Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/1998, n. 9160
CASS
Sentenza 1 luglio 1998

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In tema di tutela delle acque dall'inquinamento è penalmente sanzionato sia lo scarico abituale sia lo scarico occasionale, ed è indifferente la volontarietà o meno delle perdite, essendo esclusi dalla, previsione normativa soltanto quei fatti neppure occasionalmente riconducibili alle attività degli insediamenti produttivi.

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento è posto a carico di chi abbia poteri di rappresentanza e gestione dell'impresa un dovere positivo di controllo degli impianti, onde evitare scarichi illegittimi; così che questi risponde penalmente dell'operato dei propri dipendenti a meno che non dimostri di avere scelto personale adeguatamente preparato ed in numero sufficiente. Qualora l'azienda abbia notevoli dimensioni, l'esonero di responsabilità del gestore dello stabilimento ricorre solo in caso di delega a terzi, tecnicamente e professionalmente qualificati, ai quali sia attribuita completa autonomia decisionale e finanziaria per provvedere all'adeguamento delle situazioni produttive ai dettati normativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/1998, n. 9160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9160
    Data del deposito : 1 luglio 1998

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