Sentenza 1 luglio 1998
Massime • 2
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento è penalmente sanzionato sia lo scarico abituale sia lo scarico occasionale, ed è indifferente la volontarietà o meno delle perdite, essendo esclusi dalla, previsione normativa soltanto quei fatti neppure occasionalmente riconducibili alle attività degli insediamenti produttivi.
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento è posto a carico di chi abbia poteri di rappresentanza e gestione dell'impresa un dovere positivo di controllo degli impianti, onde evitare scarichi illegittimi; così che questi risponde penalmente dell'operato dei propri dipendenti a meno che non dimostri di avere scelto personale adeguatamente preparato ed in numero sufficiente. Qualora l'azienda abbia notevoli dimensioni, l'esonero di responsabilità del gestore dello stabilimento ricorre solo in caso di delega a terzi, tecnicamente e professionalmente qualificati, ai quali sia attribuita completa autonomia decisionale e finanziaria per provvedere all'adeguamento delle situazioni produttive ai dettati normativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/1998, n. 9160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9160 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica dott. Paolo Maria Tonini Presidente del 01.07.98
1. dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
2. dott. Aldo Rizzo Consigliere N.2403
3. dott. Guido De Maio Consigliere REGISTRO GENERALE
4. dott. Alfredo Teresi Consigliere N.14102/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TA FA, nato in [...] il 1^.05.1949, avverso la sentenza del Pretore di Milano in Rho in data 20.11.1997 che lo ha condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 21, comma 3, legge n. 319/1976;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dott. Carmine Di Zenzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Andrea Corte, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 20.11.1997 il Pretore di Milano in Rho condannava TA FA alla pena dell'ammenda per avere, quale direttore e gestore dello stabilimento della Frimont SPA, effettuato in pubblica fognatura gli scarichi delle acque reflue di produzione con eccedenza dei parametri tabellari relativamente al rame ed al tensioattivi.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione dell'art. 42 c.p. per avere omesso la sentenza di considerare che nell'insediamento produttivo si era verificato un solo caso di superamento dei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge Merli e che egli aveva istruito le maestranze vietando, con settimanali avvertimenti, lo scarico nella fognatura dei reflui del processo di produzione da accumulare in un recipiente che veniva svuotato da una ditta specializzata.
Difettando l'elemento soggettivo, il reato non poteva configurarsi.
Denunciava, altresì, violazione dell'art. 163 cod. pen. essendo a lui pregiudizievole la concessione del non richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è infondato.
1. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, è penalmente sanzionato sia lo scarico abituale sia lo scarico occasionale ed è indifferente la volontarietà o meno delle perdite, essendo esclusi dalla previsione normativa soltanto quei fatti neppure occasionalmente riconducibili alle attività degli insediamenti produttivi.
Pertanto è stato esattamente affermato che anche un solo scarico di reflui eccedente i parametri tabellari è idoneo ad integrare il reato, da esso derivando l'inquinamento che la norma intende impedire.
Nella medesima materia è posto a carico di chi abbia poteri di rappresentanza e gestione dell'impresa un dovere positivo di controllo degli impianti onde evitare scarichi illegittimi, sicché egli risponde penalmente dell'operato dei suoi dipendenti a meno che non dimostri di avere scelto personale adeguatamente preparato e in numero sufficiente.
Quando l'azienda ha notevoli dimensioni, l'esonero della responsabilità del gestore dello stabilimento ricorre solo in caso di delega a terzi, tecnicamente e professionalmente qualificati, ai quali sia attribuita completa autonomia decisionale e finanziaria per provvedere all'adeguamento delle situazioni produttive al dettami normativi.
La decisione impugnata ha rispettato i suddetti principi, avendo ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato, quanto meno sotto il profilo colposo, per non avere l'imputato, nonostante le notevoli dimensioni dello stabilimento, effettuato alcuna delega e per noti avere adeguato l'impianto di smaltimento dei reflui alle disposizioni di legge, sì da impedire il versamento nella fognatura, non essendo sufficiente, per l'esonero della responsabilità, il sistematico, ma generico, richiamo del personale al rispetto delle norme intese a prevenire l'inquinamento delle acque.
2. Non può essere genericamente contestata la concessione della sospensione condizionale della pena sotto il profilo della mancanza di una specifica richiesta dell'imputato, non richiesta dalla legge, trascendendo lo scopo dell'istituto la sfera degli interessi individuali e privati, mirando esso, attraverso la prospettazione di una minaccia di esecuzione della pena inflitta, a distogliere il reo dalla commissione di altri reati.
Inoltre, il beneficio, una volta concesso, non può essere revocato, salvo che ne vengano meno i presupposti, ne' è rinunciabile, noti rientrando nel potere dispositivo del condannato e neppure formare oggetto di impugnazione in mancanza di un idoneo interesse giuridicamente apprezzabile configurabile quando la concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di uria situazione giuridica più vantaggiosa, sicché non ha rilevanza giuridica la mera opportunità di carattere soggettivo ed eventuale, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, non essendo tale valutazione conforme alle finalità dell'istituto (Cass. Sez. V 23.10.1981, Cass. RV 197535, 1994). Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 1 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1998