenze il Giudice abbia ritenuto irrilevante la provenienza delle unità campionarie da una unica forma di formaggio.
2.4. Con il quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine alla attendibilità del rapporto di prova, con particolare riguardo alla fondatezza scientifica e tecnica del giudizio espresso in primo grado, essendo il Giudice partito, ad avviso del ricorrente, dal discutibile presupposto secondo cui eventuali irregolarità in tema di prelevamento e van analisi non determinerebbero alcuna nullità e neppure incertezza in relazione all'approdo conseguito. Rileva il ricorrente come le evidenze dibattimentali abbiano invece fatto emergere la circostanza che il laboratorio avesse utilizzato per la sua analisi la "revisione 3", laddove già era operativa la "revisione 5", ossia una metodologia analitica migliorativa delle tecniche volte a rendere più precisi e completi i risultati delle analisi. A fronte di una tale evenienza, deduce il ricorrente come il giudice abbia ritenuto di superare l'incertezza e la non univocità sui metodi di laboratorio utilizzati attraverso l'esame testimoniale, cui aveva dato ingresso ex art. 507 cod. proc. pen., pervenendo alla conclusione che il rapporto di prova fosse fondato sull'utilizzazione della metodologia più avanzata di revisione ("revisione 5"), attribuendo ad un errore del sistema informatico, secondo quanto dichiarato in dibattimento dalla teste Adriano, la circostanza che il rapporto delle analisi recasse invece l'indicazione della "revisione 3", omettendo tuttavia di motivare perché, pur in presenza di un tale errore, il rapporto di prova fosse attendibile o privo di altre eventuali irregolarità.
2.5. Con il quinto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 5, lett. d), legge n. 283 del 1962) e mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Sostiene il ricorrente, anche alla luce di ampi riferimenti giurisprudenziali indicati nel ricorso, come il primo giudice, avendo condannato l'imputato per il titolo di reato relativo alla detenzione di 4 sostanze alimentari nocive, abbia ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice sul rilievo che la presenza non consentita di enterotossine stafilococciche negli alimenti fosse da reputarsi potenzialmente nociva, con ciò incorrendo nel vizio denunciato di erronea interpretazione della norma penale, in quanto la nocività di un alimento non può essere valutata, ad avviso del ricorrente, solo astrattamente o potenzialmente, essendo invece necessario, per l'integrazione della fattispecie, che l'alimento abbia una reale e concreta idoneità a porre in pericolo la salute pubblica. Sotto altro profilo, rileva il ricorrente come sussista assoluta carenza della motivazione dell'impugnata sentenza in ordine al requisito della nocività dell'alimento, essendosi proceduto ad effettuare solo analisi di tipo qualitativo con la conseguenza che, in totale assenza di analisi di tipo quantitativo, non è dato sapere di quale portata fosse l'eventuale presenza del batterio.
2.6. Con il sesto motivo si denuncia mancanza e/o manifesta illogicità ven della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Deduce il ricorrente come la sentenza impugnata, senza individuare gli elementi fattuali integranti il comportamento colposo asseritamente tenuto dall'imputato, abbia fatto discendere il giudizio di colpevolezza sulla base della mera verificazione dell'evento, laddove il giudizio di rimproverabilità avrebbe richiesto un aggancio a comportamenti colposi specificamente individuati, tenuto anche conto del fatto che, qualora il soggetto agente avesse posto in essere tutti gli accorgimenti necessari, senza che fossero state individuate eventuali manchevolezze, e ciò nonostante si fosse verificato l'evento, non avrebbe potuto che applicarsi l'esimente della buona fede. Nel caso di specie, la cooperativa era dotata di un idoneo sistema di autocontrollo e dunque era fornita di misure precauzionali volte a prevenire e ad evitare il rischio di contaminazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione, anche per illogicità, laddove non individua i comportamenti ulteriori che l'imputato avrebbe dovuto tenere per andare esente da colpa.
2.7. Con il settimo ed ultimo motivo di gravame, sviluppato sotto plurimi profili, il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale (art. 163 cod. pen. e art. 6, comma 5, legge n. 283 del 1962, art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Rileva il ricorrente come, con la sentenza impugnata, sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena che, nel caso di specie, 5 I S non avrebbe potuto trovare riconoscimento stante l'espresso divieto posto dall'art. 6, comma 5 (ora comma 4) della legge n. 283 del 1986 ove viene stabilito che in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 cod. pen., rientrando nella nozione di "frode tossica" qualsiasi fatto contravvenzionale previsto negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un'attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto. Oltre che per i suddetti motivi, il ricorrente comunque chiede la revoca della sospensione condizionale della pena, in considerazione della lesione degli interessi e dei diritti che dalla concessione a lui deriverebbero, tanto sul rilievo che, essendo intervenuta condanna alla sola pena pecuniaria della ammenda, la concessione del beneficio costituisce per l'imputato motivo ostativo o comunque di significativo ritardo nell'ottenere l'eliminazione della condanna dal casellario giudiziale. Infine, in evidente connessione con il precedente profilo, si invoca la ven revoca del citato beneficio anche sul presupposto che l'imputato non potrebbe partecipare a gare di appalto in forza dell'art. 38, co. 1, lett. c), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sulla base del settimo motivo di impugnazione e va rigettato nel resto per le ragioni di seguito indicate.
2. Quanto al primo motivo di gravame, la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente chiarito che la delega di funzioni nell'esercizio di un'attività di impresa esonera il titolare dalla responsabilità penale connessa alla posizione di garanzia se è conferita per iscritto al delegato, essendo inidonea l'attribuzione in forma orale (Sez. 3, n. 16452 del 17/10/2012,dep. 11/04/2013, Rv. 255394; Sez. 3, n. 6872 del 19/01/2011, dep. 23/02/2011, Rv. 249536). Il Collegio non ignora l'esistenza di un diverso orientamento, pure richiamato nel ricorso, secondo cui la delega può anche essere conferita oralmente dal titolare dell'impresa, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né "ad substantiam" né "ad probationem", posto che l'efficacia devolutiva dell'atto di delega è subordinata all'esistenza di un atto traslativo delle funzioni delegate connotato unicamente dal requisito della certezza che prescinde dalla forma impiegata, salvo che per il settore 6 pubblico in cui è invece richiesto l'atto scritto di delega (Sez. 3, n. 32014 del 06/06/2007, Cavallo, Rv. 237141). Nondimeno il primo orientamento esclude l'idoneità di una delega orale nella misura in cui difetti adeguata prova, il cui onere rigorosamente incombe a chi ne alleghi l'esistenza, circa il trasferimento dal delegante al delegato delle funzioni di garanzia da esercitare all'interno delle strutture aziendali. Il secondo orientamento, pur scartando la possibilità del conferimento di una delega necessariamente scritta anche nel settore privato, esclude, a sua volta, che il titolare della posizione di garanzia possa ritenersi esonerato da responsabilità per il semplice fatto di aver conferito ad altri una delega orale delle funzioni. Altro indirizzo di questa Corte, che coniuga i due orientamenti, è nel senso che gli obblighi gravanti su un soggetto che svolga attività imprenditoriale possono essere delegati, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia, ma il relativo atto di ven delega deve essere espresso, inequivoco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando l'obbligo per delegante di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Sez. 4, n. 9343 del 22/06/2000, Archetti, Rv. 216727). La delega quindi è in linea generale ed astratta consentita, a prescindere dalla forma con la quale, nel settore privato, sia corredata, ma per essere rilevante ai fini dell'esonero da responsabilità del delegante, deve possedere specifici requisiti ( Sez. 3, n. 26122 del 12/04/2005, Capone, Rv. 231956). Sul punto, la dottrina più attenta ha segnalato come in questa materia occorra trovare il necessario bilanciamento tra il principio di legalità, fissato dall'art. 25 Cost., in modo da vanificare il tentativo di spostare la responsabilità penale verso altri soggetti, spesso verso i dipendenti dell'imprenditore, ed il principio di personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27 Cost., rifuggendo da concezioni arcaiche del diritto penale fondate su ipotesi di responsabilità oggettiva o, peggio, per fatto altrui. Si tratta, da un lato, di rendere effettiva la posizione di garanzia come rafforzamento della tutela dei diritti e, dall'altro, di dare corpo al principio di effettività, nel senso di attribuire la responsabilità penale a colui che realmente svolga le funzioni di garanzia e sul quale gravino gli obblighi la cui inosservanza è presidiata dalla leva penale attraverso le specifiche fattispecie incriminatrici predisposte per la tutela degli interessi penalmente rilevanti. 7 La giurisprudenza di legittimità ha fornito, a più riprese, precise indicazioni al fine di individuare i requisiti necessari per operare il bilanciamento tra il principio di legalità e quello di effettività, in modo che la delega possa ritenersi validamente conferita, richiedendo: a) che la delega debba essere puntuale ed espressa (requisito della certezza e della precisione), senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale (Sez. 3, n. 32014 del 2007 cit.; Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, (dep. 11/02/2008), Girolimetto, Rv. 238980); b) che vi sia l'accettazione della delega da parte del delegato (Sez. 4, n. 12413 del 08/10/1999, Massarenti, Rv. 215009), trattandosi di atto recettizio del quale occorre fornire la prova (requisito del consenso); c) che il conferimento debba avvenire a favore di soggetto professionalmente idoneo e qualificato (requisito della idoneità) per lo svolgimento del compito affidatogli (Sez. 4, Sentenza n. 5780 del 28/02/1997, Angelucci, Rv. 208701; Sez. 3, Sentenza n. 6420 del ven 07/11/2007 cit., nonché Sez. 3, n. 6872 del 19/01/2011, cit.); d) che il delegato goda di poteri decisionali e di organizzazione autonomi (requisito dell'autonomia), possa cioè esercitare non solo le funzioni ma, se del caso, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa, dovendo la effettività dei poteri riverberare anche sotto il profilo economico (Sez. 3, n. 9160 del 01/07/1998, Botarelli, Rv. 211814; Sez. 3, Sentenza n. 6420 del 07/11/2007, cit.; nonché Sez. 3, n. 6872 del 19/01/2011, cit.); e) che il trasferimento delle funzioni debba essere giustificato (requisito della giusta causa della delega) in base alle esigenze organizzative dell'impresa (Sez. 3, Sentenza n. 6420 del 07/11/2007 cit., nonché Sez. 3, n. 6872 del 19/01/2011, cit.); f) la specificità dei compiti delegati (requisito della specificità della delega), in quanto se la delega non si riferisce alla esecuzione di atti specifici, rispetto ai quali viene al delegato trasferita non la competenza, ma la legittimazione al compimento dei singoli atti rientranti nella competenza del delegante, riemergono i poteri - doveri di intervento dello stesso delegante, senza la necessità di una previa revoca delle attribuzioni del delegato (Sez. 3, n. 4003 del 19/02/1999, Tilocca, Rv. 213271), con l'ulteriore conseguenza, quale aspetto simmetrico a quello illustrato al punto d), che il delegato non deve essere utilizzato per compiti diversi da quelli commessi e che da questi lo distolgano;
g) che l'esistenza della delega (e dei suoi contenuti) debba essere (requisito dell'onere della prova) giudizialmente provata in modo certo (Sez. 3, Sentenza n. 6420 del 07/11/2007 cit., nonché Sez. 3, n. 6872 del 19/01/2011, cit.)/. 8 Il Tribunale ha dunque correttamente ritenuto che non vi fosse prova di una delega delle funzioni, deducendo ciò sia dalla mancanza di una struttura aziendale particolarmente complessa, che ne giustificasse il conferimento, e sia dal fatto che non vi fosse traccia dell'esistenza di una tale delega. Difatti, tenuto conto dei requisiti, sopra enunciati, di validità di un atto traslativo del genere, va osservato come la stessa natura delle doglianze non dia conto del vizio denunciato, non essendo sufficiente per provare l'esistenza di una valida delega delle funzioni né che l'imputato non avesse mansioni specifiche sulla produzione, né che un ragazzo dell'azienda si occupasse delle fasi di autocontrollo e di gestione del prodotto, né che all'interno della cooperativa vi fosse una suddivisione specifica delle funzioni. Infatti non è emerso in modo certo e preciso quali specifici atti siano stati in concreto delegati;
non è emerso che il delegato abbia prestato il consenso all'assolvimento di specifici compiti;
non è emerso che il delegato fosse idoneo all'assolvimento di detti compiti e che fosse autonomo nell'esecuzione di essi;
né che vi fosse una giusta causa nel conferimento ven della delega, con la conseguenza che l'onere della prova circa l'esistenza di un valido atto traslativo delle funzioni di garanzia deve ritenersi non assolto, derivando da ciò l'infondatezza della censura.
3. Quanto al secondo motivo di gravame, con il quale viene in sostanza denunciata la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento 2073/2005 U.E., va premesso come il ricorrente offra una interpretazione della normativa comunitaria del tutto non condivisibile. Portando alle estreme conseguenze il suo assunto, la normativa nazionale, che punisce chi detiene per la vendita sostanze alimentari con la presenza non consentita di enterotossine stafilococciche e quindi nocive per la salute (tale è il rimprovero che viene, tra l'altro, mosso al SI), apprestando gli strumenti ed i controlli per prevenire il commercio illecito di alimenti dannosi, sarebbe in contrasto con il diritto comunitario che invece imporrebbe determinati controlli se ed in quanto il prodotto sia messo in vendita, ossia in commercio o nel mercato, e nel periodo della sua conservabilità. Tuttavia il regolamento 2073/2005 U.E., come peraltro modificato dal regolamento 1441/2007 U.E., espressamente richiede (par.5 del preambolo) che la sicurezza dei prodotti alimentari sia garantita principalmente da misure di prevenzione, quali la messa in atto di pratiche corrette in materia di igiene e di procedure basate sui principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo ...>> e (par. 7 del preambolo) che a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 9 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli Stati membri provvedono a che siano eseguiti periodicamente controlli ufficiali, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata;
tali controlli devono essere eseguiti in fasi opportune della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, per garantire che gli operatori del settore rispettino i criteri stabiliti dal presente regolamento>>. Tant'è che l'art. 1 del regolamento, che disciplina l'oggetto ed il campo di applicazione di esso, stabilisce, tra l'altro, che l'autorità competente verifica il rispetto delle norme e dei criteri di cui al presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, senza pregiudizio del suo diritto di procedere a ulteriori campionamenti ed analisi per la rilevazione e la misura della presenza di altri microrganismi, delle loro tossine o dei loro metaboliti, o come verifica dei processi, per i prodotti alimentari sospetti, o ven nel contesto dell'analisi del rischio>>. Ne consegue come siano imposte agli Stati membri misure di prevenzione adottabili anche nella fase di produzione e di trasformazione del prodotto, oltre naturalmente che nella fase della distribuzione, per una maggiore ed anticipata tutela della salute del consumatore, con la conseguenza che gli Stati membri possono predisporre controlli ulteriori senza che le verifiche previste dal regolamento esauriscano i possibili modelli di tutela, derivando da ciò l'infondatezza anche della seconda censura. La cui inconsistenza deve essere ribadita anche esaminando la conclusiva circostanza, pure articolata come motivo del ricorso, secondo cui, non essendo all'epoca del campionamento terminata la stagionatura, ben poteva il prodotto essere ancora sottoposto a verifiche da parte della cooperativa in sede di autocontrollo. Sul punto va ricordato come il Tribunale abbia esaurientemente motivato nel senso di ritenere come non si potesse validamente affermare che il prodotto campionato fosse ancora in fase di stagionatura e che il decorso del tempo (neppure desunto in modo certo all'esito dell'istruttoria dibattimentale) avrebbe determinato l'abbattimento delle tossine riscontrate;
tanto sul fondamentale rilievo della totale mancanza di prova circa il fatto che la forma di RA fosse all'inizio della stagionatura e non già pronta, come è stato correttamente considerato, per la commercializzazione, sul presupposto che, in concreto, il formaggio era stato già trattato e prodotto.
4. Con il terzo ed il quarto motivo di gravame, che possono essere congiuntamente esaminati, il ricorrente, denunciando mancanza e/o illogicità 10 della motivazione, sottopone alla cognizione della Corte di cassazione censure non consentite, sollevando questioni relative alla valutazione del materiale probatorio, il cui apprezzamento rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, cercando, in tal modo, di ottenere una interpretazione del fatto diversa e alternativa rispetto a quella posta a base del provvedimento impugnato. Quanto infatti al prelievo delle aliquote campionarie, il Tribunale, con adeguata e logica motivazione, ha stimato irrilevante la circostanza che le cinque unità campionarie fossero state prelevate da un'unica forma di formaggio, e non da più forme diverse, sul condivisibile rilievo che una forma di RA, per peso e dimensioni, può considerarsi certamente rappresentativa di una partita. Quanto poi all'attendibilità del rapporto di prova, il Tribunale, con motivazione completa ed immune da vizi logici, a fronte di un errore materiale nella stesura dei referti, ha chiarito, anche all'esito del supplemento istruttorio cui ha dato ingresso ex art. 507 cod. proc. pen. e ven dunque in conseguenza di uno scrupoloso accertamento, come le analisi sui campioni repertati fossero state eseguite con il ricorso alla metodologia più avanzata, conseguendo da ciò l'attendibilità degli esiti delle analisi ed attribuendo ad un mancato aggiornamento del sistema informatico, che stampava in automatico i referti, l'errore che era comparso sul rapporto di prova, aggiungendo che i risultati delle ulteriori analisi effettuate a Parigi presso il laboratorio "ANSES" avevano convalidato i precedenti risultati comprovando ulteriormente la contaminazione del formaggio.
5. Il quinto motivo è parimenti infondato. Con esso si rimprovera al Tribunale di avere erroneamente interpretato l'art. 5, lett. d), legge n. 283 del 1962 per aver ritenuto integrato il reato sulla base della potenziale ed astratta nocività dell'alimento e non invece sulla base della presenza di una reale e concreta idoneità di esso a porre in pericolo la salute pubblica. Il Tribunale invece ha, sul presupposto della riscontrata presenza di enterotossine stafilococciche, osservato puntualmente il criterio che il ricorrente invece denuncia e che avrebbe potuto trovare corpo e sostanza solo qualora l'agente patogeno non fosse stato rilevato nel campione e se ne fosse pronosticata una futura e probabile comparsa. In presenza della riscontrata contaminazione dell'alimento, invece, il Tribunale si è correttamente attenuto al principio di diritto secondo il quale la detenzione a scopo di vendita di sostanze alimentari comunque nocive>>, costituisce un reato di pericolo concreto, con la conseguenza che, affinché 11 una sostanza alimentare possa qualificarsi nociva, è sufficiente la riscontrata presenza di agenti patogeni, come nella specie le enterotossine stafilococciche, che abbiano l'attitudine a cagionare danni o porre a rischio la salute umana. Va peraltro evidenziato che se i delitti di cui agli artt. 439 ss. cod. pen. mirano a proteggere il bene salute>> da attacchi diretti e concreti, viceversa la legge 30 aprile 1962, n. 283 appresta una tutela «anticipata>> di quel medesimo bene (Corte cost. sent. n. 1 del 1982). Un siffatto approdo spiega l'infondatezza anche dell'ulteriore profilo della censura con il quale è stato denunciato il vizio di motivazione per l'assenza di analisi di tipo qualitativo che avrebbero dovuto indicare, secondo il ricorrente, quale fosse la reale portata del batterio per ritenere configurabile l'addebito. Va osservato che all'imputato è stata contestata, e ritenuta in sentenza, la detenzione per la vendita di formaggio contaminato dalla presenza di enterotossine stafilococciche, quindi di alimento comunque nocivo per la ven salute, fattispecie che rientra nella previsione di cui all'art.5 lett. d) della legge n.283 del 1962 e non in quella di cui alla lettera c) della stessa - norma che vieta la vendita di sostanze alimentari con cariche microbiotiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali>>. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la previsione di cui all'art.5 lett. d) della legge n.283 del 1962 rappresenta una norma di chiusura con la quale il legislatore ricomprende le sostanze "comunque" nocive, non inquadrabili nelle ipotesi specifiche contemplate nella stessa lettera nonché in quelle precedenti, nell'ambito di operatività dell'art.5 succitato. Ne consegue che l'eventuale osservanza dei limiti di cui all'art.5 lett. c) ed a maggior ragione l'omessa previsione degli stessi non equivale ad un giudizio di assoluta innocuità del prodotto alimentare che, invece, può rivelarsi "comunque" nocivo in virtù di un accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità e, quindi, rientrare nella previsione di cui all'art.5 lett. d) della legge n.283 del 1962 (Sez. 3, n. 15998 del 12/02/2003, Scovenna, Rv. 224248). Il Tribunale, rilevando la presenza non consentita di enterotossine stafilococciche, ha adeguatamente motivato, per ciò solo, circa la nocività dell'alimento, la cui ricerca, ai fini della tutela della salute dei consumatori, è specificamente prescritta, proprio per la sua nocività, dal regolamento comunitario 2073/2005 U.E. e succ. mod., avendo la concreta attitudine a cagionare danni o porre a rischio la salute umana. L'enterotossina non è altro che una proteina tossica prodotta da alcuni 12 particolari ceppi batterici, tra cui gli stafilococchi, ed è perciò molto dannosa, in concreto, per la salute degli uomini.
6. Con il sesto motivo il ricorrente, contraddicendo peraltro la sostanza del primo aspetto del successivo motivo di censura, si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto l'elemento soggettivo del reato sulla sola base della verificazione dell'evento senza individuare i comportamenti colposi specificamente addebitabili all'imputato, avendo peraltro la cooperativa previsto una serie di accorgimenti necessari per evitare i rischi di contaminazione del prodotto. Anche tale motivo è infondato. Il Tribunale, nella valutazione dell'elemento soggettivo, ha spiegato come al produttore incomba l'onere di eseguire tutti i controlli che possano condurre a verificare ed eliminare eventuali pericoli per la salute del consumatore senza che, in mancanza, possa invocare a sua discolpa il semplice affidamento sui controlli effettuati a monte o eseguiti dall'autorità. ven Si tratta di un accertamento immune da censure, quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, giacché, trattandosi di contravvenzione, è sufficiente la mera colpa ai sensi dell'art. 43 cod. pen. che può consistere anche in mera negligenza nelle dovute verifiche sulla conformità alla normativa del prodotto alimentare preparato o detenuto per la vendita (Sez. 3, n. 14285 del 12/01/2010, Montella, Rv. 246810), dovendosi al tempo stesso sottolineare come, con il successivo motivo, si prospetti da parte dello stesso ricorrente la commissione del fatto per frode e con ciò depotenziando e rendendo ulteriormente infondata la presente doglianza.
7. E' invece fondato, sotto il primo profilo della censura, il settimo ed ultimo motivo di gravame con il quale il ricorrente lamenta che siano stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione (pag. 24 del ricorso). Si assume che, nel caso di specie, i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale richiesto da privati non avrebbero potuto trovare riconoscimento stante l'espresso divieto posto dall'art. 6, quinto comma (ora quarto comma) della L. 283 del 1962 ove viene stabilito che in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 c.p. Questa Corte, come lo stesso ricorrente sottolinea, ha precisato che, in tema di tutela penale degli alimenti, per "frode tossica o comunque dannosa 13 alla salute" deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un'attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto (Sez. 3, n. 13535 del 05/02/2009, Mascagni, Rv. 243388). La dottrina ha chiarito che la nozione di «frode tossica o comunque dannosa≫ si compone di due profili, uno soggettivo (normalmente riportato alla nozione di frode che racchiude anche la messa in commercio, come nella specie, di un aliud pro alio senza che sia necessariamente richiesto un comportamento strictu sensu fraudolento, rimanendo estranea alla configurazione della fattispecie il requisito dell'inganno) l'altro oggettivo (tendenzialmente coincidente con la dannosità), profili che peraltro sono strettamente collegati. Né occorre, ai fini della esclusione dei benefici di legge (artt. 163, 175 cod. pen.) prevista dall'art. 6, quinto comma, legge 30 aprile 1962, n. 283, una previa contestazione della "frode dannosa alla salute"( Sez. 3, n. 10801 del 23/09/1994, Ballarino, Rv. 200385). Come lo stesso ricorrente prospetta nel motivo di ricorso, gli elementi della frode (nel senso innanzi chiarito) e del pericolo di danno sono infatti immanenti nella fattispecie contestata tanto che è lo stesso Giudice di prime cure che ha considerato l'alimento tossico e pericoloso per il consumatore (a pag. 5 della Sentenza si afferma che: "non vi sia prova che un congruo periodo di tempo... avrebbe portato ad un abbattimento della carica tossica"; "la presenza non consentita di enterotossine stafilococciche negli alimenti è potenzialmente nociva"; "addossando al produttore (come al commerciante) l'onere di eseguire tutti i controlli che possano condurre a verificare ed eliminare eventuali pericoli per la salute del consumatore)" (pag. 25 del ricorso)>>. Pertanto, assorbiti gli altri profili della doglianza, il ricorso va accolto, limitatamente al primo aspetto, e quindi la sentenza impugnata va, in tale parte, annullata senza rinvio con eliminazione dei benefici di legge concessi. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai concessi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, benefici che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 04/12/2013 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Aldo Fiale Aedo fale nto dierena 14