Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
Anche in materia di smaltimento dei rifiuti la identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve essere, in linea di principio, resa possibile sulla base di specifiche determinazioni, difettando le quali, il potere concernente l'attività delegata non può ritenersi dismesso dal delegante. Conseguentemente se la delega non si riferisce alla esecuzione di atti specifici - rispetto ai quali viene al delegato trasferita non la competenza, ma la legittimazione al compimento dei singoli atti rientranti nella competenza del delegante - non è neppure necessaria una previa revoca delle attribuzioni del delegato perché emerga il potere dovere di intervento del delegante. (Nella specie la Corte ha affermato la responsabilità del Sindaco relativamente alla attività di un impianto di mattazione comunale per il quale lo stesso era risultato costante referente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/1999, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 19/2/1999
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. " LD IA " N. 506
3. " UD QU " REGISTRO GENERALE
4. " CE Di BI " N. 29406/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: CC NI n. Ittiri 26/2/1950 avverso la sentenza 3/7/97 della Corte di Appello di Cagliari - sez. dist. Di Sassari. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. Siniscalchi che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
CC NI, tratto a giudizio davanti al Pretore di Sassari - sez. di Alghero e assolto dal reato di cui all'art. 21, 1^ co. legge 319/76 (capo a) dell'imputazione), fu condannato alla pena di mesi due di arresto e lire 1.500.000 di ammenda, essendo stato dichiarato colpevole dei reati, unificati ex art. 81 cpv. c.p., p. e p. da: 1) art. 25, 1^ co. d.p.r. 203/88 (capo b), per l'esercizio, in qualità di sindaco del Comune di Ittiri, di un impianto di incenerimento di rifiuti, con emissione di fumi in atmosfera, senza la previa prestazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. citato;
2) art. 25, 1^ co. d.p.r. 915/82 (capo c), per lo smaltimento, nella suindicata qualità, di rifiuti speciali (residui del pubblico macello), senza la prescritta autorizzazione. Fatti accertati il 4/10/93.
La Corte di Appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari (sent.3/7/97) - diversamente qualificato il fatto di cui al capo c) come violazione dell'art. 51, 1^ e 2^ co. del d. lgv. n. 22/97, ha confermato la decisione di primo grado, respingendo sia l'impugnazione dell'imputato che quella del P.M. (quest'ultima in relazione all'assoluzione del reato sub a).
Ricorre il CC, denunciando violazione della legge penale (artt. 1-25, comma 1 d.p.r. 203/88 e artt.
1-25 co. 1 d.p.r. 915/82), nonché degli artt. 55-56 e 57 R.D. 148/15, per avere i giudici di secondo grado disatteso le doglianze dell'imputato (incentrate nel tema della delega conferita all'assessore Caria inerente al funzionamento del Mattatoio Comunale), sul presupposto della "genericità" di detta delega e dalla sua implicita revocabilità, essendosi il sindaco occupato personalmente e fattivamente delle vicende connesse al funzionamento del mattatoio, laddove, sostiene il ricorrente: a) la delega in questo ne era specifica, riguardando, le attribuzioni delegate, "la salvaguardia dell'ambiente"; b) gli intervenuti del sindaco si erano, di volta in volta, resi necessari, (con carattere di "repentinità" e/o "immediatezza") a causa della "conclamata inerzia del delegato" ed erano stati, in ogni caso, limitati al "disbrigo delle incombenze strettamente burocratiche, senza il ritiro della delega e, quindi, delle competenze".
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
È, in primo luogo, ineccepibile la valutazione dei giudici di merito circa la natura non specifica della delega relativa al Mattatoio Comunale, che si assume conferita dal sindaco all'assessore Caria;
e ciò, non solo per l'assenza nel documento, prodotto dalla difesa, di qualsiasi riferimento a tale settore sanitario, ma anche - e soprattutto - per la effettiva interpretazione (e attuazione), da parte dei soggetti interessati, circa il contenuto della delega, in concreto, conferita al suddetto assessore.
I giudici di secondo grado hanno al riguardo evidenziato (v. sentenza impugnata, pg.7): a) che l'assessore Caria - relativamente alla delega conferitagli, avente ad oggetto "l'ecologia" e "la salvaguardia ambientale" - ebbe, in concreto, ad occuparsi dei "lavori di pulizia della fascia antincendio della discarica consortile, della squadra comunale antincendio (tutti servizi inerenti alla salvaguardia ambientale); b) che "nulla" invece "risultava circa un suo qualsiasi intervenuto concreto in materia di gestione del mattatoio".
Se ne evince che è, sul piano logico-giuridico, coerente con tali emergenze l'affermazione della sentenza impugnata in ordine alla genericità della delega, di cui trattasi, e, comunque, alla sua non specifica riferibilità al servizio di mattatoio.
La identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve essere, in linea di principio, resa possibile sulla base di specifiche determinazioni, difettando le quali, il potere concernente l'attività delegata non può ritenersi dismesso dal delegante. Di modo che, se la delega non si riferisce alla esecuzione di atti specifici (rispetto ai quali viene al delegato trasferita non la "competenza", ma la "legittimazione" al compimento dei singoli atti rientranti nella competenza del delegante), non è neppure necessario ma previa revoca delle attribuzioni del delegato perché emerga il potere-dovere di intervento del delegante;
il quale è, pertanto, legittimato a operare sulla base di revoca, anche tacita, dell'incarico conferito.
Nella specie - come si è visto - vi è di più.
I giudici di merito, oltre ad evidenziare, in punto di fatto, che nessuna attività in concreto risultava essere mai stata espletata dal delegato nella specifica materia del mattatoio, hanno valorizzato la ulteriore circostanza, secondo la quale il sindaco, in effetti, si era sempre personalmente e direttamente interessato del mattatoio, essendo egli stato "costante ed efficiente referente" per i funzionari della A.S.L. di Sassari, responsabili sanitari del pubblico macello (v. in pg. 5 e 6 della s.i. il richiamo della testimonianza resa dal dott. Grassi Stefano).
Il che porta, in conclusione, a ritenere incensurabile l'apprezzamento dei giudici di merito, secondo i quali la responsabilità penale per l'esercizio, senza autorizzazione amministrativa delle specifiche attività descritte nei capi b) e c) dell'imputato.
Il ricorso per le esposte osservazioni va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999