Art. 14.
Chiunque effettua le verificazioni o i controlli di cui ai precedenti articoli 4 e 5 senza abilitazione ovvero, se abilitato, non si attiene alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, o alle prescrizioni stabilite, ai sensi dei predetti articoli 4 e 5, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000.
Chiunque effettua le verificazioni o i controlli di cui ai precedenti articoli 4 e 5 senza abilitazione ovvero, se abilitato, non si attiene alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, o alle prescrizioni stabilite, ai sensi dei predetti articoli 4 e 5, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000.