Sentenza 8 ottobre 1999
Massime • 1
Non può essere ritenuto penalmente responsabile l'amministratore di una società che, avendo approntato tutte le misure antinfortunistiche richieste, abbia delegato un preposto alla organizzazione e all'espletamento di specifica attività, ove quest'ultimo sia persona tecnicamente capace, abbia accettato l'incarico e sia dotato di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo e sempre che il predetto amministratore, nel più generale contesto della posizione di garanzia che fa capo comunque al datore di lavoro, non si esima dall'obbligo di sorveglianza, il cui rispetto va valutato tenendo conto delle connotazioni del caso concreto (tra cui, dimensioni dell'organizzazione, peculiarità del comportamento tenuto, episodicità del fatto). (Fattispecie di annullamento per difetto di motivazione della sentenza del giudice di merito di condanna dell'amministratore in relazione alla morte del lavoratore che stava caricando grossi tubi su un autoarticolato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/1999, n. 12413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12413 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. Francesco LISCIOTTO - Presidente;
del 08/10/1999
2) Dott. Gianfranco TATOZZI - Consigliere;
SENTENZA
3) Dott. Francesco MARZANO - Consigliere rel.; N. 2483
4) Dott. Paolo SEPE - Consigliere;
REGISTRO GENERALE
5) Dott. Vincenzo ROMIS - Consigliere;
N. 03798/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) SS DR, n. in Bologna il 13.03.1920; 2) SS IO, n. in Piacenza il 31.03.1924;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 2 luglio 1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
Osserva:
1. Il 2 luglio 1998 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del 21 aprile 1995 del Pretore di Piacenza, con la quale SS DR e SS IO (ed altri imputati), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, erano stati condannati a pena ritenuta di giustizia (condizionalmente sospesa nella sua esecuzione) per il reato di cui all'art. 589, 1^ e 2^ c., c.p., con concessione anche del beneficio della non menzione della condanna riportata nel casellario giudiziale.
Si contestava ai due suindicati imputati, quali amministratori della s.p.a. JA SS, nonché ad altri due imputati quali, rispettivamente, direttore tecnico e preposto ai lavori di carico e scarico merci della precitata ditta, di aver cagionato la morte di MI GI, dipendente della stessa, per colpa, consistita per i SS e per il direttore tecnico nel "non aver adottato tutte le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori durante le operazioni di carico e scarico del materiale consentendo l'effettuazione delle stesse in area non idonea, con fondo non in piano e privo di spazio di manovra necessario per poter agire con sicurezza da tutti i lati ......".
Per come si legge in tale sentenza (ed in quella, integrativa, di primo grado), quel giorno venivano eseguite delle operazioni (cui l'MI attendeva) di carico di tubi, di notevoli dimensioni e peso, su di un autoarticolato: tali operazioni venivano eseguite in area non idonea, poiché priva dello spazio di manovra e di fuga su uno dei lati e non perfettamente piana;
sulla parte posteriore del piano di carico del veicolo erano state già disposte due coppie di tubi e si stava procedendo alla sistemazione di altri due tubi sulle assi di legno poste, allo scopo, sopra i quattro tubi già sistemati. La prima serie di tubi era bloccata da cunei di legno inchiodati sul pianale dell'automezzo, che ne impedivano sia il rotolamento che lo scivolamento. L'incidente si era verificato proprio durante l'operazione di inchiodamento dei tubi: a causa dell'elevata temperatura (si era in agosto), l'MI aveva parcheggiato il rimorchio all'ombra di un edificio e mentre era in corso l'approntamento del sesto tubo (secondo della coppia superiore), egli aveva iniziato ad inchiodare i cunei anti-scivolamento sul pianale del rimorchio. A questo punto (verosimilmente per le vibrazioni impresse dal martellamento, e per la leggera pendenza del piazzale nel punto in cui era parcheggiato il veicolo e l'assenza di blocchi sulle assi) il quinto tubo aveva iniziato a rotolare verso la parte sinistra del veicolo;
esso si era spostato, con moto volvente, dalla primitiva precaria posizione, tranciando, con la propria massa d'urto ed il peso di ben sei tonnellate, il cuneo di legno posto all'estremità inferiore della traversina in legno, che rendeva quest'ultima solidale con la coppia di tubi del primo ordine, già caricati. L'MI, attinto e schiacciato a seguito dalla caduta al suolo del tubo, decedeva per "grave trauma contusivo fratturativo torso addominale con sfondamento gabbia toracica". Nel pervenire alla resa confermativa statuizione di condanna (anche) nei confronti dei SS, i giudici dell'appello richiamavano l'obbligo di "adozione delle misure, imposta all'imprenditore dalla norma civilistica (art. 2087 c.c.), che si estende "a quanti con lui o in sua vece siano, in concreto, tenuti alla gestione dell'attività produttiva in posizione di preminenza..."; il giudice di primo grado, quanto alla posizione dei SS, aveva rilevato che essi "non hanno impartito alcuna disposizione per regolamentare ripetitive attività oggettivamente e notoriamente pericolose ed hanno consentito ovvero non hanno impedito che le stesse avvenissero in aree non atte allo scopo".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dei SS, denunziando:
a) il vizio di "erronea applicazione di legge penale in tema di reato colposo e concorso di cause". Si deduce al riguardo che "gli amministratori, che si erano preoccupati di nominare un direttore tecnico e un preposto, delegando in particolare a quest'ultimo tutta l'organizzazione del carico-scarico delle merci, e che riponevano il proprio incolpevole affidamento nell'azione doverosa e nella diligenza altrui, si trovano condannati per azioni ed omissioni di altri, per addebiti a loro non riconducibili ...". Premesso che sarebbe "agevolmente rilevabile una interferenza anomala, gravemente colposa, da parte del lavoratore nel decorso causale dell'infortunio...", anche a volere questa escludere, tanto non comporterebbe, in ogni caso, l'estensione di responsabilità agli amministratori", ma comporterebbe solo la attribuzione di responsabilità "direttamente a chi, garante del cantiere e della movimentazione della merce, soggetto tecnicamente qualificato, non impedì al lavoratore di tenere condotte temerarie, di compiere scelte irrazionali, di assumere iniziative pericolose, non pretese il rispetto delle più elementari cautele e non sorvegliò costantemente lo svolgimento delle operazioni di carico...; l'amministratore non va confuso con l'obbligato alla sicurezza, non gli si può ascrivere un'omissione di sorveglianza";
b) il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Premesso che la sentenza impugnata "ripercorre la vicenda in modo completo, formulando rilievi suggestivi, che sembrano apparentemente soddisfare gli obblighi della motivazione, la quale invece "risulta, ad un esame meno superficiale, aprioristica, presuntiva ed attagliarsi esclusivamente al direttore tecnico", si deduce che, "con riguardo agli amministratori manca... qualsiasi riferimento specifico, qualsiasi argomentazione conferente e qualsiasi, ragione giustificatrice della responsabilità".
3. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso è stato proposto, per entrambi gli imputati, dal difensore. Epperò, il SS DR rimase contumace nel giudizio di appello, ed il difensore che ha proposto il ricorso non risulta investito di specifico mandato: quello conferito il 29 giugno 1995 fa espresso riferimento solo al "giudizio di secondo grado" e al mandato ad "appellare" la sentenza del Tribunale.
Essendo, perciò, il ricorso proposto nell'interesse di tale imputato inammissibile, trova nondimeno applicazione il disposto dell'art. 587 c.p.p., in tema di estensione dell'impugnazione del coimputato, ritualmente, questa, proposta, non essendo essa fondata su motivi esclusivamente personali.
4. Il ricorso è fondato.
Come si legge nel relativo capo di imputazione, si contestava agli attuali ricorrenti, nella loro qualità di amministratori della società in questione, di "non aver adottato tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori durante le operazioni di carico e scarico del materiale", in particolare di avere consentito l'effettuazione di tali operazioni "in area non idonea, con fondo non piano e privo dello spazio di manovra necessario per poter agire con sicurezza da tutti i lati". Solo al preposto, e quindi a soggetto diverso dagli attuali ricorrenti, si contesta, nel capo di imputazione, "di aver disposto le predette operazioni in tale area ed il posizionamento di un tubo sopra traversine di legno atte ad ospitarne due...".
Così specificata l'area degli addebiti, si era dedotto, nei motivi di appello, che, invece, "esisteva un piazzale amplissimo, con tutte le possibilità di manovra, dall'inclinazione assolutamente fisiologica, come ha evidenziato il consulente tecnico..."; e che "era stato nominato un direttore tecnico, c'era un preposto capo- cantiere addetto alla movimentazione delle merci..."; e si esplicita nella sentenza impugnata che l'automezzo "era stato parcheggiato in prossimità di una costruzione per goderne l'ombra ed il riparo dal sole".
Tale rilievo gravatorio introduceva due questioni, entrambe decisive ai fini del giudizio: se i due ricorrenti avessero, in effetti, predisposto o meno le misure necessarie a salvaguardare la incolumità del dipendente, in riferimento al particolare lavoro che si stava eseguendo, ovvero, in particolare, se avessero o meno predisposto un'area complessivamente idonea, dovendosi, poi, la diversa e incongrua scelta del sito in cui venne posizionato l'automezzo, nel più ampio contesto territoriale disponibile, attribuire o meno solo alla determinazione assunta dal lavoratore e/o dal preposto, che comunque era tenuto ad impedire tale improvvida scelta (per "godere l'ombra ed il riparo dal sole", assicurata dalla presenza di una costruzione); e, nel caso in cui, a tale specifico obbligo avessero i ricorrenti adempiuto - specificamente destinando, per tali operazioni, un'area idonea nella sua compiuta estensione territoriale -, se fosse riconducibile a responsabilità degli amministratori, anche sotto il profilo della mancata sorveglianza, il fatto che, in quella più ampia disponibilità territoriale, l'automezzo fosse stato parcheggiato in sito improprio, posto che, come si assume, vi era un preposto addetto a tali lavori. L'amministratore e legale rappresentante -, di una società, specie so di ampie dimensioni (e nella sentenza di primo grado pure si dà atto che i "SS (erano) amministratori di una società di notevoli dimensioni"), non può essere, solo per tale carica rivestita, automaticamente ritenuto penalmente responsabile (si verterebbe in una inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva) di ogni violazione degli obblighi antinfortunistici, comunque determinatasi, ove per l'assolvimento degli stessi, per il rispetto delle cautele e delle misure, pur previamente approntate, in relazione a quella attività svolta nel caso concreto, abbia specificamente investito dei preposti, che sono perciò tenuti a far osservare le regole di condotta all'uopo imposte. Gli obblighi in subiecta materia, infatti, investono due piani valutativi diversi, ancorché successivi e/o concorrenti, quello dell'approntamento delle misure di cautela ed antifortunistiche, e quello della vigilanza sulla concreta attuazione delle stesse. E non può riconoscersi penale responsabilità all'amministratore che, avendo approntato tutte le misure richieste, abbia delegato un preposto alla organizzazione ed all'espletamento di specifica attività, ove il preposto sia persona tecnicamente idonea e capace, che abbia volontariamente accettato l'incombenza, nella consapevolezza degli obblighi che vengono su di lui ad incombere, e che sia fornita di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo, e sempre che il datore di lavoro, nel più generale contesto della posizione di garanzia che a lui fa capo, non si esima, comunque, dall'obbligo di sorvegliare ed accertare che il preposto usi concretamente ed effettivamente dei poteri all'uopo conferitigli, dando concreta attuazione alle disposizioni impartite e alle misure volta a volta dovute. Tale obbligo, peraltro, pure va ragguagliato alle connotazioni del caso concreto, tra le quali la organizzazione dell'impresa ed eventualmente la episodicità del fatto e la estemporaneità dei comportamenti serbati: esso, difatti, non può estendersi sino a richiedere la continua presenza sul luogo del datore di lavoro, amministratore di società di notevoli dimensioni, in ognuna delle singole circostanze episodiche in cui il lavoro viene svolto dai dipendenti, obbligo, questo, che la stessa complessa dimensione strutturale dell'azienda può, già di per sè, rendere inesigibile.
Ora, su tutti tali aspetti la impugnata sentenza ha del tutto omesso di rendere congrua, logica ed adeguata contezza. Le richiamate dichiarazioni del teste LD appaiono riferite alla posizione di altri coimputati (il ER ed il PI); il richiamo all'obbligo di far osservare le misure antinfortunistiche come gravante su "chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori" e alla norma civilistica (art. 2087 c.p.) non dà ancora, di per sè, nell'evidenziato contesto della fattispecie concreta che occupa, compiuta ragione della penale responsabilità degli attuali ricorrenti, ove non si esaminino, dandone adeguata contezza motivazionale, le altre questioni sopra richiamate, pure alla luce di tale generale, corretto, criterio enunciato.
5. La impugnata sentenza va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna, altra Sezione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti SS DR e SS IO, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna, altra Sezione. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 1999