CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2026, n. 21098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21098 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RU NT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 4 settembre 2023, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di liberazione anticipata di NT RU, in relazione al semestre decorso tra il 6 febbraio 2023 e il 6 agosto 2023. A ragione della decisione ha valorizzato il fatto che RU, avendo interamente espiato la pena il 28 agosto 2023, aveva perso ogni interesse al vaglio dell’impugnazione e ha a tale fine richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la liberazione anticipata può essere concessa solo a chi si trovi in stato di detenzione e che le eventuali altre utilità Penale Sent. Sez. 1 Num. 21098 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/03/2026 pratiche della riduzione della pena esulano dalle finalità di risocializzazione dell’istituto. 2. Ricorre il condannato, con l’assistenza dell’avv. Giuseppe Forni, e deduce due motivi.
2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza trascurato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’espiazione della pena non fa venir meno l’interesse del condannato al beneficio se lo stesso sia stato richiesto tempestivamente e sia allegato un interesse giuridicamente rilevante, come quello della proposizione di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 24, 111 Cost. e 6 CEDU, in punto di violazione del principio del diritto del condannato a una tutela giurisdizionale effettiva. L’ordinanza in parola, invero, si fonda su un inammissibile automatismo che collega la declaratoria d’inammissibilità della domanda di liberazione anticipata nel caso di cessazione della pena che collide con i principi costituzionali e convenzionali. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, intervenuto con requisitoria scritta in data 6 agosto 2025, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso dev’essere rigettato per le ragioni che s’indicano di seguito. 1. La questione agitata nel ricorso è quella della verifica della sussistenza dell’interesse a ricorrere per cassazione da parte del condannato, detenuto in Istituto in espiazione di pena, la cui domanda di liberazione anticipata è stata dichiarata inammissibile per carenza d’interesse per essere, nel frattempo, cessato il rapporto esecutivo a seguito della espiazione completa della pena.. Interesse che, al contrario, il ricorrente reputa sussistente al fine di poter chiedere l’indennizzo per ingiusta detenzione. 2. Giova sul punto preliminarmente chiarire che la giurisprudenza di legittimità ha gradualmente inciso sullo stretto binomio esistente tra status detentionis e istituto della liberazione anticipata. L’art. 54, l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) è generalmente interpretato nel senso che la misura premiale anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicabilità, che sia in corso l’espiazione di pena, senza la quale non sarebbero possibili l’osservazione della personalità, un programma di trattamento, la partecipazione al 2 programma, né il perseguimento dell’obiettivo di reinserimento nella società e che, invece, la cessazione dell’esecuzione penale e la condizione di libertà del condannato, già inserito nel contesto sociale, impediscono di realizzare la finalità premiale. Corollario di ciò è l’affermazione che l’istanza di liberazione anticipata diviene inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente scontata, senza possibilità che il riconoscimento del beneficio possa essere speso ad altri fini (Sez. 1, n. 43786 del 10/11/2011, [...], Rv. 2509961; Sez. 1, n. 16269 del 26/04/2006, [...], Rv. 234220; Sez. 1 , n. 2298 del 16/12/2021, Pero, n.m.; Sez. 1, n. 38604 del 15/07/2021, [...], n. m.) e che tale soluzione si impone anche quando la cessazione dello stato di detenzione dell’interessato è intervenuta dopo l’attivazione del procedimento ex artt. 54 e 69-bis ord. pen. (così Sez. U, n. 15 del 18/06/1991, [...], Rv. 187707; Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, [...], Rv. 245677; Sez. 1, n. 11567 del 11/10/2018, dep. 2019, [...], n. m.).Si è altresì affermato che «non sussiste l’interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena» (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, [...], Rv. 277825 -01; in motivazione si è precisato che, a pena espiata, non può fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla eventuale positiva delibazione della richiesta di liberazione anticipata, atteso che, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso). Tuttavia, l’ambito applicativo dell’istituto è stato ampliato dalla giurisprudenza di legittimità che, difatti, ha ad esempio ritenuto ammissibile la richiesta di liberazione anticipata da parte di soggetto che si trovi in stato di libertà quando tale stato sia conseguito non all’eventuale integrale espiazione della pena, ma all’intervento di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione, succeduto a un periodo di detenzione con riguardo al quale sia possibile valutare l’eventuale partecipazione del condannato all’opera di rieducazione (Sez. 1 n. 1490 del 01/02/2000, [...], Rv. 215936). Si è anche chiarito che, per l’accoglibilità dell’istanza, non è necessario che l’esecuzione della pena detentiva sia in corso, poiché in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione di pendenza del rapporto esecutivo contenuta dell’art. 54 ord. pen. (Sez. 1, n. 30302 del 06/07/2001, [...], Rv 219554). La liberazione anticipata si è ritenuta concedibile altresì con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale (Sez. 1, n. 42468 del 21/10/2009, [...], Rv 245547) o al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (Sez. 1, n. 10302 del 10/1/2025, [...], Rv 287687). 3. Sotto altro profilo, deve osservarsi che alcune deroghe sono state correlate al principio secondo il quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla 3 condanna, connesse all’esecuzione della pena (si veda Sez. 4, n. 50453 del 3/12/2019, [...], rv. 277905; Sez. 4, n. 40940 del 23/04/2015, D’Agui, Rv. 264708; quest’ultima si occupa di un caso nel quale il ricorrente era stato ammesso al beneficio penitenziario della liberazione anticipata, con riduzione della pena originariamente inflitta e conseguente eccedenza della detenzione concretamente subita;
si veda anche Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016 - dep. 23/01/2017, Riva, Rv. 268958). Come è stato condivisibilmente affermato da Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, [...], Rv. 271689 – 01, in motivazione, il tema non può essere svolto senza considerare la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il diritto alla riparazione anche a chi abbia patito una pena per la quale era stato legittimamente emesso l’ordine di esecuzione ma che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l’emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen., senza che rilevasse l’assenza di un’espressa declaratoria di estinzione della pena (la decisione appena citata ricorda, al riguardo, Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, [...], che si era occupata di un caso in cui l’ordine di carcerazione era stato emesso nell’anno 2003, laddove la sua concreta esecuzione era sopraggiunta solo nel 2013, dopo che la pena si era estinta per decorso del tempo, anche se non formalmente dichiarata). Ancora, si è ritenuto configurabile il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, emesso dal Pubblico ministero senza tener conto dell’eventuale incidenza dell’indulto sull’intera pena da eseguire, anche quando detto indulto non sia stato ancora applicato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 4, n. 26598 del 08/05/2025, [...], Rv. 288740; Sez. 4, n. 30492 del 12/06/ 2014, Dispensa, Rv 262240). Ma ancor più pertinente rispetto alla vicenda che qui occupa è la decisione Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, [...], Rv. 259210, relativa a un’ipotesi nella quale il ricorrente aveva subito un periodo di detenzione eccedente quello risultante dall’applicazione della liberazione anticipata perché l’ordine di esecuzione non era stato aggiornato al nuovo fine pena. Proprio in quest’ultima sentenza si rammenta come con la pronuncia n. 310 del 1996 della Corte costituzionale sia stato evidenziato che «la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata ingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata». Si è quindi ritenuto che la tardiva esecuzione dell’ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determini l’ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto, in tal modo costituendo titolo per la domanda di riparazione. Nel medesimo alveo si colloca la pronuncia Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, [...], Rv. 268617, per la quale «la tardiva esecuzione dell’ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l’ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la 4 domanda di riparazione». Interessante notare, per quanto appresso si dirà, che nella fattispecie il ricorrente era stato scarcerato con oltre un mese di ritardo per la tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata. In tale caso, il giudice di legittimità ha ritenuto che l’ordine di esecuzione dovesse essere immediatamente adeguato alla diversa data anticipata in modo che il condannato potesse essere liberato per tempo. 4. Il Collegio ritiene di dover dare continuità ai già citati orientamenti e riaffermare che anche le vicende della fase dell’esecuzione della pena rilevano ai fini della applicabilità dell’istituto disciplinato dall’art. 314 cod. proc. pen., sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita. Ingiustizia che, come emerge dalla giurisprudenza sin qui rammentata, s’innesta su un errore dell’autorità procedente che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che, quindi, va ricercato nelle eventuali violazioni di legge. Per contro, non sussiste il diritto all’indennizzo nel caso in cui la difformità tra pena inflitta ed eseguita derivi da eventi sopravvenuti alla definitività della condanna, originati da una attività discrezionale del giudice dell’esecuzione e non implicanti l’illegittimità dell’ordine di scarcerazione (Sez. 4, n. 3331, del 14/01/2026, Di Franco, Rv. 289267). È, dunque, necessario – a tali fini e, per quanto qui rileva, in relazione all’accertamento del dedotto interesse all’impugnazione – verificare che non ricorra un comportamento dell’interessato che abbia concorso, dolosamente o gravemente colposo (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.), a determinare il ritardo posto, in ipotesi, a oggetto della prospettata richiesta indennitaria. È necessario, ossia, come icasticamente chiarito da Sez. 4 Paraschiva, cit., verificare se si è o no verificata «una ordinata sequenza procedimentale contenuta nei limiti temporali fisiologici o se, viceversa, siano ravvisabili ritardi nella decisione dell’istanza (…); e ancora, andrà accertato se eventuali ritardi siano attribuibili anche a colpa grave o dolo dell’istante». 5. Tirando le fila del discorso e venendo al caso in scrutinio, non si può aprioristicamente negare un interesse del condannato rimesso in libertà per integrale espiazione della pena a ottenere una pronuncia da parte del Giudice di sorveglianza sulla liberazione anticipata tempestivamente richiesta, ove questi deduca l’interesse al provvedimento ai fini dell’istanza di cui all’art. 314 cod. proc. pen. Tuttavia, al fine di ottenere il provvedimento del giudice a scarcerazione ormai avvenuta, tale interesse dev’essere oggetto di una specifica e motivata deduzione. Pertinente si reputa, sul punto, richiamare, nel contesto della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di interesse a impugnare (v. di recente, in generale, Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289319 – 01) il principio espresso da Sez. U, n. 5 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 che – sebbene sul diverso, ma affine tema della misura cautelare divenuta inefficace ovvero revocata – hanno chiarito che l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per l’ingiusta detenzione, «deve essere oggetto di una deduzione specifica e motivata, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa». Ciò tanto più vale in un caso – come quello in esame – in cui la scarcerazione è avvenuta in assenza di un qualsivoglia fumus d’ingiustizia che – lo si ribadisce – dev’essere legata a un ritardo nell’emissione del provvedimento giurisdizionale. E, infatti, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo – consentito al Collegio per la natura di error in procedendo del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220093) emerge che l’istanza di liberazione anticipata per il semestre 6 febbraio-6 agosto 2023 è stata presentata il giorno 7 agosto 2023, sicché – avuto riguardo alla scansione procedimentale dettata dalla normativa all’epoca vigente– il Magistrato di sorveglianza doveva inviare l’istanza al Pubblico ministero per il parere da rendersi nel termine di quindici giorni (art. 69-bis, comma 2, ord. pen., prima delle modifiche apportate dall’art. 5, comma 3, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. con l. 8 agosto 2024, n. 112), cui doveva seguire la decisione che, ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen., aveva cinque giorni per il deposito in cancelleria dell’originale del relativo provvedimento. Ciò che il ricorrente non ha fatto, imponendosi il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 4 settembre 2023, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di liberazione anticipata di NT RU, in relazione al semestre decorso tra il 6 febbraio 2023 e il 6 agosto 2023. A ragione della decisione ha valorizzato il fatto che RU, avendo interamente espiato la pena il 28 agosto 2023, aveva perso ogni interesse al vaglio dell’impugnazione e ha a tale fine richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la liberazione anticipata può essere concessa solo a chi si trovi in stato di detenzione e che le eventuali altre utilità Penale Sent. Sez. 1 Num. 21098 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/03/2026 pratiche della riduzione della pena esulano dalle finalità di risocializzazione dell’istituto. 2. Ricorre il condannato, con l’assistenza dell’avv. Giuseppe Forni, e deduce due motivi.
2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza trascurato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’espiazione della pena non fa venir meno l’interesse del condannato al beneficio se lo stesso sia stato richiesto tempestivamente e sia allegato un interesse giuridicamente rilevante, come quello della proposizione di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 24, 111 Cost. e 6 CEDU, in punto di violazione del principio del diritto del condannato a una tutela giurisdizionale effettiva. L’ordinanza in parola, invero, si fonda su un inammissibile automatismo che collega la declaratoria d’inammissibilità della domanda di liberazione anticipata nel caso di cessazione della pena che collide con i principi costituzionali e convenzionali. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, intervenuto con requisitoria scritta in data 6 agosto 2025, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso dev’essere rigettato per le ragioni che s’indicano di seguito. 1. La questione agitata nel ricorso è quella della verifica della sussistenza dell’interesse a ricorrere per cassazione da parte del condannato, detenuto in Istituto in espiazione di pena, la cui domanda di liberazione anticipata è stata dichiarata inammissibile per carenza d’interesse per essere, nel frattempo, cessato il rapporto esecutivo a seguito della espiazione completa della pena.. Interesse che, al contrario, il ricorrente reputa sussistente al fine di poter chiedere l’indennizzo per ingiusta detenzione. 2. Giova sul punto preliminarmente chiarire che la giurisprudenza di legittimità ha gradualmente inciso sullo stretto binomio esistente tra status detentionis e istituto della liberazione anticipata. L’art. 54, l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) è generalmente interpretato nel senso che la misura premiale anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicabilità, che sia in corso l’espiazione di pena, senza la quale non sarebbero possibili l’osservazione della personalità, un programma di trattamento, la partecipazione al 2 programma, né il perseguimento dell’obiettivo di reinserimento nella società e che, invece, la cessazione dell’esecuzione penale e la condizione di libertà del condannato, già inserito nel contesto sociale, impediscono di realizzare la finalità premiale. Corollario di ciò è l’affermazione che l’istanza di liberazione anticipata diviene inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente scontata, senza possibilità che il riconoscimento del beneficio possa essere speso ad altri fini (Sez. 1, n. 43786 del 10/11/2011, [...], Rv. 2509961; Sez. 1, n. 16269 del 26/04/2006, [...], Rv. 234220; Sez. 1 , n. 2298 del 16/12/2021, Pero, n.m.; Sez. 1, n. 38604 del 15/07/2021, [...], n. m.) e che tale soluzione si impone anche quando la cessazione dello stato di detenzione dell’interessato è intervenuta dopo l’attivazione del procedimento ex artt. 54 e 69-bis ord. pen. (così Sez. U, n. 15 del 18/06/1991, [...], Rv. 187707; Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, [...], Rv. 245677; Sez. 1, n. 11567 del 11/10/2018, dep. 2019, [...], n. m.).Si è altresì affermato che «non sussiste l’interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena» (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, [...], Rv. 277825 -01; in motivazione si è precisato che, a pena espiata, non può fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla eventuale positiva delibazione della richiesta di liberazione anticipata, atteso che, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso). Tuttavia, l’ambito applicativo dell’istituto è stato ampliato dalla giurisprudenza di legittimità che, difatti, ha ad esempio ritenuto ammissibile la richiesta di liberazione anticipata da parte di soggetto che si trovi in stato di libertà quando tale stato sia conseguito non all’eventuale integrale espiazione della pena, ma all’intervento di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione, succeduto a un periodo di detenzione con riguardo al quale sia possibile valutare l’eventuale partecipazione del condannato all’opera di rieducazione (Sez. 1 n. 1490 del 01/02/2000, [...], Rv. 215936). Si è anche chiarito che, per l’accoglibilità dell’istanza, non è necessario che l’esecuzione della pena detentiva sia in corso, poiché in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione di pendenza del rapporto esecutivo contenuta dell’art. 54 ord. pen. (Sez. 1, n. 30302 del 06/07/2001, [...], Rv 219554). La liberazione anticipata si è ritenuta concedibile altresì con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale (Sez. 1, n. 42468 del 21/10/2009, [...], Rv 245547) o al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (Sez. 1, n. 10302 del 10/1/2025, [...], Rv 287687). 3. Sotto altro profilo, deve osservarsi che alcune deroghe sono state correlate al principio secondo il quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla 3 condanna, connesse all’esecuzione della pena (si veda Sez. 4, n. 50453 del 3/12/2019, [...], rv. 277905; Sez. 4, n. 40940 del 23/04/2015, D’Agui, Rv. 264708; quest’ultima si occupa di un caso nel quale il ricorrente era stato ammesso al beneficio penitenziario della liberazione anticipata, con riduzione della pena originariamente inflitta e conseguente eccedenza della detenzione concretamente subita;
si veda anche Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016 - dep. 23/01/2017, Riva, Rv. 268958). Come è stato condivisibilmente affermato da Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, [...], Rv. 271689 – 01, in motivazione, il tema non può essere svolto senza considerare la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il diritto alla riparazione anche a chi abbia patito una pena per la quale era stato legittimamente emesso l’ordine di esecuzione ma che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l’emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen., senza che rilevasse l’assenza di un’espressa declaratoria di estinzione della pena (la decisione appena citata ricorda, al riguardo, Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, [...], che si era occupata di un caso in cui l’ordine di carcerazione era stato emesso nell’anno 2003, laddove la sua concreta esecuzione era sopraggiunta solo nel 2013, dopo che la pena si era estinta per decorso del tempo, anche se non formalmente dichiarata). Ancora, si è ritenuto configurabile il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, emesso dal Pubblico ministero senza tener conto dell’eventuale incidenza dell’indulto sull’intera pena da eseguire, anche quando detto indulto non sia stato ancora applicato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 4, n. 26598 del 08/05/2025, [...], Rv. 288740; Sez. 4, n. 30492 del 12/06/ 2014, Dispensa, Rv 262240). Ma ancor più pertinente rispetto alla vicenda che qui occupa è la decisione Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, [...], Rv. 259210, relativa a un’ipotesi nella quale il ricorrente aveva subito un periodo di detenzione eccedente quello risultante dall’applicazione della liberazione anticipata perché l’ordine di esecuzione non era stato aggiornato al nuovo fine pena. Proprio in quest’ultima sentenza si rammenta come con la pronuncia n. 310 del 1996 della Corte costituzionale sia stato evidenziato che «la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata ingiusta rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata». Si è quindi ritenuto che la tardiva esecuzione dell’ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determini l’ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto, in tal modo costituendo titolo per la domanda di riparazione. Nel medesimo alveo si colloca la pronuncia Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, [...], Rv. 268617, per la quale «la tardiva esecuzione dell’ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l’ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la 4 domanda di riparazione». Interessante notare, per quanto appresso si dirà, che nella fattispecie il ricorrente era stato scarcerato con oltre un mese di ritardo per la tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata. In tale caso, il giudice di legittimità ha ritenuto che l’ordine di esecuzione dovesse essere immediatamente adeguato alla diversa data anticipata in modo che il condannato potesse essere liberato per tempo. 4. Il Collegio ritiene di dover dare continuità ai già citati orientamenti e riaffermare che anche le vicende della fase dell’esecuzione della pena rilevano ai fini della applicabilità dell’istituto disciplinato dall’art. 314 cod. proc. pen., sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita. Ingiustizia che, come emerge dalla giurisprudenza sin qui rammentata, s’innesta su un errore dell’autorità procedente che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che, quindi, va ricercato nelle eventuali violazioni di legge. Per contro, non sussiste il diritto all’indennizzo nel caso in cui la difformità tra pena inflitta ed eseguita derivi da eventi sopravvenuti alla definitività della condanna, originati da una attività discrezionale del giudice dell’esecuzione e non implicanti l’illegittimità dell’ordine di scarcerazione (Sez. 4, n. 3331, del 14/01/2026, Di Franco, Rv. 289267). È, dunque, necessario – a tali fini e, per quanto qui rileva, in relazione all’accertamento del dedotto interesse all’impugnazione – verificare che non ricorra un comportamento dell’interessato che abbia concorso, dolosamente o gravemente colposo (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.), a determinare il ritardo posto, in ipotesi, a oggetto della prospettata richiesta indennitaria. È necessario, ossia, come icasticamente chiarito da Sez. 4 Paraschiva, cit., verificare se si è o no verificata «una ordinata sequenza procedimentale contenuta nei limiti temporali fisiologici o se, viceversa, siano ravvisabili ritardi nella decisione dell’istanza (…); e ancora, andrà accertato se eventuali ritardi siano attribuibili anche a colpa grave o dolo dell’istante». 5. Tirando le fila del discorso e venendo al caso in scrutinio, non si può aprioristicamente negare un interesse del condannato rimesso in libertà per integrale espiazione della pena a ottenere una pronuncia da parte del Giudice di sorveglianza sulla liberazione anticipata tempestivamente richiesta, ove questi deduca l’interesse al provvedimento ai fini dell’istanza di cui all’art. 314 cod. proc. pen. Tuttavia, al fine di ottenere il provvedimento del giudice a scarcerazione ormai avvenuta, tale interesse dev’essere oggetto di una specifica e motivata deduzione. Pertinente si reputa, sul punto, richiamare, nel contesto della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di interesse a impugnare (v. di recente, in generale, Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289319 – 01) il principio espresso da Sez. U, n. 5 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 che – sebbene sul diverso, ma affine tema della misura cautelare divenuta inefficace ovvero revocata – hanno chiarito che l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per l’ingiusta detenzione, «deve essere oggetto di una deduzione specifica e motivata, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa». Ciò tanto più vale in un caso – come quello in esame – in cui la scarcerazione è avvenuta in assenza di un qualsivoglia fumus d’ingiustizia che – lo si ribadisce – dev’essere legata a un ritardo nell’emissione del provvedimento giurisdizionale. E, infatti, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo – consentito al Collegio per la natura di error in procedendo del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220093) emerge che l’istanza di liberazione anticipata per il semestre 6 febbraio-6 agosto 2023 è stata presentata il giorno 7 agosto 2023, sicché – avuto riguardo alla scansione procedimentale dettata dalla normativa all’epoca vigente– il Magistrato di sorveglianza doveva inviare l’istanza al Pubblico ministero per il parere da rendersi nel termine di quindici giorni (art. 69-bis, comma 2, ord. pen., prima delle modifiche apportate dall’art. 5, comma 3, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. con l. 8 agosto 2024, n. 112), cui doveva seguire la decisione che, ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen., aveva cinque giorni per il deposito in cancelleria dell’originale del relativo provvedimento. Ciò che il ricorrente non ha fatto, imponendosi il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6