Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2005, n. 26122
CASS
Sentenza 12 aprile 2005

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In tema di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai fini della legittimità della delega di funzioni, introdotta dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242, non è necessario che trattasi di impresa di notevoli dimensioni, atteso che la necessità della delega non dipende esclusivamente dal dato quantitativo, ma può essere determinata dalle caratteristiche qualitative dell'organizzazione aziendale.

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di società di persone incombe su ciascun socio l'obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti l'espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2005, n. 26122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26122
Data del deposito : 12 aprile 2005

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