Sentenza 17 ottobre 2012
Massime • 1
La delega di funzioni nell'esercizio di un'attività di impresa esonera il titolare dalla responsabilità penale connessa alla posizione di garanzia se è conferita per iscritto al delegato, essendo inidonea l'attribuzione in forma orale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2012, n. 16452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16452 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 17/10/2012
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2418
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 49362/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI PE N. IL 16/07/1940;
avverso la sentenza n. 7096/2011 TRIB.SEZ.DIST. di TREVIGLIO, del 19/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Cantucci Lorenzo di Roma (sost. Proc.). RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 19 ottobre 2011 il Tribunale di Bergamo - Sezione Distaccata di Treviglio - dichiarava TI PE, imputato del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. G) e art. 6, per avere, in qualità di legale rappresentante del Supermercato "Tredis" sito in Viale Ortigara n. 2, posto in vendita e detenuto per la vendita sostanze alimentari - insaccati - con aggiunta di additivi chimici, in particolare nitrati, in quantitativi superiori ai limiti di legge consentiti di 482 mg/Kg. - Reato commesso in Treviglio il 25 luglio 2008) colpevole del detto reato, condannandolo alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda, oltre alle pene accessorie di legge e disponendo la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
1.2 Per l'annullamento della sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo, con un primo motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale riconosciuto la responsabilità del TI nonostante questi si occupasse in via esclusiva dell'amministrazione della società TREDIS s.r.l., mentre era il socio ad occuparsi del reparto salumeria, ed ulteriormente rilevando che il TI aveva affidato ad una società la verifica ed i controlli sui generi alimentari prodotti in azienda. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e relativa omissione sul punto della motivazione. Con un terzo motivo si deduce inosservanza della legge penale (L. n. 283 del 1962, art. 6 e art. 36 c.p., comma 3) per avere il Tribunale erroneamente ordinato la pubblicazione della sentenza di condanna sul sito Internet del Ministero della Giustizia, nonostante il mancato richiamo di tale procedura da parte della L. n. 283 del 1962, art. 6, rilevandosi ulteriormente l'illegittimità, comunque,
della pubblicazione per estratto sul quotidiano in assenza di prova sulla responsabilità per frode tossica o comunque dannosa alla salute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini e limiti appresso specificati.
2. In ordine al primo motivo, sostanzialmente afferente alla erronea attribuzione del reato a soggetto (il ricorrente) che si è detto estraneo, per essere altri l'autore materiale in forza di delega conferita dall'imputato ad altro soggetto preposto ad un ramo specifico dell'azienda, ritiene questo supremo Collegio di aderire all'orientamento di questa Corte secondo cui "la delega di funzioni nell'esercizio di una attività di impresa esonera il titolare dalle correlate responsabilità connesse alla correlata posizione di garanzia se è conferita per iscritto al delegato, essendo inidoneo il conferimento in forma orale" (Cass. Sez. 3^ 19.1.2011, n. 6872, Trinca, Rv. 249536).
2.1 Il tema affrontato dalla difesa del ricorrente, seppur non nuovo e risolto in termini differenti da altro orientamento che consente, all'interno di strutture complesse, la possibilità del conferimento da parte dei vertici aziendali ad altri soggetti operanti all'interno dell'azienda per determinate funzioni secondo modalità meno rigide, postula, sempre, la prova rigorosa della delega ad altri di funzioni riguardanti - per quel che rileva nel caso in esame - i controlli da espletare sulla qualità e genuinità dei generi alimentari prodotti in azienda: è vero che - soprattutto con riguardo alle strutture complesse operanti nel settore privato - non è formalmente richiesta la esistenza di una delega scritta, ben potendo questa essere conferita anche oralmente (così, ad es. Cass. Sez. 3A 6.6.2007 n. 32014, Cavallo, Rv. 237141, secondo la quale, in tema di disciplina igienica dei prodotti alimentari la delega da parte del titolare di una impresa ad altri soggetti deputati al controllo può essere conferita oralmente non essendo richiesto dalla legge ne' la forma scritta "ad substantiam" ne' quella "ad probationem"), ma è pur sempre necessario che venga fornita prova rigorosa di tale delega (v. Cass. Sez. 3A 3.12.1999, Natali, Rv. 215159).
2.2 Nel caso in esame, per come si evince dal testo della sentenza impugnata, è del tutto mancata la prova di tale delega: l'asserzione dell'imputato di occuparsi della sola conduzione amministrativa dell'azienda, rimanendo affidata al socio la parte gestionale riguardante il controllo preventivo sui prodotti alimentari, non ha trovato alcun riscontro negli atti, così come è rimasta sostanzialmente sfornita di prova la circostanza di un affidamento in via continuativa e dei termini di esso, ad una società esterna della attività in via continuativa e con cadenza bimestrale del controllo (peraltro non specificato) sulla qualità dei prodotti alimentari (si ricorda in sentenza di un solo controllo effettuato il 27 novembre 2006 su carne suina tritata per la ricerca batteriologica ma non per l'esistenza, o meno, di nitrati e per la individuazione delle relative percentuali).
2.3 Ma, anche a voler ritenere in via ipotetica veridica la circostanza riferita dall'imputato, ciò non poteva di certo bastare a ritenere lo stesso esente da responsabilità, avendo pur sempre il titolare dell'azienda, rispetto a soggetti non operanti al suo interno, ed anzi estranei all'azienda, il compito di vigilare comunque sulla composizione dei prodotti alimentari, salva, appunto, una esplicita delega di funzioni ad altri soggetti operanti all'interno dell'azienda e preposti ad un ramo o settore ben specifico: si pensi a titolo di esempio, ai soggetti incaricati del c.d. "controllo di qualità" dei prodotti, affidatari di una ben determinata funzione sulla base di un organigramma aziendale che preveda la suddivisione del personale in relazione ai diversi settori aziendali;
ovvero, ad una suddivisione esplicita di ruoli nell'ambito di un atto interno tra l'amministratore ed i soci. Correttamente il Tribunale ha ritenuto la responsabilità del TI ricavandola da una serie di dati che, univocamente, portavano ad escludere che altri, e non il TI, dovessero occuparsi del controllo dei prodotti alimentari. Peraltro, come risulta dalla sentenza, le stesse espressioni adoperate del TI in sede di esame in merito alla attività aziendale ed ai parametri di riferimento degli additivi chimici adoperati per la produzione degli insaccati ("Mah, noi eravamo rimasti che la quota era 500 mg.; noi siamo sempre viaggiati con quella cifra lì da quando si era iniziato") riscontrano la tesi che fosse proprio il TI il soggetto direttamente coinvolto nella gestione della attività aziendale anche per la parte relativa al controllo alimentare, non circoscritta, quindi, al ramo esclusivamente amministrativo.
3. Quanto, poi, al profilo riguardante l'elemento soggettivo del reato, correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente l'elemento della colpa, motivando in modo congruo e senza vizi logici manifesti. Lo stesso precedente giurisprudenziale citato dalla difesa del ricorrente (Cass. Sez. 6A 29.9.1993 n. 11390, P.M. in proc. Bellarosa, Rv. 196756) ribadisce la necessità della buona fede intesa quale prova di aver eseguito, o fatto eseguire, tutti i controlli o di aver attuato le cautele preventive atte a scongiurare reati e come tale idonea a scriminare la condotta sotto il profilo soggettivo. Ma nel caso in esame il Tribunale, oltre ad escludere la circostanza della delega, ha ritenuto non esclusa la colpa proprio in relazione ad una attività di controllo affidata a terzi ma del tutto inidonea sia sotto il profilo della frequenza sia sotto il profilo della natura stessa di quei controlli. Ma vi è di più: il Tribunale, muovendo dalle stesse affermazioni dell'imputato che ha dato prova di una conoscenza approssimativa della materia raffinatasi solo dopo il controllo della P.G. nonostante le modifiche normative intervenute medio tempore in merito alle percentuali degli additivi chimici dallo stesso ignorate, ha concluso per una accentuazione della colpa dovuta proprio alla disinformazione dell'imputato nonostante gli obblighi su di lui incombenti, in un settore - quello alimentare - destinato al consumo di massa e dunque abbisognevole di una tutela rafforzata da parte di chi riveste posizioni c.d. "di garanzia" che impone in materia di disciplina della produzione e vendita di alimenti, al responsabile di una struttura aziendale l'obbligo di impedire che l'attività venga effettuata in violazione delle prescrizioni dettate in materia (v. sul punto Cass. Sez. 3A 5.4.2007 n. 19716, Roscio, Rv. 236748).
3.1 L'avere il TI ignorato, sia pure per mera superficialità, determinate caratteristiche di preparazione dei prodotti alimentari fabbricati nella sua azienda, è stato quindi a ragione considerato dal Tribunale come elemento specifico per una accentuazione e non certo una attenuazione della responsabilità.
4. Sotto quest'ultimo profilo - e in risposta al secondo motivo del ricorso afferente alla illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - l'obbligo motivazionale può ritenersi congruamente assolto, sia pure in via implicita, non solo in relazione alla assenza di elementi positivi tali da incidere positivamente sulla concessione, ma soprattutto, avendo il Tribunale valorizzato l'elemento negativo del persistente disinteresse manifestato dall'imputato in ordine alla normativa a presidio della salute, superato solo tardivamente e comunque successivamente ai fatti in contestazione, ma solo in conseguenza della contestazione del reato, come riconosciuto dallo stesso imputato nel corso del suo esame.
5. È, di contro, fondato il motivo attinente alla pubblicazione della sentenza di condanna sul sito Internet del Ministero della Giustizia: la norma di riferimento, rappresentata dall'art. 36 c.p., comma 2 seconda parte è entrata in vigore, per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 67, comma 1, con decorrenza dal 4 luglio
2009: trattandosi di norma penale di carattere sostanziale, la stessa non poteva avere applicazione retroattiva ma poteva operare soltanto per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Cass. Sez. 1A 21.3.2012 n. 12924, P.G. in proc. Bozzoni, Rv. 252357).
5.1 Invero l'art. 36 c.p., intitolato "Pubblicazione della sentenza penale di condanna", inserito a sua volta nel Capo 3 "Delle pene accessorie in particolare" del Titolo 2 del Libro 1, prevede due modi diversi di pubblicazione della sentenza di condanna collegati alla tipologia della pena inflitta (ergastolo ovvero pena diversa per la quale è prevista la detta pena accessoria modula diversamente la pena accessoria). Ora, con riferimento alla data di commissione del fatto (15 luglio 2008) ed alla entità della pena inflitta, il testo previgente dell'art. 36 c.p. recitava testualmente al comma 2 "La sentenza di condanna è inoltre pubblicata per una sola volta in uno o più giornali designati dal giudice". Nessun accenno, quindi alla pubblicazione sul sito Internet del Ministero della Giustizia che - come ricordato nella citata sentenza n. 12924/12 - riguardando la sostituzione del mezzo della pubblicazione, "attiene alla definizione del contenuto della sanzione, in quanto incide sulla relativa funzione afflittiva (anche sotto il profilo delle spese conseguenti) e sulla funzione di prevenzione e di difesa sociale della pena". Sicché - prosegue la sentenza - "trattandosi di successione di leggi penali nel tempo opera la disposizione dell'art.2 c.p.".
5.2 Peraltro come correttamente osservato nel ricorso, nessun richiamo all'art. 36 c.p., comma 2 nella parte oggi modificata, era (ed è) contenuto nella L. n. 283 del 1962, art. 6 che, quanto ai modi di pubblicazione della sentenza di condanna, fa esplicito richiamo al comma 3 dello stesso art. 36 c.p. disciplinante i modi di pubblicazione della sentenza.
5.3 Sul punto la norma vigente all'epoca dei fatti così recitava:
"La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero: essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato". Viene così ribadito il concetto che all'epoca del fatto vigeva il precedente testo dell'art. 36 c.p. nella parte non novellata dalla ricordata L. n. 69 del 2009. 5.4 Su tale punto la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, mentre per la parte riguardante la pubblicazione sulla testata giornalistica "Il Sole 24 Ore", il ricorso è ugualmente fondato per una ragione diversa e correttamente enunciata dalla difesa del ricorrente.
6. Il testo, attualmente (ma anche all'epoca dei fatti) vigente della L. n. 283 del 1962, art. 6 così recita all'ultimo comma: "Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nell'art. 36 c.p., comma 3". Il comma precedente cui è ricollegata la pena accessoria della pubblicazione della sentenza fa riferimento nel suo incipit alla condanna per "frode tossica o, comunque, dannosa alla salute".
6.1 Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, cui questo supremo Collegio ritiene di dover aderire, "In tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza può conseguire esclusivamente alla riconosciuta responsabilità per "frode tossica o comunque dannosa alla salute". A tal fine è necessario che si sia raggiunta la prova circa la pericolosità in concreto per la salute del consumatore", (Cass. Sez. 3A 3.6.1994 n. 7311, Cardaci, Rv. 198208; più di recente, Cass. Sez. 3A 5.2.2009 n. 13535, Mascagni, Rv. 243388 con la quale viene anche precisato il significato di "frode tossica" costituito da qualsiasi fatto contravvenzionale previsto dalla L. n. 283 del 1962, artt. 5 e 6 della che risulti intrinsecamente insidioso ovvero produttivo di conseguenze insidiose idonee a generare effetti intossicanti o, quanto meno, un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto).
6.2 Sotto tale specifico profilo è mancata - come correttamente rilevato nel ricorso - qualsiasi motivazione da parte del Tribunale sia sulla insidiosita del prodotto alimentare sia sul grado di tossicità dell'additivo adoperato, oggetto della contestazione. Ne consegue la necessità, per il Tribunale, di motivare in merito a tale specifico punto, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza con rinvio al Tribunale di Bergamo, ferma restando la statuizione di responsabilità in considerazione della accertata infondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pubblicazione sul sito Internet senza rinvio e con rinvio relativamente alla pubblicazione sul quotidiano, al Tribunale di Bergamo. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2013