Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2010, n. 14285
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Sentenza 12 gennaio 2010

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Integra l'elemento soggettivo colposo del reato di cui all'art. 5, comma primo, lett. a), L. 30 aprile 1962, n. 283 la mera negligenza nelle dovute verifiche sulla conformità alla normativa del prodotto alimentare preparato o detenuto per la vendita. (Nella specie si trattava di mozzarella di bufala etichettata come tale, ma contenente, in realtà, latte di vacca in misura superiore al 50%).

L'integrazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 5, comma primo, lett. a) L. 30 aprile 1962, n. 283, non necessita della consegna del prodotto, in quanto il reato si consuma nel momento in cui la sostanza alimentare viene preparata e confezionata, pronta per essere consegnata. (Fattispecie di detenzione di mozzarella di bufala per qualità diversa da quella dichiarata in quanto mescolata a latte vaccino).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2010, n. 14285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14285
    Data del deposito : 12 gennaio 2010

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